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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/08/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1295/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1295 /2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANGIANTINI Parte_1 C.F._1
FEDERICO e dell'avv. MANGIANTINI MARCO Email_1
LIBERO ( ed elettivamente domiciliata presso lo Email_2 studio dei predetti difensori, via Matteotti n. 10, Ponte Buggianese (PT)
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIASCHI Parte_2 C.F._2
EMANUELE e dell'avv. MALLOZZI ANNA Email_3
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fiaschi, Via Email_4
Calatafimi n. 17/B, FR di Sotto (PI) con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 31 luglio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., chiedendo volersi dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle note congiunte depositate in PCT.
Il PM nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato, allegava di aver contratto il 5 luglio 2000 in Parte_1
KN (Marocco) matrimonio con dall'unione col quale nascevano due figlie, Parte_2 Per_1 il 30 aprile 2009 e il 1° aprile 2010. Per_2
Allegava il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale, causata dai comportamenti violenti ed aggressivi tenuti dal resistente, il quale era solito, tra l'altro, abusare di sostanze alcoliche. Le figlie, infatti, mostravano timore nei confronti del padre e rifiutavano di incontrarlo.
Sulla base di tali presupposti, concludeva domandando pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e che si risolvevano, in particolare, nell'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente delle stesse presso la madre, nella casa coniugale a lei assegnata, e nell'adozione di disposizioni per la tutela della sicurezza delle figlie tramite incontri protetti col padre. Chiedeva, altresì, porsi a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento di lei-ricorrente nella misura di € 200,00 mensili, più Istat, o la diversa somma ritenuta di giustizia, nonché l'onere di versare un contributo di mantenimento in favore delle figlie pari ad € 250,00 mensili a figlia, più Istat. Ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., chiedeva, poi, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, verificati i presupposti di legge, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Il Presidente fissava udienza disponendo, sin d'ora, l'audizione delle figlie minori e incaricando i
Servizi sociopsicologici territorialmente competenti della presa in carico del nucleo familiare, nonché richiedendo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa informazioni circa la pendenza di eventuali procedimenti penali tra le parti.
In data 3 luglio 2025, si costituiva in giudizio contestando il contenuto del ricorso Parte_2 avversario e dando atto, nondimeno, del fatto che le parti avevano raggiunto un accordo per la soluzione bonaria della presente controversia. Chiedeva, pertanto, domandando dichiararsi la separazione personale tra i coniugi e, in punto di condizioni accessorie, disporsi l'affido condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente delle stesse presso la madre e revocarsi tutti i percorsi intrapresi con i Servizi sociali, nonché porsi a carico del l'onere di contribuire Pt_2 al mantenimento delle figlie minori con la somma di € 150,00 mensili per ciascuna figlia, più Istat, e di € 150,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per la ricorrente.
Concludeva, pertanto, domandando pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e disporsi, in punto di condizioni accessorie, l'affido condiviso dei figli con conferma della attuale collocazione degli stessi presso il padre e dell'attuale frequentazione dei bambini con la madre, nonché, a carico della stessa, un contributo mensile per il loro mantenimento pari ad € 300,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia. Nelle more della celebrazione dell'udienza di comparizione parti e audizione dei minori, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo così, pertanto, l'udienza veniva celebrata nelle forme della trattazione cartolare, fermo restando il monitoraggio dei Servizi sociopsicologici incaricati.
La causa, all'esito, veniva rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
-.-.-.-.-
Preliminarmente, va rilevato che il matrimonio contratto in Marocco (a KN) dalle parti trascritto presso gli uffici dello Stato civile di FR di Sotto (si veda doc. n. 01 allegato al ricorso per separazione), è certamente efficace in Italia, così rappresentando il necessario presupposto per richiedere la pronunzia di separazione.
Va, poi, affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano a pronunciarsi sulla controversia de qua, ai sensi del regolamento CE n. 2201/03 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale, al quale va riconosciuta valenza universale, ossia la possibilità di sua applicazione anche nei riguardi di cittadini di Stati terzi che abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri (cfr. Corte di Giustizia CE sez. III 29.11.2007 C 68/07
vs Tribunale Belluno 6.3.2009 n. 106). Per_3 Per_4
Risulta, infatti, documentato (si veda certificato di residenza di cui al doc. 02 di parte ricorrente) che la ricorrente risiede stabilmente a FR di Sotto (PI), derivando, pertanto, l'affermazione del giudice italiano (anche) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a, punto 5, di detto Regolamento, il quale individua quale autorità giurisdizionale competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, tra l'altro (la norma prevede più criteri alternativi attributivi della giurisdizione, tra cui quello appresso indicato),
“la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno prima della domanda”.
Il Tribunale adito ben può, allora, rendere la pronuncia richiesta, anche se i coniugi sono cittadini del Marocco (senza – come detto – che a nulla valga il fatto che i coniugi siano marocchini, e, quindi, cittadini di uno stato terzo rispetto all'Unione europea, stante il cd. carattere ecumenico (id est, universale) del predetto regolamento n. 2201/03.
Occorre, a questo punto, interrogarsi sulla legge applicabile alla separazione tra le parti.
Viene in considerazione, a questo proposito, il Regolamento europeo n. 1259/2010, detto anche
“Roma III”, entrato in vigore il 21 giugno 2012 che, in assenza di accordo tra le parti sulla legge applicabile, prevede una serie di criteri in scala gerarchica a cui deve attenersi il giudice nella individuazione della legge da applicarsi, pervenendo, nel caso, ai sensi dell'art. 8/1 lett. d) del
Regolamento CE 1259/2010, in assenza di un scelta ad hoc delle parti, all'applicazione, in via residuale, della legge italiana (lex fori), quale legge dello stato di cui è adita l'autorità giurisdizionale. Nel merito, in applicazione, quindi, della legge italiana, il Collegio ritiene che debba essere senz'altro pronunciata la separazione personale dei coniugi, considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ricorrono senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale alle condizioni da esse prospettate.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta – reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né in contrasto con l'interesse dei figli ancora minorenni;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Ferma restando la ritenuta congruità e rispondenza dell'accordo agli interessi delle figlie minori, dalla lettura della relazione dei Servizi sociali, depositata in data 14 luglio 2025, è emerso come la situazione conflittuale coniugale sia talmente forte che influisce su tutto il nucleo, in particolare sulle figlie, che sembrano portate a scegliere da che parte stare…Esse infatti sembrano sentire emozioni
a cui non possono dare ascolto o validità pena tradire dei legami familiari. Questo appare elemento di preoccupazione perché se la situazione rimane invariata, protratta nel tempo, potrebbe incidere sul loro funzionamento psicologico. Va considerata inoltre la componente culturale e religiosa della famiglia che incide sull'educazione data alle figlie e sulle modalità di separarsi e di gestire le vicende familiari (si v. pag. 9 della relazione dei Servizi). Considerato che il Tribunale può adottare, anche d'ufficio, tutti i provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni nell'interesse dei minori, ritiene il
Collegio di dover disporre la presa in carico da parte dell' territorialmente competente delle CP_1 ragazze, perché siano supportate in una situazione connotata da grave conflittualità.
Del pari, il Tribunale ritiene di dar seguito anche alla proposta dei Servizi di attivare un servizio di educativa domiciliare per facilitare l'osservazione delle dinamiche familiari in “vivo”, sia con la madre che con il padre, e per essere, l'adulto presente, mediatore dei bisogni emotivi delle figlie e per insegnare a e (così come ad entrambi i genitori) a leggere i bisogni emotivi e i Per_1 Per_2 comportamenti, a dare ascolto e validità alle emozioni percepite (pag. 9).
I Servizi hanno, inoltre, rilevato come i genitori, seppure collaborativi, non sembrano cogliere gli effetti dei loro comportamenti sul funzionamento delle figlie, per cui hanno ritenuto che gli stessi possano essere aiutati e sostenuti nel prendere consapevolezza delle ripercussioni che i loro atteggiamenti hanno sulle figlie, che hanno diritto a poter avere libero accesso a entrambi i genitori
e a gestire le loro emozioni (pagg. 9 e 10). Premesso che, come ha più volte chiarito la giurisprudenza di legittimità, l'autorità giudiziaria non può “imporre” ai genitori la prescrizione di percorsi terapeutici ma può, invece, invitare le parti a seguire percorsi di sostegno alla genitorialità funzionali al superamento di conflittualità pregiudizievoli per i minori, nel caso di specie, seppur la ricorrente abbia dato atto – nell'istanza congiunta – di come il clima familiare è (sia) migliorato, gli episodi di minaccia sono (siano) cessati (seppur riconducibili a quell'unico evento segnalato), e le figlie hanno
(abbiano) superato il periodo di timore del padre;
ugualmente il sig. i è impegnato a ritrovare Pt_2 un rapporto civile con la coniuge, a mantenere i suoi obblighi nei confronti della famiglia e a collaborare con la coniuge nell'educazione delle figlie (si v. memoria congiunta depositata in data
11 luglio 2025), si reputa essenziale “invitare” i genitori ad accedere a un percorso di supporto alla genitorialità in maniera congiunta o separata e da effettuarsi presso professionista scelto di comune accordo o presso struttura pubblica che - tenendo conto anche del percorso di sostegno disposto per i minori - accompagni entrambi i genitori in una revisione critica del loro rapporto genitoriale, li aiuti ad improntare un minimo di alleanza a vantaggio delle minori e sia funzionale al superamento della conflittualità “patologica” che li oppone.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali delle figlie minori, e Per_1
nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni Per_2 in punto di mantenimento ordinario e straordinario delle figlie concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alle figlie condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Non può, invece, prendersi atto della condizione congiunta per il tramite della quale le parti rinunciano sin d'ora alla impugnazione della presente sentenza. E ciò in quanto la rinunzia preventiva all'impugnazione è nulla poiché, tendendo ad alterare il contenuto dei poteri dell'organo giudicante ed il sistema dei controlli previsti nel processo per l'esercizio della funzione giurisdizionale, contrasta con l'interesse pubblico che presiede allo svolgimento di detta funzione e non lascia spazio a manifestazioni di autonomia privata se non nei casi tassativamente previsti dalla legge (così, Cass.,
16.10.1974, n. 2870, come richiamata da Cassazione civile sez. un., 25/03/2013, n.7381). La dichiarazione di rinuncia preventiva delle parti alla sentenza di cui alla dichiarazione, dunque, deve ritenersi improduttiva di effetti.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte dalle parti, sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
In punto di statuizioni accessorie,
DISPONE l'affidamento condiviso delle figlie e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione presso la madre, regolando il diritto di frequentazione del padre con le figlie come da piano genitoriale allegato alla memoria dell'11 luglio 2025.
ASSEGNA la casa coniugale sita in FR di Sotto, via Mazzini, 4 alla sig.ra , che vi Pt_1 abiterà con le figlie.
PONE a carico di parte resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma mensile di € 150,00 per ciascuna delle figlie, sino a che le stesse non avranno adeguati redditi propri. Dette somme saranno rivalutate annualmente secondo gli indici ufficiali.
DISPONE, le spese straordinarie per le figlie, previste dal Protocollo del CNF del 29.09.2017, saranno sopportate in misura uguale da entrambi i genitori. Tutte le spese straordinarie vanno documentate, ove possibile, dal genitore che ne chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza dell'altro. Il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve, comunque, comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica o whatsapp, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio per email o Whatsapp della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario.
DISPONE che l'assegno unico ed altri eventuali contributi per le figlie siano interamente a favore della sig.ra . Parte_1
PONE a carico di a titolo di assegno di mantenimento in favore della moglie, l'onere Parte_2 di corrispondere la somma mensile di € 200,00; detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che, nel superiore interesse delle minori, i sig.ri e si impegnano a prestare, nel reciproco rispetto, la massima cooperazione Parte_2 Parte_1 e collaborazione l'uno nei confronti dell'altro, come da piano genitoriale allegato alla memoria dell'11 luglio 2025.
DISPONE la presa in carico delle minori, e con attivazione di percorso di sostegno Per_1 Per_2 psicologico che le sostenga in una situazione connotata da elevata conflittualità tra le parti e che sia diretto a consentire il superamento delle eventuali criticità relazionali tra le minori e i genitori.
DISPONE l'attivazione, a cura dei Servizi sociopsicologici territorialmente competenti, del servizio di educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori.
INVITA le parti ad accedere ad un percorso di supporto alla genitorialità in maniera congiunta o individuale e da effettuarsi presso professionista scelto di comune accordo o presso struttura pubblica che - tenendo conto anche del percorso di sostegno disposto per le minori - accompagni entrambi i genitori in una revisione critica del loro rapporto genitoriale, li aiuti ad improntare un minimo di alleanza a vantaggio dei minori e sia funzionale al superamento della conflittualità “patologica” che li oppone.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di FR di Sotto (PI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in KN (Marocco), il giorno 5 luglio 2000, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di FR di Sotto (PI), al n. 39, parte II, serie C, anno 2018.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza anche ai Servizi sociopsicologici territorialmente competenti.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 1/08/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1295 /2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANGIANTINI Parte_1 C.F._1
FEDERICO e dell'avv. MANGIANTINI MARCO Email_1
LIBERO ( ed elettivamente domiciliata presso lo Email_2 studio dei predetti difensori, via Matteotti n. 10, Ponte Buggianese (PT)
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIASCHI Parte_2 C.F._2
EMANUELE e dell'avv. MALLOZZI ANNA Email_3
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fiaschi, Via Email_4
Calatafimi n. 17/B, FR di Sotto (PI) con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 31 luglio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., chiedendo volersi dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle note congiunte depositate in PCT.
Il PM nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato, allegava di aver contratto il 5 luglio 2000 in Parte_1
KN (Marocco) matrimonio con dall'unione col quale nascevano due figlie, Parte_2 Per_1 il 30 aprile 2009 e il 1° aprile 2010. Per_2
Allegava il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale, causata dai comportamenti violenti ed aggressivi tenuti dal resistente, il quale era solito, tra l'altro, abusare di sostanze alcoliche. Le figlie, infatti, mostravano timore nei confronti del padre e rifiutavano di incontrarlo.
Sulla base di tali presupposti, concludeva domandando pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e che si risolvevano, in particolare, nell'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente delle stesse presso la madre, nella casa coniugale a lei assegnata, e nell'adozione di disposizioni per la tutela della sicurezza delle figlie tramite incontri protetti col padre. Chiedeva, altresì, porsi a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento di lei-ricorrente nella misura di € 200,00 mensili, più Istat, o la diversa somma ritenuta di giustizia, nonché l'onere di versare un contributo di mantenimento in favore delle figlie pari ad € 250,00 mensili a figlia, più Istat. Ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., chiedeva, poi, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, verificati i presupposti di legge, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Il Presidente fissava udienza disponendo, sin d'ora, l'audizione delle figlie minori e incaricando i
Servizi sociopsicologici territorialmente competenti della presa in carico del nucleo familiare, nonché richiedendo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa informazioni circa la pendenza di eventuali procedimenti penali tra le parti.
In data 3 luglio 2025, si costituiva in giudizio contestando il contenuto del ricorso Parte_2 avversario e dando atto, nondimeno, del fatto che le parti avevano raggiunto un accordo per la soluzione bonaria della presente controversia. Chiedeva, pertanto, domandando dichiararsi la separazione personale tra i coniugi e, in punto di condizioni accessorie, disporsi l'affido condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente delle stesse presso la madre e revocarsi tutti i percorsi intrapresi con i Servizi sociali, nonché porsi a carico del l'onere di contribuire Pt_2 al mantenimento delle figlie minori con la somma di € 150,00 mensili per ciascuna figlia, più Istat, e di € 150,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per la ricorrente.
Concludeva, pertanto, domandando pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e disporsi, in punto di condizioni accessorie, l'affido condiviso dei figli con conferma della attuale collocazione degli stessi presso il padre e dell'attuale frequentazione dei bambini con la madre, nonché, a carico della stessa, un contributo mensile per il loro mantenimento pari ad € 300,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia. Nelle more della celebrazione dell'udienza di comparizione parti e audizione dei minori, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo così, pertanto, l'udienza veniva celebrata nelle forme della trattazione cartolare, fermo restando il monitoraggio dei Servizi sociopsicologici incaricati.
La causa, all'esito, veniva rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
-.-.-.-.-
Preliminarmente, va rilevato che il matrimonio contratto in Marocco (a KN) dalle parti trascritto presso gli uffici dello Stato civile di FR di Sotto (si veda doc. n. 01 allegato al ricorso per separazione), è certamente efficace in Italia, così rappresentando il necessario presupposto per richiedere la pronunzia di separazione.
Va, poi, affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano a pronunciarsi sulla controversia de qua, ai sensi del regolamento CE n. 2201/03 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale, al quale va riconosciuta valenza universale, ossia la possibilità di sua applicazione anche nei riguardi di cittadini di Stati terzi che abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri (cfr. Corte di Giustizia CE sez. III 29.11.2007 C 68/07
vs Tribunale Belluno 6.3.2009 n. 106). Per_3 Per_4
Risulta, infatti, documentato (si veda certificato di residenza di cui al doc. 02 di parte ricorrente) che la ricorrente risiede stabilmente a FR di Sotto (PI), derivando, pertanto, l'affermazione del giudice italiano (anche) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a, punto 5, di detto Regolamento, il quale individua quale autorità giurisdizionale competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, tra l'altro (la norma prevede più criteri alternativi attributivi della giurisdizione, tra cui quello appresso indicato),
“la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno prima della domanda”.
Il Tribunale adito ben può, allora, rendere la pronuncia richiesta, anche se i coniugi sono cittadini del Marocco (senza – come detto – che a nulla valga il fatto che i coniugi siano marocchini, e, quindi, cittadini di uno stato terzo rispetto all'Unione europea, stante il cd. carattere ecumenico (id est, universale) del predetto regolamento n. 2201/03.
Occorre, a questo punto, interrogarsi sulla legge applicabile alla separazione tra le parti.
Viene in considerazione, a questo proposito, il Regolamento europeo n. 1259/2010, detto anche
“Roma III”, entrato in vigore il 21 giugno 2012 che, in assenza di accordo tra le parti sulla legge applicabile, prevede una serie di criteri in scala gerarchica a cui deve attenersi il giudice nella individuazione della legge da applicarsi, pervenendo, nel caso, ai sensi dell'art. 8/1 lett. d) del
Regolamento CE 1259/2010, in assenza di un scelta ad hoc delle parti, all'applicazione, in via residuale, della legge italiana (lex fori), quale legge dello stato di cui è adita l'autorità giurisdizionale. Nel merito, in applicazione, quindi, della legge italiana, il Collegio ritiene che debba essere senz'altro pronunciata la separazione personale dei coniugi, considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ricorrono senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale alle condizioni da esse prospettate.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta – reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né in contrasto con l'interesse dei figli ancora minorenni;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Ferma restando la ritenuta congruità e rispondenza dell'accordo agli interessi delle figlie minori, dalla lettura della relazione dei Servizi sociali, depositata in data 14 luglio 2025, è emerso come la situazione conflittuale coniugale sia talmente forte che influisce su tutto il nucleo, in particolare sulle figlie, che sembrano portate a scegliere da che parte stare…Esse infatti sembrano sentire emozioni
a cui non possono dare ascolto o validità pena tradire dei legami familiari. Questo appare elemento di preoccupazione perché se la situazione rimane invariata, protratta nel tempo, potrebbe incidere sul loro funzionamento psicologico. Va considerata inoltre la componente culturale e religiosa della famiglia che incide sull'educazione data alle figlie e sulle modalità di separarsi e di gestire le vicende familiari (si v. pag. 9 della relazione dei Servizi). Considerato che il Tribunale può adottare, anche d'ufficio, tutti i provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni nell'interesse dei minori, ritiene il
Collegio di dover disporre la presa in carico da parte dell' territorialmente competente delle CP_1 ragazze, perché siano supportate in una situazione connotata da grave conflittualità.
Del pari, il Tribunale ritiene di dar seguito anche alla proposta dei Servizi di attivare un servizio di educativa domiciliare per facilitare l'osservazione delle dinamiche familiari in “vivo”, sia con la madre che con il padre, e per essere, l'adulto presente, mediatore dei bisogni emotivi delle figlie e per insegnare a e (così come ad entrambi i genitori) a leggere i bisogni emotivi e i Per_1 Per_2 comportamenti, a dare ascolto e validità alle emozioni percepite (pag. 9).
I Servizi hanno, inoltre, rilevato come i genitori, seppure collaborativi, non sembrano cogliere gli effetti dei loro comportamenti sul funzionamento delle figlie, per cui hanno ritenuto che gli stessi possano essere aiutati e sostenuti nel prendere consapevolezza delle ripercussioni che i loro atteggiamenti hanno sulle figlie, che hanno diritto a poter avere libero accesso a entrambi i genitori
e a gestire le loro emozioni (pagg. 9 e 10). Premesso che, come ha più volte chiarito la giurisprudenza di legittimità, l'autorità giudiziaria non può “imporre” ai genitori la prescrizione di percorsi terapeutici ma può, invece, invitare le parti a seguire percorsi di sostegno alla genitorialità funzionali al superamento di conflittualità pregiudizievoli per i minori, nel caso di specie, seppur la ricorrente abbia dato atto – nell'istanza congiunta – di come il clima familiare è (sia) migliorato, gli episodi di minaccia sono (siano) cessati (seppur riconducibili a quell'unico evento segnalato), e le figlie hanno
(abbiano) superato il periodo di timore del padre;
ugualmente il sig. i è impegnato a ritrovare Pt_2 un rapporto civile con la coniuge, a mantenere i suoi obblighi nei confronti della famiglia e a collaborare con la coniuge nell'educazione delle figlie (si v. memoria congiunta depositata in data
11 luglio 2025), si reputa essenziale “invitare” i genitori ad accedere a un percorso di supporto alla genitorialità in maniera congiunta o separata e da effettuarsi presso professionista scelto di comune accordo o presso struttura pubblica che - tenendo conto anche del percorso di sostegno disposto per i minori - accompagni entrambi i genitori in una revisione critica del loro rapporto genitoriale, li aiuti ad improntare un minimo di alleanza a vantaggio delle minori e sia funzionale al superamento della conflittualità “patologica” che li oppone.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali delle figlie minori, e Per_1
nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni Per_2 in punto di mantenimento ordinario e straordinario delle figlie concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alle figlie condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Non può, invece, prendersi atto della condizione congiunta per il tramite della quale le parti rinunciano sin d'ora alla impugnazione della presente sentenza. E ciò in quanto la rinunzia preventiva all'impugnazione è nulla poiché, tendendo ad alterare il contenuto dei poteri dell'organo giudicante ed il sistema dei controlli previsti nel processo per l'esercizio della funzione giurisdizionale, contrasta con l'interesse pubblico che presiede allo svolgimento di detta funzione e non lascia spazio a manifestazioni di autonomia privata se non nei casi tassativamente previsti dalla legge (così, Cass.,
16.10.1974, n. 2870, come richiamata da Cassazione civile sez. un., 25/03/2013, n.7381). La dichiarazione di rinuncia preventiva delle parti alla sentenza di cui alla dichiarazione, dunque, deve ritenersi improduttiva di effetti.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte dalle parti, sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
In punto di statuizioni accessorie,
DISPONE l'affidamento condiviso delle figlie e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione presso la madre, regolando il diritto di frequentazione del padre con le figlie come da piano genitoriale allegato alla memoria dell'11 luglio 2025.
ASSEGNA la casa coniugale sita in FR di Sotto, via Mazzini, 4 alla sig.ra , che vi Pt_1 abiterà con le figlie.
PONE a carico di parte resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma mensile di € 150,00 per ciascuna delle figlie, sino a che le stesse non avranno adeguati redditi propri. Dette somme saranno rivalutate annualmente secondo gli indici ufficiali.
DISPONE, le spese straordinarie per le figlie, previste dal Protocollo del CNF del 29.09.2017, saranno sopportate in misura uguale da entrambi i genitori. Tutte le spese straordinarie vanno documentate, ove possibile, dal genitore che ne chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza dell'altro. Il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve, comunque, comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica o whatsapp, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio per email o Whatsapp della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario.
DISPONE che l'assegno unico ed altri eventuali contributi per le figlie siano interamente a favore della sig.ra . Parte_1
PONE a carico di a titolo di assegno di mantenimento in favore della moglie, l'onere Parte_2 di corrispondere la somma mensile di € 200,00; detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che, nel superiore interesse delle minori, i sig.ri e si impegnano a prestare, nel reciproco rispetto, la massima cooperazione Parte_2 Parte_1 e collaborazione l'uno nei confronti dell'altro, come da piano genitoriale allegato alla memoria dell'11 luglio 2025.
DISPONE la presa in carico delle minori, e con attivazione di percorso di sostegno Per_1 Per_2 psicologico che le sostenga in una situazione connotata da elevata conflittualità tra le parti e che sia diretto a consentire il superamento delle eventuali criticità relazionali tra le minori e i genitori.
DISPONE l'attivazione, a cura dei Servizi sociopsicologici territorialmente competenti, del servizio di educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori.
INVITA le parti ad accedere ad un percorso di supporto alla genitorialità in maniera congiunta o individuale e da effettuarsi presso professionista scelto di comune accordo o presso struttura pubblica che - tenendo conto anche del percorso di sostegno disposto per le minori - accompagni entrambi i genitori in una revisione critica del loro rapporto genitoriale, li aiuti ad improntare un minimo di alleanza a vantaggio dei minori e sia funzionale al superamento della conflittualità “patologica” che li oppone.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di FR di Sotto (PI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in KN (Marocco), il giorno 5 luglio 2000, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di FR di Sotto (PI), al n. 39, parte II, serie C, anno 2018.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza anche ai Servizi sociopsicologici territorialmente competenti.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 1/08/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina