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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2025, n. 39773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39773 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) EL AN nato a [...] il [...] 2) EL GI nato a [...] il [...] 3) EL NE nato a [...] il [...] 4) OL IZ nata a [...] il [...] avverso la sentenza 18/03/2025 della Corte di Appello di L’Aquila Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere LU OS;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Marco Patarnello, che ha chiesto che la Corte di cassazione dichiari inammissibili tutti i ricorsi proposti;
lette le conclusioni dell’avv. Roberto Serino, difensore di EI ND, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 18 marzo 2025 la Corte di appello de L’Aquila, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Chieti del 2 ottobre 2024, ha confermato l’affermazione di responsabilità degli imputati appellanti ND EI, VA EI, IM EI e PA OL in ordine ai delitti ad essi rispettivamente ascritti (varie ipotesi di violazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 39773 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO AN Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 25/11/2025 2 di domicilio, lesioni personali, rapina aggravata, porto in luogo pubblico di armi improprie), riducendo le pene inflitte, previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. (in aggiunta alle già concesse attenuanti generiche), in regime di prevalenza sulle aggravanti;
ha condannato altresì gli appellanti alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili per il grado di giudizio. 2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione i suddetti imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 2.1. Nell’interesse di ND EI sono articolati tre motivi di ricorso. Con il primo si eccepisce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di giustificazione ex art. 52 cod. pen., relativamente ai capi di imputazione sub 1 (art. 614 cod. pen.), 2 (artt. 56, 614 cod. pen.) e 3 (artt. 582 e 585 cod. pen), per essere state le condotte delittuose cagionate dal comportamento delle parti civili, le quali avevano reso dichiarazioni contraddittorie sulla dinamica dei fatti, non riscontrate dalle altre risultanze istruttorie;
inoltre, le lesioni erano state procurate a seguito di un’aggressione subita, con l’obiettivo di difesa immediata per evitare un’ulteriore compromissione della propria incolumità. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione di legge, in relazione alla condanna per i reati di cui ai capi 4 (art. 4, l. 110/1975), 5 (art. 614 cod. pen.), 6 (artt. 582 e 585 cod. pen.) e 7 (art. 628, primo e terzo comma, cod. pen.), escludendosi l’ipotesi del concorso anomalo, ritenuta dal tribunale, non avendo il ricorrente partecipato all’azione delittuosa, in quanto sottoposto a primo soccorso su un’ambulanza e, quindi, altrove rispetto ai fatti in questione. Con il terzo motivo si eccepisce la violazione di legge per la mancata riqualificazione della rapina in violenza privata, nonostante la condotta aggressiva fosse finalizzata non già al conseguimento di un profitto – ossia di un’utilità economico patrimoniale – ma ad impedire che la persona offesa richiedesse l’intervento delle forze dell’ordine. 2.2. Nell’interesse di VA EI si eccepiscono la violazione di legge e il vizio di motivazione, in ordine: alla qualificazione del fatto in termini di rapina aggravata per l’assenza del profitto, con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle di cui al terzo motivo di ND EI;
al mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità del fatto di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024; alla responsabilità concorsuale per la rapina, senza alcuna indagine sul contributo causale e sul dolo, circoscritti all’aggressione fisica. 2.3. Nell’interesse di IM EI sono ugualmente articolati tre motivi di ricorso, relativi alla qualificazione giuridica della rapina contestata al capo 7, alla mancata applicazione dell’attenuante costituzionale della lieve entità del fatto 3 nonché all’accertamento dell’elemento soggettivo della rapina e della circostanza aggravante dell’uso dell’arma. 2.4. Anche il ricorso di PA OL è articolato in tre motivi, relativi alla violazione di legge e al vizio di motivazione, in ordine al concorso morale nell’azione delittuosa, essendosi la ricorrente limitata ad accompagnare in auto VA EI presso l’abitazione delle parti civili, al fine di difendere il fratello ND;
alla qualificazione giuridica della rapina;
al diniego dell’attenuante riconosciuta dalla Corte costituzionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i ricorsi sono inammissibili perché presentati per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati. Le impugnazioni propongono sostanzialmente questioni già sottoposte al giudice di appello e correttamente definite, con argomentazioni immuni da vizi logici e coerenti con i principi di diritto in materia di rapina propria. 2. I motivi attengono in primo alla ricostruzione dell’azione aggressiva dei fratelli EI, realizzata con il contributo concorsuale della OL, compagna di VA EI, nei confronti delle parti civili, appartenenti alla famiglia EL OL, a causa di pretese di carattere economico. Va ribadito al riguardo che, in tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504-01). Ciò premesso, in una valutazione complessiva delle impugnazioni in esame, si ritiene che la Corte territoriale abbia evidenziato le risultanze processuali ritenute decisive, riscontrando le alternative ricostruzioni in fatto degli imputati, ritenute congetturali e inverosimili, e abbia delineato la dinamica degli eventi con sviluppo argomentativo che si sottrae a censure di legittimità. 3. Hanno accertato i giudici di merito che ND EI si introdusse nella proprietà delle parti civili e, dopo essere stato ferito alla nuca, colpì ET Troiano con una pietra, cagionandole lesioni, a seguito di un’azione ritorsiva, non finalizzata a salvaguardare la propria incolumità; che egli chiese l’intervento del fratello VA e che fu allertato anche l’altro germano IM, sì che entrambi 4 giunsero presso l’abitazione dei EL OL, unitamente alla OL;
che VA portò con sé una mazza da baseball allo scopo di compiere una vera e propria azione punitiva e non già di difendere il fratello da un’ulteriore aggressione;
che tutti gli imputati, in concorso morale e materiale tra loro, si resero responsabili della rapina contestata al capo 7, sottraendo a US EL OL il cellulare, con la minaccia consistita nel puntargli alla gola un coltello a serramanico. 4. I ricorsi sono altresì incentrati su profili di merito, insistendo i ricorrenti nella propria versione dei fatti, già scrutinata nei precedenti gradi di giudizio. 4.1. In particolare, ND EI assume di aver aggredito la vittima per legittima difesa (primo motivo), senza confrontarsi con le incongruenze a tal fine riscontrate dalla corte territoriale (pagine 8 e 9); si ritiene altresì estraneo ai reati di cui ai capi di imputazione sub 4, 5, 6 e 7 – commessi quando si trovava all’interno dell’ambulanza – non considerando le diverse argomentazioni della Corte di merito ed il ruolo delineato di istigatore dell’azione violenta e vendicativa nei confronti del nucleo familiare EL OL (secondo motivo). 4.2. L’affermazione di responsabilità concorsuale nel reato di rapina è contestata anche da VA EI (terzo motivo), IM EI (terzo motivo) e PA OL (primo motivo) ed i rilievi sul punto risultano non proponibili in sede di legittimità perché non devoluti in appello. Dal testo della sentenza impugnata e dall’esame dell’atto di impugnazione avverso la pronuncia di primo grado si evince, infatti, che l’appello degli imputati aveva ad oggetto esclusivamente la riqualificazione del delitto di rapina in quello di violenza privata e la riduzione del trattamento sanzionatorio. È principio consolidato che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (ex multis, Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01). 5. Tutti i ricorrenti reiterano la censura sulla qualificazione giuridica della condotta contestata al capo 7, lamentando che nel caso di specie la sottrazione del bene (un telefono cellulare), avvenuta costringendo la vittima con la minaccia di un’arma, non ebbe finalità di profitto ma di impedire alla persona offesa di ricorrere alle forze dell’ordine. 5.1. Non considerano, tuttavia, che – come puntualmente affermato dalla Corte di appello – nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche non economica o meramente morale, e in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di trarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, a condizione che la condotta sia attuata impossessandosi con 5 violenza o minaccia della cosa mobile altrui e sottraendola a chi la detiene (di recente, Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, Contaldo, Rv. 285190-01, che ha recepito il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145-01 con riferimento al delitto di furto, secondo cui il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore). 5.2. Il giudice di appello, infine, ha adeguatamente spiegato le ragioni ostative al riconoscimento dell’attenuante della particolare tenuità del fatto di rapina, così qualificata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024, sottolineando, con valutazione discrezionale del tutto insindacabile nella presente sede di legittimità, la gravità della condotta delittuosa, commessa da più persone riunite e con l’uso di armi. 6. Alla dichiarazione d’inammissibilità dei ricorsi segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 25 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LU OS ND PE
udita la relazione svolta dal Consigliere LU OS;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Marco Patarnello, che ha chiesto che la Corte di cassazione dichiari inammissibili tutti i ricorsi proposti;
lette le conclusioni dell’avv. Roberto Serino, difensore di EI ND, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 18 marzo 2025 la Corte di appello de L’Aquila, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Chieti del 2 ottobre 2024, ha confermato l’affermazione di responsabilità degli imputati appellanti ND EI, VA EI, IM EI e PA OL in ordine ai delitti ad essi rispettivamente ascritti (varie ipotesi di violazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 39773 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO AN Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 25/11/2025 2 di domicilio, lesioni personali, rapina aggravata, porto in luogo pubblico di armi improprie), riducendo le pene inflitte, previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. (in aggiunta alle già concesse attenuanti generiche), in regime di prevalenza sulle aggravanti;
ha condannato altresì gli appellanti alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili per il grado di giudizio. 2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione i suddetti imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 2.1. Nell’interesse di ND EI sono articolati tre motivi di ricorso. Con il primo si eccepisce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di giustificazione ex art. 52 cod. pen., relativamente ai capi di imputazione sub 1 (art. 614 cod. pen.), 2 (artt. 56, 614 cod. pen.) e 3 (artt. 582 e 585 cod. pen), per essere state le condotte delittuose cagionate dal comportamento delle parti civili, le quali avevano reso dichiarazioni contraddittorie sulla dinamica dei fatti, non riscontrate dalle altre risultanze istruttorie;
inoltre, le lesioni erano state procurate a seguito di un’aggressione subita, con l’obiettivo di difesa immediata per evitare un’ulteriore compromissione della propria incolumità. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione di legge, in relazione alla condanna per i reati di cui ai capi 4 (art. 4, l. 110/1975), 5 (art. 614 cod. pen.), 6 (artt. 582 e 585 cod. pen.) e 7 (art. 628, primo e terzo comma, cod. pen.), escludendosi l’ipotesi del concorso anomalo, ritenuta dal tribunale, non avendo il ricorrente partecipato all’azione delittuosa, in quanto sottoposto a primo soccorso su un’ambulanza e, quindi, altrove rispetto ai fatti in questione. Con il terzo motivo si eccepisce la violazione di legge per la mancata riqualificazione della rapina in violenza privata, nonostante la condotta aggressiva fosse finalizzata non già al conseguimento di un profitto – ossia di un’utilità economico patrimoniale – ma ad impedire che la persona offesa richiedesse l’intervento delle forze dell’ordine. 2.2. Nell’interesse di VA EI si eccepiscono la violazione di legge e il vizio di motivazione, in ordine: alla qualificazione del fatto in termini di rapina aggravata per l’assenza del profitto, con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle di cui al terzo motivo di ND EI;
al mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità del fatto di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024; alla responsabilità concorsuale per la rapina, senza alcuna indagine sul contributo causale e sul dolo, circoscritti all’aggressione fisica. 2.3. Nell’interesse di IM EI sono ugualmente articolati tre motivi di ricorso, relativi alla qualificazione giuridica della rapina contestata al capo 7, alla mancata applicazione dell’attenuante costituzionale della lieve entità del fatto 3 nonché all’accertamento dell’elemento soggettivo della rapina e della circostanza aggravante dell’uso dell’arma. 2.4. Anche il ricorso di PA OL è articolato in tre motivi, relativi alla violazione di legge e al vizio di motivazione, in ordine al concorso morale nell’azione delittuosa, essendosi la ricorrente limitata ad accompagnare in auto VA EI presso l’abitazione delle parti civili, al fine di difendere il fratello ND;
alla qualificazione giuridica della rapina;
al diniego dell’attenuante riconosciuta dalla Corte costituzionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i ricorsi sono inammissibili perché presentati per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati. Le impugnazioni propongono sostanzialmente questioni già sottoposte al giudice di appello e correttamente definite, con argomentazioni immuni da vizi logici e coerenti con i principi di diritto in materia di rapina propria. 2. I motivi attengono in primo alla ricostruzione dell’azione aggressiva dei fratelli EI, realizzata con il contributo concorsuale della OL, compagna di VA EI, nei confronti delle parti civili, appartenenti alla famiglia EL OL, a causa di pretese di carattere economico. Va ribadito al riguardo che, in tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504-01). Ciò premesso, in una valutazione complessiva delle impugnazioni in esame, si ritiene che la Corte territoriale abbia evidenziato le risultanze processuali ritenute decisive, riscontrando le alternative ricostruzioni in fatto degli imputati, ritenute congetturali e inverosimili, e abbia delineato la dinamica degli eventi con sviluppo argomentativo che si sottrae a censure di legittimità. 3. Hanno accertato i giudici di merito che ND EI si introdusse nella proprietà delle parti civili e, dopo essere stato ferito alla nuca, colpì ET Troiano con una pietra, cagionandole lesioni, a seguito di un’azione ritorsiva, non finalizzata a salvaguardare la propria incolumità; che egli chiese l’intervento del fratello VA e che fu allertato anche l’altro germano IM, sì che entrambi 4 giunsero presso l’abitazione dei EL OL, unitamente alla OL;
che VA portò con sé una mazza da baseball allo scopo di compiere una vera e propria azione punitiva e non già di difendere il fratello da un’ulteriore aggressione;
che tutti gli imputati, in concorso morale e materiale tra loro, si resero responsabili della rapina contestata al capo 7, sottraendo a US EL OL il cellulare, con la minaccia consistita nel puntargli alla gola un coltello a serramanico. 4. I ricorsi sono altresì incentrati su profili di merito, insistendo i ricorrenti nella propria versione dei fatti, già scrutinata nei precedenti gradi di giudizio. 4.1. In particolare, ND EI assume di aver aggredito la vittima per legittima difesa (primo motivo), senza confrontarsi con le incongruenze a tal fine riscontrate dalla corte territoriale (pagine 8 e 9); si ritiene altresì estraneo ai reati di cui ai capi di imputazione sub 4, 5, 6 e 7 – commessi quando si trovava all’interno dell’ambulanza – non considerando le diverse argomentazioni della Corte di merito ed il ruolo delineato di istigatore dell’azione violenta e vendicativa nei confronti del nucleo familiare EL OL (secondo motivo). 4.2. L’affermazione di responsabilità concorsuale nel reato di rapina è contestata anche da VA EI (terzo motivo), IM EI (terzo motivo) e PA OL (primo motivo) ed i rilievi sul punto risultano non proponibili in sede di legittimità perché non devoluti in appello. Dal testo della sentenza impugnata e dall’esame dell’atto di impugnazione avverso la pronuncia di primo grado si evince, infatti, che l’appello degli imputati aveva ad oggetto esclusivamente la riqualificazione del delitto di rapina in quello di violenza privata e la riduzione del trattamento sanzionatorio. È principio consolidato che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (ex multis, Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01). 5. Tutti i ricorrenti reiterano la censura sulla qualificazione giuridica della condotta contestata al capo 7, lamentando che nel caso di specie la sottrazione del bene (un telefono cellulare), avvenuta costringendo la vittima con la minaccia di un’arma, non ebbe finalità di profitto ma di impedire alla persona offesa di ricorrere alle forze dell’ordine. 5.1. Non considerano, tuttavia, che – come puntualmente affermato dalla Corte di appello – nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche non economica o meramente morale, e in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di trarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, a condizione che la condotta sia attuata impossessandosi con 5 violenza o minaccia della cosa mobile altrui e sottraendola a chi la detiene (di recente, Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, Contaldo, Rv. 285190-01, che ha recepito il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145-01 con riferimento al delitto di furto, secondo cui il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore). 5.2. Il giudice di appello, infine, ha adeguatamente spiegato le ragioni ostative al riconoscimento dell’attenuante della particolare tenuità del fatto di rapina, così qualificata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024, sottolineando, con valutazione discrezionale del tutto insindacabile nella presente sede di legittimità, la gravità della condotta delittuosa, commessa da più persone riunite e con l’uso di armi. 6. Alla dichiarazione d’inammissibilità dei ricorsi segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 25 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LU OS ND PE