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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/05/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2211/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
PE Pitrè n. 46, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Flaviana Vicari, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
OR in via PE Pitrè n. 46, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Isabella
Flaccavento, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 02.04.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio c onc ordatario a OR il 25.10.2003, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 197, parte II, Serie A, dell'anno 2003, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati i figli PE (OR, 02.02.2004), (OR, Per_1
15.02.2008) e (OR, 08.06.2011); Per_2 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 24.12.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fissando la propria residenza ove a ciascuno aggrada;
2. I figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i Persona_3 Persona_4 genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione da assumersi di volta in volta dal genitore presso cui i minori si troveranno al momento;
3. I figli minori restano collocati prevalentemente presso la madre, con diritto del padre di averli con sé tutte le volte che vorrà, nel rispetto delle esigenze e della volontà dei figli;
le parti regoleranno di comune accordo, anche con i minori, la collocazione dei figli per le giornate di festa, ponti scolastici, vacanze estive, natalizie e pasquali;
4. Il figlio maggiorenne ed economicamente indipendente, rimarrà anch'egli Persona_5 collocato presso la madre;
Parte_1
5. Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento dei Parte_2 Parte_1 figli minori, e , la somma mensile di €. 500,00 (in ragione di €. 250,00 ciascuno), Per_1 Per_2 entro e non oltre il cinque di ogni mese, mentre le spese straordinarie (comprese quelle mediche, scolastiche, ricreative e sportive necessarie per la crescita dei figli) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
6. Il Sig. autorizza la Sig.ra ad incassare per intero l'assegno unico Parte_2 Parte_1 percepito per i figli;
7. Entrambi i coniugi dichiarano di concedersi il nullaosta al rilascio dei passaporti e delle carte di identità validi per recarsi all'estero;
8. Nulla è dovuto da ciascun coniuge all'altro a titolo di contribuzione al mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti. 9. Le parti danno atto, altresì, di avere regolato separatamente e di comune accordo ogni loro rapporto economico e patrimoniale e di non avere reciprocamente null'altro a pretendere.
che l'udienza di comparizione del dì 26.02.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni di separazione concordate, nell'interesse dei figli e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione per so nale dei co niugi e , che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio c oncordatario a OR i n data 25.10.2003, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 197, parte II, Serie A, dell'anno 2003;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di OR perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.05.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2211/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
PE Pitrè n. 46, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Flaviana Vicari, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
OR in via PE Pitrè n. 46, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Isabella
Flaccavento, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 02.04.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio c onc ordatario a OR il 25.10.2003, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 197, parte II, Serie A, dell'anno 2003, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati i figli PE (OR, 02.02.2004), (OR, Per_1
15.02.2008) e (OR, 08.06.2011); Per_2 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 24.12.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fissando la propria residenza ove a ciascuno aggrada;
2. I figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i Persona_3 Persona_4 genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione da assumersi di volta in volta dal genitore presso cui i minori si troveranno al momento;
3. I figli minori restano collocati prevalentemente presso la madre, con diritto del padre di averli con sé tutte le volte che vorrà, nel rispetto delle esigenze e della volontà dei figli;
le parti regoleranno di comune accordo, anche con i minori, la collocazione dei figli per le giornate di festa, ponti scolastici, vacanze estive, natalizie e pasquali;
4. Il figlio maggiorenne ed economicamente indipendente, rimarrà anch'egli Persona_5 collocato presso la madre;
Parte_1
5. Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento dei Parte_2 Parte_1 figli minori, e , la somma mensile di €. 500,00 (in ragione di €. 250,00 ciascuno), Per_1 Per_2 entro e non oltre il cinque di ogni mese, mentre le spese straordinarie (comprese quelle mediche, scolastiche, ricreative e sportive necessarie per la crescita dei figli) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
6. Il Sig. autorizza la Sig.ra ad incassare per intero l'assegno unico Parte_2 Parte_1 percepito per i figli;
7. Entrambi i coniugi dichiarano di concedersi il nullaosta al rilascio dei passaporti e delle carte di identità validi per recarsi all'estero;
8. Nulla è dovuto da ciascun coniuge all'altro a titolo di contribuzione al mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti. 9. Le parti danno atto, altresì, di avere regolato separatamente e di comune accordo ogni loro rapporto economico e patrimoniale e di non avere reciprocamente null'altro a pretendere.
che l'udienza di comparizione del dì 26.02.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni di separazione concordate, nell'interesse dei figli e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione per so nale dei co niugi e , che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio c oncordatario a OR i n data 25.10.2003, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 197, parte II, Serie A, dell'anno 2003;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di OR perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.05.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti