TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/12/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1314/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) promosso da
, nata a [...] il Parte_1
16.06.1974,
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Carmine Minieri, dal quale sono difesi e rappresentati, giusta procura in atti;
-ricorrenti-
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso congiunto Parte_1 Parte_2
iscritto a ruolo in data 20.05.2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio civile contratto in data 18.07.2019, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di OL (NA) al n. 11, parte I, anno 2019.
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio non sono nati figli, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma
2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 20.10.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine di legge.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
2 “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Il sig. lascerà la dimora coniugale trovandosi altra sistemazione. Parte_2
3. La casa coniugale resterà alla sig.ra che continuerà ad abitare l'immobile di sua Parte_1 proprietà.
4. Dato atto delle proprie condizioni economico/reddituali i coniugi reciprocamente desistono dall'avanzare qualsivoglia pretesa reciproca;
”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Per la ulteriore domanda delle parti di scioglimento del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva
P. Q. M.
Il Tribunale di OL, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
NN ES (NA) il 16.06.1974, e , nato a Parte_2
JR (PAKISTAN) il 17.05.1987, che hanno contratto matrimonio a
OL (NA) il 18.07.2019 (Atto n. 11, Parte I, Anno 2019);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NOLA (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
3 - spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in OL nella Camera di Consiglio del 17.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1314/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) promosso da
, nata a [...] il Parte_1
16.06.1974,
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Carmine Minieri, dal quale sono difesi e rappresentati, giusta procura in atti;
-ricorrenti-
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso congiunto Parte_1 Parte_2
iscritto a ruolo in data 20.05.2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio civile contratto in data 18.07.2019, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di OL (NA) al n. 11, parte I, anno 2019.
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio non sono nati figli, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma
2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 20.10.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine di legge.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
2 “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Il sig. lascerà la dimora coniugale trovandosi altra sistemazione. Parte_2
3. La casa coniugale resterà alla sig.ra che continuerà ad abitare l'immobile di sua Parte_1 proprietà.
4. Dato atto delle proprie condizioni economico/reddituali i coniugi reciprocamente desistono dall'avanzare qualsivoglia pretesa reciproca;
”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Per la ulteriore domanda delle parti di scioglimento del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva
P. Q. M.
Il Tribunale di OL, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
NN ES (NA) il 16.06.1974, e , nato a Parte_2
JR (PAKISTAN) il 17.05.1987, che hanno contratto matrimonio a
OL (NA) il 18.07.2019 (Atto n. 11, Parte I, Anno 2019);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NOLA (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
3 - spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in OL nella Camera di Consiglio del 17.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4