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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/12/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
Dott. Maurizio Petrelli - Presidente
Dott.ssa Patrizia Evangelista - Consigliere est.
Dott.ssa Virginia Zuppetta - Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 451 del Ruolo Generale V.G. delle cause dell'anno
2023,
TRA
(C. Fis. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 liquidatore legale rappresentante pro tempore sig.ra con sede in Matino Parte_2
(LE) alla via Giovanni XXXIII n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro
d'OS ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Taviano, in via Matino
n. 86, giusta mandato allegato all'atto di reclamo;
-RECLAMANTE-
contro
(P. IVA ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore Arch. , con sede in alla Via F. Scarpa Controparte_2 CP_1 n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Taurino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla Corte Conte Accardo n. 2, giusta mandato allegata alla CP_1 comparsa di costituzione nel presente grado;
-RECLAMATA-
e
P.G.
-
INTERVENTORE –
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza collegiale del 8.2.2024, previa acquisizione del parere del P.G. e del deposito di note di trattazione scritta da parte dai procuratori delle parti costituite, nel termine loro assegnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 55/2023 del 3.10.2023, il Tribunale di Lecce dichiarava aperta la liquidazione giudiziale della , nominando Parte_1
Giudice delegato il dott. Francesco Ottaviano e curatore il dott. , su Persona_1 ricorso ex art. 40 C.C.I.I. del 14.4.2023 avanzato dalla Controparte_1
creditrice della società dell'importo di € 44.000,56, oltre spese e competenze
[...] legali, per omesso versamento dei contributi previdenziali del settore edilizio.
Il Tribunale verificava la qualità di imprenditore commerciale della società reclamante, la sussistenza di un credito in favore della acclarato con i decreti ingiuntivi n. CP_1
220/2016 del 28.1.2016 e n. 125/2017 del 10.1.2017, nonché l'esistenza di uno stato di insolvenza conclamata, emergente dall'inadempimento delle obbligazioni contributive, dalla totale inerzia nel saldare i propri debiti, da una sistematica irreperibilità, nonché dall'assenza di documentazione contabile e amministrativa.
In particolare, evidenziava come la società debitrice non avesse assolto l'onere probatorio relativo alle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, sulla stessa incombente, ed anzi “rimasta contumace, non ha minimamente documentato detti requisiti e neppure ha allegato di esserne in possesso”.
Rilevava il rispetto dei limiti di cui all'art. 49, comma 5, CCII, per un ammontare di debiti scaduti e non pagati di oltre € 30.000,00, nonché la sussistenza di debiti di natura contributiva pari ad € 44.000,56, oltre interessi e indennità integrativa, nonché spese e competenze liquidate nei due decreti ingiuntivi di cui sopra per € 1.240,00 oltre accessori come per legge, emersi nel corso dell'istruttoria prefallimentare.
Accertava dunque lo stato di insolvenza della società resistente, non essendo la stessa in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, ritenendo che “tale stato emerga con evidenza in quanto l'odierna resistente non ha provveduto a onorare, neanche parzialmente, il proprio debito nei confronti della odierna ricorrente, nonostante la notifica dei decreti ingiuntivi e degli atti di precetto;
la società risulta irreperibile nella sede legale (che risulta chiusa) indicata nella visura CCIAA;
è in liquidazione dal 2018;
l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'anno 2015; la società non risulta intestataria di beni immobili”.
Avverso detta sentenza, con ricorso depositato il 28.11.2023, la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva reclamo ai sensi
[...] dell'art. 51 CCII, chiedendo la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e formulando richiesta di risarcimento dei danni subiti a seguito della dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Si costituiva in giudizio la , in qualità di creditrice, Controparte_1 chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento impugnato.
Il P.G., con parere reso in data 6.12.2023, concludeva per il rigetto dell'impugnazione, ritenendo che le dichiarazioni fiscali depositate dalla società non fossero affatto bilanci, ma solo documenti destituiti di valore probatorio in quanto privi di certezza sulla provenienza e mai depositati presso la Camera di Commercio.
All'udienza dell'8.2.2024, il Collegio si è riservato di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di gravame, la reclamante censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto sussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, dichiarando che la società non risulta avere il possesso congiunto dei suddetti requisiti senza null'altro specificare e che ricorre lo stato di insolvenza sul solo presupposto dell'entità dell'ammontare dei debiti contributivi documentati dai decreti ingiuntivi allegati dalla CP_1
Deduce, viceversa, di rientrare nella categoria di impresa minore sulla base del contenuto degli ultimi tre bilanci d'esercizio della società relativi agli anni 2020, 2021 e 2022, regolarmente approvati dall'Assemblea dei soci con verbali del 30.04.2021, del 30.04.2022 e del 29.04.2023, i quali attestano come la stessa abbia riportato un attivo patrimoniale e ricavi lordi di zero euro per gli anni 2020, 2021 e 2022 e un ammontare di debiti per gli stessi anni inferiore a € 500.000,00. Bilanci e verbali di assembleari allegati all'atto di reclamo, unitamente alle relative ricevute di presentazione.
Oltre ai predetti bilanci, la reclamante produce le dichiarazioni reddituali degli anni
2021, 2022 e 2023 e la dichiarazione IRAP 2023, con le relative ricevute di presentazione, nonché una relazione sulle cause del fallimento e sui dati del bilancio predisposto ai sensi dell'art. 16 L.F. alla data del 3.10.23 a firma di Parte_2 rappresentante legale della società, nella quale vengono riportate le circostanze che hanno contribuito al dissesto economico della società ed alla sua successiva messa in liquidazione, attribuendone le cause alla sofferenza del comparto edile ed al crollo della produzione di nuove abitazioni.
A sostegno delle proprie deduzioni richiama l'orientamento del giudice di merito secondo cui i bilanci degli anni precedenti costituiscono un mezzo di prova privilegiato per fotografare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, potendo il debitore ad ogni modo, in mancanza dei bilanci, dimostrare la sua non fallibilità anche con ulteriori ed alternativi elementi probatori, quali le dichiarazioni fiscali.
Preliminarmente, deve essere accolta l'eccezione di inammissibilità del reclamo per tardività, sollevata dalla reclamata.
Dalla documentazione in atti, risulta che la notifica telematica della sentenza all'indirizzo pec della , risultante dal Registro Parte_1 delle Imprese, è stata effettuata in data 3.10.2023 ma con esito negativo. Tuttavia, dovendo la stessa ritenersi valida per le ragioni che seguono, il reclamo depositato il
28.11.2023 deve conseguentemente essere considerato tardivo e, dunque, inammissibile.
Ed infatti, com'è noto, l'art. 51 CCII prevede che il reclamo debba essere proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della Corte di appello nel termine di trenta giorni e che tale termine decorra per le parti dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio. Notificazione telematica che va effettuata al domicilio digitale della società, inteso quale indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, di cui ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese, è tenuto, a norma del D.L. n. 185 del 2008, art. 16, come modificato dalla l. n. 2 del 2009, a munirsi, costituendo il suo recapito pubblico informatico di riferimento in ottemperanza agli obblighi di trasparenza normativamente previsti.
Obbligo che, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, incombe sull'imprenditore non solo nella fase di attivazione ma anche rispetto alla sua corretta tenuta nel tempo fino ai dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione dal registro delle imprese, non avendo l'ufficio camerale alcun compito di verifica al riguardo. Gravano, infatti, sull'imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto del descritto obbligo di dotarsi di un indirizzo pec e di tenerlo operativo, così intendendo codificare e rafforzare il principio secondo cui il tribunale è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorché la situazione di irreperibilità di quest'ultimo debba imputarsi alla sua stessa negligenza e/o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico (cfr. Cass. sent. n. 31 del 2017; Cass. n. 602 del 2017; Cass. n.
23728 del 2017).
Orientamento quest'ultimo di recente ribadito dallo stesso giudice di legittimità, il quale, con la sentenza n. 21178 del 19 luglio 2023, si è spinto ad affermare che “L'indirizzo pec che le società e gli imprenditori individuali devono dichiarare alla Camera di
Commercio equivale, in effetti, ad un recapito sostanzialmente assimilabile alla sede legale di questi ultimi, sicché può affermarsi che, di regola, e salvo che venga fornita prova contraria, il mancato funzionamento, per qualunque causa, dell'indirizzo pec dichiarato dalla società ovvero dall'imprenditore individuale alla Camera di
Commercio si ascrive tra le cosiddette irreperibilità "colpevoli" del destinatario sul quale incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile” e ciò nel quadro di una semplificazione dell'attività giudiziaria che, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 15 l.fall., si propone di coniugare quella stessa finalità di tutela del diritto di difesa dell'imprenditore con le esigenze di celerità e speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale, prevedendo, appunto, a tal fine, che il tribunale è esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi all'imprenditore medesimo.
Orbene, nel caso di specie la mancata consegna del messaggio elettronico alla reclamante in data 3.10.2023 per la notificazione della sentenza emessa in pari data è avvenuta per cause imputabili allo stesso, che evidentemente ha chiuso l'indirizzo pec di cui era provvisto, peraltro risultante dal registro INI-PEC e dalla visura camerale versata in atti, oppure non ha correttamente provveduto a rinnovarlo, senza tuttavia fornire alcuna prova del suo mancato funzionamento, con la conseguenza che la notifica effettuata in tale data deve ritenersi valida ed il reclamo, depositato il 28.11.2023, inammissibile perché tardivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, il reclamo va rigettato, con condanna della reclamante alla rifusione, in favore della sola reclamata costituita, delle spese processuali del presente grado, che si liquidano come da dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., così provvede:
1) Dichiara inammissibile il reclamo e, per l'effetto, conferma la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del Tribunale di Lecce n. 55/2023 del 3.10.2023;
2) condanna la società reclamante a rifondere alla le Controparte_1 spese del presente grado, liquidate in euro 1.400,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'Appello di Lecce, in data 25 novembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Patrizia Evangelista dott. Maurizio Petrelli
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
Dott. Maurizio Petrelli - Presidente
Dott.ssa Patrizia Evangelista - Consigliere est.
Dott.ssa Virginia Zuppetta - Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 451 del Ruolo Generale V.G. delle cause dell'anno
2023,
TRA
(C. Fis. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 liquidatore legale rappresentante pro tempore sig.ra con sede in Matino Parte_2
(LE) alla via Giovanni XXXIII n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro
d'OS ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Taviano, in via Matino
n. 86, giusta mandato allegato all'atto di reclamo;
-RECLAMANTE-
contro
(P. IVA ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore Arch. , con sede in alla Via F. Scarpa Controparte_2 CP_1 n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Taurino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla Corte Conte Accardo n. 2, giusta mandato allegata alla CP_1 comparsa di costituzione nel presente grado;
-RECLAMATA-
e
P.G.
-
INTERVENTORE –
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza collegiale del 8.2.2024, previa acquisizione del parere del P.G. e del deposito di note di trattazione scritta da parte dai procuratori delle parti costituite, nel termine loro assegnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 55/2023 del 3.10.2023, il Tribunale di Lecce dichiarava aperta la liquidazione giudiziale della , nominando Parte_1
Giudice delegato il dott. Francesco Ottaviano e curatore il dott. , su Persona_1 ricorso ex art. 40 C.C.I.I. del 14.4.2023 avanzato dalla Controparte_1
creditrice della società dell'importo di € 44.000,56, oltre spese e competenze
[...] legali, per omesso versamento dei contributi previdenziali del settore edilizio.
Il Tribunale verificava la qualità di imprenditore commerciale della società reclamante, la sussistenza di un credito in favore della acclarato con i decreti ingiuntivi n. CP_1
220/2016 del 28.1.2016 e n. 125/2017 del 10.1.2017, nonché l'esistenza di uno stato di insolvenza conclamata, emergente dall'inadempimento delle obbligazioni contributive, dalla totale inerzia nel saldare i propri debiti, da una sistematica irreperibilità, nonché dall'assenza di documentazione contabile e amministrativa.
In particolare, evidenziava come la società debitrice non avesse assolto l'onere probatorio relativo alle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, sulla stessa incombente, ed anzi “rimasta contumace, non ha minimamente documentato detti requisiti e neppure ha allegato di esserne in possesso”.
Rilevava il rispetto dei limiti di cui all'art. 49, comma 5, CCII, per un ammontare di debiti scaduti e non pagati di oltre € 30.000,00, nonché la sussistenza di debiti di natura contributiva pari ad € 44.000,56, oltre interessi e indennità integrativa, nonché spese e competenze liquidate nei due decreti ingiuntivi di cui sopra per € 1.240,00 oltre accessori come per legge, emersi nel corso dell'istruttoria prefallimentare.
Accertava dunque lo stato di insolvenza della società resistente, non essendo la stessa in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, ritenendo che “tale stato emerga con evidenza in quanto l'odierna resistente non ha provveduto a onorare, neanche parzialmente, il proprio debito nei confronti della odierna ricorrente, nonostante la notifica dei decreti ingiuntivi e degli atti di precetto;
la società risulta irreperibile nella sede legale (che risulta chiusa) indicata nella visura CCIAA;
è in liquidazione dal 2018;
l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'anno 2015; la società non risulta intestataria di beni immobili”.
Avverso detta sentenza, con ricorso depositato il 28.11.2023, la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva reclamo ai sensi
[...] dell'art. 51 CCII, chiedendo la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e formulando richiesta di risarcimento dei danni subiti a seguito della dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Si costituiva in giudizio la , in qualità di creditrice, Controparte_1 chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento impugnato.
Il P.G., con parere reso in data 6.12.2023, concludeva per il rigetto dell'impugnazione, ritenendo che le dichiarazioni fiscali depositate dalla società non fossero affatto bilanci, ma solo documenti destituiti di valore probatorio in quanto privi di certezza sulla provenienza e mai depositati presso la Camera di Commercio.
All'udienza dell'8.2.2024, il Collegio si è riservato di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di gravame, la reclamante censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto sussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, dichiarando che la società non risulta avere il possesso congiunto dei suddetti requisiti senza null'altro specificare e che ricorre lo stato di insolvenza sul solo presupposto dell'entità dell'ammontare dei debiti contributivi documentati dai decreti ingiuntivi allegati dalla CP_1
Deduce, viceversa, di rientrare nella categoria di impresa minore sulla base del contenuto degli ultimi tre bilanci d'esercizio della società relativi agli anni 2020, 2021 e 2022, regolarmente approvati dall'Assemblea dei soci con verbali del 30.04.2021, del 30.04.2022 e del 29.04.2023, i quali attestano come la stessa abbia riportato un attivo patrimoniale e ricavi lordi di zero euro per gli anni 2020, 2021 e 2022 e un ammontare di debiti per gli stessi anni inferiore a € 500.000,00. Bilanci e verbali di assembleari allegati all'atto di reclamo, unitamente alle relative ricevute di presentazione.
Oltre ai predetti bilanci, la reclamante produce le dichiarazioni reddituali degli anni
2021, 2022 e 2023 e la dichiarazione IRAP 2023, con le relative ricevute di presentazione, nonché una relazione sulle cause del fallimento e sui dati del bilancio predisposto ai sensi dell'art. 16 L.F. alla data del 3.10.23 a firma di Parte_2 rappresentante legale della società, nella quale vengono riportate le circostanze che hanno contribuito al dissesto economico della società ed alla sua successiva messa in liquidazione, attribuendone le cause alla sofferenza del comparto edile ed al crollo della produzione di nuove abitazioni.
A sostegno delle proprie deduzioni richiama l'orientamento del giudice di merito secondo cui i bilanci degli anni precedenti costituiscono un mezzo di prova privilegiato per fotografare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, potendo il debitore ad ogni modo, in mancanza dei bilanci, dimostrare la sua non fallibilità anche con ulteriori ed alternativi elementi probatori, quali le dichiarazioni fiscali.
Preliminarmente, deve essere accolta l'eccezione di inammissibilità del reclamo per tardività, sollevata dalla reclamata.
Dalla documentazione in atti, risulta che la notifica telematica della sentenza all'indirizzo pec della , risultante dal Registro Parte_1 delle Imprese, è stata effettuata in data 3.10.2023 ma con esito negativo. Tuttavia, dovendo la stessa ritenersi valida per le ragioni che seguono, il reclamo depositato il
28.11.2023 deve conseguentemente essere considerato tardivo e, dunque, inammissibile.
Ed infatti, com'è noto, l'art. 51 CCII prevede che il reclamo debba essere proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della Corte di appello nel termine di trenta giorni e che tale termine decorra per le parti dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio. Notificazione telematica che va effettuata al domicilio digitale della società, inteso quale indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, di cui ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese, è tenuto, a norma del D.L. n. 185 del 2008, art. 16, come modificato dalla l. n. 2 del 2009, a munirsi, costituendo il suo recapito pubblico informatico di riferimento in ottemperanza agli obblighi di trasparenza normativamente previsti.
Obbligo che, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, incombe sull'imprenditore non solo nella fase di attivazione ma anche rispetto alla sua corretta tenuta nel tempo fino ai dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione dal registro delle imprese, non avendo l'ufficio camerale alcun compito di verifica al riguardo. Gravano, infatti, sull'imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto del descritto obbligo di dotarsi di un indirizzo pec e di tenerlo operativo, così intendendo codificare e rafforzare il principio secondo cui il tribunale è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorché la situazione di irreperibilità di quest'ultimo debba imputarsi alla sua stessa negligenza e/o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico (cfr. Cass. sent. n. 31 del 2017; Cass. n. 602 del 2017; Cass. n.
23728 del 2017).
Orientamento quest'ultimo di recente ribadito dallo stesso giudice di legittimità, il quale, con la sentenza n. 21178 del 19 luglio 2023, si è spinto ad affermare che “L'indirizzo pec che le società e gli imprenditori individuali devono dichiarare alla Camera di
Commercio equivale, in effetti, ad un recapito sostanzialmente assimilabile alla sede legale di questi ultimi, sicché può affermarsi che, di regola, e salvo che venga fornita prova contraria, il mancato funzionamento, per qualunque causa, dell'indirizzo pec dichiarato dalla società ovvero dall'imprenditore individuale alla Camera di
Commercio si ascrive tra le cosiddette irreperibilità "colpevoli" del destinatario sul quale incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile” e ciò nel quadro di una semplificazione dell'attività giudiziaria che, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 15 l.fall., si propone di coniugare quella stessa finalità di tutela del diritto di difesa dell'imprenditore con le esigenze di celerità e speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale, prevedendo, appunto, a tal fine, che il tribunale è esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi all'imprenditore medesimo.
Orbene, nel caso di specie la mancata consegna del messaggio elettronico alla reclamante in data 3.10.2023 per la notificazione della sentenza emessa in pari data è avvenuta per cause imputabili allo stesso, che evidentemente ha chiuso l'indirizzo pec di cui era provvisto, peraltro risultante dal registro INI-PEC e dalla visura camerale versata in atti, oppure non ha correttamente provveduto a rinnovarlo, senza tuttavia fornire alcuna prova del suo mancato funzionamento, con la conseguenza che la notifica effettuata in tale data deve ritenersi valida ed il reclamo, depositato il 28.11.2023, inammissibile perché tardivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, il reclamo va rigettato, con condanna della reclamante alla rifusione, in favore della sola reclamata costituita, delle spese processuali del presente grado, che si liquidano come da dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., così provvede:
1) Dichiara inammissibile il reclamo e, per l'effetto, conferma la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del Tribunale di Lecce n. 55/2023 del 3.10.2023;
2) condanna la società reclamante a rifondere alla le Controparte_1 spese del presente grado, liquidate in euro 1.400,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'Appello di Lecce, in data 25 novembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Patrizia Evangelista dott. Maurizio Petrelli