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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RI GIORGIO, Presidente
SC SALVATORE, Relatore
CARUSO ANTONIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3680/2025 depositato il 14/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259021778817000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140035224200000 IVA-ALTRO 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4538/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso depositato in data 14.06.2025, ricorre contro l'Agenzia delle entrate- Riscossione. Più esattamente, con ricorso notificato alla controparte in data 11.06.2025, il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 293 2025 90217788 17, notificata in data 23.05.2025, emessa dall' Agente della Riscossione, afferente alla cartella di pagamento n. 293 2014 0035224200, asseritamente notificata il
02.03.2015, limitatamente ai ruoli formati dall'Agenzia dell'Entrate per il mancato pagamento dell'imposta
IVA anno 2011, per carichi complessivi pari ad euro 3.625,23.
A sostegno del proprio ricorso, in breve, parte ricorrente deduce: 1) l'estinzione del credito preteso per decorso del termine di prescrizione decennale e/o in subordine quinquennale;
2) la prescrizione quinquennale della pretesa tributaria relativa agli interessi e alle sanzioni 3) la decadenza dal potere di accertamento del tributo, nonché di irrogazione delle sanzioni.
Sulla scorta di detti motivi il ricorrente, previa istanza di sospensione, chiede dichiararsi l'annullamento dell'intimazione impugnata con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Con memoria depositata in data 01.10.2025 resiste l'Agenzia delle entrate-Riscossione contestando la fondatezza del ricorso e del quale si chiede il rigetto in quanto, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, la cartella di pagamento opposta, prodromica all'odierna intimazione impugnata, è stata regolarmente notificata nei termini di legge, come da documentazione allegata;
inoltre, non è maturato alcun termine di prescrizione tenuto conto, tra l'altro, della sospensione dei termini per l'emergenza epidemiologica da COVID
19.
All'udienza del 17.10.2024 la difesa di parte ricorrente, vista la documentazione versata in atti da parte resistente, rinuncia alla richiesta di sospensione e chiede un breve rinvio per un eventuale tentativo di conciliazione con l'Ente di Riscossione;
la Corte accoglie e rinvia all'udienza del 19.12.2025.
All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di seguito specificati.
In ordine ai motivi del ricorso, dalla documentazione versata in atti dal Concessionario resistente si evince che con riguardo alla cartella di pagamento opposta n. 293 2014 0035224200, relativa al mancato pagamento delle imposte IVA anno 2011, oltre sanzioni ed interessi per complessivi euro 3.625,23, sottesa all'odierna intimazione di pagamento, risulta, per tabulas, regolarmente notificata;
segnatamente recapitata in data 02.03.2015 (consegnata a mani del familiare convivente e successiva raccomandata di richiamo) mettendo il contribuente a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie. Tale atto, tuttavia, non è stato impugnato entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quelli della sua notificazione (cfr. documentazione versata in atti).
L'avvenuta notifica della suindicata cartella di pagamento, nel corso dell'anno 2015, comporta la preclusione della possibilità per il contribuente di sollevare, in questa sede, eccezioni sulla prescrizione, intervenuta medio tempore, della relativa pretesa tributaria. Invero, in tema di imposte erariali, il pagamento deve essere eseguito entro il termine ordinario decennale di cui all'art. 2496 c.c. (Cassazione ordinanza n. 4385 del 19 febbraio 2025).
Nel caso di specie, dunque, il termine, decorrente dalla notifica della presupposta cartella di pagamento, avvenuta in data 02.03.2015, alla data di dichiarata notifica dell'odierna intimazione avvenuta il 23.05.2025, fa sì che non era maturato alcun termine di prescrizione decennale in virtù anche dei provvedimenti di sospensione dei termini, intervenuti nel periodo di epidemia da COVID 19, che fanno sì che gli stessi sono sospesi per 542 giorni (cfr. art. 68 del D.L. 18/2020).
La prescrizione deve invece considerarsi verificata, e sotto questo profilo, dunque, il ricorso merita parziale accoglimento, relativamente alle somme richieste nella cartella intimata a titolo di interessi e sanzioni, tenuto conto che il relativo termine di prescrizione è quinquennale e dunque esso è trascorso successivamente alla data di notifica della stessa cartella (v. Cass. Civ., sez. Trib., ord. n. 4969/2024 e Cass. Civ., sez. Trib., sent. n. 13781/2023); sono quindi inesigibili le sanzioni in toto e le somme maturate a titolo di interessi fino al quinquennio antecedente alla data di notifica dell'odierna intimazione di pagamento (23.05.2025).
In definitiva, il ricorso va accolto solo in parte e, per l'effetto, va annullato l'atto impugnato limitatamente all'intero debito per le sanzioni relative ai tributi non versati e al debito relativo agli interessi maturati in data antecedente al 23.05.2020 (quinquennio antecedente alla data di notifica dell'odierno atto impugnato). Resta dovuta, invece, la sorte capitale a titolo di imposta IVA, nonché gli interessi maturati su tali crediti a decorrere dalla data del 23.05.2020.
In considerazione degli esiti della decisione, si dispone, tra le parti, la parziale compensazione delle spese di lite, con la condanna di parte ricorrente alla restante metà, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione IV - così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le sanzioni e gli interessi, questi ultimi limitatamente a quelli anteriori al quinquennio rispetto alla data di notifica dell'intimazione opposta;
compensa per metà le spese tra le parti;
condanna il ricorrente al rimborso della restante metà delle spese, liquidate – e distratte in favore dell'Avv.
Difensore_2 ex art. 93 c.p.c. - in complessivi € 250,00 per compensi, oltre spese generali ed iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della IV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania il 19.12.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(dott. Salvatore Toscano) (dott. Giorgio Marino)
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RI GIORGIO, Presidente
SC SALVATORE, Relatore
CARUSO ANTONIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3680/2025 depositato il 14/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259021778817000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140035224200000 IVA-ALTRO 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4538/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso depositato in data 14.06.2025, ricorre contro l'Agenzia delle entrate- Riscossione. Più esattamente, con ricorso notificato alla controparte in data 11.06.2025, il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 293 2025 90217788 17, notificata in data 23.05.2025, emessa dall' Agente della Riscossione, afferente alla cartella di pagamento n. 293 2014 0035224200, asseritamente notificata il
02.03.2015, limitatamente ai ruoli formati dall'Agenzia dell'Entrate per il mancato pagamento dell'imposta
IVA anno 2011, per carichi complessivi pari ad euro 3.625,23.
A sostegno del proprio ricorso, in breve, parte ricorrente deduce: 1) l'estinzione del credito preteso per decorso del termine di prescrizione decennale e/o in subordine quinquennale;
2) la prescrizione quinquennale della pretesa tributaria relativa agli interessi e alle sanzioni 3) la decadenza dal potere di accertamento del tributo, nonché di irrogazione delle sanzioni.
Sulla scorta di detti motivi il ricorrente, previa istanza di sospensione, chiede dichiararsi l'annullamento dell'intimazione impugnata con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Con memoria depositata in data 01.10.2025 resiste l'Agenzia delle entrate-Riscossione contestando la fondatezza del ricorso e del quale si chiede il rigetto in quanto, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, la cartella di pagamento opposta, prodromica all'odierna intimazione impugnata, è stata regolarmente notificata nei termini di legge, come da documentazione allegata;
inoltre, non è maturato alcun termine di prescrizione tenuto conto, tra l'altro, della sospensione dei termini per l'emergenza epidemiologica da COVID
19.
All'udienza del 17.10.2024 la difesa di parte ricorrente, vista la documentazione versata in atti da parte resistente, rinuncia alla richiesta di sospensione e chiede un breve rinvio per un eventuale tentativo di conciliazione con l'Ente di Riscossione;
la Corte accoglie e rinvia all'udienza del 19.12.2025.
All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di seguito specificati.
In ordine ai motivi del ricorso, dalla documentazione versata in atti dal Concessionario resistente si evince che con riguardo alla cartella di pagamento opposta n. 293 2014 0035224200, relativa al mancato pagamento delle imposte IVA anno 2011, oltre sanzioni ed interessi per complessivi euro 3.625,23, sottesa all'odierna intimazione di pagamento, risulta, per tabulas, regolarmente notificata;
segnatamente recapitata in data 02.03.2015 (consegnata a mani del familiare convivente e successiva raccomandata di richiamo) mettendo il contribuente a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie. Tale atto, tuttavia, non è stato impugnato entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quelli della sua notificazione (cfr. documentazione versata in atti).
L'avvenuta notifica della suindicata cartella di pagamento, nel corso dell'anno 2015, comporta la preclusione della possibilità per il contribuente di sollevare, in questa sede, eccezioni sulla prescrizione, intervenuta medio tempore, della relativa pretesa tributaria. Invero, in tema di imposte erariali, il pagamento deve essere eseguito entro il termine ordinario decennale di cui all'art. 2496 c.c. (Cassazione ordinanza n. 4385 del 19 febbraio 2025).
Nel caso di specie, dunque, il termine, decorrente dalla notifica della presupposta cartella di pagamento, avvenuta in data 02.03.2015, alla data di dichiarata notifica dell'odierna intimazione avvenuta il 23.05.2025, fa sì che non era maturato alcun termine di prescrizione decennale in virtù anche dei provvedimenti di sospensione dei termini, intervenuti nel periodo di epidemia da COVID 19, che fanno sì che gli stessi sono sospesi per 542 giorni (cfr. art. 68 del D.L. 18/2020).
La prescrizione deve invece considerarsi verificata, e sotto questo profilo, dunque, il ricorso merita parziale accoglimento, relativamente alle somme richieste nella cartella intimata a titolo di interessi e sanzioni, tenuto conto che il relativo termine di prescrizione è quinquennale e dunque esso è trascorso successivamente alla data di notifica della stessa cartella (v. Cass. Civ., sez. Trib., ord. n. 4969/2024 e Cass. Civ., sez. Trib., sent. n. 13781/2023); sono quindi inesigibili le sanzioni in toto e le somme maturate a titolo di interessi fino al quinquennio antecedente alla data di notifica dell'odierna intimazione di pagamento (23.05.2025).
In definitiva, il ricorso va accolto solo in parte e, per l'effetto, va annullato l'atto impugnato limitatamente all'intero debito per le sanzioni relative ai tributi non versati e al debito relativo agli interessi maturati in data antecedente al 23.05.2020 (quinquennio antecedente alla data di notifica dell'odierno atto impugnato). Resta dovuta, invece, la sorte capitale a titolo di imposta IVA, nonché gli interessi maturati su tali crediti a decorrere dalla data del 23.05.2020.
In considerazione degli esiti della decisione, si dispone, tra le parti, la parziale compensazione delle spese di lite, con la condanna di parte ricorrente alla restante metà, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione IV - così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute le sanzioni e gli interessi, questi ultimi limitatamente a quelli anteriori al quinquennio rispetto alla data di notifica dell'intimazione opposta;
compensa per metà le spese tra le parti;
condanna il ricorrente al rimborso della restante metà delle spese, liquidate – e distratte in favore dell'Avv.
Difensore_2 ex art. 93 c.p.c. - in complessivi € 250,00 per compensi, oltre spese generali ed iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della IV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania il 19.12.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(dott. Salvatore Toscano) (dott. Giorgio Marino)