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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/12/2025, n. 3222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3222 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. A.C. n. 810/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Claudia Ummarino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 810 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata in [...] il [...], parte difesa e rappresentata Parte_1 dall'Avv. Policino Alfredo, come da procura in atti;
ricorrente
, nato in [...] il [...], parte difesa e rappresentata Parte_2 dall'Avv. Ciceraro Maria, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI: Entrambe le parti hanno concluso per la pronuncia di separazione, reiterando le domande formulate nelle memorie difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 10/02/2021 la parte ricorrente , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con in data 21/03/2013 in LL (NA) (Atto n. Parte_2
2, Parte I, Ufficio 1, Anno 2013), dalla cui unione nascevano i figli - nato in Per_1 Napoli il 10/08/2014 e nato in [...] il [...] - chiedeva disporsi la Persona_2 separazione personale dei coniugi, con addebito alla parte convenuta. Chiedeva, inoltre:
-assegnarsi la casa coniugale in suo favore;
disporsi l'affido condiviso della prole, con collocamento prevalente presso la madre, regolamentando il regime di frequentazione del genitore non collocatario;
-determinarsi in €600,00 l'assegno di mantenimento paterno in favore della prole, oltre la contribuzione in pari misura fra i coniugi alle spese extra assegno. Parte convenuta si costituiva regolarmente in giudizio chiedendo la pronunzia di separazione dei coniugi, con addebito alla parte ricorrente. Chiedeva, altresì: -disporsi
1 l'affido condiviso della prole, con collocamento prevalente presso la madre, regolamentando il regime di frequentazione padre-figli; -determinarsi in €300,00 l'assegno di mantenimento paterno in favore della prole, oltre la contribuzione in pari misura dei coniugi alle spese extra assegno. All'esito della fase presidenziale, a scioglimento della riserva all'esito dell'udienza del 04/10/2021, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
affida i figli minori, che risiederanno presso la madre , ad entrambi i genitori;
dispone che , nel rispetto dei bisogni e dei desideri dei bambini , compatibilmente con le esigenze del lavoro , il padre li tenga con sé il giovedì (o in altri giorni della settimana da concordare con l'altro genitore), dalle 14,00 alle 19,00 (21,00 nei periodi di vacanza scolastica), assicurandosi che eseguano i compiti e partecipino alle eventuali attività extrascolastiche e di riabilitazione , nonché per due fine settimana al mese, a settimane alterne, dall'uscita da scuola (o dalle ore 10,00 nei periodi di vacanza) del sabato alle ore 19,00 (21,30 nei periodi di vacanza scolastica) della domenica;
ad anni alterni e alternando, il 24 dicembre (fino alle ore 10,00 del mattino successivo), 26 dicembre (dalle ore 10,00 alle ore 19,00) e primo gennaio (dalle ore 10,00 alle ore 19,00) oppure il 25 dicembre (dalle ore 10,00 alle ore 19,00), il 31 dicembre (sino alle ore 10,00 del mattino successivo), dalle ore 18,00 del 5 gennaio alle ore 19,00 del 6 gennaio;
il giorno di Pasqua o del lunedì in Albis, dalle ore 9,00 alle ore 20,30, ad anni alterni;
il giorno della festa del papà, del suo compleanno e onomastico, mentre il compleanno e l'onomastico dei bambini saranno festeggiati con entrambi i genitori, possibilmente insieme o alternandosi nelle singole ricorrenze (una festa con l'uno , una festa con l'altro ) ; per quindici giorni, anche non consecutivi, nelle vacanze estive , da concordare, possibilmente, entro il mese di maggio di ogni anno, dispone che il marito versi alla moglie entro il cinque di ogni mese per il mantenimento dei figli la somma di euro 400,00, […] che contribuisca al 50% alle spese per esigenze inaspettate dei figli, oltre che per spese non rutinarie e che richiedono interventi economici straordinari, richiamandosi , in proposito, il protocollo tra il Tribunale di Nola e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del 20.5.2021, al quale dovranno attenersi (tra queste le spese per le terapie private e per la scuola privata già in corso ); assegna la casa coniugale , ove attualmente risiedono i minori, alla ricorrente. Dispone che a cura del Servizio Sociale del comune di ER e LL , che si coordineranno tra loro, si vigili sull'andamento dei rapporti familiari , sulla condotta dei genitori, sulle condizioni di vita dei minori (anche scolastica e riabilitativa ), sull'andamento dei percorsi prescritti;
che a cura di detti uffici si avviino i genitori ad un percorso di sostegno alla genitorialità o a qualunque ulteriore percorso ritenuto utile per un sostegno e una mediazione della coppia genitoriale, con onere di riferire al giudice di seguito nominato[…]”. Nel prosieguo del giudizio, il Giudice, ritenuta parzialmente ammissibile la prova testimoniale formulata ai sensi dell'art.183, co. VI c.p.c., procedeva all'acquisizione del mezzo di prova all'udienza del 13/02/2023, disponendo, inoltre, effettuarsi la verifica delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti a cura della GdF di Casalnuovo di Napoli. Nel corso dell'istruttoria, venivano acquisite agli atti le relazioni dei Servizi Sociali presso i Comuni di LL e ER in merito alle condizioni socio-ambientali caratterizzanti il nucleo familiare in esame. Indi, sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Giudice assegnava la causa al Collegio per la decisione.
2 *** 2.Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, l'alternarsi di periodi di allontanamento e riavvicinamento coniugali nonché l'imputazione reciproca di condotte infedeli, comprova che tra i coniugi sia cessato ogni interesse tanto sul piano materiale che spirituale.
*** 3. Nel merito occorre pronunciarsi, anzitutto, sulle domande di addebito della separazione formulate reciprocamente dalle parti. Il giudice, per il suo accoglimento, deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza. Occorre valutare che la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale, dovendo ritenere, inoltre, i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti. Nel caso in esame, entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito della separazione, deducendo la violazione del dovere di fedeltà ex art. 143 c.c. da parte del coniuge. In materia, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr., tra le altre, Cass. 16859/15). Nel caso specifico, la parte ricorrente, , ha allegato una pluralità di condotte Parte_1 infedeli attribuite al coniuge, , sostenendo che, a partire dal 2018, Parte_2 quest'ultimo avrebbe intrattenuto relazioni extraconiugali con diverse donne, alternando rientri nella casa coniugale a successivi allontanamenti, nonostante reiterati perdoni concessi dalla moglie nell'interesse dei figli minori. In particolare, la ricorrente riferisce di un primo episodio di infedeltà risalente al luglio 2018, seguito da un allontanamento e da un rientro;
di una successiva relazione extraconiugale accertata nel luglio 2019, che determinava un nuovo allontanamento e un ulteriore ricongiungimento nell'agosto 2019; infine della scoperta, nel novembre 2019, di un'ulteriore relazione da cui nasceva un figlio , nato nel giugno 2020). Nonostante tale circostanza, il Per_3 marito tentava un riavvicinamento, venendo accolto in casa, salvo poi abbandonare definitivamente il nucleo familiare nel settembre 2020. Dalla medesima relazione nasceva la secondogenita nel luglio 2021. Per_4 La parte convenuta, , dal canto suo, deduce che l'origine della crisi Parte_2 coniugale è, invece, da rintracciarsi già nel 2014, per effetto di una relazione sentimentale intrattenuta dalla moglie con altro uomo, negata dalla ricorrente. In particolare, parte convenuta desume che da tali circostanze ne derivava un progressivo deterioramento del rapporto, sfociato nell'allontanamento dalla casa familiare nell'aprile 2019, seguito da un parziale ricongiungimento nel gennaio 2020, e da una
3 nuova e definitiva cessazione della convivenza nel febbraio 2020. Durante il periodo di separazione di fatto anzidetto, dichiara il convenuto, intratteneva una breve frequentazione con un'altra donna, dalla quale nasceva il figlio , precisando, Per_3 tuttavia, che soltanto dopo l'allontanamento definitivo del settembre 2020 iniziava una relazione stabile con la madre del minore, relazione da cui nasceva la figlia il 20 Per_4 luglio 2021. Tanto premesso, deve essere subito evidenziato che la versione dei fatti del convenuto non ha trovato riscontro probatorio ed anzi trova smentita in primo luogo nella cronologia (non contestata da controparte) declinata dalla ricorrente in ordine alla celebrazione del matrimonio Ha dedotto, infatti, quest'ultima: Sul punto si rileva che i coniugi hanno contratto matrimonio civile il 21.03.2013 ma non hanno Pt_2 convissuto;
la convivenza è iniziata nell'anno 2014, anno in cui vi è stata la celebrazione del matrimonio religioso - dicembre 2014- e la nascita del piccolo
10.08.2014. La vita matrimoniale era, possiamo dire, idilliaca, la nascita di un Per_1 figlio, il lavorare insieme, tanto che l'anno successivo – 2015 - è nato anche il piccolo
. Per_2 Ebbene, appare poco verosimile che la scoperta del presunto tradimento sia avvenuta proprio nel periodo della celebrazione del matrimonio religioso (avvenuta il 14.12.2014) e che nonostante l'accadimento il convenuto non soltanto non sia sottratto alle nozze religiose ma abbia concepito il figlio . Ma non solo. Per_1 La versione dei fatti della convenuta ha trovato riscontro nella deposizione resa dalla testimone la quale, all'udienza del 13/02/2023, ha confermato la veridicità Tes_1 dei capitoli di prova articolati dalla ricorrente. D'altra parte, la nascita di due figli dall'ultima relazione adulterina è la prova inconfutabile del comportamento trasgressivo dei doveri matrimoniali serbato dal marito. Può dirsi, pertanto, raggiunta la prova che dell'infedeltà ripetuta del ricorrente, culminata in una relazione extraconiugale dalla quale sono nati due figli. Il deterioramento del quadro relazionale, segnato da reiterati allontanamenti e volontari ricongiungimenti, è culminato nel concepimento da parte del marito, nell'anno 2019, di un figlio , nato nell'anno 2020) con un'altra donna, cui ha fatto seguito Per_3 anche la nascita di una figlia al di fuori del matrimonio. Ne consegue che deve essere attribuita al marito la responsabilità esclusiva del fallimento matrimoniale, con conseguente accoglimento della domanda di addebito.
*** 4. Nel merito occorre pronunciarsi, anzitutto, sul regime di affidamento dei figli
(undicenne) ed (decenne). Orbene, ai sensi dell'art.337 ter c.p.c.: “Il Per_1 Per_2 figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.” Nel caso specifico, i minori coltivano un buon rapporto, sano ed equilibrato, con entrambi i genitori. Dal monitoraggio espletato dai Servizi Sociali è emerso che: “si tratta di giovani sereni, con una vita sociale conforme alla norma. I due fratelli mantengono un ottimo rapporto reciproco e risulta che abbiano frequenti contatti telefonici con il padre, quasi quotidiani […]. Alla luce di quanto brevemente riferito si ritiene che il nucleo familiare può essere ritenuto molto affettuoso ed attento alle esigenze dei figli minori, nonostante la separazione in atto, la sig.ra ha Pt_2 sicuramente le risorse e le capacità di accudimento ed educazione, in particolare si
4 sottolinea che e , nonostante abbiano vissuto la separazione dei Per_1 Per_2 genitori, sono sicuramente cresciuti immersi in questa atmosfera di valori solidi e consolidati nel tempo” (cfr. relazione dei SS di ER del 25/03/2025). Pertanto, appare congruo disporre, in conformità alla richiesta concorde delle parti-a conferma del provvedimento presidenziale- l'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Quanto, invece, al regime di frequentazione del padre con i figli- appurato il rispetto delle condizioni stabilite con ordinanza presidenziale-si ritiene opportuno confermare le medesime modalità di espletamento del diritto di visita del genitore non collocatario della prole, salvo diverso accordo tra le parti maggiormente confacente alle esigenze della prole.
*** 5. Quanto alla domanda di assegno di mantenimento paterno in favore dei figli minori ed l'art. 315-bis c.c. stabilisce, che "il figlio ha diritto di essere Per_1 Per_2 mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina, quindi, il concorso dei genitori negli oneri relativi. Nel caso in esame, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della prole, la valutazione comparata delle capacità economiche dei genitori deve essere effettuata sulla base della documentazione acquisita ed in particolare degli esiti delle interrogazioni effettuate dalla Guardia di Finanza presso l'Anagrafe Tributaria, l'ACI e gli operatori finanziari. Quanto alla situazione economica della parte ricorrente, dagli atti emerge che:
– non ha percepito redditi negli anni 2021, 2020 e 2019, né risultano dichiarazioni fiscali recenti;
– risulta titolare dal 06/04/2020 della ditta individuale “13 bites sandwich and fryer”, P. IVA , attività di ristorazione che appare non esercitata in assenza di P.IVA_1 dichiarazioni fiscali;
– ha percepito solo nel 2018 redditi pari a € 8.438,00 (D'Ambrosio Sas) e € 800,00 (INPS);
– è proprietaria di immobile in ER, cat. C/2, con rendita € 285,55;
– sostiene costi per utenze telefoniche nel 2021 pari complessivamente a € 1.043,00 (€ 504 + € 229 + € 310);
– è titolare di un contratto di locazione registrato nel 2022, con canone annuale di € 4.800,00;
– ha stipulato polizza infortuni con premio € 787,00 e ha percepito € 2.100,00 per sinistro nel 2021;
– risulta intestataria di un autoveicolo dal valore d'acquisto di € 12.000,00;
– ha un finanziamento attivo con di € 949,90 in 30 rate da circa € 33,00. Parte_3 Il quadro complessivo evidenzia una capacità reddituale minima, priva di entrate da lavoro nei tre anni anteriori al 2023 e fondata su un patrimonio immobiliare modesto e su sporadiche indennità assicurative, a fronte di spese fisse documentate. Quanto alla situazione economica della parte convenuta è emerso che:
– ha percepito redditi pari a € 8.158,00 nell'anno 2021 e € 2.261,00 nell'anno 2020, entrambi da Idralstrade S.r.l.;
– ha percepito redditi significativamente più elevati negli anni precedenti: € 45.446,00 nel 2019 e € 20.482,00 nel 2018;
– non risulta attualmente titolare di ditte individuali o partecipazioni societarie;
5 – è intestatario di un'autovettura acquistata nel 2021 per € 1.500,00 ed è cointestatario di un finanziamento Santander per autovettura di € 12.853,50, estinto nel 2021;
– ha in essere un mutuo di € 32.500,00 erogato il 19/05/2021, con rate semestrali;
– è titolare di tre rapporti bancari e postali (Unicredit, Poste, Intesa Sanpaolo), tutti caratterizzati da bassa movimentazione, con saldi contenuti (da € 0,89 a € 755,20 nel 2022);
– attraverso la carta di credito di transitano assegni di mantenimento di € CP_1 300,00 mensili da lui corrisposti e accrediti di € 500,00 bimestrali riconducibili a terzo. Inoltre, dalla relazione dei Servizi Sociali di ER trasmessa in data 25/03/2025 è emerso che ha intrapreso un'attività lavorativa autonoma nel settore della Parte_1 ristorazione in TI (NA) (circostanza attestata dalla visura camerale prodotta agli atti dalla medesima). Parte convenuta, invece, ha dichiarato di collaborare saltuariamente presso l'azienda del padre, Ebbene, alla luce degli elementi raccolti, tenuto conto delle esigenze dei minori, il Tribunale ritiene congruo, a conferma di quanto disposto con ordinanza presidenziale, determinare l'assegno di mantenimento paterno in favore della prole in €400,00, somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre la corresponsione del 50% fra i coniugi delle spese extra-assegno, da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. n.556/2021).
*** 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i minimi tabellari della causa di valore indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 810/2021, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi e , che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 21/03/2013 in LL (NA) (Atto n. 2, Parte I, Ufficio 1, Anno 2013);
2) accoglie la domanda di addebito formulata da nei confronti di parte Parte_1 convenuta e rigetta la domanda di addebito formulata da nei confronti di Parte_2 parte ricorrente;
3) dispone l'affido condiviso dei figli ed ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre;
4) regolamenta il regime di frequentazione padre-figli, prevedendo il diritto del padre di vedere e tenere con sé i minori con sé il giovedì (o in altri giorni della settimana da concordare con l'altro genitore), dalle 14,00 alle 19,00 (21,00 nei periodi di vacanza scolastica), assicurandosi che eseguano i compiti e partecipino alle eventuali attività extrascolastiche e di riabilitazione , nonché per due fine settimana al mese, a settimane alterne, dall'uscita da scuola (o dalle ore 10,00 nei periodi di vacanza) del sabato alle ore 19,00 (21,30 nei periodi di vacanza scolastica) della domenica;
ad anni alterni e alternando, il 24 dicembre (fino alle ore 10,00 del mattino successivo), 26 dicembre (dalle ore 10,00 alle ore 19,00) e primo gennaio (dalle ore 10,00 alle ore 19,00) oppure il 25 dicembre (dalle ore 10,00 alle ore 19,00), il 31 dicembre (sino alle ore 10,00 del mattino successivo), dalle ore 18,00 del 5 gennaio alle ore 19,00 del 6 gennaio;
il giorno di Pasqua o del lunedì in Albis, dalle ore 9,00 alle ore 20,30, ad anni alterni;
il giorno della festa del papà, del suo compleanno e onomastico, mentre il compleanno e
6 l'onomastico dei bambini saranno festeggiati con entrambi i genitori, possibilmente insieme o alternandosi nelle singole ricorrenze (una festa con l'uno , una festa con l'altro ) ; per quindici giorni, anche non consecutivi, nelle vacanze estive , da concordare, possibilmente, entro il mese di maggio di ogni anno;
6) dispone che versi a la somma di € 400,00 a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli ed entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 Per_2 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative ai figli ed (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Per_1 Per_2 Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
8) condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla ricorrente che si liquidano in € 3.809,00 per onorario ed € 98 per spese, oltre al 15% della somma liquidata per onorario per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
9) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di LL (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di LL (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 28/11/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Claudia Ummarino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 810 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata in [...] il [...], parte difesa e rappresentata Parte_1 dall'Avv. Policino Alfredo, come da procura in atti;
ricorrente
, nato in [...] il [...], parte difesa e rappresentata Parte_2 dall'Avv. Ciceraro Maria, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI: Entrambe le parti hanno concluso per la pronuncia di separazione, reiterando le domande formulate nelle memorie difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 10/02/2021 la parte ricorrente , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con in data 21/03/2013 in LL (NA) (Atto n. Parte_2
2, Parte I, Ufficio 1, Anno 2013), dalla cui unione nascevano i figli - nato in Per_1 Napoli il 10/08/2014 e nato in [...] il [...] - chiedeva disporsi la Persona_2 separazione personale dei coniugi, con addebito alla parte convenuta. Chiedeva, inoltre:
-assegnarsi la casa coniugale in suo favore;
disporsi l'affido condiviso della prole, con collocamento prevalente presso la madre, regolamentando il regime di frequentazione del genitore non collocatario;
-determinarsi in €600,00 l'assegno di mantenimento paterno in favore della prole, oltre la contribuzione in pari misura fra i coniugi alle spese extra assegno. Parte convenuta si costituiva regolarmente in giudizio chiedendo la pronunzia di separazione dei coniugi, con addebito alla parte ricorrente. Chiedeva, altresì: -disporsi
1 l'affido condiviso della prole, con collocamento prevalente presso la madre, regolamentando il regime di frequentazione padre-figli; -determinarsi in €300,00 l'assegno di mantenimento paterno in favore della prole, oltre la contribuzione in pari misura dei coniugi alle spese extra assegno. All'esito della fase presidenziale, a scioglimento della riserva all'esito dell'udienza del 04/10/2021, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
affida i figli minori, che risiederanno presso la madre , ad entrambi i genitori;
dispone che , nel rispetto dei bisogni e dei desideri dei bambini , compatibilmente con le esigenze del lavoro , il padre li tenga con sé il giovedì (o in altri giorni della settimana da concordare con l'altro genitore), dalle 14,00 alle 19,00 (21,00 nei periodi di vacanza scolastica), assicurandosi che eseguano i compiti e partecipino alle eventuali attività extrascolastiche e di riabilitazione , nonché per due fine settimana al mese, a settimane alterne, dall'uscita da scuola (o dalle ore 10,00 nei periodi di vacanza) del sabato alle ore 19,00 (21,30 nei periodi di vacanza scolastica) della domenica;
ad anni alterni e alternando, il 24 dicembre (fino alle ore 10,00 del mattino successivo), 26 dicembre (dalle ore 10,00 alle ore 19,00) e primo gennaio (dalle ore 10,00 alle ore 19,00) oppure il 25 dicembre (dalle ore 10,00 alle ore 19,00), il 31 dicembre (sino alle ore 10,00 del mattino successivo), dalle ore 18,00 del 5 gennaio alle ore 19,00 del 6 gennaio;
il giorno di Pasqua o del lunedì in Albis, dalle ore 9,00 alle ore 20,30, ad anni alterni;
il giorno della festa del papà, del suo compleanno e onomastico, mentre il compleanno e l'onomastico dei bambini saranno festeggiati con entrambi i genitori, possibilmente insieme o alternandosi nelle singole ricorrenze (una festa con l'uno , una festa con l'altro ) ; per quindici giorni, anche non consecutivi, nelle vacanze estive , da concordare, possibilmente, entro il mese di maggio di ogni anno, dispone che il marito versi alla moglie entro il cinque di ogni mese per il mantenimento dei figli la somma di euro 400,00, […] che contribuisca al 50% alle spese per esigenze inaspettate dei figli, oltre che per spese non rutinarie e che richiedono interventi economici straordinari, richiamandosi , in proposito, il protocollo tra il Tribunale di Nola e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del 20.5.2021, al quale dovranno attenersi (tra queste le spese per le terapie private e per la scuola privata già in corso ); assegna la casa coniugale , ove attualmente risiedono i minori, alla ricorrente. Dispone che a cura del Servizio Sociale del comune di ER e LL , che si coordineranno tra loro, si vigili sull'andamento dei rapporti familiari , sulla condotta dei genitori, sulle condizioni di vita dei minori (anche scolastica e riabilitativa ), sull'andamento dei percorsi prescritti;
che a cura di detti uffici si avviino i genitori ad un percorso di sostegno alla genitorialità o a qualunque ulteriore percorso ritenuto utile per un sostegno e una mediazione della coppia genitoriale, con onere di riferire al giudice di seguito nominato[…]”. Nel prosieguo del giudizio, il Giudice, ritenuta parzialmente ammissibile la prova testimoniale formulata ai sensi dell'art.183, co. VI c.p.c., procedeva all'acquisizione del mezzo di prova all'udienza del 13/02/2023, disponendo, inoltre, effettuarsi la verifica delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti a cura della GdF di Casalnuovo di Napoli. Nel corso dell'istruttoria, venivano acquisite agli atti le relazioni dei Servizi Sociali presso i Comuni di LL e ER in merito alle condizioni socio-ambientali caratterizzanti il nucleo familiare in esame. Indi, sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Giudice assegnava la causa al Collegio per la decisione.
2 *** 2.Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, l'alternarsi di periodi di allontanamento e riavvicinamento coniugali nonché l'imputazione reciproca di condotte infedeli, comprova che tra i coniugi sia cessato ogni interesse tanto sul piano materiale che spirituale.
*** 3. Nel merito occorre pronunciarsi, anzitutto, sulle domande di addebito della separazione formulate reciprocamente dalle parti. Il giudice, per il suo accoglimento, deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza. Occorre valutare che la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale, dovendo ritenere, inoltre, i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti. Nel caso in esame, entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito della separazione, deducendo la violazione del dovere di fedeltà ex art. 143 c.c. da parte del coniuge. In materia, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr., tra le altre, Cass. 16859/15). Nel caso specifico, la parte ricorrente, , ha allegato una pluralità di condotte Parte_1 infedeli attribuite al coniuge, , sostenendo che, a partire dal 2018, Parte_2 quest'ultimo avrebbe intrattenuto relazioni extraconiugali con diverse donne, alternando rientri nella casa coniugale a successivi allontanamenti, nonostante reiterati perdoni concessi dalla moglie nell'interesse dei figli minori. In particolare, la ricorrente riferisce di un primo episodio di infedeltà risalente al luglio 2018, seguito da un allontanamento e da un rientro;
di una successiva relazione extraconiugale accertata nel luglio 2019, che determinava un nuovo allontanamento e un ulteriore ricongiungimento nell'agosto 2019; infine della scoperta, nel novembre 2019, di un'ulteriore relazione da cui nasceva un figlio , nato nel giugno 2020). Nonostante tale circostanza, il Per_3 marito tentava un riavvicinamento, venendo accolto in casa, salvo poi abbandonare definitivamente il nucleo familiare nel settembre 2020. Dalla medesima relazione nasceva la secondogenita nel luglio 2021. Per_4 La parte convenuta, , dal canto suo, deduce che l'origine della crisi Parte_2 coniugale è, invece, da rintracciarsi già nel 2014, per effetto di una relazione sentimentale intrattenuta dalla moglie con altro uomo, negata dalla ricorrente. In particolare, parte convenuta desume che da tali circostanze ne derivava un progressivo deterioramento del rapporto, sfociato nell'allontanamento dalla casa familiare nell'aprile 2019, seguito da un parziale ricongiungimento nel gennaio 2020, e da una
3 nuova e definitiva cessazione della convivenza nel febbraio 2020. Durante il periodo di separazione di fatto anzidetto, dichiara il convenuto, intratteneva una breve frequentazione con un'altra donna, dalla quale nasceva il figlio , precisando, Per_3 tuttavia, che soltanto dopo l'allontanamento definitivo del settembre 2020 iniziava una relazione stabile con la madre del minore, relazione da cui nasceva la figlia il 20 Per_4 luglio 2021. Tanto premesso, deve essere subito evidenziato che la versione dei fatti del convenuto non ha trovato riscontro probatorio ed anzi trova smentita in primo luogo nella cronologia (non contestata da controparte) declinata dalla ricorrente in ordine alla celebrazione del matrimonio Ha dedotto, infatti, quest'ultima: Sul punto si rileva che i coniugi hanno contratto matrimonio civile il 21.03.2013 ma non hanno Pt_2 convissuto;
la convivenza è iniziata nell'anno 2014, anno in cui vi è stata la celebrazione del matrimonio religioso - dicembre 2014- e la nascita del piccolo
10.08.2014. La vita matrimoniale era, possiamo dire, idilliaca, la nascita di un Per_1 figlio, il lavorare insieme, tanto che l'anno successivo – 2015 - è nato anche il piccolo
. Per_2 Ebbene, appare poco verosimile che la scoperta del presunto tradimento sia avvenuta proprio nel periodo della celebrazione del matrimonio religioso (avvenuta il 14.12.2014) e che nonostante l'accadimento il convenuto non soltanto non sia sottratto alle nozze religiose ma abbia concepito il figlio . Ma non solo. Per_1 La versione dei fatti della convenuta ha trovato riscontro nella deposizione resa dalla testimone la quale, all'udienza del 13/02/2023, ha confermato la veridicità Tes_1 dei capitoli di prova articolati dalla ricorrente. D'altra parte, la nascita di due figli dall'ultima relazione adulterina è la prova inconfutabile del comportamento trasgressivo dei doveri matrimoniali serbato dal marito. Può dirsi, pertanto, raggiunta la prova che dell'infedeltà ripetuta del ricorrente, culminata in una relazione extraconiugale dalla quale sono nati due figli. Il deterioramento del quadro relazionale, segnato da reiterati allontanamenti e volontari ricongiungimenti, è culminato nel concepimento da parte del marito, nell'anno 2019, di un figlio , nato nell'anno 2020) con un'altra donna, cui ha fatto seguito Per_3 anche la nascita di una figlia al di fuori del matrimonio. Ne consegue che deve essere attribuita al marito la responsabilità esclusiva del fallimento matrimoniale, con conseguente accoglimento della domanda di addebito.
*** 4. Nel merito occorre pronunciarsi, anzitutto, sul regime di affidamento dei figli
(undicenne) ed (decenne). Orbene, ai sensi dell'art.337 ter c.p.c.: “Il Per_1 Per_2 figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.” Nel caso specifico, i minori coltivano un buon rapporto, sano ed equilibrato, con entrambi i genitori. Dal monitoraggio espletato dai Servizi Sociali è emerso che: “si tratta di giovani sereni, con una vita sociale conforme alla norma. I due fratelli mantengono un ottimo rapporto reciproco e risulta che abbiano frequenti contatti telefonici con il padre, quasi quotidiani […]. Alla luce di quanto brevemente riferito si ritiene che il nucleo familiare può essere ritenuto molto affettuoso ed attento alle esigenze dei figli minori, nonostante la separazione in atto, la sig.ra ha Pt_2 sicuramente le risorse e le capacità di accudimento ed educazione, in particolare si
4 sottolinea che e , nonostante abbiano vissuto la separazione dei Per_1 Per_2 genitori, sono sicuramente cresciuti immersi in questa atmosfera di valori solidi e consolidati nel tempo” (cfr. relazione dei SS di ER del 25/03/2025). Pertanto, appare congruo disporre, in conformità alla richiesta concorde delle parti-a conferma del provvedimento presidenziale- l'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Quanto, invece, al regime di frequentazione del padre con i figli- appurato il rispetto delle condizioni stabilite con ordinanza presidenziale-si ritiene opportuno confermare le medesime modalità di espletamento del diritto di visita del genitore non collocatario della prole, salvo diverso accordo tra le parti maggiormente confacente alle esigenze della prole.
*** 5. Quanto alla domanda di assegno di mantenimento paterno in favore dei figli minori ed l'art. 315-bis c.c. stabilisce, che "il figlio ha diritto di essere Per_1 Per_2 mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina, quindi, il concorso dei genitori negli oneri relativi. Nel caso in esame, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della prole, la valutazione comparata delle capacità economiche dei genitori deve essere effettuata sulla base della documentazione acquisita ed in particolare degli esiti delle interrogazioni effettuate dalla Guardia di Finanza presso l'Anagrafe Tributaria, l'ACI e gli operatori finanziari. Quanto alla situazione economica della parte ricorrente, dagli atti emerge che:
– non ha percepito redditi negli anni 2021, 2020 e 2019, né risultano dichiarazioni fiscali recenti;
– risulta titolare dal 06/04/2020 della ditta individuale “13 bites sandwich and fryer”, P. IVA , attività di ristorazione che appare non esercitata in assenza di P.IVA_1 dichiarazioni fiscali;
– ha percepito solo nel 2018 redditi pari a € 8.438,00 (D'Ambrosio Sas) e € 800,00 (INPS);
– è proprietaria di immobile in ER, cat. C/2, con rendita € 285,55;
– sostiene costi per utenze telefoniche nel 2021 pari complessivamente a € 1.043,00 (€ 504 + € 229 + € 310);
– è titolare di un contratto di locazione registrato nel 2022, con canone annuale di € 4.800,00;
– ha stipulato polizza infortuni con premio € 787,00 e ha percepito € 2.100,00 per sinistro nel 2021;
– risulta intestataria di un autoveicolo dal valore d'acquisto di € 12.000,00;
– ha un finanziamento attivo con di € 949,90 in 30 rate da circa € 33,00. Parte_3 Il quadro complessivo evidenzia una capacità reddituale minima, priva di entrate da lavoro nei tre anni anteriori al 2023 e fondata su un patrimonio immobiliare modesto e su sporadiche indennità assicurative, a fronte di spese fisse documentate. Quanto alla situazione economica della parte convenuta è emerso che:
– ha percepito redditi pari a € 8.158,00 nell'anno 2021 e € 2.261,00 nell'anno 2020, entrambi da Idralstrade S.r.l.;
– ha percepito redditi significativamente più elevati negli anni precedenti: € 45.446,00 nel 2019 e € 20.482,00 nel 2018;
– non risulta attualmente titolare di ditte individuali o partecipazioni societarie;
5 – è intestatario di un'autovettura acquistata nel 2021 per € 1.500,00 ed è cointestatario di un finanziamento Santander per autovettura di € 12.853,50, estinto nel 2021;
– ha in essere un mutuo di € 32.500,00 erogato il 19/05/2021, con rate semestrali;
– è titolare di tre rapporti bancari e postali (Unicredit, Poste, Intesa Sanpaolo), tutti caratterizzati da bassa movimentazione, con saldi contenuti (da € 0,89 a € 755,20 nel 2022);
– attraverso la carta di credito di transitano assegni di mantenimento di € CP_1 300,00 mensili da lui corrisposti e accrediti di € 500,00 bimestrali riconducibili a terzo. Inoltre, dalla relazione dei Servizi Sociali di ER trasmessa in data 25/03/2025 è emerso che ha intrapreso un'attività lavorativa autonoma nel settore della Parte_1 ristorazione in TI (NA) (circostanza attestata dalla visura camerale prodotta agli atti dalla medesima). Parte convenuta, invece, ha dichiarato di collaborare saltuariamente presso l'azienda del padre, Ebbene, alla luce degli elementi raccolti, tenuto conto delle esigenze dei minori, il Tribunale ritiene congruo, a conferma di quanto disposto con ordinanza presidenziale, determinare l'assegno di mantenimento paterno in favore della prole in €400,00, somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre la corresponsione del 50% fra i coniugi delle spese extra-assegno, da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. n.556/2021).
*** 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i minimi tabellari della causa di valore indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 810/2021, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi e , che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 21/03/2013 in LL (NA) (Atto n. 2, Parte I, Ufficio 1, Anno 2013);
2) accoglie la domanda di addebito formulata da nei confronti di parte Parte_1 convenuta e rigetta la domanda di addebito formulata da nei confronti di Parte_2 parte ricorrente;
3) dispone l'affido condiviso dei figli ed ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre;
4) regolamenta il regime di frequentazione padre-figli, prevedendo il diritto del padre di vedere e tenere con sé i minori con sé il giovedì (o in altri giorni della settimana da concordare con l'altro genitore), dalle 14,00 alle 19,00 (21,00 nei periodi di vacanza scolastica), assicurandosi che eseguano i compiti e partecipino alle eventuali attività extrascolastiche e di riabilitazione , nonché per due fine settimana al mese, a settimane alterne, dall'uscita da scuola (o dalle ore 10,00 nei periodi di vacanza) del sabato alle ore 19,00 (21,30 nei periodi di vacanza scolastica) della domenica;
ad anni alterni e alternando, il 24 dicembre (fino alle ore 10,00 del mattino successivo), 26 dicembre (dalle ore 10,00 alle ore 19,00) e primo gennaio (dalle ore 10,00 alle ore 19,00) oppure il 25 dicembre (dalle ore 10,00 alle ore 19,00), il 31 dicembre (sino alle ore 10,00 del mattino successivo), dalle ore 18,00 del 5 gennaio alle ore 19,00 del 6 gennaio;
il giorno di Pasqua o del lunedì in Albis, dalle ore 9,00 alle ore 20,30, ad anni alterni;
il giorno della festa del papà, del suo compleanno e onomastico, mentre il compleanno e
6 l'onomastico dei bambini saranno festeggiati con entrambi i genitori, possibilmente insieme o alternandosi nelle singole ricorrenze (una festa con l'uno , una festa con l'altro ) ; per quindici giorni, anche non consecutivi, nelle vacanze estive , da concordare, possibilmente, entro il mese di maggio di ogni anno;
6) dispone che versi a la somma di € 400,00 a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli ed entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 Per_2 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative ai figli ed (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Per_1 Per_2 Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
8) condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla ricorrente che si liquidano in € 3.809,00 per onorario ed € 98 per spese, oltre al 15% della somma liquidata per onorario per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
9) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di LL (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di LL (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 28/11/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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