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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 21/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MESSINI D'AGOSTINI PIERO, Presidente
SCIAUDONE ON, Relatore
MARINELLI STEFANO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 686/2021 depositato il 03/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 212/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BOLOGNA sez. 4 e pubblicata il 14/04/2021
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 020762019000018180000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020199009728676000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020199009728676000 IVA-ALIQUOTE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020110086521055000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020120019223006000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020130000345504000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020130006783831000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020130006783831000 IVA-ALTRO 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020140008005750000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020140023132608000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020150004120959000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CC03976/2013 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CC04003/2013 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CC04003/2013 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CC04003/2013 IRAP 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Conclusioni dell'appellante
Non risultando depositato nel fascicolo telematico l'appello, né al momento della iscrizione a ruolo né successivamente, non è possibile individuare (e riprodurre) le richieste dell'appellante.
Conclusioni dell'appellato
Non è possibile riprodurre per intero le conclusioni dell'appellata Agenzia delle Entrate-Riscossione, poiché risulta depositata nel fascicolo telematico esclusivamente l'ultima pagina delle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo e i fatti che ne sono all'origine si possono esclusivamente ricostruire dalla sentenza di primo grado, che risulta correttamente depositata nel fascicolo telematico, due volte.
Detta sentenza appare nel fascicolo dell'appellante sia nel file denominato “sentenza impugnata”, sia nel file denominato “appello”.
Nemmeno si possono ricostruire le vicende sostanziali e processuali dagli atti difensivi dell'appellata, dal momento che delle controdeduzioni risulta depositata solo l'ultima pagina.
Per queste ragioni, ai fini della illustrazione dei fatti e degli avvenimenti processuali precedenti il presente grado, si deve intendere qui riprodotto il contenuto della sentenza impugnata.
Con riferimento a ciò che è accaduto successivamente, si può solo osservare che l'appello risulta notificato e iscritto a ruolo, senza tuttavia che il documento nel quale è consacrato sia stato depositato nel fascicolo telematico.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita, ma nulla si sa delle difese spiegate, considerato che delle controdeduzioni risulta acquisita solo l'ultima pagina.
Si deve altresì dare atto che le indagini svolte da questa Corte presso la Cancelleria, e volte a verificare se ci fossero stati errori del sistema telematico, hanno dato esito negativo, sicché si è dovuto concludere che il mancato o insufficiente deposito degli atti difensivi sia ascrivibile esclusivamente alle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere dichiarato inammissibile poiché non correttamente iscritto a ruolo. Il mancato deposito dell'atto con il quale il gravame avverso la sentenza di primo grado è stato motivato impedisce peraltro di individuare le ragioni dell'impugnazione.
Ragioni che non possono neanche dedursi dalla costituzione difese dell'appellata, dal momento che neanche quest'ultima ha depositato l'atto di appello notificatole, e delle controdeduzioni risulta depositata solo l'ultima pagina.
Tenuto conto che neanche gli atti difensivi dell'appellata sono stati correttamente depositati, sussisto o giuste ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello.
Compensa le spese del grado.
Bologna, 19.01.2026
Il Relatore Il Presidente
NI Sciaudone RO ES D'Agostini
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MESSINI D'AGOSTINI PIERO, Presidente
SCIAUDONE ON, Relatore
MARINELLI STEFANO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 686/2021 depositato il 03/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 212/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BOLOGNA sez. 4 e pubblicata il 14/04/2021
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 020762019000018180000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020199009728676000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020199009728676000 IVA-ALIQUOTE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020110086521055000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020120019223006000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020130000345504000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020130006783831000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020130006783831000 IVA-ALTRO 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020140008005750000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020140023132608000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020150004120959000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CC03976/2013 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CC04003/2013 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CC04003/2013 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CC04003/2013 IRAP 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Conclusioni dell'appellante
Non risultando depositato nel fascicolo telematico l'appello, né al momento della iscrizione a ruolo né successivamente, non è possibile individuare (e riprodurre) le richieste dell'appellante.
Conclusioni dell'appellato
Non è possibile riprodurre per intero le conclusioni dell'appellata Agenzia delle Entrate-Riscossione, poiché risulta depositata nel fascicolo telematico esclusivamente l'ultima pagina delle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo e i fatti che ne sono all'origine si possono esclusivamente ricostruire dalla sentenza di primo grado, che risulta correttamente depositata nel fascicolo telematico, due volte.
Detta sentenza appare nel fascicolo dell'appellante sia nel file denominato “sentenza impugnata”, sia nel file denominato “appello”.
Nemmeno si possono ricostruire le vicende sostanziali e processuali dagli atti difensivi dell'appellata, dal momento che delle controdeduzioni risulta depositata solo l'ultima pagina.
Per queste ragioni, ai fini della illustrazione dei fatti e degli avvenimenti processuali precedenti il presente grado, si deve intendere qui riprodotto il contenuto della sentenza impugnata.
Con riferimento a ciò che è accaduto successivamente, si può solo osservare che l'appello risulta notificato e iscritto a ruolo, senza tuttavia che il documento nel quale è consacrato sia stato depositato nel fascicolo telematico.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita, ma nulla si sa delle difese spiegate, considerato che delle controdeduzioni risulta acquisita solo l'ultima pagina.
Si deve altresì dare atto che le indagini svolte da questa Corte presso la Cancelleria, e volte a verificare se ci fossero stati errori del sistema telematico, hanno dato esito negativo, sicché si è dovuto concludere che il mancato o insufficiente deposito degli atti difensivi sia ascrivibile esclusivamente alle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere dichiarato inammissibile poiché non correttamente iscritto a ruolo. Il mancato deposito dell'atto con il quale il gravame avverso la sentenza di primo grado è stato motivato impedisce peraltro di individuare le ragioni dell'impugnazione.
Ragioni che non possono neanche dedursi dalla costituzione difese dell'appellata, dal momento che neanche quest'ultima ha depositato l'atto di appello notificatole, e delle controdeduzioni risulta depositata solo l'ultima pagina.
Tenuto conto che neanche gli atti difensivi dell'appellata sono stati correttamente depositati, sussisto o giuste ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello.
Compensa le spese del grado.
Bologna, 19.01.2026
Il Relatore Il Presidente
NI Sciaudone RO ES D'Agostini