Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00086/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01795/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1795 del 2025, proposto da
Centro Diagnostico San Paolino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Tornitore, Franca Femiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini, Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
- della sentenza emessa dal Tar Campania, Napoli, sez. I, n. 5289/2014, depositata il 10.10.2014, non notificata, relativa al ricorso NRG. 318/2006, passata in giudicato il 10.4.2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl Napoli 3 Sud;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 il dott. ER NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso in esame il Centro diagnostico S. Paolino ha chiesto che sia ottemperata la sentenza emessa da questo Tribunale, sez. I, n. 5289/2014, con la quale è stata annullata “ la nota prot.n. 6023 del 20/10/2005 di rigetto istanza di rideterminazione della capacità operativa massima per gli anni 2003 – 2004; la delibera della Commissione straordinaria ASL NA 4 n. 120 del 7 dicembre 2006 nella parte in cui prevede di dare efficacia alle modifiche della COM a partire dal 1 gennaio 2006, anziché dal primo giorno dell’anno finanziario successivo a quello in cui è stata inoltrata la richiesta ” respingendo il complessivo gravame “ nella restante parte ”.
2. – Premesso che, secondo quanto dedotto in ricorso, la pronuncia della quale è domandata l’ottemperanza “ non risulta eseguita dall’odierna Amministrazione resistente ”, il Centro chiede, inoltre, “ sin d’ora la nomina di un commissario ad acta ”, che “ venga predisposta penalità di mora in sede di ottemperanza, di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. […] la refusione delle spese di lite così come liquidate in Sentenza, oltre alle somme versate a titolo di contributo unificato sia per il ricorso introduttivo che per i successivi motivi aggiunti ” e, ancora, il “ risarcimento del danno in forma specifica mediante l’attivazione delle Amministrazioni intimate ai dettami della Sentenza emessa dal Tar Campania, Napoli, sez. I, n. 5289/2014, anche a mezzo di commissario ad acta. Inoltre il risarcimento per danno da ritardo ”.
2.1. – Nello specifico assume che, in attuazione del dictum giudiziale, l’A.S.L. avrebbe dovuto “ applicare ritualmente la previsione procedimentale di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 1270 del 28 marzo 2003, pubblicata sul BURC n. 16 del 16 aprile 2003, richiamata nel provvedimento di diniego impugnato in via principale; 2) ridefinire la ‘capacità operativa massima’ effettivamente spettante al Centro Diagnostico San Paolino, prima dell’eventuale recupero dei corrispettivi che si assumevano essere in eccesso rispetto alla capacità precedentemente attribuita; 3) disporre a favore dell’istante il pagamento delle prestazioni eccedenti la COM per gli anni 2002 (€. 64.813,34), 2003 (€. 39.816,02), 2004 (€. 105.942,97) e 2005 (€. 201.202,44) per un totale di €. 411.774,77 (all. 4), oltre interessi e rivalutazione come per legge, a tutt’oggi non liquidati e per i quali la A.S.L. NA 4, con i provvedimenti impugnati sub 1), 2), 3), 4) e 5), aveva chiesto di rimettere distinte di note di credito; 4) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad erogare prestazioni nei limiti della capacità operativa massima secondo l’organizzazione strutturale, tecnologica e di personale attualmente posseduta, ai sensi della D.G.R.C. n. 377/1998 e successive modificazioni ed integrazioni ”.
3. – Costituitasi in giudizio, l’A.S.L. Napoli 3 SUD (in precedenza A.S.L. NA n. 4) ha valorizzato il tenore della sentenza ottemperanda a confutazione delle domande avanzate nel ricorso e nei due atti per motivi aggiunti, chiedendone la reiezione per inammissibilità, quanto alle istanze risarcitorie, e per infondatezza, quanto al resto.
4. – Alla camera di consiglio del 22 ottobre 2025, in vista della quale le parti hanno scambiato memorie, ciascuna insistendo per l’accoglimento delle domande ed eccezioni rispettivamente formulate, la controversia è stata introitata in decisione.
5. – Conviene prendere le mosse dalla motivazione e dal dispositivo della sentenza della quale, a ridosso della scadenza del decennio di cui all’art. 114, comma 1, c.p.a., si domanda, in questa sede, l’ottemperanza.
5.1. – Come correttamente posto in risalto dalla difesa della A.S.L., la sentenza ottemperanda ha accolto parzialmente il compendio impugnatorio, disponendo l’annullamento del provvedimento di “ rigetto istanza di rideterminazione della capacità operativa massima per gli anni 2003 – 2004 ”, come pure della “ delibera della Commissione straordinaria ASL NA 4 n. 120 del 7 dicembre 2006 nella parte in cui prevede di dare efficacia alle modifiche della COM a partire dal 1 gennaio 2006, anziché dal primo giorno dell’anno finanziario successivo a quello in cui è stata inoltrata la richiesta ” rigettando, di contro, il secondo ricorso per motivi aggiunti, volto all’annullamento della determinazione n. 559 del 26 aprile 2006 con cui la Commissione Straordinaria dell’ASL NA 4 ha limitato la verifica della COM al solo anno 2005 con decorrenza 1 gennaio 2006 e non ha provveduto sulle istanze già presentate dal centro diagnostico per gli anni 2003 e 2004.
5.2. – Quanto alle ragioni del decidere, la caducazione del diniego di rideterminazione della capacità operativa massima del Centro ricorrente per gli anni 2003 – 2004 è motivato dalla acclarata ricorrenza di “ vizi procedimentali ”, segnatamente dalla riscontrata carenza di “ adeguata istruttoria ” e dalla mancata esternazione delle “ragioni ostative all’accoglimento della richiesta ”, cioè a dire da “ difetto di motivazione non essendo esplicitato l’iter logico seguito dall’amministrazione e posto a fondamento del rigetto della istanza” atteso che “[I] l provvedimento impugnato, infatti, apoditticamente dichiara che le richieste di aggiornamento della COM proposte dal Centro Diagnostico San Paolino ‘non sono state ritenute meritevoli di accoglimento’ nulla precisando in ordine alle ragioni del diniego ”.
5.3. – Anche l’annullamento della delibera della ASL n. 120 del 7 dicembre 2006, nella parte in cui prevede di dare efficacia alle modifiche della COM a partire dal 1° gennaio 2006, è fondato sull’acclarato deficit motivazionale, posto che l’ancoraggio degli effetti delle rideterminazioni COM al 1° gennaio 2006 si pone in contrasto con la Delibera della Giunta regionale n. 1270/2003 a mente della quale la contabilizzazione degli effetti delle rideterminazioni ha effetto dal primo giorno dell’anno finanziario successivo a quello in cui è stata verificata dall’A.S.L. competente l’avvenuta variazione ovvero secondo diverse cadenze temporali concordate laddove, nella cit. delibera n. 120, non sono rese “ esplicite le eventuali ragioni di pubblico interesse che possano aver determinato la diversa previsione temporale ”.
6. – Da quanto appena riportato emerge de plano che il profilo di illegittimità che ha investito le delibere annullate è stato individuato, nell’ottemperanda sentenza n. 5289/2014, nell’inadeguatezza del relativo impianto motivazionale.
6.1. – Tale rilievo risulta condivisibilmente enfatizzato dalla difesa della resistente P.A. al fine trarne la conseguenza che “ il citato provvedimento giurisdizionale non riconosce affatto il diritto del Centro San Paolino a vedersi riconosciuta una COM più alta per gli anni 2003-2004, ma piuttosto annulla la nota Asl per difetto di motivazione ”; in effetti, come anche di recente ribadito, “[I] n tema di conformazione al giudicato dell'attività successiva dell'ente pubblico, qualora ci si trovi di fronte ad un annullamento giurisdizionale per difetto di motivazione o per difetto di istruttoria, residua in modo indubbio uno spazio ampio per il ri-esercizio dell'attività valutativa da parte dell'amministrazione ” (Cons. Stato, Sez. V, 16/05/2025, n.4207).
6.2. – Ne risulta travolta, dunque, la premessa logica sulla quale si fondano le richieste del Centro ricorrente di pagamento delle prestazioni eccedenti la C.O.M. per gli anni indicati, del tutto disancorate dal contenuto precettivo della sentenza ottemperanda, come pure, per l’effetto, ammessane la scrutinabilità, la domanda di risarcimento del danno in forma specifica articolata dal Centro, astratta e aspecifica (si chiede “ l’attivazione delle Amministrazioni intimate ai dettami della Sentenza emessa dal Tar Campania, Napoli, sez. I, n. 5289/2014 ”) e, ancora, la domanda tesa al risarcimento del danno da ritardo, che esula dall’oggetto del giudizio di ottemperanza (in tal senso, da ultimo, si v. Cons. Stato, Sez. IV, 11/03/2025, n. 2004).
7. – Le ragioni sopradette conducono all’accoglimento solo parziale del ricorso, risultando fondata la pretesa a che la A.S.L. resistente proceda alla rideterminazione della C.O.M. per gli anni 2003-2004 (essendo incontestato che a tanto non abbia ancora adempiuto) e quella a che, come indicato nel titolo ottemperando, le – eventuali e conseguenti – modifiche della C.O.M. abbiano effetto non già a “ partire dal 1 gennaio 2006 ” bensì “ dal primo giorno dell’anno finanziario successivo a quello in cui è stata inoltrata la richiesta ”.
7.1. – Va accolta la domanda diretta al pagamento delle spese processuali, non essendo decorso il termine di prescrizione decennale (scadente il 10 aprile 2025) mentre il Collegio non ritiene sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda diretta al pagamento delle astreintes, tenuto conto del comportamento del creditore e della iniquità e sproporzione che il relativo pagamento determinerebbe.
8. – Alla nomina del commissario ad acta si procederà nel caso di persistente inadempimento della A.S.L. resistente, nello specifico qualora la sentenza non risulti ottemperata, per i profili sopra indicati, nel termine di 45 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente decisione.
9. – Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione dei vistosi aspetti di peculiarità della vicenda contenziosa e dell’accoglimento solo parziale delle pretese avanzate dal Centro ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dispone che la A.S.L. resistente provveda sull’istanza di rideterminazione della C.O.M. del Centro ricorrente per gli anni 2003-2004 nel rispetto di quanto statuito nella sentenza ottemperanda in ordine alla decorrenza degli effetti delle eventuali modifiche.
Dispone inoltre che la A.S.L. resistente provveda al pagamento in favore del Centro ricorrente delle spese di giudizio liquidate nel titolo ottemperando.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI TO, Presidente FF
ER NT, Primo Referendario, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER NT | GI TO |
IL SEGRETARIO