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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 958/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 958 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del giorno 14 gennaio 2025 e promossa da:
– CF - nato a [...] ed in data 26.06.1971, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Sellia Marina (CZ), via Frischia Snc, presso lo studio dell'Avv. GARCEA
MARIAGIOVANNA – CF - che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in C.F._2 atti;
-parte ricorrente- contro
– CF – nata a [...] ed in data 25.04.1976, CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, via A. Volta n. 56, presso e nello studio dell'Avv. LARUSSA
MARA – CF - che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
C.F._4
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in previsione dell'udienza cartolare del 14 gennaio 2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 16/09/2024, il sig. chiedeva che venisse Parte_1 dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Lamezia Terme (CZ) in data 5 agosto 1995 tra il medesimo e (atto n. 5, P. II, S. B, anno 1995), precisando che CP_1 dalla relativa unione coniugale era nata la figlia , oggi maggiorenne ed autosufficiente. Per_1
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva che il Tribunale di Lamezia Terme aveva pronunciato la
1 separazione personale dei coniugi n. 136/2023 pubbl. il 06/03/2023 - RG n. 1967/2018 e che, da allora, erano integralmente trascorsi i termini di cui all'art. 3 co. 4 L. n. 898/1970 senza che i coniugi si fossero mai riconciliati e senza che tra gli stessi fosse mai stato ripreso il rapporto di convivenza, sicché sussistevano - nella specie - i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970 per addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare sita in Feroleto Antico, Via Piano Pigna, identificata alla partita n. 923, foglio n. 10, particella n. 690 sub 1, è assegnata a poiché esclusivo proprietario;
Parte_1
2) Il sig. si obbliga a corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento dell'altro coniuge, la somma di euro 250,00 (per 12 mensilità).
Si costituiva in giudizio la sig.ra la quale si associava in toto alla domanda di parte ricorrente, CP_1 tanto è vero che, in data 2 gennaio 2025, le parti depositavano istanza congiunta di mutamento del rito, essendo intervenuto un accordo sulle condizioni di divorzio (vedi accordo in atti), rinunciando – per l'effetto – alla partecipazione dell'udienza in presenza.
Con decreto del 13 gennaio 2025, il Presidente del Tribunale - il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto – aderendo sia alla richiesta di sostanziale trasformazione del rito che di mutamento delle condizioni di partecipazione all'udienza - preso altresì atto dell'intervenuto accordo e dalla volontà delle parti di non riconciliarsi e di voler trasformare la procedura da divorzio contenzioso a divorzio consensuale - disponeva che l'udienza già fissata per il giorno 14 gennaio 2025 si svolgesse in modalità cartolare, con per il deposito telematico di sintetiche note scritte, sostitutive della detta udienza
All'udienza del 14 gennaio 2025, il Presidente – sempre nella citata qualità in esame – lette le note di trattazione scritta depositate dai procuratori di entrambe le parti e depositate in data 13 gennaio 2025 - ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, la tratteneva in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Feroleto Antico (CZ) ed in data 5 agosto 1995, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto già allegato in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione, documentano altresì che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 28 marzo 2019 nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 1967/2018 RG e che, in data 23 febbraio 2023, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso sentenza contenziosa di separazione personale dei coniugi e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi
2 davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie un anno;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 28 marzo 2019; data di deposito del presente ricorso: 16 settembre 2024) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite depositavano, in data 2 gennaio 2025, apposita istanza di mutamento del rito, ribadendo concordemente la domanda di divorzio, già per ciascuno avanzata nei rispettivi atti introduttivi, alle condizioni indicate nell'accordo divorzile, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo, dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare;
dunque, la causa veniva trattenuta in decisione alla stessa udienza.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della presente procedura di divorzio contenzioso poi di fatto trasformata in divorzio congiunto, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse esigenze della famiglia.
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – sin dalla data del 7 ottobre 2024, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Feroleto Antico in data 5 agosto
1995 tra – CF - e – CF Parte_1 C.F._1 CP_1
- (matrimonio trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Feroleto C.F._3
Antico, atto n. 5, P. II, S. B, anno 1995) alle seguenti e concordate condizioni:
1) La casa familiare sita in Feroleto Antico, Via Piano Pigna, identificata alla partita n. 923, foglio n.
10, particella n. 690 sub 1, è assegnata a poiché esclusivo proprietario;
Parte_1
2) Il sig. si obbliga a corrispondere a entro il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento dell'altro coniuge, la somma di euro 250,00 (per 12 mensilità) entro il giorno 5 di ogni mese, soggetti a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
3) coniugi dichiarano di non avere nessun bene mobile e immobiliare in comune da dividere.
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 14 gennaio
2025.
3 Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
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