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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 04/02/2026, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1705/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LI MI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11590/2025 depositato il 05/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Roma - PE GR N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Raimondi Garibaldi N. 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972059041533686000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972059041533686000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972059041533686000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972059041533686000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972059041533686000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972059041533686000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972059041533686000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972059041533686000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972059041533686000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1044/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso regolarmente notificato, ha impugnato la intimazione di pagamento n. 0972059041533686000, notificata in data 01.07.2025, in riferimento alle cartelle di pagamento sottese n.
09720160042562222000, n. 09720170042441406000, 09720170077441043000, n.
09720170147578916000, n. 09720170188687946000, n. 0972019036697608000, n.
09720190192983401000, n. 09720210002326281000, n. 097202190519970000, n.
09720220059193845000 e n. 09720230113247448000, emesse per mancato pagamento della tassa automobilistica anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. La ricorrente ha dedotto: a) la omessa notifica delle cartelle;
b) la prescrizione dei crediti per tassa automobilistica;
ha chiesto, perciò, annullarsi gli atti impugnati.
Agenzia delle Entrate RI e REGIONE LAZIO, costituitesi, hanno contestato la fondatezza del ricorso e ne hanno chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia si evince che la intimazione impugnata è stata preceduta da altra intimazione n. 09720239023155312000 regolarmente notificata in data 21.08.2023 ai sensi dell'art
140 c.p.c. mediante deposito dell'atto presso la casa comunale e successiva raccomandata regolarmente ricevuta. Ciò posto, non essendo stata tale precedente intimazione impugnata nel termine, si sono cristallizzate le pretese tributarie di cui alle cartelle presupposte (Cass. 35019/2025) e alla data di notifica dell'intimazione ora impugnata la prescrizione non si è compiuta.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore di Agenzia delle Entrate
RI e REGIONE LAZIO delle spese processuali, che liquida in euro 1.000,00 per ciascuna, oltre – per la RI - a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge con distrazione a favore dell'AVV. Difensore_2, antistataria. Roma, 29 gennaio 2026 Il Giudice-est. Emilio Norelli
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LI MI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11590/2025 depositato il 05/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Roma - PE GR N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Raimondi Garibaldi N. 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972059041533686000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972059041533686000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972059041533686000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972059041533686000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972059041533686000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972059041533686000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972059041533686000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972059041533686000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972059041533686000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1044/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso regolarmente notificato, ha impugnato la intimazione di pagamento n. 0972059041533686000, notificata in data 01.07.2025, in riferimento alle cartelle di pagamento sottese n.
09720160042562222000, n. 09720170042441406000, 09720170077441043000, n.
09720170147578916000, n. 09720170188687946000, n. 0972019036697608000, n.
09720190192983401000, n. 09720210002326281000, n. 097202190519970000, n.
09720220059193845000 e n. 09720230113247448000, emesse per mancato pagamento della tassa automobilistica anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. La ricorrente ha dedotto: a) la omessa notifica delle cartelle;
b) la prescrizione dei crediti per tassa automobilistica;
ha chiesto, perciò, annullarsi gli atti impugnati.
Agenzia delle Entrate RI e REGIONE LAZIO, costituitesi, hanno contestato la fondatezza del ricorso e ne hanno chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia si evince che la intimazione impugnata è stata preceduta da altra intimazione n. 09720239023155312000 regolarmente notificata in data 21.08.2023 ai sensi dell'art
140 c.p.c. mediante deposito dell'atto presso la casa comunale e successiva raccomandata regolarmente ricevuta. Ciò posto, non essendo stata tale precedente intimazione impugnata nel termine, si sono cristallizzate le pretese tributarie di cui alle cartelle presupposte (Cass. 35019/2025) e alla data di notifica dell'intimazione ora impugnata la prescrizione non si è compiuta.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore di Agenzia delle Entrate
RI e REGIONE LAZIO delle spese processuali, che liquida in euro 1.000,00 per ciascuna, oltre – per la RI - a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge con distrazione a favore dell'AVV. Difensore_2, antistataria. Roma, 29 gennaio 2026 Il Giudice-est. Emilio Norelli