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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/03/2025, n. 11460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11460 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN LO, nato il [...] a [...], avverso la sentenza del 08/02/2024 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, Giulio Monferrini, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
letta la memoria coi motivi nuovi rassegnati dal difensore del ricorrente, avv. TO EZ;
RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza dell'8 febbraio 2024 la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui, il 19 gennaio 2022, il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, all'esito del dibattimento, aveva condannato AN LO alla pena di anni tre di reclusione ed euro 7.000 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 3, d.P.R. 309/90, ritenuta la condotta di detenzione assorbita in quella di coltivazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 11460 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 30/01/2025 2. AN ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato a cinque motivi. 2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett e, cod proc pen, vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 2, cod proc pen, e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza in tema di prova sulla responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 3, d.P.R. n. 309/90. Indimostrate sarebbero le presunzioni, a fondamento della affermata responsabilità, relative alla coltivazione realizzata all'interno dell'immobile; alla perdurante convivenza con la coimputata AL BE, alla commercializzazione da parte dell'imputato di attrezzature per la coltivazione di semi da collezione. 2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett e, cod proc pen, vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 2, cod proc pen, e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza in tema di prova del concorso di persone nel reato. Il concorso è stato ritenuto, alternativamente, nella forma partecipativa tipica, per aver il Milano coltivato la cannabis insieme con la compagna, o atipica, per aver scientemente consentito che EI e OT la coltivassero nell'immobile nella sua disponibilità. Affermazione resa, ancora una volta, sulla scorta delle non accertate presunzioni sopra indicate. 2.3. Col terzo motivo, in via subordinata, M denuncia, ex art. 606, comma 1, lett b ed e , cod proc pen, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza in tema di prova del concorso di persone nel reato, con riguardo all'esclusione dell'ipotesi della connivenza non punibile sulla condotta di detenzione contestata. Proprio la fattispecie in esame ha offerto spunto formidabile per indagare la portata e significatività della convivenza ai fini della affermazione della responsabilità penale. È necessario, a tal fine, un contributo causale, seppur in termini minimi di facilitazione della condotta delittuosa, mentre la semplice conoscenza, o anche l'adesione morale, l'assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie concorsuale. La Corte territoriale non avrebbe fatto buon governo delle risultanze processuali - tenendo conto delle circostanze fattuali sopra già indicate nella enunciazione del primo motivo, assume la difesa la mancanza della prova di un comportamento del ricorrente idoneo ad incidere sulla dinamica dell'illecito contestato, la carente motivazione circa l'esistenza di una reale partecipazione in fase ideativa, preparatoria e ancor meno realizzativa del reato, la precisazione della forma con la quale si sarebbe manifestata- pervenendo a conclusioni illogiche ed apodittiche.- 2 2.4. Col quarto motivo denuncia ex art. 606, comma 1, lett b ed e, cod proc pen, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità del teste Predebon, travisamento della prova, mancata considerazione della documentazione prodotta il 19 gennaio 2022. Lo stesso sarebbe oggettivamente e intrinsecamente non credibile, oltre che contraddetto dalle emergenze altre acquisite al dibattimento. Il vizio di motivazione al proposito si coglierebbe non solo per difetto di argomentazione e ricostruzione, ma, anche, per la immotivata svalutazione di ogni prova proposta dalla difesa. 2.5. Col quinto motivo denuncia ex art. 606, comma 1, lett b ed e, cod proc pen, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, in relazione agli artt. 132 e 133 cod pen, in combinato disposto con l'art. 27 Cost, e sul mancato riconoscimento della attenuanti generiche, dosimetria della pena. 3. Il difensore del ricorrente ha prodotto memoria difensiva, con la quale, richiamato il ricorso, ha svolto motivi nuovi, articolati in relazione al motivo I e relativi sotto motivi del ricorso principale, ex art. 606, comma 1, lett. e, cod proc pen, precisando carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza in tema di prova sulla responsabilità del contestato reato di cui all'art. 73 commi III D.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 - travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione dei canoni di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p. e inversione del corretto ragionamento logico probatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è fondato. Nel procedere nel ragionamento indiziario vige la regola logica del divieto della c.d. praesumptio de praesumpto. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice può muovere da un fatto noto per risalire ad uno ignoto, ma non può utilizzare quest'ultimo come fonte di un'ulteriore presunzione sulla base della quale fondare la propria decisione, in quanto la doppia presunzione contrasta con la regola della certezza dell'indizio (ex plurimis: Sez 6, n. 37108 del 02/12/2020, Frunza, Rv. 280195 - 01; Sez. 1, n.18149 del 11/11/2015 (dep. 2016), Korkaj, Rv. 266882 - 01; Sez. 1, n. 4434 del 6/11/2013 (dep. 2014), Cianfardino, Rv. 259138 - 01). Ciascun indizio deve corrispondere a un fatto certo, e cioè realmente esistente e non soltanto verosimile o supposto (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020 (dep. 2021), S., Rv. 280605 - 02; Sez. 1 n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321). 3 Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa risolversi in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex plurimis: Sez. 1, n.8863 del 18/11/2020 (dep. 2021), S., Rv. 280605 - 02; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941 - 01). 1.1. Ciò premesso si rileva che la motivazione della sentenza impugnata si fonda su ragionamento logico viziato. Il dato indiziario della provenienza delle attrezzature per la coltivazione della marijuana provenienti dalla attività commerciale dell'imputato non è fondato su un dato certo della riconducibilità al suo magazzino o agli acquisti da lui compiuti da suoi fornitori, mancando un approfondimento motivazionale sul punto, e, difatti, la risultanza è indicata come altamente probabile. Il dato indiziario della disponibilità dell'immobile in capo all'imputato si fonda sulla presunzione che la convivenza con la coimputata (separatamente giudicata) fosse attuale al momento dell'arresto in flagranza della medesima, ma su di esso manca un accertamento univoco;
il contratto di locazione dell'immobile ove era custodito lo stupefacente era stato stipulato dalla DE BE. Il dato indiziario della effettiva e ricorrente presenza dell'imputato nell'appartamento nel periodo immediatamente precedente all'accertamento del reato, desunto dalla deposizione del testimone PI, si fonda sulla presunzione che il veicolo -da cui presuntivamente il testimone avrebbe visto uscire l'imputato- fosse a lui in uso, ma lo stesso risulta intestato alla DE BE;
inoltre la certezza in ordine alle persone che uscivano dal veicolo di che trattasi sembra escluso dallo stesso testimone, mentre la persona trovata in casa insieme alla DE BE il giorno dell'arresto e che era giunta a bordo di quel veicolo certamente non era l'imputato. Il dato indiziario della riconducibilità del possesso dell'immobile all'imputato, desunto dal verbale di riconsegna dell'immobile al proprietario fatto dal padre dell'imputato medesimo poco dopo l'arresto della donna, si fonda sulla presunzione di una condivisione del possesso con la DE BE, ma esso ha valenza equivoca in quanto tale restituzione è avvenuta quando l'imputata era sottoposta a misura 4 cautelare, e, non potendo assicurare la sua presenza fisica, si è perciò avvalsa di persona di fiducia;
nulla tanto consente di inferire univocamente in merito al possesso ed all'uso dell'immobile da parte del ricorrente. 1.2. Inoltre la dedotta convergenza di presunzioni indiziarie sembra trovare nella motivazione implicita e decisiva conferma nelle dichiarazioni dei coimputati, da cui sarebbe desumibile una sorta di chiamata di correità a carico dell'imputato. Invero dalla argomentazione del ricorso non risulterebbe che le prove dichiarative implicitamente richiamate siano state effettivamente assunte in dibattimento e se ne sia fatta effettiva utilizzazione nella motivazione. 1.3. Da quanto osservato consegue la necessità di annullare la sentenza con rinvio affinchè la corte d'appello chiarisca sulla base di quali dati indiziari certi si possa in modo univoco desumere la disponibilità dell'immobile anche in capo all'imputato, nel periodo coevo alla consumazione del reato e, proprio a tal fine e quale momento necessario di unitaria valutazione degli indizi, quale fosse il rapporto tra costui e i coimputati nel periodo di interesse. 2. Risultano assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso con particolare riguardo alla eccepita connivenza non punibile, trattandosi di valutazioni in fatto che necessariamente possono essere svolte dalla corte territoriale all'esito di una compiuta ricostruzione delle vicende, alla luce della corretta osservanza delle regole logiche del procedimento indiziario, ed alle questioni tutte sulla pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2025 Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale, Giulio Monferrini, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
letta la memoria coi motivi nuovi rassegnati dal difensore del ricorrente, avv. TO EZ;
RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza dell'8 febbraio 2024 la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui, il 19 gennaio 2022, il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, all'esito del dibattimento, aveva condannato AN LO alla pena di anni tre di reclusione ed euro 7.000 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 3, d.P.R. 309/90, ritenuta la condotta di detenzione assorbita in quella di coltivazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 11460 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 30/01/2025 2. AN ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato a cinque motivi. 2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett e, cod proc pen, vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 2, cod proc pen, e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza in tema di prova sulla responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 3, d.P.R. n. 309/90. Indimostrate sarebbero le presunzioni, a fondamento della affermata responsabilità, relative alla coltivazione realizzata all'interno dell'immobile; alla perdurante convivenza con la coimputata AL BE, alla commercializzazione da parte dell'imputato di attrezzature per la coltivazione di semi da collezione. 2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett e, cod proc pen, vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 2, cod proc pen, e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza in tema di prova del concorso di persone nel reato. Il concorso è stato ritenuto, alternativamente, nella forma partecipativa tipica, per aver il Milano coltivato la cannabis insieme con la compagna, o atipica, per aver scientemente consentito che EI e OT la coltivassero nell'immobile nella sua disponibilità. Affermazione resa, ancora una volta, sulla scorta delle non accertate presunzioni sopra indicate. 2.3. Col terzo motivo, in via subordinata, M denuncia, ex art. 606, comma 1, lett b ed e , cod proc pen, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza in tema di prova del concorso di persone nel reato, con riguardo all'esclusione dell'ipotesi della connivenza non punibile sulla condotta di detenzione contestata. Proprio la fattispecie in esame ha offerto spunto formidabile per indagare la portata e significatività della convivenza ai fini della affermazione della responsabilità penale. È necessario, a tal fine, un contributo causale, seppur in termini minimi di facilitazione della condotta delittuosa, mentre la semplice conoscenza, o anche l'adesione morale, l'assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie concorsuale. La Corte territoriale non avrebbe fatto buon governo delle risultanze processuali - tenendo conto delle circostanze fattuali sopra già indicate nella enunciazione del primo motivo, assume la difesa la mancanza della prova di un comportamento del ricorrente idoneo ad incidere sulla dinamica dell'illecito contestato, la carente motivazione circa l'esistenza di una reale partecipazione in fase ideativa, preparatoria e ancor meno realizzativa del reato, la precisazione della forma con la quale si sarebbe manifestata- pervenendo a conclusioni illogiche ed apodittiche.- 2 2.4. Col quarto motivo denuncia ex art. 606, comma 1, lett b ed e, cod proc pen, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità del teste Predebon, travisamento della prova, mancata considerazione della documentazione prodotta il 19 gennaio 2022. Lo stesso sarebbe oggettivamente e intrinsecamente non credibile, oltre che contraddetto dalle emergenze altre acquisite al dibattimento. Il vizio di motivazione al proposito si coglierebbe non solo per difetto di argomentazione e ricostruzione, ma, anche, per la immotivata svalutazione di ogni prova proposta dalla difesa. 2.5. Col quinto motivo denuncia ex art. 606, comma 1, lett b ed e, cod proc pen, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, in relazione agli artt. 132 e 133 cod pen, in combinato disposto con l'art. 27 Cost, e sul mancato riconoscimento della attenuanti generiche, dosimetria della pena. 3. Il difensore del ricorrente ha prodotto memoria difensiva, con la quale, richiamato il ricorso, ha svolto motivi nuovi, articolati in relazione al motivo I e relativi sotto motivi del ricorso principale, ex art. 606, comma 1, lett. e, cod proc pen, precisando carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza in tema di prova sulla responsabilità del contestato reato di cui all'art. 73 commi III D.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 - travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione dei canoni di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p. e inversione del corretto ragionamento logico probatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è fondato. Nel procedere nel ragionamento indiziario vige la regola logica del divieto della c.d. praesumptio de praesumpto. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice può muovere da un fatto noto per risalire ad uno ignoto, ma non può utilizzare quest'ultimo come fonte di un'ulteriore presunzione sulla base della quale fondare la propria decisione, in quanto la doppia presunzione contrasta con la regola della certezza dell'indizio (ex plurimis: Sez 6, n. 37108 del 02/12/2020, Frunza, Rv. 280195 - 01; Sez. 1, n.18149 del 11/11/2015 (dep. 2016), Korkaj, Rv. 266882 - 01; Sez. 1, n. 4434 del 6/11/2013 (dep. 2014), Cianfardino, Rv. 259138 - 01). Ciascun indizio deve corrispondere a un fatto certo, e cioè realmente esistente e non soltanto verosimile o supposto (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020 (dep. 2021), S., Rv. 280605 - 02; Sez. 1 n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321). 3 Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa risolversi in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex plurimis: Sez. 1, n.8863 del 18/11/2020 (dep. 2021), S., Rv. 280605 - 02; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941 - 01). 1.1. Ciò premesso si rileva che la motivazione della sentenza impugnata si fonda su ragionamento logico viziato. Il dato indiziario della provenienza delle attrezzature per la coltivazione della marijuana provenienti dalla attività commerciale dell'imputato non è fondato su un dato certo della riconducibilità al suo magazzino o agli acquisti da lui compiuti da suoi fornitori, mancando un approfondimento motivazionale sul punto, e, difatti, la risultanza è indicata come altamente probabile. Il dato indiziario della disponibilità dell'immobile in capo all'imputato si fonda sulla presunzione che la convivenza con la coimputata (separatamente giudicata) fosse attuale al momento dell'arresto in flagranza della medesima, ma su di esso manca un accertamento univoco;
il contratto di locazione dell'immobile ove era custodito lo stupefacente era stato stipulato dalla DE BE. Il dato indiziario della effettiva e ricorrente presenza dell'imputato nell'appartamento nel periodo immediatamente precedente all'accertamento del reato, desunto dalla deposizione del testimone PI, si fonda sulla presunzione che il veicolo -da cui presuntivamente il testimone avrebbe visto uscire l'imputato- fosse a lui in uso, ma lo stesso risulta intestato alla DE BE;
inoltre la certezza in ordine alle persone che uscivano dal veicolo di che trattasi sembra escluso dallo stesso testimone, mentre la persona trovata in casa insieme alla DE BE il giorno dell'arresto e che era giunta a bordo di quel veicolo certamente non era l'imputato. Il dato indiziario della riconducibilità del possesso dell'immobile all'imputato, desunto dal verbale di riconsegna dell'immobile al proprietario fatto dal padre dell'imputato medesimo poco dopo l'arresto della donna, si fonda sulla presunzione di una condivisione del possesso con la DE BE, ma esso ha valenza equivoca in quanto tale restituzione è avvenuta quando l'imputata era sottoposta a misura 4 cautelare, e, non potendo assicurare la sua presenza fisica, si è perciò avvalsa di persona di fiducia;
nulla tanto consente di inferire univocamente in merito al possesso ed all'uso dell'immobile da parte del ricorrente. 1.2. Inoltre la dedotta convergenza di presunzioni indiziarie sembra trovare nella motivazione implicita e decisiva conferma nelle dichiarazioni dei coimputati, da cui sarebbe desumibile una sorta di chiamata di correità a carico dell'imputato. Invero dalla argomentazione del ricorso non risulterebbe che le prove dichiarative implicitamente richiamate siano state effettivamente assunte in dibattimento e se ne sia fatta effettiva utilizzazione nella motivazione. 1.3. Da quanto osservato consegue la necessità di annullare la sentenza con rinvio affinchè la corte d'appello chiarisca sulla base di quali dati indiziari certi si possa in modo univoco desumere la disponibilità dell'immobile anche in capo all'imputato, nel periodo coevo alla consumazione del reato e, proprio a tal fine e quale momento necessario di unitaria valutazione degli indizi, quale fosse il rapporto tra costui e i coimputati nel periodo di interesse. 2. Risultano assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso con particolare riguardo alla eccepita connivenza non punibile, trattandosi di valutazioni in fatto che necessariamente possono essere svolte dalla corte territoriale all'esito di una compiuta ricostruzione delle vicende, alla luce della corretta osservanza delle regole logiche del procedimento indiziario, ed alle questioni tutte sulla pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2025 Il Presidente