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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 20/08/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
ZI AG a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n.1700 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
e , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Parte_1 Parte_2
AS FR e IN OJ, giusta giusta delega in atti –
OPPONENTI
E
e per essa n.q. di mandataria di in Controparte_1 CP_2
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Ranchino, giusta delega in atti – OPPOSTA
OGGETTO : OPPOSIZIONE A D.I.
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 12.04.2021, i sigg.
e promuovevano opposizione avverso il Parte_2 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 390/2021 del Tribunale di Tivoli, emesso in data
02.03.2021, con cui agli stessi veniva ingiunto il pagamento dell'importo di
€ 200.000,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare, a) rigettare
l'eventuale avversa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo telematico opposto n. 390/2021 del 2.3.2021 dell'Ill.mo
Tribunale Civile di Tivoli, Dott.ssa Coccoli, nel procedimento monitorio R.G. n. 653/2021, non sussistendone i presupposti, ex artt. 642 e ss. c.p.c., stante l'inammissibilità ed infondatezza dell'avversa domanda e
l'insussistenza di alcun periculum in mora e, comunque, in quanto
l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
sempre in via preliminare, b) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di controparte e passiva degli odierni opponenti in relazione alla violazione della par condicio creditorum dei creditori della in Parte_3
concordato preventivo;
in via principale, c) in accoglimento di tutti i motivi di opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo, invalido, prescritto, erroneo ed infondato in fatto ed in diritto;
d) accertare
e dichiarare la prescrizione dell'avverso credito in linea capitale e per quanto attiene ai reclamati interessi;
e) accertare e dichiarare l'invalidità
e l'inefficacia della garanzia azionata da controparte, ed in subordine, delle singole clausole indicate infra, per tutti i motivi esposti in atti;
f) accertare
e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza, nonché la mancata prova, dell'avversa domanda per tutti i motivi esposti in atti;
g) in ogni caso accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. e Parte_2
dalla Sig.ra nei confronti di controparte per le ragioni di cui Parte_1
è causa. Con vittoria di spese e compensi del giudizio ex art. 91 c.p.c.”
A sostegno della propria opposizione, gli opponenti rilevavano ed eccepivano: - la prescrizione del credito;
- il difetto di legittimazione attiva dell'opposta “in relazione alla violazione della par condicio creditorum” degli altri creditori del ”; - Parte_4
illegittimità, sotto vari profili, dell'obbligazione fideiussoria e nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 e ss. legge n. 287/1990; - inidoneità probatoria ed infondatezza ed erroneità del certificato ex art. 50 TUB;
-
l'insufficienza probatoria del saldo del conto anticipi;
l'insussistenza di alcuna pretesa creditoria da parte dell opposto e, in subordine, la CP_3
necessità di un ricalcolo degli importi effettivamente dovuti. Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituiva l'opposta per resistere alla domanda deducendone l'infondatezza in fatto ed in diritto ed insistendo per la conferma dell'impugnato decreto.
La causa, senza lo svolgimento di attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.09.2024 con i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla parte opponente nella seconda memoria istruttoria appare fondata, dovendosi quindi pervenire, in sede decisoria ad un ripensamento della rilevanza della sollevata eccezione di prescrizione, che resta assorbita dalla questione pregiudiziale come di seguito trattata.
Costituisce difatti indirizzo consolidato della S.C. quello secondo cui: “la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo -in termini generici, se non proprio promiscui- ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua «minima» struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (Cass. n. 5617/2020).
E' stato quindi ritenuto che, in conseguenza di quanto sopra, in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, quest'ultima, oltre a porre in essere le forme pubblicitarie prevista dall'art.
58 TUB, dovrà fornire la prova documentale inconfutabile relativa all'inserimento di tale credito nel perimetro dell'operazione di cessione specificamente indicata (Cass. n. 24798/2020). Anche il Tribunale di Firenze ha affermato che in materia di cessioni in blocco dei crediti ex art. 58TUB, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta;
in particolare, si sostiene che l'unico documento idoneo a comprovare la legittimazione ad agire del cessionario è il contratto di cessione portante l'elenco dei debitori ceduti, che deve essere prodotto in giudizio unitamente all'evidenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dell'iscrizione dell'operazione in Camera di
Commercio.
Rapportando le succitate nozioni al caso di specie, si osserva che la parte attrice ha prodotto in giudizio, all'atto dell'iscrizione a ruolo del ricorso monitorio, l'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'08 agosto 2017 n. 93 parte seconda sulla quale è stata pubblicata la cessione dei crediti da parte di in favore di CP_4 [...]
Controparte_5
Tuttavia non risulta allegato l'atto di cessione dei crediti da Controparte_4
a intercorso in data 14.07.2017, nell'ambito del Controparte_6
quale rientrava il credito vantato nei confronti della Società Parte_4
(c.f. ) e dei garanti obbligati in solido.
[...] P.IVA_1
Orbene, poiché incombeva all'opposta, in ossequio alla giurisprudenza sopra citata, fornire la dimostrazione dell'inclusione del credito azionato tra quelli che formarono oggetto del contratto di cessione, e tale onere non può ritenersi ottemperato nel caso di specie, avuto riguardo all'assenza, nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, di indicazioni sufficientemente precise che consentano, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (Cass. civ. n. 17944 del 2023), ne consegue la declaratoria di carenza di legittimazione attiva da parte dell'opposta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. r.g. 653.2021 n. 390.2021;
2) Dichiara la carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
e, per essa, della mandataria
[...] Parte_5
3) Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in
Euro 3.600,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Tivoli, 18.08.2025
Il Giudice O.P.
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
ZI AG a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n.1700 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
e , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Parte_1 Parte_2
AS FR e IN OJ, giusta giusta delega in atti –
OPPONENTI
E
e per essa n.q. di mandataria di in Controparte_1 CP_2
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Ranchino, giusta delega in atti – OPPOSTA
OGGETTO : OPPOSIZIONE A D.I.
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 12.04.2021, i sigg.
e promuovevano opposizione avverso il Parte_2 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 390/2021 del Tribunale di Tivoli, emesso in data
02.03.2021, con cui agli stessi veniva ingiunto il pagamento dell'importo di
€ 200.000,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare, a) rigettare
l'eventuale avversa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo telematico opposto n. 390/2021 del 2.3.2021 dell'Ill.mo
Tribunale Civile di Tivoli, Dott.ssa Coccoli, nel procedimento monitorio R.G. n. 653/2021, non sussistendone i presupposti, ex artt. 642 e ss. c.p.c., stante l'inammissibilità ed infondatezza dell'avversa domanda e
l'insussistenza di alcun periculum in mora e, comunque, in quanto
l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
sempre in via preliminare, b) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di controparte e passiva degli odierni opponenti in relazione alla violazione della par condicio creditorum dei creditori della in Parte_3
concordato preventivo;
in via principale, c) in accoglimento di tutti i motivi di opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo, invalido, prescritto, erroneo ed infondato in fatto ed in diritto;
d) accertare
e dichiarare la prescrizione dell'avverso credito in linea capitale e per quanto attiene ai reclamati interessi;
e) accertare e dichiarare l'invalidità
e l'inefficacia della garanzia azionata da controparte, ed in subordine, delle singole clausole indicate infra, per tutti i motivi esposti in atti;
f) accertare
e dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza, nonché la mancata prova, dell'avversa domanda per tutti i motivi esposti in atti;
g) in ogni caso accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. e Parte_2
dalla Sig.ra nei confronti di controparte per le ragioni di cui Parte_1
è causa. Con vittoria di spese e compensi del giudizio ex art. 91 c.p.c.”
A sostegno della propria opposizione, gli opponenti rilevavano ed eccepivano: - la prescrizione del credito;
- il difetto di legittimazione attiva dell'opposta “in relazione alla violazione della par condicio creditorum” degli altri creditori del ”; - Parte_4
illegittimità, sotto vari profili, dell'obbligazione fideiussoria e nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 e ss. legge n. 287/1990; - inidoneità probatoria ed infondatezza ed erroneità del certificato ex art. 50 TUB;
-
l'insufficienza probatoria del saldo del conto anticipi;
l'insussistenza di alcuna pretesa creditoria da parte dell opposto e, in subordine, la CP_3
necessità di un ricalcolo degli importi effettivamente dovuti. Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituiva l'opposta per resistere alla domanda deducendone l'infondatezza in fatto ed in diritto ed insistendo per la conferma dell'impugnato decreto.
La causa, senza lo svolgimento di attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.09.2024 con i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla parte opponente nella seconda memoria istruttoria appare fondata, dovendosi quindi pervenire, in sede decisoria ad un ripensamento della rilevanza della sollevata eccezione di prescrizione, che resta assorbita dalla questione pregiudiziale come di seguito trattata.
Costituisce difatti indirizzo consolidato della S.C. quello secondo cui: “la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo -in termini generici, se non proprio promiscui- ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua «minima» struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (Cass. n. 5617/2020).
E' stato quindi ritenuto che, in conseguenza di quanto sopra, in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, quest'ultima, oltre a porre in essere le forme pubblicitarie prevista dall'art.
58 TUB, dovrà fornire la prova documentale inconfutabile relativa all'inserimento di tale credito nel perimetro dell'operazione di cessione specificamente indicata (Cass. n. 24798/2020). Anche il Tribunale di Firenze ha affermato che in materia di cessioni in blocco dei crediti ex art. 58TUB, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta;
in particolare, si sostiene che l'unico documento idoneo a comprovare la legittimazione ad agire del cessionario è il contratto di cessione portante l'elenco dei debitori ceduti, che deve essere prodotto in giudizio unitamente all'evidenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dell'iscrizione dell'operazione in Camera di
Commercio.
Rapportando le succitate nozioni al caso di specie, si osserva che la parte attrice ha prodotto in giudizio, all'atto dell'iscrizione a ruolo del ricorso monitorio, l'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'08 agosto 2017 n. 93 parte seconda sulla quale è stata pubblicata la cessione dei crediti da parte di in favore di CP_4 [...]
Controparte_5
Tuttavia non risulta allegato l'atto di cessione dei crediti da Controparte_4
a intercorso in data 14.07.2017, nell'ambito del Controparte_6
quale rientrava il credito vantato nei confronti della Società Parte_4
(c.f. ) e dei garanti obbligati in solido.
[...] P.IVA_1
Orbene, poiché incombeva all'opposta, in ossequio alla giurisprudenza sopra citata, fornire la dimostrazione dell'inclusione del credito azionato tra quelli che formarono oggetto del contratto di cessione, e tale onere non può ritenersi ottemperato nel caso di specie, avuto riguardo all'assenza, nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, di indicazioni sufficientemente precise che consentano, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (Cass. civ. n. 17944 del 2023), ne consegue la declaratoria di carenza di legittimazione attiva da parte dell'opposta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. r.g. 653.2021 n. 390.2021;
2) Dichiara la carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
e, per essa, della mandataria
[...] Parte_5
3) Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in
Euro 3.600,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Tivoli, 18.08.2025
Il Giudice O.P.