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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 311/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1090/2020 depositato il 03/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ascoli Satriano
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14091 IMU 2014 - sul ricorso n. 1091/2020 depositato il 03/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ascoli Satriano
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14097 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da atto depositato la ricorrente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di
Foggia ricorso avverso avviso di accertamento e rettifica emesso dall'Ufficio Tributi del Comune di Ascoli
Satriano in data 23/12/2019 che notificava alla società Ricorrente_1 Srl avviso di accertamento IMU assumendo quale valore imponibile la rendita catastale di euro 16.000,00 in coerenza con quanto già statuito dalla Commissione Tributaria regionale della Puglia con numero quattro sentenze con valore di giudicato e provvisoriamente esecutivo ottenuta applicando il saggio di fruttuosità del 2% previsto per gli immobili di categoria “D” sul valore di capitale fondiario così come statuito.
Il Comune di Ascoli Satriano a seguito della verifica fiscale della società Ricorrente_1 Srl rilevava infedeli versamenti dell'imposta IMU procedendo alla notifica di avviso di accertamento legittimamente assumendo quale base imponibile il valore delle rendite catastali così come risultanti da sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia.
La Società nel ricorso ha contestato l'illegittimità dell'Accertamento perché la maggiore IMU asserita dal
Comune (rispetto all'IMU già dichiarata e versata dalla Società) risulterebbe determinata in base ad un'asserita rendita di € 16.000,00 per ciascun impianto assunta dal Comune di Ascoli Satriano negli avvisi di accertamento impugnati senza alcuna determina dell'Agenzia delle Entrate, unica autorità competente i tema di quantificazione delle rendite che nulla aveva previamente notificato al contribuente.
In giudizio si è costituito il Comune di Ascoli Satriano che richiedeva il rigetto del ricorso ritenendo che la rettifica fosse stata effettuata a seguito di pronunce giudiziali definitive dopo il rigetto del giudizio di legittimità con conferma del valore del capitale fondiario deciso dai Giudici dell'appello e conseguentemente con fissazione della rendita catastale, divenuta definitiva, del valore di euro 16.000,00 per ciascun impianto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato .
L'operato dell'Ente appare infatti legittimo.
La rendita applicata in rettifica pari ad € 16.000 risulta correttamente determinato sulla base delle sentenze CTR Puglia 296/2017, CTR Puglia 2977/2017, CTR Puglia 2979/2017, CTR Puglia 2980/2017, riferite alle singole torri eoliche della Società, di seguito confermato con le pronunce della Corte di
Cassazione : Il Comune, quindi , non ha effettuato una arbitraria determinazione delle rendite in sostituzione dell'Agenzia ma ha operato, come da univoco rinvio contenuto nell'avviso impugnato, a seguito di impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale, in ossequio a sentenza passata in giudicato che rappresenta all'esito l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile, dovendosi ritenere che a seguito dell'accertamento giudiziale definitivo essa costituisca la sola rendita valida ed efficace, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, co.2, D.lgs. 504/1992, e ciò fin dal momento dell'attribuzione da parte dell'UTE, calcolando che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda.
In tal senso la giurisprudenza della Corte di Cassazione;
si veda di recente ordinanza n. 18637 del 9 giugno 2022 in cui essa si è occupata dell'efficacia diretta delle variazioni di rendita catastale derivanti da sentenze tributarie per ribadire il medesimo principio ovvero che “…In tema di ICI la sentenza passata in giudicato che determina la misura della rendita catastale rappresenta l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile, in quanto, a seguito dell'accertamento giudiziale definitivo, essa costituisce l'unica rendita valida ed efficace ai fini dell'applicazione del D.Lgs.
30 dicembre 1992, art. 5, comma 2, fin dal momento dell'attribuzione della rendita impugnata, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda. Ne consegue che per l'annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale”. E ciò appare in linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza, con orientamento già risalente (v. Cass. n. 11904/2008), secondo cui “… qualora il contribuente abbia impugnato la classificazione catastale e la rendita determinate dall'Ufficio, la rendita catastale stabilita in via definitiva dal giudice tributario opera, in virtù degli effetti retroattivi propri delle statuizioni giudiziali, fin dal momento dell'efficacia delle maggiori rendite contenute nell'atto impugnato”. È stato, altresì chiarito che “la determinazione del giudice passata in cosa giudicata costituisce l'unica rendita valida ed efficace a partire dall'attribuzione e, quindi la sola sulla quale deve e può essere calcolata l'imposta effettiva dovendosi considerare la rendita giudizialmente determinata come quella 'messa in atti' sin dal momento della determinazione da parte dell'Ufficio erariale”.
Ciò detto appare opportuno procedere all'annullamento delle somme richieste a titolo sanzionatorio, attesa la acclarata la buona fede della società interessata che si è limitata ad adeguarsi alle rendite vigenti in relazione alle annualità oggetto di contenzioso.
Per tutto quanto sopra esposto e motivato, la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso annullando gli avvisi impugnati solo in relazione alle somme richieste a titolo di trattamento sanzionatorio. Rigetta nel resto il ricorso . Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1090/2020 depositato il 03/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ascoli Satriano
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14091 IMU 2014 - sul ricorso n. 1091/2020 depositato il 03/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ascoli Satriano
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14097 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da atto depositato la ricorrente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di
Foggia ricorso avverso avviso di accertamento e rettifica emesso dall'Ufficio Tributi del Comune di Ascoli
Satriano in data 23/12/2019 che notificava alla società Ricorrente_1 Srl avviso di accertamento IMU assumendo quale valore imponibile la rendita catastale di euro 16.000,00 in coerenza con quanto già statuito dalla Commissione Tributaria regionale della Puglia con numero quattro sentenze con valore di giudicato e provvisoriamente esecutivo ottenuta applicando il saggio di fruttuosità del 2% previsto per gli immobili di categoria “D” sul valore di capitale fondiario così come statuito.
Il Comune di Ascoli Satriano a seguito della verifica fiscale della società Ricorrente_1 Srl rilevava infedeli versamenti dell'imposta IMU procedendo alla notifica di avviso di accertamento legittimamente assumendo quale base imponibile il valore delle rendite catastali così come risultanti da sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia.
La Società nel ricorso ha contestato l'illegittimità dell'Accertamento perché la maggiore IMU asserita dal
Comune (rispetto all'IMU già dichiarata e versata dalla Società) risulterebbe determinata in base ad un'asserita rendita di € 16.000,00 per ciascun impianto assunta dal Comune di Ascoli Satriano negli avvisi di accertamento impugnati senza alcuna determina dell'Agenzia delle Entrate, unica autorità competente i tema di quantificazione delle rendite che nulla aveva previamente notificato al contribuente.
In giudizio si è costituito il Comune di Ascoli Satriano che richiedeva il rigetto del ricorso ritenendo che la rettifica fosse stata effettuata a seguito di pronunce giudiziali definitive dopo il rigetto del giudizio di legittimità con conferma del valore del capitale fondiario deciso dai Giudici dell'appello e conseguentemente con fissazione della rendita catastale, divenuta definitiva, del valore di euro 16.000,00 per ciascun impianto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato .
L'operato dell'Ente appare infatti legittimo.
La rendita applicata in rettifica pari ad € 16.000 risulta correttamente determinato sulla base delle sentenze CTR Puglia 296/2017, CTR Puglia 2977/2017, CTR Puglia 2979/2017, CTR Puglia 2980/2017, riferite alle singole torri eoliche della Società, di seguito confermato con le pronunce della Corte di
Cassazione : Il Comune, quindi , non ha effettuato una arbitraria determinazione delle rendite in sostituzione dell'Agenzia ma ha operato, come da univoco rinvio contenuto nell'avviso impugnato, a seguito di impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale, in ossequio a sentenza passata in giudicato che rappresenta all'esito l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile, dovendosi ritenere che a seguito dell'accertamento giudiziale definitivo essa costituisca la sola rendita valida ed efficace, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, co.2, D.lgs. 504/1992, e ciò fin dal momento dell'attribuzione da parte dell'UTE, calcolando che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda.
In tal senso la giurisprudenza della Corte di Cassazione;
si veda di recente ordinanza n. 18637 del 9 giugno 2022 in cui essa si è occupata dell'efficacia diretta delle variazioni di rendita catastale derivanti da sentenze tributarie per ribadire il medesimo principio ovvero che “…In tema di ICI la sentenza passata in giudicato che determina la misura della rendita catastale rappresenta l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile, in quanto, a seguito dell'accertamento giudiziale definitivo, essa costituisce l'unica rendita valida ed efficace ai fini dell'applicazione del D.Lgs.
30 dicembre 1992, art. 5, comma 2, fin dal momento dell'attribuzione della rendita impugnata, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda. Ne consegue che per l'annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale”. E ciò appare in linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza, con orientamento già risalente (v. Cass. n. 11904/2008), secondo cui “… qualora il contribuente abbia impugnato la classificazione catastale e la rendita determinate dall'Ufficio, la rendita catastale stabilita in via definitiva dal giudice tributario opera, in virtù degli effetti retroattivi propri delle statuizioni giudiziali, fin dal momento dell'efficacia delle maggiori rendite contenute nell'atto impugnato”. È stato, altresì chiarito che “la determinazione del giudice passata in cosa giudicata costituisce l'unica rendita valida ed efficace a partire dall'attribuzione e, quindi la sola sulla quale deve e può essere calcolata l'imposta effettiva dovendosi considerare la rendita giudizialmente determinata come quella 'messa in atti' sin dal momento della determinazione da parte dell'Ufficio erariale”.
Ciò detto appare opportuno procedere all'annullamento delle somme richieste a titolo sanzionatorio, attesa la acclarata la buona fede della società interessata che si è limitata ad adeguarsi alle rendite vigenti in relazione alle annualità oggetto di contenzioso.
Per tutto quanto sopra esposto e motivato, la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso annullando gli avvisi impugnati solo in relazione alle somme richieste a titolo di trattamento sanzionatorio. Rigetta nel resto il ricorso . Compensa le spese di giudizio.