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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 4975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4975 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 23073/2024; promossa da , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Fabio Coppola e Pierluigi Esempio;
contro
in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e CP_1 difeso dal funzionario Concetta Femiano;
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 28.10.2024, la ricorrente in epigrafe chiedeva dichiararsi il proprio diritto ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dal 01.01.2024, e per l'effetto condannarsi l' al pagamento in proprio favore dei CP_1 ratei maturati dal 01/01/2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 120° giorno.
In data 10.12.2024 l' , ritualmente costituitasi, contestava la CP_1 fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese poiché l'indennità di accompagnamento, concessa con verbale del 25.06.2024, era stata liquidata in data 28.11.2024 e le somme, comprensive sia degli arretrati che degli interessi legali, erano state versate in data 09.12.2024.
In ragione del pagamento già intervenuto, come provato sulla base della documentazione prodotta dall'ente convenuto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in accoglimento delle conclusioni formulate dalle parti.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite
- che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nel caso di specie, atteso che il pagamento della prestazione richiesta dalla ricorrente è stato liquidato e corrisposto dall' in data CP_1 successiva al deposito ed alla notifica del ricorso introduttivo ,ne consegue la sussistenza di un giusto motivo per la compensazione per metà delle spese di lite, ponendosi il residuo a carico dell' CP_1
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere;
-Compensa per metà le spese di lite tra le parti e pone il residuo , che liquida in euro 1314,00, a carico dell' , con attribuzione ai CP_1 procuratori antistatari.
Così deciso in data 20.06.2025
Il Giudice
Così deciso in data 20.6.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 23073/2024; promossa da , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Fabio Coppola e Pierluigi Esempio;
contro
in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e CP_1 difeso dal funzionario Concetta Femiano;
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 28.10.2024, la ricorrente in epigrafe chiedeva dichiararsi il proprio diritto ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dal 01.01.2024, e per l'effetto condannarsi l' al pagamento in proprio favore dei CP_1 ratei maturati dal 01/01/2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 120° giorno.
In data 10.12.2024 l' , ritualmente costituitasi, contestava la CP_1 fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese poiché l'indennità di accompagnamento, concessa con verbale del 25.06.2024, era stata liquidata in data 28.11.2024 e le somme, comprensive sia degli arretrati che degli interessi legali, erano state versate in data 09.12.2024.
In ragione del pagamento già intervenuto, come provato sulla base della documentazione prodotta dall'ente convenuto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in accoglimento delle conclusioni formulate dalle parti.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite
- che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nel caso di specie, atteso che il pagamento della prestazione richiesta dalla ricorrente è stato liquidato e corrisposto dall' in data CP_1 successiva al deposito ed alla notifica del ricorso introduttivo ,ne consegue la sussistenza di un giusto motivo per la compensazione per metà delle spese di lite, ponendosi il residuo a carico dell' CP_1
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere;
-Compensa per metà le spese di lite tra le parti e pone il residuo , che liquida in euro 1314,00, a carico dell' , con attribuzione ai CP_1 procuratori antistatari.
Così deciso in data 20.06.2025
Il Giudice
Così deciso in data 20.6.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Lucantonio