Art. 3.
I produttori ed i confezionatori degli estratti e dei prodotti affini di cui all'art. 1, gia' esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, dovranno chiedere l'autorizzazione, nel termine che sara' stabilito dal regolamento.
I produttori ed i confezionatori degli estratti e dei prodotti affini di cui all'art. 1, gia' esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, dovranno chiedere l'autorizzazione, nel termine che sara' stabilito dal regolamento.