TRIB
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/05/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7311/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
1.9.1976, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Fabio Batini,
attore
nei confronti di
C.F. nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
26.1.1978,
convenuta contumace
di
, C.F. nata a [...] Controparte_2 C.F._3
(Cile), il 29.8.1997, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Cristiana Bocchi,
terza chiamata
e di
1
13.8.2000,
terzo chiamato contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attore: come da ricorso introduttivo del 27.7.2023;
conclusioni della terza chiamata: come da memoria del 22.3.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 26.8.2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.7.2023 ha chiesto che, a Parte_1
parziale modifica di quanto statuito con decreto n. 4399/2017 di questo Tribunale del
26.7.2017, egli fosse mandato esente dall'obbligo di corrispondere alla sig.ra
[...]
la somma mensile di euro 600,00, posta a suo carico in forza del Controparte_1
predetto decreto a titolo di concorso al mantenimento dei due figli Controparte_2
e (nati dall'unione con l'odierna convenuta
[...] Controparte_3
rispettivamente il 29.8.1997 e il 13.8.2000).
Con ordinanza del 8.1.2024 il giudice delegato ha disposto la chiamata in causa di CP_2
e Controparte_3
Con memoria del 22.3.2024 si è costituita in giudizio la figlia della coppia , CP_2
instando per il rigetto della domanda spiegata da controparte e per la conferma dell'assegno di mantenimento disposto con l'evocato decreto n. 4399/2017, oltreché per la previsione che le spese straordinarie fossero suddivise nella misura del 50% a carico di ciascuno dei due genitori.
A fronte della mancata costituzione in giudizio del terzo chiamato e della Controparte_3
convenuta, nonostante la ritualità della notifica, il giudice delegato ne ha dichiarato la contumacia.
All'udienza del 14.1.2025 la causa è stata poi trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei termini sopra indicati.
2 ***
1. La domanda avanzata dall'attore merita accoglimento.
Il sig. chiede anzitutto la revoca, con decorrenza dalla data del deposito del Parte_1
ricorso introduttivo, dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia così CP_2
come statuito con il decreto n. 4399/2017.
Al riguardo, giova preliminarmente ribadire che, in forza del menzionato decreto, era previsto che il predetto contributo fosse versato in favore della madre odierna convenuta.
Occorre poi evidenziare che la terza chiamata, ritualmente costituitasi in giudizio, non avanza domanda di modifica del decreto de quo nel senso di richiedere la corresponsione del contributo paterno direttamente in proprio favore anziché nei confronti della sig.ra CP_1
[...]
Ciò si ricava dal tenore delle difese articolate dalla terza chiamata, e dalle conclusioni dalla medesima formulate e da ultimo precisate, ove ella si limita a richiedere il rigetto della domanda attorea con conseguente conferma “a carico del proprio padre, Sig.
[...]
, dell'assegno disposto” con il menzionato provvedimento. Persona_1
È pur vero che la terza chiamata insta – non già solo per l'incremento dell'importo dovuto dal padre alla stregua della “applicazione della rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT dal 20
Luglio 2018” – ma altresì perché le “spese straordinarie” siano poste “a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno”. Con ciò avanzando domanda di rimodulazione delle statuizioni di cui al decreto n. 4399/2017, che invece poneva a carico del sig. Parte_1
un “assegno mensile omnicomprensivo”, dunque comprensivo anche della quota di spese straordinarie per i figli della coppia. Sennonché, alla stregua di un esame complessivo delle conclusioni della terza chiamata e, più in generale, delle difese da lei spiegate nel presente procedimento, nulla autorizza a ritenere che ella chieda di essere individuata quale soggetto attivo dell'obbligazione di contribuzione paterna (oltreché al mantenimento ordinario, anche) alle spese straordinarie a lei relative.
Si vuol dire, in ultima analisi, che la sig.ra chiede appunto che, a conferma Controparte_2
di quanto statuito con decreto n. 4399/2017, il padre continui a corrispondere alla madre l'importo ivi previsto, come rivalutato alla stregua della variazione dell'indice ISTAT, per il
3 mantenimento dei figli della coppia, e si faccia altresì carico – nei confronti della stessa sig.ra
– del 50% delle relative spese straordinarie. Controparte_1
Ora, così inquadrate le richieste della terza chiamata, è dirimente evidenziare che – ancor prima e a prescindere da qualsivoglia rilievo in ordine al dedotto raggiungimento di una condizione di autosufficienza economica da parte della predetta – risultano venuti meno nel caso di specie i presupposti in capo alla sig.ra per continuare a vantare Controparte_1
alcuna pretesa alla percezione di somme da parte dell'odierno attore a titolo di contributo al mantenimento della figlia . CP_2
Occorre al riguardo rilevare che, secondo quanto emerso nel corso del procedimento, la convenuta da tempo ha fatto rientro in Cile e non coabita più con la figlia, la quale invece vive in Genova con i nonni materni e ha mantenuto con la madre saltuari rapporti (in udienza ella ha rappresentato di “sentire [la] mamma ogni tanto”).
Non sussiste dunque più il presupposto della coabitazione della madre con la figlia.
Soprattutto, in forza delle risultanze procedimentali, la madre non rappresenta più in alcun modo il “genitore di riferimento” per , deputato a occuparsi delle esigenze CP_2
concrete e dei bisogni di materiale sostentamento della figlia. Ne segue che la convenuta non può invocare alcuna perdurante legittimazione attiva (pur concorrente) in capo a sé rispetto alla contribuzione di mantenimento a carico del padre per la figlia maggiorenne (cfr. Cass., sez. I, 22.11.2024, n. 30179).
1.1. Quanto alla ulteriore richiesta di esonero dal contributo al mantenimento in favore del figlio maggiorenne occorre premettere che l'onere della prova delle Controparte_3
condizioni che fondano il diritto del figlio maggiorenne al “mantenimento ulteriore” da parte dei genitori è a carico del richiedente (dunque, del figlio stesso o del genitore con lui convivente): in questi termini v., ad esempio, Cass., sez. I, 20.9.2023, n. 26875.
Ora, nella fattispecie in esame, non vi è prova agli atti del fatto che versi Controparte_3
tuttora (né che vi versasse alla data del deposito del ricorso da parte del padre) in una condizione di mancanza di indipendenza economica: ciò che rappresenta la “precondizione” del diritto al mantenimento “ulteriore”.
È poi appena il caso di rilevare che mancherebbe peraltro in ogni caso la prova che il ragazzo abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e
4 che siano di contro intervenute circostanze, oggettive ed esterne, che gli avrebbero impedito di portare a compimento l'intrapreso percorso di studi. Dalla documentazione versata in atti
(peraltro a opera della terza chiamata) risulta esclusivamente che avrebbe Controparte_3
frequentato l'università nel primo semestre del 2022, “senza aver completato il programma di studio”.
In ultima analisi, le risultanze acquisite non valgono in alcun modo a soddisfare gli evocati oneri probatori – incombenti sul richiedente (nel caso di specie, la madre convenuta) – rispetto alla pretesa al mantenimento ulteriore per il figlio maggiorenne.
Ritiene allora il collegio che debba essere disposta – con effetto a far data dalla domanda introduttiva del presente giudizio (27.7.2023) – la revoca dell'obbligo dell'attore di contribuzione al mantenimento dei figli e come sancito con il CP_2 Controparte_3
decreto n. 4399/2017.
Resta ferma invece la previsione del contributo paterno (pari a un terzo della somma mensile di euro 900,00 come rivalutata secondo la variazione degli indici ISTAT) al mantenimento del figlio nei termini di cui al decreto n. 4399/2017. Persona_2
2. In ordine alle spese processuali, a fronte dell'esito della lite e della natura della causa;
tenuto conto della mancata opposizione della convenuta e del terzo chiamato – rimasti contumaci – nonché della specifica richiesta dell'attore di compensazione delle spese di lite, ritiene il collegio che le predette spese debbano essere compensate nei rapporti tra le parti costituite e debbano rimanere a carico dell'attore nei rapporti con la convenuta e il terzo contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Genova n. 4399/2017 del 26.7.2017,
revoca, a far data dal 27.7.2023, l'obbligo posto a carico di di Parte_1
versare a un importo mensile quale contributo al Controparte_1
mantenimento dei figli e Controparte_2 Controparte_3
Fermo il resto.
5 Spese di lite compensate nei rapporti tra attore e terza chiamata costituita;
spese processuali nei rapporti con la convenuta e il terzo chiamato irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 7.2.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
6