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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 310/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 571/2024 depositato il 17/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Agrigento
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 35395 TARI 2018 MOTIVAZIONE
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso un avviso di accertamento con il quale si intimava il pagamento del tributo TARI anno 2018, nei confronti del Comune di Agrigento che non si è costituito,
Dei diversi motivi di ricorso è fondato, ed assorbente il primo, con il quale parte ricorrente assume che nell'anno 2018 (oggetto di accertamento) non ha posseduto, né ha detenuto ad alcun titolo immobili nel Comune di Agrigento che potessero giustificare e legittimare la pretesa di pagamento della TARI nei suoi confronti e dunque costituire il presupposto d'imposta dell'azione di accertamento e riscossione cui il contribuente si è opposto con il presente ricorso.
Il Comune di Agrigento, che di fronte alla contestazione del ricorrente aveva l'onere di provare l'esistenza della pretesa tributaria, infatti, non ha assolto il relativo onere probatorio.
Le spese, che seguono la soccombenza, possono liquidarsi come in dispositivo, salva la distrazione in favore del procuratore del ricorrente che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, annulla l'avviso di accertamento impugnato e condanna il Comune di Agrigento al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 300,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
Cosi deciso in Agrigento 12 Gennaio 2026
Il Giudice monocratico Salvatore Crispino Sanfilippo
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 571/2024 depositato il 17/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Agrigento
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 35395 TARI 2018 MOTIVAZIONE
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso un avviso di accertamento con il quale si intimava il pagamento del tributo TARI anno 2018, nei confronti del Comune di Agrigento che non si è costituito,
Dei diversi motivi di ricorso è fondato, ed assorbente il primo, con il quale parte ricorrente assume che nell'anno 2018 (oggetto di accertamento) non ha posseduto, né ha detenuto ad alcun titolo immobili nel Comune di Agrigento che potessero giustificare e legittimare la pretesa di pagamento della TARI nei suoi confronti e dunque costituire il presupposto d'imposta dell'azione di accertamento e riscossione cui il contribuente si è opposto con il presente ricorso.
Il Comune di Agrigento, che di fronte alla contestazione del ricorrente aveva l'onere di provare l'esistenza della pretesa tributaria, infatti, non ha assolto il relativo onere probatorio.
Le spese, che seguono la soccombenza, possono liquidarsi come in dispositivo, salva la distrazione in favore del procuratore del ricorrente che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, annulla l'avviso di accertamento impugnato e condanna il Comune di Agrigento al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 300,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
Cosi deciso in Agrigento 12 Gennaio 2026
Il Giudice monocratico Salvatore Crispino Sanfilippo