CASS
Sentenza 9 marzo 2021
Sentenza 9 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/03/2021, n. 9341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9341 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da UM IO nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 08/06/2020 della corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. LU CU, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 8 giugno 2020 la corte di appello di Napoli riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Napoli Nord del 29/11/2019, riduceva la pena applicata a UM IO in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 4 DPR 309/90. 2. Ha proposto ricorso per cassazione UM IO, a mezzo del proprio difensore, avverso la suindicata sentenza della corte di appello, deducendo due motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9341 Anno 2021 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 15/01/2021 3. Ha dedotto con il primo i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 comma 7 del DPR 309/90. Nell'escludere l'applicazione dell'attenuante ex art. 73 comma 7 del DPR 309/90 la corte non avrebbe considerato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale e le deduzioni difensive. Si dissente, in particolare, dalla tesi per cui le dichiarazioni dell'imputato non sarebbero sufficienti ad interrompere l'azione delittuosa, atteso che dalla deposizione di un teste di polizia giudiziaria emergerebbe che l'imputato avrebbe anche accompagnato gli operanti presso la casa di colui presso cui si riforniva di sostanza stupefacente. Nel corso del dibattimento sarebbe inoltre emersa l'indicazione, da parte del ricorrente, del nome del fornitore. Risulterebbe, quindi, pur non considerato dalla corte, un effettivo e spontaneo contributo all'attività di indagine. Da qui la sussistenza di un vizio di manifesta illogicità della motivazione a sostegno della contestata esclusione. 4. Con il secondo motivo ha rappresentato i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 comma 5 del DPR 309/90 per illogicità della motivazione. La corte avrebbe omesso di effettuare una valutazione globale dei mezzi e circostanze dell'azione oltre che della qualità e quantità delle sostanze stupefacenti. Nella prospettiva quindi del riconoscimento del 5 comma dell'art. 73 DPR 309/90, si rappresenta come il dato quantitativo dello stupefacente rinvenuto non sarebbe rilevante ove si consideri che in parte era destinato ad un uso personale del ricorrente e del fratello. Si aggiunge che il ricorrente sarebbe stato autore di una cessione operata in maniera rudimentale relativa a dosi minime, tanto da non essere rinvenute neppure somme di danaro da ricollegare allo spaccio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Innanzitutto per assenza di specificità estrinseca della censura ((Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425): il ricorrente non si è confrontato con le integrali argomentazioni del giudice, che con riferimento all'unico reato ritenuto, inerente la detenzione a fini di spaccio di hashish, ha evidenziato come l'imputato si sia limitato a riferire di avere acquistato la droga da un giovane di Secondigliano non meglio identificato e descritto. Circostanze quindi correttamente ritenute inidonee a giustificare l'esclusione della invocata attenuante di cui all'art. 73 comma 7 DPR 309/90 (cfr. circa i presupposti dell'attenuante, per la cui configurazione occorre che le informazioni fornite siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si 2 sarebbe potuto perseguire, Sez. 6, n. 9069 del 14/01/2013 Rv. 256002 - 01 Squillace). Invero, alla luce di quanto riportato in sentenza, il riferimento, citato dal ricorrente, alla indicazione della abitazione di un fornitore di droga appare riconducibile all'acquisto di cocaina, per la cui detenzione l'imputato è stato assolto. Come tale irrilevante ai fini in esame, relativi a distinto reato. 5. Anche il secondo motivo è inammissibile. Diversamente da quanto illustrato dalla difesa, la corte ha esaminato la complessiva vicenda, caratterizzata dal rinvenimento presso l'abitazione dell'uomo, a seguito di perquisizione conseguente a previe operazioni di osservazione nei pressi dell'Istituto Cottolengo di Trentola Ducenta, di una consistente quantità di hashish (pari a circa 800 dosi confezionabíli) e di un bilancino di precisione funzionale alla preparazione delle dosi medesime. Ed ha quindi rilevato, sempre in conformità con l'indirizzo giurisprudenziale per il quale l'elaborazione della valutazione di tutti gli indici rilevanti ai fini in esame non esclude che uno di essi assuma in concreto valore assorbente (cfr. in motivazione, Sez. U - n. 51063 del 27/09/2018 Rv. 274076 - 01 M.), la peculiare portata negativa, ai fini della configurazione della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 citato, della più che significativa quantità di droga. Nessun deficit valutativo di circostanze omesse quindi emerge, tanto più ove si consideri che lo stesso ricorrente concentra la sua riflessione critica sul medesimo dato valorizzato dai giudici. Quale la quantità di stupefacente, salvo soggiungere, assertivamente, la sua destinazione parziale all'uso personale e sostenere, anche in tal caso con unilaterale affermazione di fatto, inammissibile in questa sede, come si trattasse di uno spaccio non organizzato. Notazione quest'ultima per vero contrastata dalla corte, laddove ha anche sottolineato come, nonostante l'arresto per il reato in contestazione e la relativa misura degli arresti domiciliari, l'imputato sia stato arrestato, poco dopo, per fatti analoghi - all'evidenza frutto di una organizzazione ormai stabile del traffico - con rinvenimento di due cellulari usati per plurimi contatti e la presenza in casa di un soggetto estraneo al nucleo familiare. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, 3 determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 15/01/2021.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. LU CU, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 8 giugno 2020 la corte di appello di Napoli riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Napoli Nord del 29/11/2019, riduceva la pena applicata a UM IO in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 4 DPR 309/90. 2. Ha proposto ricorso per cassazione UM IO, a mezzo del proprio difensore, avverso la suindicata sentenza della corte di appello, deducendo due motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9341 Anno 2021 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 15/01/2021 3. Ha dedotto con il primo i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 comma 7 del DPR 309/90. Nell'escludere l'applicazione dell'attenuante ex art. 73 comma 7 del DPR 309/90 la corte non avrebbe considerato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale e le deduzioni difensive. Si dissente, in particolare, dalla tesi per cui le dichiarazioni dell'imputato non sarebbero sufficienti ad interrompere l'azione delittuosa, atteso che dalla deposizione di un teste di polizia giudiziaria emergerebbe che l'imputato avrebbe anche accompagnato gli operanti presso la casa di colui presso cui si riforniva di sostanza stupefacente. Nel corso del dibattimento sarebbe inoltre emersa l'indicazione, da parte del ricorrente, del nome del fornitore. Risulterebbe, quindi, pur non considerato dalla corte, un effettivo e spontaneo contributo all'attività di indagine. Da qui la sussistenza di un vizio di manifesta illogicità della motivazione a sostegno della contestata esclusione. 4. Con il secondo motivo ha rappresentato i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 comma 5 del DPR 309/90 per illogicità della motivazione. La corte avrebbe omesso di effettuare una valutazione globale dei mezzi e circostanze dell'azione oltre che della qualità e quantità delle sostanze stupefacenti. Nella prospettiva quindi del riconoscimento del 5 comma dell'art. 73 DPR 309/90, si rappresenta come il dato quantitativo dello stupefacente rinvenuto non sarebbe rilevante ove si consideri che in parte era destinato ad un uso personale del ricorrente e del fratello. Si aggiunge che il ricorrente sarebbe stato autore di una cessione operata in maniera rudimentale relativa a dosi minime, tanto da non essere rinvenute neppure somme di danaro da ricollegare allo spaccio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Innanzitutto per assenza di specificità estrinseca della censura ((Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425): il ricorrente non si è confrontato con le integrali argomentazioni del giudice, che con riferimento all'unico reato ritenuto, inerente la detenzione a fini di spaccio di hashish, ha evidenziato come l'imputato si sia limitato a riferire di avere acquistato la droga da un giovane di Secondigliano non meglio identificato e descritto. Circostanze quindi correttamente ritenute inidonee a giustificare l'esclusione della invocata attenuante di cui all'art. 73 comma 7 DPR 309/90 (cfr. circa i presupposti dell'attenuante, per la cui configurazione occorre che le informazioni fornite siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si 2 sarebbe potuto perseguire, Sez. 6, n. 9069 del 14/01/2013 Rv. 256002 - 01 Squillace). Invero, alla luce di quanto riportato in sentenza, il riferimento, citato dal ricorrente, alla indicazione della abitazione di un fornitore di droga appare riconducibile all'acquisto di cocaina, per la cui detenzione l'imputato è stato assolto. Come tale irrilevante ai fini in esame, relativi a distinto reato. 5. Anche il secondo motivo è inammissibile. Diversamente da quanto illustrato dalla difesa, la corte ha esaminato la complessiva vicenda, caratterizzata dal rinvenimento presso l'abitazione dell'uomo, a seguito di perquisizione conseguente a previe operazioni di osservazione nei pressi dell'Istituto Cottolengo di Trentola Ducenta, di una consistente quantità di hashish (pari a circa 800 dosi confezionabíli) e di un bilancino di precisione funzionale alla preparazione delle dosi medesime. Ed ha quindi rilevato, sempre in conformità con l'indirizzo giurisprudenziale per il quale l'elaborazione della valutazione di tutti gli indici rilevanti ai fini in esame non esclude che uno di essi assuma in concreto valore assorbente (cfr. in motivazione, Sez. U - n. 51063 del 27/09/2018 Rv. 274076 - 01 M.), la peculiare portata negativa, ai fini della configurazione della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 citato, della più che significativa quantità di droga. Nessun deficit valutativo di circostanze omesse quindi emerge, tanto più ove si consideri che lo stesso ricorrente concentra la sua riflessione critica sul medesimo dato valorizzato dai giudici. Quale la quantità di stupefacente, salvo soggiungere, assertivamente, la sua destinazione parziale all'uso personale e sostenere, anche in tal caso con unilaterale affermazione di fatto, inammissibile in questa sede, come si trattasse di uno spaccio non organizzato. Notazione quest'ultima per vero contrastata dalla corte, laddove ha anche sottolineato come, nonostante l'arresto per il reato in contestazione e la relativa misura degli arresti domiciliari, l'imputato sia stato arrestato, poco dopo, per fatti analoghi - all'evidenza frutto di una organizzazione ormai stabile del traffico - con rinvenimento di due cellulari usati per plurimi contatti e la presenza in casa di un soggetto estraneo al nucleo familiare. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, 3 determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 15/01/2021.