TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/05/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 757/2021 R.G. e promossa
da
( ) Parte_1 C.F._1
attrice
con il patrocinio dell'avv. FIO LUCIA,
contro
( ) Controparte_1 P.IVA_1
convenuto
con il patrocinio dell'avv. NISSIM RICCARDO,
e contro
Controparte_2
convenuto contumace
*
pagina 1 di 21 Conclusioni per l'attrice - : Parte_1
“Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale , contrariis reiectis: a)
nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità
del sig. per le lesioni Controparte_3
subite dalla sig.ra a causa del sinistro di Parte_1
cui in premessa;
b) condannare i convenuti, in solido tra
loro, al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni
dalla medesima subiti nel sinistro in premessa descritto ed
ammontanti a € 153.286,00 8 tenuto conto che la somma pari ad
€ 7.323,44 è stata già offerta quale anticipo sul dovuto), o
nell'altra somma maggiore o minore che sarà accertata nel
corso del presente giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed
interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dal
giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo, all'esito
dell'espletanda istruttoria, ricorrendo – ove occorra- ai
principi equitativi;
c) condanna con vittoria di spese,
competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore
antistatario”.
Conclusioni per la convenuta - : Controparte_1
“affinché l 'Ill .mo Tribunale adito, voglia così provvedere
: In via preliminare : 1) dichiarare la improponibilità e/o
l'improcedibilità della domanda attorea ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 145 e 148 del D.Lgs.vo
pagina 2 di 21 209/2005; 2) gradatamente, dichiarare la nullità dell'atto di
citazione ex art. 164 c . p . c ., per violazione dell'art.
163 , IV comma, c.p.c. ; Nel merito : 3) rigettare la domanda
attorea siccome generica, infondata in fatto ed in diritto e
soprattutto non provata;
4) gradatamente, applicare alla
fattispecie che occupa, il “concorso di colpa” di cui
all'art. 2054, comma 2, c.c., e ridurre, conseguentemente, la
condanna risarcitoria nella misura del 50%, ovvero, in ogni
caso, contenere la predetta nei limiti della valutazione
medica operata dal consulente incaricato dalla CP_1
, dott. 5) con vittoria di spese e
[...] Persona_1
competenze di lite”.
Conclusioni per il convenuto - : CP_2
“contumace”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Parte_1
Reggio Calabria la ed Controparte_1 Controparte_2
chiedendone la condanna al pagamento della
[...]
somma complessiva pari ad € 153.286,00 a titolo di lesioni personali, danni patrimoniali e spese mediche sostenute a seguito di un sinistro verificatosi in data 13.11.2019.
pagina 3 di 21 A sostegno della domanda l'attrice esponeva che:
− in data 13.11.2019, intorno alle ore 12.20, si trovava a bordo dell'autovettura di sua proprietà, modello Peugeot
206;
− mentre percorreva il raccordo autostradale “R.A.04” con direzione di marcia Nord, la macchina che la precedeva nella stessa direzione di marcia, una Citroen C3 tg.
FM946HB, di proprietà e condotta da Parte_2
arrestava la marcia sulla corsia di sorpasso a causa di un incolonnamento dovuto a lavori in corso sulla carreggiata;
− accostatasi dietro il veicolo della veniva Parte_2
tamponata dall'autovettura, modello Nissan Qasquai tg.
EM344CT, di proprietà e condotta da Controparte_2
;
[...]
− a causa dell'impatto la vettura dell'attrice veniva sbalzata in avanti collidendo con il veicolo della
, che la precedeva, e causando lesioni Parte_2
all'attrice;
− la veniva trasportata in ambulanza al P.S. Parte_1
del G.O.M. di Reggio Calabria dove le veniva riscontrata una “vasta ferita lacero contusa con perdita di sostanza
labbro inferiore mucosa labbro inferiore con avulsione
pagina 4 di 21 pressoché completa del 2° incisivo superiore di destra”
(doc.
3 - citazione);
Part
− nel mese di aprile del 2020, la in qualità di gestore sinistri “RC Auto” nell'interesse della CP_1
offriva all'attrice la somma di € 1.835,00 a
[...]
titolo di liquidazione del danno dell'autovettura;
− successivamente la veniva sottoposta a Parte_1
visita del medico fiduciario della compagnia assicurativa convenuta, in seguito alla quale le veniva riscontrata una invalidità permanete del 8% e
Part successivamente la emetteva a favore dell'attrice bonifico di € 8.500, di cui € 1.176,56 per onorari,
quale offerta ex art. 148 Cod. Ass. ex art 2054 c.c. in concorso di colpa del 50% a saldo e totale definizione del danno subito dall'attore che veniva accettato a titolo di acconto;
conveniva in giudizio la compagnia di Controparte_1
assicurazioni che copriva la responsabilità civile dell'autovettura Nissan Qasquai di proprietà e condotta da e lo stesso Controparte_2 CP_2
chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
10.6.2021, si costituiva in giudizio la CP_1
pagina 5 di 21 , la quale eccepiva preliminarmente l'improponibilità CP_1
della domanda attesa la violazione degli artt. 145 e 148 Cod.
Ass., la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 n. 3, 4 e 5 c.p.c., e nel merito contestava in fatto ed in diritto la ricostruzione attorea, esponeva di aver interamente risarcito il danno e concludeva per il rigetto delle domande attoree.
Regolarmente instaurato il contraddittorio all'udienza del
10.5.2022, con la dichiarazione la contumacia di
[...]
la causa veniva istruita a mezzo di Controparte_2
prove documentali e CTU medico legale.
Precisate le conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3
c.p.c. all'udienza 14.4.2025, la causa passa ora in decisione sulla basa delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
*
1. Proponibilità della domanda
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di improponibilità
della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 del d.lgs.
209/2005.
Sul punto va osservato come l'attrice abbia costituito in mora la compagnia assicurativa tramite PEC inoltrata in data
5.12.2009, secondo le modalità previste dall'art. 145 Cod.
Ass., corredando la richiesta risarcitoria con tutte le informazioni previste dall'art. 148 Cod. Ass.
pagina 6 di 21 Invero, la costituzione in mora presenta tutti i dati personali dell'attrice richiesti (età, attività del danneggiato, reddito, entità delle lesioni subite) nonché la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro (doc. 7 – ). Parte_1
D'altra parte l'atto di costituzione in mora è sufficiente ad integrare la condizione di proponibilità anche ove non contenga tutti gli elementi previsti, purché le omissioni non pregiudichino per l'interlocutore la possibilità di avere contezza dei termini del contendere (Cass. Ord. 15445/2021).
Sicché deve ritenersi abbia raggiunto il suo scopo ove consenta una completa discovery dei dati utili alla valutazione della responsabilità.
Il sistema di cui all'art. 142 Cod. Ass. è dunque in sé
conchiuso e disciplinato integralmente dalla legge, con la conseguenza che l'omissione della dichiarazione di cui si discorre, non essendo ostativa alla liquidazione del danno né
recando pregiudizio alcuno all'assicuratore, non impedisce la formulazione dell'offerta e non rende improponibile la successiva domanda giudiziale (Cass. 19354/2016).
Tanto chiarito la formulazione di un'offerta risarcitoria formale da parte della Compagnia evidenza l'assolvimento del dovere di leale collaborazione della danneggiata, secondo il parametro normativo in commento (doc. 15 – . Parte_1
pagina 7 di 21 Va inoltre rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c.
La nullità si configura qualora l'oggetto della domanda risulti omesso, indeterminato o assolutamente incerto (Cass.
1681/2015) mentre è valida ogni qualvolta gli elementi della domanda risultino comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto (Trib. Pisa n. 675/2016).
Nel caso di specie non va riscontrato alcun vizio dell'editio
actionis, anche tenuto conto la convenuta si è difesa punto per punto nel merito della pretesa attorea.
*
2. Sulla dinamica del sinistro
Tanto premesso, occorre chiarire le circostanze dedotte dalle parti in causa.
I fatti di causa attengono ad uno scontro tra tre veicoli avvenuto il 13.11.2019.
Secondo la dinamica allegata dalla difesa attorea, la si trovava alla guida della propria auto, Peugeot Parte_1
206 tg. CH580MM, ferma a causa di un incolonnamento dovuto a dei lavori in corso sulla corsia di sorpasso del raccordo autostradale R.A04 con direzione di marcia Nord al km 0+600,
quando veniva tamponata da a Controparte_2
bordo del proprio veicolo tipo Nissan Qasquai, tg. EM344CT.
pagina 8 di 21 Per effetto del tamponamento l'auto della sarebbe Parte_1
stata proiettata in avanti collidendo con la parte posteriore
“spigolare” sinistra della Citroen C3 tg. FM946HB, di proprietà e condotta da che si trovava Parte_2
ferma davanti a lei.
Orbene, va affermata la responsabilità esclusiva di CP_2
nella causazione del sinistro, autore del primo
[...]
tamponamento.
Invero le modalità di verificazione del sinistro, per come allegate da parte attrice, hanno trovato piena conferma nella documentazione prodotta in atti (prontuario di intervento doc. 2 - ). Parte_1
Tutti i soggetti coinvolti nel sinistro, sentiti il giorno dell'evento ovvero in quelli immediatamente successivi dagli agenti della polizia stradale di Palmi, hanno confermato che il giorno 13.11.2019, sul raccordo autostradale direzione nord tra lo svincolo denominato Cardinale Porta Nova e via
Lia, presso la corsia di sorpasso il traffico era rallentato a causa di lavori di rifacimento stradale ( Parte_2
e che ambedue le corsie di marcia erano occupate con i veicoli fermi ( ). CP_2
Gli agenti della polizia stradale intervenuti sul luogo dell'incidente nell'immediatezza dei fatti, nel documentare la dinamica del sinistro, hanno indicato che “il conducente
pagina 9 di 21 del veicolo Nissan Qashqai targato EM344CT (veicolo D) non
era in grado di arrestare il proprio veicolo tempestivamente
nei limiti del suo campo di visibilità ed a causa di ciò
andava ad impattare con la propria parte spigolare anteriore
sinistra contro la parte posteriore destra del veicolo B […]
a parere dello scrivente per il conducente del veicolo D si
ravvisa l'infrazione di cui all'art.141/2 - 11 C.d.s.”
precisando che sul luogo del sinistro era presente segnaletica verticale indicante limite di velocità 40 Km/h e divieto di sorpasso.
Mentre non trova riscontro nella relazione quanto sostenuto dal , secondo il quale “nel momento in cui ho trovato CP_2
l'autovettura ferma che mi precedeva ho azionato il freno, ma
la mia Nissan non ha reagito come avrebbe dovuto causa
asfalto oleoso e viscido”,
Ed invero gli agenti nella “descrizione del piano viabile e sue adiacenze” evidenziavano che il fondo stradale era asciutto, sicché la perdita di controllo dell'auto (id est il mancato tempestivo arresto del veicolo) non trova altra ragionevole spiegazione rispetto all'eccessiva velocità del tenuta dal ovvero alla sua distrazione (e quindi CP_2
all'eccessivo ritardo nell'azionamento del sistema di frenata).
pagina 10 di 21 A fronte del quadro probatorio fin qui descritto la compagnia assicurativa non ha provato, e per vero nemmeno adeguatamente allegato, che il , conducente del veicolo tamponante, CP_2
abbia tenuto una condotta di guida rispettosa delle distanze prescritte dall'art. 149 co. 1 c.d.s.
Deve pertanto ritenersi che la responsabilità del sinistro vada imputata esclusivamente al quale conducente CP_2
tamponante.
Trattasi pertanto di fattispecie integrante il c.d.
tamponamento a catena tra veicoli fermi in colonna, ove vige il principio, in base al quale la responsabilità di tutti i tamponamenti dei veicoli precedenti viene attribuita all'ultimo veicolo della colonna, l'unico in movimento (Cass.
132/1976; Cass. 140/1973), attesa la presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza.
Egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cass. Ord.
18708/2021), che per come precedentemente osservato, non è
stata fornita dal tamponante.
Va infine disattesa l'eccezione circa la responsabilità
concorsuale della danneggiata nella causazione dei danni pagina 11 di 21 subiti derivante dal mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dell'attrice.
Invero, sul punto la compagnia assicurativa non ha documentato in alcun modo il mancato utilizzo del presidio di sicurezza né che l'eventuale corretto uso avrebbe eliso il danno (Cass. 8443/2019), sicché il concorso colposo oggetto di eccezione va ritenuto non provato.
*
3. Sulla quantificazione del danno non patrimoniale
Dalle considerazioni testé indicate spetta all'attrice il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della salute, rientrante fra i diritti inviolabili della persona,
come tali garantiti dalla nostra Suprema Carta, i quali appaiono reintegrabili sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.
Tale danno ricomprende:
− sia il pregiudizio da inabilità temporanea, e cioè
l'incapacità di una persona ad attendere per un certo periodo alle proprie ordinarie occupazioni a causa di una malattia provocata dal fatto illecito altrui;
− sia la lesione dell'integrità psicofisica del soggetto e del bene della salute, comprensiva del turbamento dello stato d'animo conseguito al patimento della lesione fisica ed intrinseca alla struttura del fatto illecito pagina 12 di 21 del quale viene a rappresentare ineliminabile conseguenza immediata e quindi liquidabile pure in presenza di una semplice invalidità temporanea.
Esso peraltro, presentando natura unitaria, va liquidato in maniera omnicomprensiva, non costituendo le singole voci di esso elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza –
tradizionalmente rappresentate dal danno biologico, dal danno estetico, dal danno esistenziale e dal danno alla vita di relazione – pregiudizi autonomamente risarcibili (Cass.
11950/2013), ma semmai ulteriori sottocategorie aventi valenza meramente descrittiva (Cass. ord. 15414/2011), delle quali deve essere evitata una errata duplicazione risarcitoria dal momento che la sofferenza soggettiva derivante da una lesione della salute costituisce necessariamente una componente di quest'ultima (S.U.
26972/2008).
Orbene, nel caso di specie l'esperimento della CTU – le cui conclusioni, rese in sede di elaborato definitivo, vengono fatte integralmente proprie in considerazione della correttezza del ragionamento logico svolto e della congruità
delle risposte rese dal consulente d'ufficio ai chiarimenti forniti al CTP di parte assicurativa, ha consentito di appurare che a seguito del sinistro si sono verificati a carico dell'attrice:
pagina 13 di 21 − vasta ferita lacero contusa con perdita di sostanza labbro inferiore e mucosa labbro inferiore con trauma facciale complicato;
contusioni multiple al viso;
lacerazione del fornice gengivale superiore, lussazione di 1.2 (reiectis 1.1.) e frattura a più frammenti dell'alveolo dentale;
frattura parcellare del margine anteriore dello stesso incisivo;
colpo di frusta del rachide cervicale;
− un danno biologico temporaneo assoluto (100%) di 7
giorni;
− danno biologico temporaneo di 30 giorni al 75%, di 30 giorni al 50% e di ulteriori 34 giorni al 25%;
− danno biologico permanente (derivante dai postumi invalidanti: frattura del massiccio facciale con turbe disfunzionali di lieve grado;
perdita di un incisivo centrale superiore , frattura a più frammenti dell'alveolo dentale e frattura parcellare del margine anteriore dello stesso incisivo, esiti di trauma minore del collo con persistente rachialgia, limitazione antalgica dei movimenti del capo e con disturbi trofico-
sensitivi radicolari, esiti cicatriziali e cheloidei con pregiudizio estetico da lieve a moderato, disturbo somatoforme indifferenziato molto lieve ) valutabile nella misura del 18% (pag. 12 e 13, relazione CTU -
pagina 14 di 21 “sintetica relazione di valutazione delle predette
osservazioni”);
e che le lesioni riportate dalla perizianda “hanno posseduto
un nesso di causalità con l'infortunio in questione per una
possibile compatibilità tra le lesioni sopra enunciate e la
dinamica dell'incidente descritta dalle parti in causa” (pag.
12 -C TU).
Si ritiene, infine, di condividere la stima del danno biologico permanente accertata dal consulente nella misura definitiva dell'18% (a cui il perito è giunto in seguito al parziale accoglimento delle osservazioni sottoposte dal CTP
della compagnia assicuratrice convenuta che ha evidenziato un errore commesso dal CTU nel rivalutare lo stesso elemento dentale “1.2” del periziando) in seguito alla rivalutazione della stima percentuale della patologia “frattura a più
frammenti dell'alveo dentale e frattura parcellare del
margine anteriore dello stesso incisivo” (infermità c), e riduzione della sua implicazione nella misura dell'1.3%
rispetto al 3.0% iniziale.
La relativa quantificazione va quindi operata facendo applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno non
patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica”
predisposte dal Tribunale di Milano (ed ancora in vigore al momento della verificazione del sinistro con riguardo ai pagina 15 di 21 danni c.d. macropermanenti, così come previsto dall'art. 5
del D.P.R. 12/2025) le quali, secondo la Suprema Corte,
costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.
(Cass.14402/2011), in forza delle quali risulta quindi dovuto in favore dell'attrice, che al momento del fatto lesivo aveva
33 anni, il complessivo importo di € 60.078,00 di cui €
6.095,00 a titolo di danno biologico temporaneo (tenendosi conto di un punto base di € 115,00 in considerazione della natura sostanzialmente media delle sofferenze patite, in assenza di indicazioni di segno contrario, in aumento ovvero in diminuzione) ed € 53.983,00 a titolo di danno biologico permanente, determinato nella misura dell'18%.
Non si ritiene, invece, di dover procedere alla personalizzazione del danno.
È stato chiarito, infatti, che il grado di invalidità
permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento a titolo di personalizzazione del danno, salvo che l'interessato alleghi e dimostri circostanze specifiche ed eccezionali tali da rendere il pregiudizio in concreto più
grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze pagina 16 di 21 ordinariamente derivanti da lesioni dello stesso genere sofferte da persone della stessa età (Cass. 23778/2014).
Orbene, nel caso di specie, i postumi invalidanti rilevati ed identificati in disturbo da “stress post-traumatico” e un danno di tipo estetico integrato dagli “esiti cicatriziali di
ferite lacero-contuse alla fronte, alla regione sopraciliare
destra ed alla regione sopra orbitaria destra che arrecano un
pregiudizio estetico complessivo di grado da lieve a
moderato” (pag.
9 - CTU), sono stati ricompresi dal consulente all'interno del danno biologico.
Ciò esclude la possibilità di una loro autonoma valutazione ai fini del riconoscimento di una personalizzazione del danno.
Diversamente si verificherebbe una duplicazione risarcitoria.
*
4. Danno patrimoniale
Occorre, poi, procedere alla quantificazione del danno patrimoniale richiesto e provato dall'attrice che, nel caso di specie, si identifica nelle spese mediche sostenute a causa del sinistro e nelle spese future preventivate ritenute congrue dal consulente dell'ufficio, per un totale di €
8.642,00.
L'attrice ha infatti allegato:
- preventivo di € 4.270,00;
pagina 17 di 21 - documentato spese mediche già sostenute per un totale di
€ 3.665,00 (doc. depositato il 8.2.2024 - . Parte_1
Sul punto va rilevato che le fatture, la cui emissione comunque attesta una assunzione di responsabilità da parte dell'emittente, obbligandolo a far fronte ai carichi di natura fiscale, appaiono idonee a comprovare che le relative prestazioni siano state effettivamente compiute.
Alle spese mediche effettivamente sostenute vanno aggiunte quelle che l'attrice dovrà sostenere in futuro, quantificate dal perito d'ufficio in € 3.400,00, secondo una valutazione che il Tribunale condivide in quanto coerente con la tipologia di lesione e la durata futura del trattamento, in ragione dell'età del soggetto leso.
*
5. Quantificazione complessiva del danno
Sicché, tenuto conto del danno patrimoniale già liquidato, si determina in € 68.720,00 l'ammontare del pregiudizio complessivamente patito dall'attrice.
Da tale importo, peraltro, va detratta la cifra di € 8.500,00
già versata al medesimo dall'assicurazione a titolo di acconto, di tal che il residuo ancora dovuto a mente dell'art. 144 Cod. Ass. da parte dell'assicurazione in favore di , ammonta a complessivi € 60.220,00. Parte_1
pagina 18 di 21 Sull'importo così determinato tenendo già conto della perdita del potere d'acquisto della moneta, anche in considerazione del fatto che sono stati utilizzati i valori indicati nelle più recenti tabelle pubblicate, spettano poi all'attore gli interessi di legge a far data dal deposito della presente sentenza e sino al saldo effettivo.
I medesimi non sono invece dovuti per il periodo precedente poiché essi vanno unicamente liquidati qualora – dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe in ipotesi di un tempestivo soddisfo e avendo potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi – la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima (Cass.
3355/2010; Cass. 22347/2007).
Tale effetto peraltro, come insegnato dalla Suprema Corte,
dipende prevalentemente dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo considerato,
essendo ovvio che in tutti i casi in cui la prima sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile, conseguendone, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità
liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore e, per pagina 19 di 21 altro verso, che non risulta configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. 18564/2018).
Ciò che appunto si verifica nella fattispecie.
Dal momento poi che la somma offerta al danneggiato in via stragiudiziale da parte della compagnia è risultata inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, deve procedersi alla trasmissione di copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni dettate dall'art. 148, decimo comma, del D. Lgs. 209/2005.
*
6. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di CP_1
e vanno liquidate, come in dispositivo, sulla base
[...]
del D.M. 55/2014, scaglione di valore da € 52.001,00 a €
260.000,00, stabilito in ragione del noto criterio del
decisum (Cass. 226/2011), e valori tabellari medi, non essendovi ragioni per discostarsene.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa domanda e disattesa ogni ulteriore eccezione e deduzione:
pagina 20 di 21 1. accerta l'esclusiva responsabilità di Controparte_2
nella causazione del sinistro oggetto di
[...]
causa;
2. condanna al risarcimento del Controparte_1
danno in favore di tramite pagamento Parte_1
della somma già rivalutata di € 60.220,00 oltre agli interessi di legge dal deposito della presente sentenza e sino all'effettivo saldo;
3. a rimborsare a CP_4 Controparte_1 [...]
, le spese di lite che vengono liquidate in € Parte_1
14.103,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, dell'IVA e degli accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4. pone definitivamente le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
5. dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'IVASS per gli accertamenti di cui al D. Lgs.
209/2010.
Reggio Calabria, 6 maggio 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 21 di 21
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 757/2021 R.G. e promossa
da
( ) Parte_1 C.F._1
attrice
con il patrocinio dell'avv. FIO LUCIA,
contro
( ) Controparte_1 P.IVA_1
convenuto
con il patrocinio dell'avv. NISSIM RICCARDO,
e contro
Controparte_2
convenuto contumace
*
pagina 1 di 21 Conclusioni per l'attrice - : Parte_1
“Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale , contrariis reiectis: a)
nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità
del sig. per le lesioni Controparte_3
subite dalla sig.ra a causa del sinistro di Parte_1
cui in premessa;
b) condannare i convenuti, in solido tra
loro, al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni
dalla medesima subiti nel sinistro in premessa descritto ed
ammontanti a € 153.286,00 8 tenuto conto che la somma pari ad
€ 7.323,44 è stata già offerta quale anticipo sul dovuto), o
nell'altra somma maggiore o minore che sarà accertata nel
corso del presente giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed
interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dal
giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo, all'esito
dell'espletanda istruttoria, ricorrendo – ove occorra- ai
principi equitativi;
c) condanna con vittoria di spese,
competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore
antistatario”.
Conclusioni per la convenuta - : Controparte_1
“affinché l 'Ill .mo Tribunale adito, voglia così provvedere
: In via preliminare : 1) dichiarare la improponibilità e/o
l'improcedibilità della domanda attorea ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 145 e 148 del D.Lgs.vo
pagina 2 di 21 209/2005; 2) gradatamente, dichiarare la nullità dell'atto di
citazione ex art. 164 c . p . c ., per violazione dell'art.
163 , IV comma, c.p.c. ; Nel merito : 3) rigettare la domanda
attorea siccome generica, infondata in fatto ed in diritto e
soprattutto non provata;
4) gradatamente, applicare alla
fattispecie che occupa, il “concorso di colpa” di cui
all'art. 2054, comma 2, c.c., e ridurre, conseguentemente, la
condanna risarcitoria nella misura del 50%, ovvero, in ogni
caso, contenere la predetta nei limiti della valutazione
medica operata dal consulente incaricato dalla CP_1
, dott. 5) con vittoria di spese e
[...] Persona_1
competenze di lite”.
Conclusioni per il convenuto - : CP_2
“contumace”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Parte_1
Reggio Calabria la ed Controparte_1 Controparte_2
chiedendone la condanna al pagamento della
[...]
somma complessiva pari ad € 153.286,00 a titolo di lesioni personali, danni patrimoniali e spese mediche sostenute a seguito di un sinistro verificatosi in data 13.11.2019.
pagina 3 di 21 A sostegno della domanda l'attrice esponeva che:
− in data 13.11.2019, intorno alle ore 12.20, si trovava a bordo dell'autovettura di sua proprietà, modello Peugeot
206;
− mentre percorreva il raccordo autostradale “R.A.04” con direzione di marcia Nord, la macchina che la precedeva nella stessa direzione di marcia, una Citroen C3 tg.
FM946HB, di proprietà e condotta da Parte_2
arrestava la marcia sulla corsia di sorpasso a causa di un incolonnamento dovuto a lavori in corso sulla carreggiata;
− accostatasi dietro il veicolo della veniva Parte_2
tamponata dall'autovettura, modello Nissan Qasquai tg.
EM344CT, di proprietà e condotta da Controparte_2
;
[...]
− a causa dell'impatto la vettura dell'attrice veniva sbalzata in avanti collidendo con il veicolo della
, che la precedeva, e causando lesioni Parte_2
all'attrice;
− la veniva trasportata in ambulanza al P.S. Parte_1
del G.O.M. di Reggio Calabria dove le veniva riscontrata una “vasta ferita lacero contusa con perdita di sostanza
labbro inferiore mucosa labbro inferiore con avulsione
pagina 4 di 21 pressoché completa del 2° incisivo superiore di destra”
(doc.
3 - citazione);
Part
− nel mese di aprile del 2020, la in qualità di gestore sinistri “RC Auto” nell'interesse della CP_1
offriva all'attrice la somma di € 1.835,00 a
[...]
titolo di liquidazione del danno dell'autovettura;
− successivamente la veniva sottoposta a Parte_1
visita del medico fiduciario della compagnia assicurativa convenuta, in seguito alla quale le veniva riscontrata una invalidità permanete del 8% e
Part successivamente la emetteva a favore dell'attrice bonifico di € 8.500, di cui € 1.176,56 per onorari,
quale offerta ex art. 148 Cod. Ass. ex art 2054 c.c. in concorso di colpa del 50% a saldo e totale definizione del danno subito dall'attore che veniva accettato a titolo di acconto;
conveniva in giudizio la compagnia di Controparte_1
assicurazioni che copriva la responsabilità civile dell'autovettura Nissan Qasquai di proprietà e condotta da e lo stesso Controparte_2 CP_2
chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
10.6.2021, si costituiva in giudizio la CP_1
pagina 5 di 21 , la quale eccepiva preliminarmente l'improponibilità CP_1
della domanda attesa la violazione degli artt. 145 e 148 Cod.
Ass., la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 n. 3, 4 e 5 c.p.c., e nel merito contestava in fatto ed in diritto la ricostruzione attorea, esponeva di aver interamente risarcito il danno e concludeva per il rigetto delle domande attoree.
Regolarmente instaurato il contraddittorio all'udienza del
10.5.2022, con la dichiarazione la contumacia di
[...]
la causa veniva istruita a mezzo di Controparte_2
prove documentali e CTU medico legale.
Precisate le conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3
c.p.c. all'udienza 14.4.2025, la causa passa ora in decisione sulla basa delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
*
1. Proponibilità della domanda
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di improponibilità
della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 del d.lgs.
209/2005.
Sul punto va osservato come l'attrice abbia costituito in mora la compagnia assicurativa tramite PEC inoltrata in data
5.12.2009, secondo le modalità previste dall'art. 145 Cod.
Ass., corredando la richiesta risarcitoria con tutte le informazioni previste dall'art. 148 Cod. Ass.
pagina 6 di 21 Invero, la costituzione in mora presenta tutti i dati personali dell'attrice richiesti (età, attività del danneggiato, reddito, entità delle lesioni subite) nonché la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro (doc. 7 – ). Parte_1
D'altra parte l'atto di costituzione in mora è sufficiente ad integrare la condizione di proponibilità anche ove non contenga tutti gli elementi previsti, purché le omissioni non pregiudichino per l'interlocutore la possibilità di avere contezza dei termini del contendere (Cass. Ord. 15445/2021).
Sicché deve ritenersi abbia raggiunto il suo scopo ove consenta una completa discovery dei dati utili alla valutazione della responsabilità.
Il sistema di cui all'art. 142 Cod. Ass. è dunque in sé
conchiuso e disciplinato integralmente dalla legge, con la conseguenza che l'omissione della dichiarazione di cui si discorre, non essendo ostativa alla liquidazione del danno né
recando pregiudizio alcuno all'assicuratore, non impedisce la formulazione dell'offerta e non rende improponibile la successiva domanda giudiziale (Cass. 19354/2016).
Tanto chiarito la formulazione di un'offerta risarcitoria formale da parte della Compagnia evidenza l'assolvimento del dovere di leale collaborazione della danneggiata, secondo il parametro normativo in commento (doc. 15 – . Parte_1
pagina 7 di 21 Va inoltre rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c.
La nullità si configura qualora l'oggetto della domanda risulti omesso, indeterminato o assolutamente incerto (Cass.
1681/2015) mentre è valida ogni qualvolta gli elementi della domanda risultino comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto (Trib. Pisa n. 675/2016).
Nel caso di specie non va riscontrato alcun vizio dell'editio
actionis, anche tenuto conto la convenuta si è difesa punto per punto nel merito della pretesa attorea.
*
2. Sulla dinamica del sinistro
Tanto premesso, occorre chiarire le circostanze dedotte dalle parti in causa.
I fatti di causa attengono ad uno scontro tra tre veicoli avvenuto il 13.11.2019.
Secondo la dinamica allegata dalla difesa attorea, la si trovava alla guida della propria auto, Peugeot Parte_1
206 tg. CH580MM, ferma a causa di un incolonnamento dovuto a dei lavori in corso sulla corsia di sorpasso del raccordo autostradale R.A04 con direzione di marcia Nord al km 0+600,
quando veniva tamponata da a Controparte_2
bordo del proprio veicolo tipo Nissan Qasquai, tg. EM344CT.
pagina 8 di 21 Per effetto del tamponamento l'auto della sarebbe Parte_1
stata proiettata in avanti collidendo con la parte posteriore
“spigolare” sinistra della Citroen C3 tg. FM946HB, di proprietà e condotta da che si trovava Parte_2
ferma davanti a lei.
Orbene, va affermata la responsabilità esclusiva di CP_2
nella causazione del sinistro, autore del primo
[...]
tamponamento.
Invero le modalità di verificazione del sinistro, per come allegate da parte attrice, hanno trovato piena conferma nella documentazione prodotta in atti (prontuario di intervento doc. 2 - ). Parte_1
Tutti i soggetti coinvolti nel sinistro, sentiti il giorno dell'evento ovvero in quelli immediatamente successivi dagli agenti della polizia stradale di Palmi, hanno confermato che il giorno 13.11.2019, sul raccordo autostradale direzione nord tra lo svincolo denominato Cardinale Porta Nova e via
Lia, presso la corsia di sorpasso il traffico era rallentato a causa di lavori di rifacimento stradale ( Parte_2
e che ambedue le corsie di marcia erano occupate con i veicoli fermi ( ). CP_2
Gli agenti della polizia stradale intervenuti sul luogo dell'incidente nell'immediatezza dei fatti, nel documentare la dinamica del sinistro, hanno indicato che “il conducente
pagina 9 di 21 del veicolo Nissan Qashqai targato EM344CT (veicolo D) non
era in grado di arrestare il proprio veicolo tempestivamente
nei limiti del suo campo di visibilità ed a causa di ciò
andava ad impattare con la propria parte spigolare anteriore
sinistra contro la parte posteriore destra del veicolo B […]
a parere dello scrivente per il conducente del veicolo D si
ravvisa l'infrazione di cui all'art.141/2 - 11 C.d.s.”
precisando che sul luogo del sinistro era presente segnaletica verticale indicante limite di velocità 40 Km/h e divieto di sorpasso.
Mentre non trova riscontro nella relazione quanto sostenuto dal , secondo il quale “nel momento in cui ho trovato CP_2
l'autovettura ferma che mi precedeva ho azionato il freno, ma
la mia Nissan non ha reagito come avrebbe dovuto causa
asfalto oleoso e viscido”,
Ed invero gli agenti nella “descrizione del piano viabile e sue adiacenze” evidenziavano che il fondo stradale era asciutto, sicché la perdita di controllo dell'auto (id est il mancato tempestivo arresto del veicolo) non trova altra ragionevole spiegazione rispetto all'eccessiva velocità del tenuta dal ovvero alla sua distrazione (e quindi CP_2
all'eccessivo ritardo nell'azionamento del sistema di frenata).
pagina 10 di 21 A fronte del quadro probatorio fin qui descritto la compagnia assicurativa non ha provato, e per vero nemmeno adeguatamente allegato, che il , conducente del veicolo tamponante, CP_2
abbia tenuto una condotta di guida rispettosa delle distanze prescritte dall'art. 149 co. 1 c.d.s.
Deve pertanto ritenersi che la responsabilità del sinistro vada imputata esclusivamente al quale conducente CP_2
tamponante.
Trattasi pertanto di fattispecie integrante il c.d.
tamponamento a catena tra veicoli fermi in colonna, ove vige il principio, in base al quale la responsabilità di tutti i tamponamenti dei veicoli precedenti viene attribuita all'ultimo veicolo della colonna, l'unico in movimento (Cass.
132/1976; Cass. 140/1973), attesa la presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza.
Egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cass. Ord.
18708/2021), che per come precedentemente osservato, non è
stata fornita dal tamponante.
Va infine disattesa l'eccezione circa la responsabilità
concorsuale della danneggiata nella causazione dei danni pagina 11 di 21 subiti derivante dal mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dell'attrice.
Invero, sul punto la compagnia assicurativa non ha documentato in alcun modo il mancato utilizzo del presidio di sicurezza né che l'eventuale corretto uso avrebbe eliso il danno (Cass. 8443/2019), sicché il concorso colposo oggetto di eccezione va ritenuto non provato.
*
3. Sulla quantificazione del danno non patrimoniale
Dalle considerazioni testé indicate spetta all'attrice il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della salute, rientrante fra i diritti inviolabili della persona,
come tali garantiti dalla nostra Suprema Carta, i quali appaiono reintegrabili sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.
Tale danno ricomprende:
− sia il pregiudizio da inabilità temporanea, e cioè
l'incapacità di una persona ad attendere per un certo periodo alle proprie ordinarie occupazioni a causa di una malattia provocata dal fatto illecito altrui;
− sia la lesione dell'integrità psicofisica del soggetto e del bene della salute, comprensiva del turbamento dello stato d'animo conseguito al patimento della lesione fisica ed intrinseca alla struttura del fatto illecito pagina 12 di 21 del quale viene a rappresentare ineliminabile conseguenza immediata e quindi liquidabile pure in presenza di una semplice invalidità temporanea.
Esso peraltro, presentando natura unitaria, va liquidato in maniera omnicomprensiva, non costituendo le singole voci di esso elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza –
tradizionalmente rappresentate dal danno biologico, dal danno estetico, dal danno esistenziale e dal danno alla vita di relazione – pregiudizi autonomamente risarcibili (Cass.
11950/2013), ma semmai ulteriori sottocategorie aventi valenza meramente descrittiva (Cass. ord. 15414/2011), delle quali deve essere evitata una errata duplicazione risarcitoria dal momento che la sofferenza soggettiva derivante da una lesione della salute costituisce necessariamente una componente di quest'ultima (S.U.
26972/2008).
Orbene, nel caso di specie l'esperimento della CTU – le cui conclusioni, rese in sede di elaborato definitivo, vengono fatte integralmente proprie in considerazione della correttezza del ragionamento logico svolto e della congruità
delle risposte rese dal consulente d'ufficio ai chiarimenti forniti al CTP di parte assicurativa, ha consentito di appurare che a seguito del sinistro si sono verificati a carico dell'attrice:
pagina 13 di 21 − vasta ferita lacero contusa con perdita di sostanza labbro inferiore e mucosa labbro inferiore con trauma facciale complicato;
contusioni multiple al viso;
lacerazione del fornice gengivale superiore, lussazione di 1.2 (reiectis 1.1.) e frattura a più frammenti dell'alveolo dentale;
frattura parcellare del margine anteriore dello stesso incisivo;
colpo di frusta del rachide cervicale;
− un danno biologico temporaneo assoluto (100%) di 7
giorni;
− danno biologico temporaneo di 30 giorni al 75%, di 30 giorni al 50% e di ulteriori 34 giorni al 25%;
− danno biologico permanente (derivante dai postumi invalidanti: frattura del massiccio facciale con turbe disfunzionali di lieve grado;
perdita di un incisivo centrale superiore , frattura a più frammenti dell'alveolo dentale e frattura parcellare del margine anteriore dello stesso incisivo, esiti di trauma minore del collo con persistente rachialgia, limitazione antalgica dei movimenti del capo e con disturbi trofico-
sensitivi radicolari, esiti cicatriziali e cheloidei con pregiudizio estetico da lieve a moderato, disturbo somatoforme indifferenziato molto lieve ) valutabile nella misura del 18% (pag. 12 e 13, relazione CTU -
pagina 14 di 21 “sintetica relazione di valutazione delle predette
osservazioni”);
e che le lesioni riportate dalla perizianda “hanno posseduto
un nesso di causalità con l'infortunio in questione per una
possibile compatibilità tra le lesioni sopra enunciate e la
dinamica dell'incidente descritta dalle parti in causa” (pag.
12 -C TU).
Si ritiene, infine, di condividere la stima del danno biologico permanente accertata dal consulente nella misura definitiva dell'18% (a cui il perito è giunto in seguito al parziale accoglimento delle osservazioni sottoposte dal CTP
della compagnia assicuratrice convenuta che ha evidenziato un errore commesso dal CTU nel rivalutare lo stesso elemento dentale “1.2” del periziando) in seguito alla rivalutazione della stima percentuale della patologia “frattura a più
frammenti dell'alveo dentale e frattura parcellare del
margine anteriore dello stesso incisivo” (infermità c), e riduzione della sua implicazione nella misura dell'1.3%
rispetto al 3.0% iniziale.
La relativa quantificazione va quindi operata facendo applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno non
patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica”
predisposte dal Tribunale di Milano (ed ancora in vigore al momento della verificazione del sinistro con riguardo ai pagina 15 di 21 danni c.d. macropermanenti, così come previsto dall'art. 5
del D.P.R. 12/2025) le quali, secondo la Suprema Corte,
costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.
(Cass.14402/2011), in forza delle quali risulta quindi dovuto in favore dell'attrice, che al momento del fatto lesivo aveva
33 anni, il complessivo importo di € 60.078,00 di cui €
6.095,00 a titolo di danno biologico temporaneo (tenendosi conto di un punto base di € 115,00 in considerazione della natura sostanzialmente media delle sofferenze patite, in assenza di indicazioni di segno contrario, in aumento ovvero in diminuzione) ed € 53.983,00 a titolo di danno biologico permanente, determinato nella misura dell'18%.
Non si ritiene, invece, di dover procedere alla personalizzazione del danno.
È stato chiarito, infatti, che il grado di invalidità
permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento a titolo di personalizzazione del danno, salvo che l'interessato alleghi e dimostri circostanze specifiche ed eccezionali tali da rendere il pregiudizio in concreto più
grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze pagina 16 di 21 ordinariamente derivanti da lesioni dello stesso genere sofferte da persone della stessa età (Cass. 23778/2014).
Orbene, nel caso di specie, i postumi invalidanti rilevati ed identificati in disturbo da “stress post-traumatico” e un danno di tipo estetico integrato dagli “esiti cicatriziali di
ferite lacero-contuse alla fronte, alla regione sopraciliare
destra ed alla regione sopra orbitaria destra che arrecano un
pregiudizio estetico complessivo di grado da lieve a
moderato” (pag.
9 - CTU), sono stati ricompresi dal consulente all'interno del danno biologico.
Ciò esclude la possibilità di una loro autonoma valutazione ai fini del riconoscimento di una personalizzazione del danno.
Diversamente si verificherebbe una duplicazione risarcitoria.
*
4. Danno patrimoniale
Occorre, poi, procedere alla quantificazione del danno patrimoniale richiesto e provato dall'attrice che, nel caso di specie, si identifica nelle spese mediche sostenute a causa del sinistro e nelle spese future preventivate ritenute congrue dal consulente dell'ufficio, per un totale di €
8.642,00.
L'attrice ha infatti allegato:
- preventivo di € 4.270,00;
pagina 17 di 21 - documentato spese mediche già sostenute per un totale di
€ 3.665,00 (doc. depositato il 8.2.2024 - . Parte_1
Sul punto va rilevato che le fatture, la cui emissione comunque attesta una assunzione di responsabilità da parte dell'emittente, obbligandolo a far fronte ai carichi di natura fiscale, appaiono idonee a comprovare che le relative prestazioni siano state effettivamente compiute.
Alle spese mediche effettivamente sostenute vanno aggiunte quelle che l'attrice dovrà sostenere in futuro, quantificate dal perito d'ufficio in € 3.400,00, secondo una valutazione che il Tribunale condivide in quanto coerente con la tipologia di lesione e la durata futura del trattamento, in ragione dell'età del soggetto leso.
*
5. Quantificazione complessiva del danno
Sicché, tenuto conto del danno patrimoniale già liquidato, si determina in € 68.720,00 l'ammontare del pregiudizio complessivamente patito dall'attrice.
Da tale importo, peraltro, va detratta la cifra di € 8.500,00
già versata al medesimo dall'assicurazione a titolo di acconto, di tal che il residuo ancora dovuto a mente dell'art. 144 Cod. Ass. da parte dell'assicurazione in favore di , ammonta a complessivi € 60.220,00. Parte_1
pagina 18 di 21 Sull'importo così determinato tenendo già conto della perdita del potere d'acquisto della moneta, anche in considerazione del fatto che sono stati utilizzati i valori indicati nelle più recenti tabelle pubblicate, spettano poi all'attore gli interessi di legge a far data dal deposito della presente sentenza e sino al saldo effettivo.
I medesimi non sono invece dovuti per il periodo precedente poiché essi vanno unicamente liquidati qualora – dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe in ipotesi di un tempestivo soddisfo e avendo potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi – la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima (Cass.
3355/2010; Cass. 22347/2007).
Tale effetto peraltro, come insegnato dalla Suprema Corte,
dipende prevalentemente dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo considerato,
essendo ovvio che in tutti i casi in cui la prima sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile, conseguendone, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità
liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore e, per pagina 19 di 21 altro verso, che non risulta configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. 18564/2018).
Ciò che appunto si verifica nella fattispecie.
Dal momento poi che la somma offerta al danneggiato in via stragiudiziale da parte della compagnia è risultata inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, deve procedersi alla trasmissione di copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni dettate dall'art. 148, decimo comma, del D. Lgs. 209/2005.
*
6. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di CP_1
e vanno liquidate, come in dispositivo, sulla base
[...]
del D.M. 55/2014, scaglione di valore da € 52.001,00 a €
260.000,00, stabilito in ragione del noto criterio del
decisum (Cass. 226/2011), e valori tabellari medi, non essendovi ragioni per discostarsene.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa domanda e disattesa ogni ulteriore eccezione e deduzione:
pagina 20 di 21 1. accerta l'esclusiva responsabilità di Controparte_2
nella causazione del sinistro oggetto di
[...]
causa;
2. condanna al risarcimento del Controparte_1
danno in favore di tramite pagamento Parte_1
della somma già rivalutata di € 60.220,00 oltre agli interessi di legge dal deposito della presente sentenza e sino all'effettivo saldo;
3. a rimborsare a CP_4 Controparte_1 [...]
, le spese di lite che vengono liquidate in € Parte_1
14.103,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, dell'IVA e degli accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4. pone definitivamente le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
5. dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'IVASS per gli accertamenti di cui al D. Lgs.
209/2010.
Reggio Calabria, 6 maggio 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 21 di 21