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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 200/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, DI
RG AN, DI
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7170/2020 depositato il 23/12/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1042/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 3 e pubblicata il 03/03/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520179013418269000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti comparse si riportano alle conclusioni formulate nei rispetti atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.29520179013418269/000 contenente la cartella di pagamento n.29520070051427864000 relativa al tributo Irpef anno 2000. Eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti;
nullità per avvenuta prescrizione. Si costituiva l'
Agenzia Entrate che contestava i motivi di ricorso in quanto palesemente infondati. Ha insistito per la validità della pretesa. Con sentenza n. 1042/2020 depositata in data 3.3.2020 la CTP di Messina dichiarava inammissibile il ricorso in quanto parte ricorrente non aveva fornito la prova della di ricevimento dell'atto impugnato. Inoltre veniva condannato al pagamento delle spese di lite. Ricorrente_1 ritenendo errata la sentenza suindicata ha proposto tempestivo appello chiedendo la sua riforma sulla base dei motivi che seguono: nullità della sentenza per errore in procedendo con riguardo alla errata applicazione delle norme di legge che disciplina l'impugnazione tributaria;
errore in judicando sotto il profilo del difetto di motivazione. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello. Ha resistito l'Agenzia Entrate di Messina che ha insistito per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, ritendo i motivi di appello non meritevoli di accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso (Cass. civ. n. 10209/2018). Nel caso di specie, difetta la prova della data di notificazione dell'atto impugnato;
ciò rilevato, deve concludersi per l'inammissibilità del ricorso per tardività, ripercuotendosi tale difetto di prova in capo al ricorrente, su cui gravava il relativo onere”. Sostiene, per contro, l'appellante la tempestività del gravame, poiché “l'atto impugnato è stato ricevuto dal contribuente 19.02.2018 ed il relativo ricorso è stato notificato il 05.04.2018 per come emerge dalla relata di notifica non avendo modo di dare prova della data in cui gli è stato notificato l'atto che impugna. Può dichiarare quando lo ha ricevuto, come ha fatto nel ricorso di primo grado, anche xse in modo impreciso che ha sostanzialmente dubitato sulla correttezza degli adempimenti dei termini.
Controparte, invece, quale notificante sa con esattezza la data di ricezione dell'atto”. Così facendo, ha fondato la propria decisione su una questione rilevata d'ufficio e non indicata alle parti quella della disponibilità della prova rispetto in capo al ricorrente, piuttosto che al resistente –con conseguente riforma della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti medesime, private dell'esercizio del contraddittorio e delle connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione decisiva ai fini della deliberazione, allorché quella di esse che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (cfr. Cass. civ., 9 giugno 2008, n. 15194; 10 agosto 2009, n. 18191; 27 aprile 2010,
n. 10062; 7 novembre 2013, n. 25054; 23 maggio 2014, n. 11453; 27 novembre 2018, n. 30716; 19 gennaio
2022, n. 1617). La causa va dunque rimessa al primo giudice, come previsto dall'art. 59, comma 1, lett. b), del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Pertanto, sul punto va dichiarata la legittimità del ricorso in quanto avvenuta, in assenza di prova contraria nei termini.
Passando al merito della questione, ovvero la nullità della sentenza per omessa notifica degli atti presupposti, la Corte osserva. In materia di notifica degli atti, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Pertanto è consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo.
La nullità della notifica del prodromico si propaga alla conseguenziale intimazione di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata per nullità derivata. Nel caso in esame, parte resistente, ha omesso di produrre la prova della notifica della cartella di pagamento n.29520070051427864000 riportata nell'intimazione di pagamento n.29520179013418269/000. Pertanto l'appello va accolto ed in riforma della sentenza di primo grado, l'atto introduttivo del giudizio va accolto. Nell'esaminare la vicenda processuale, bisogna rilevare che il comportamento processuale dell'appellante è stato poco lineare sia sul piano formale nell'omettere l'indicazione della Commissione Tributaria Provincia di Messina oggi Corte di Giustizia
Tributaria di Primo grado di Messina che la chiarezza sul momento in cui ha ricevuto la notifica dell'atto impugnato che ha generato legittime conseguenze. In considerazione di ciò, appare legittimo che le spese di lite vadano compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia sez. 2 cosi provvede: accoglie l'appello e per l'effetto della riforma annulla l'atto introduttivo del giudizio. Spese compensate.
Cosi deciso in Messina nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Presidente est.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, DI
RG AN, DI
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7170/2020 depositato il 23/12/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1042/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 3 e pubblicata il 03/03/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520179013418269000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti comparse si riportano alle conclusioni formulate nei rispetti atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.29520179013418269/000 contenente la cartella di pagamento n.29520070051427864000 relativa al tributo Irpef anno 2000. Eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti;
nullità per avvenuta prescrizione. Si costituiva l'
Agenzia Entrate che contestava i motivi di ricorso in quanto palesemente infondati. Ha insistito per la validità della pretesa. Con sentenza n. 1042/2020 depositata in data 3.3.2020 la CTP di Messina dichiarava inammissibile il ricorso in quanto parte ricorrente non aveva fornito la prova della di ricevimento dell'atto impugnato. Inoltre veniva condannato al pagamento delle spese di lite. Ricorrente_1 ritenendo errata la sentenza suindicata ha proposto tempestivo appello chiedendo la sua riforma sulla base dei motivi che seguono: nullità della sentenza per errore in procedendo con riguardo alla errata applicazione delle norme di legge che disciplina l'impugnazione tributaria;
errore in judicando sotto il profilo del difetto di motivazione. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello. Ha resistito l'Agenzia Entrate di Messina che ha insistito per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, ritendo i motivi di appello non meritevoli di accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso (Cass. civ. n. 10209/2018). Nel caso di specie, difetta la prova della data di notificazione dell'atto impugnato;
ciò rilevato, deve concludersi per l'inammissibilità del ricorso per tardività, ripercuotendosi tale difetto di prova in capo al ricorrente, su cui gravava il relativo onere”. Sostiene, per contro, l'appellante la tempestività del gravame, poiché “l'atto impugnato è stato ricevuto dal contribuente 19.02.2018 ed il relativo ricorso è stato notificato il 05.04.2018 per come emerge dalla relata di notifica non avendo modo di dare prova della data in cui gli è stato notificato l'atto che impugna. Può dichiarare quando lo ha ricevuto, come ha fatto nel ricorso di primo grado, anche xse in modo impreciso che ha sostanzialmente dubitato sulla correttezza degli adempimenti dei termini.
Controparte, invece, quale notificante sa con esattezza la data di ricezione dell'atto”. Così facendo, ha fondato la propria decisione su una questione rilevata d'ufficio e non indicata alle parti quella della disponibilità della prova rispetto in capo al ricorrente, piuttosto che al resistente –con conseguente riforma della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti medesime, private dell'esercizio del contraddittorio e delle connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione decisiva ai fini della deliberazione, allorché quella di esse che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (cfr. Cass. civ., 9 giugno 2008, n. 15194; 10 agosto 2009, n. 18191; 27 aprile 2010,
n. 10062; 7 novembre 2013, n. 25054; 23 maggio 2014, n. 11453; 27 novembre 2018, n. 30716; 19 gennaio
2022, n. 1617). La causa va dunque rimessa al primo giudice, come previsto dall'art. 59, comma 1, lett. b), del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Pertanto, sul punto va dichiarata la legittimità del ricorso in quanto avvenuta, in assenza di prova contraria nei termini.
Passando al merito della questione, ovvero la nullità della sentenza per omessa notifica degli atti presupposti, la Corte osserva. In materia di notifica degli atti, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Pertanto è consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo.
La nullità della notifica del prodromico si propaga alla conseguenziale intimazione di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata per nullità derivata. Nel caso in esame, parte resistente, ha omesso di produrre la prova della notifica della cartella di pagamento n.29520070051427864000 riportata nell'intimazione di pagamento n.29520179013418269/000. Pertanto l'appello va accolto ed in riforma della sentenza di primo grado, l'atto introduttivo del giudizio va accolto. Nell'esaminare la vicenda processuale, bisogna rilevare che il comportamento processuale dell'appellante è stato poco lineare sia sul piano formale nell'omettere l'indicazione della Commissione Tributaria Provincia di Messina oggi Corte di Giustizia
Tributaria di Primo grado di Messina che la chiarezza sul momento in cui ha ricevuto la notifica dell'atto impugnato che ha generato legittime conseguenze. In considerazione di ciò, appare legittimo che le spese di lite vadano compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia sez. 2 cosi provvede: accoglie l'appello e per l'effetto della riforma annulla l'atto introduttivo del giudizio. Spese compensate.
Cosi deciso in Messina nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Presidente est.