CASS
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2025, n. 23461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23461 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NO AN, nato a [...] il [...] NO CE, nata a [...] il [...] NO AB, nato a [...] il [...] TI NN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/12/2024 del Tribunale di Napoli Nord visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 23461 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 14/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26/12/2024, il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice dell'esecuzione, rigettava l'incidente di esecuzione proposto da NO AN, NO CE, NO AB e TI NN, in qualità di eredi di NO GI, al fine di ottenere l'annullamento o la sospensione dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza n. 2244/2020, emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 27/11/2020, irrevocabile il 16/11/2021. Il Giudice dell'esecuzione rimarcava che il suo sindacato era limitato alla verifica della legittimità ed efficacia del titolo abilitativo e che i ricorrenti non avevano documentato il rilascio di un valido permesso di costruire in sanatoria. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione NO AN, NO CE, NO AB e TI NN, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, articolando un unico motivo, con il quale deducono vizio di motivazione del provvedimento impugnato per contraddittorietà o manifesta illogicità Lamentano che il provvedimento di rigetto dell'ordine di esecuzione risulta in contrasto con il precedente provvedimento con il quale il giudice sospendeva l'ordine di demolizione;
il giudice con tale provvedimento aveva ritenuto necessaria la notifica agli eredi mentre con il procedimento definitorio dell'incidente di esecuzione aveva mutato orientamento. Chiedono, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è inammissibile. 2. La censura prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella ordinanza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181). Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, 7 Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 4.Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/05/2025
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 23461 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 14/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26/12/2024, il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice dell'esecuzione, rigettava l'incidente di esecuzione proposto da NO AN, NO CE, NO AB e TI NN, in qualità di eredi di NO GI, al fine di ottenere l'annullamento o la sospensione dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza n. 2244/2020, emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 27/11/2020, irrevocabile il 16/11/2021. Il Giudice dell'esecuzione rimarcava che il suo sindacato era limitato alla verifica della legittimità ed efficacia del titolo abilitativo e che i ricorrenti non avevano documentato il rilascio di un valido permesso di costruire in sanatoria. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione NO AN, NO CE, NO AB e TI NN, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, articolando un unico motivo, con il quale deducono vizio di motivazione del provvedimento impugnato per contraddittorietà o manifesta illogicità Lamentano che il provvedimento di rigetto dell'ordine di esecuzione risulta in contrasto con il precedente provvedimento con il quale il giudice sospendeva l'ordine di demolizione;
il giudice con tale provvedimento aveva ritenuto necessaria la notifica agli eredi mentre con il procedimento definitorio dell'incidente di esecuzione aveva mutato orientamento. Chiedono, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è inammissibile. 2. La censura prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella ordinanza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181). Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, 7 Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 4.Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/05/2025