Articolo 100 della Legge 11 marzo 1972, n. 54
Articolo 99Articolo 101
Versione
4 aprile 1972
Art. 100.
La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, e' determinata, per l'anno finanziario 1972, a norma dell' articolo 18, quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 , come appresso:
sergenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 7.000
sergenti raffermati di leva . . . . . . . . . . . . " 600
sottocapi e comuni volontari. . . . . . . . . . . . " 4.459
sottocapi raffermati di leva. . . . . . . . . . . . " 1.200
Entrata in vigore il 4 aprile 1972