Articolo 6 del Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28
Articolo 5Articolo 7
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25 marzo 2007
Art. 6. Sanzioni penali e amministrative
1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , dopo l'articolo 19, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 19-bis (Abusiva attivita' di forma pensionistica). - 1.
Chiunque eserciti l'attivita' di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000 euro. E' sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato».
Art. 19-ter (False informazioni). - 1. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i responsabili delle forme pensionistiche complementari e i liquidatori che forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
Art. 19-quater (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque adotti, in qualsiasi documento o comunicazione al pubblico, la denominazione "fondo pensione" senza essere iscritto, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del presente decreto, all'Albo tenuto a cura della COVIP e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000, con provvedimento motivato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP.
2. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i responsabili delle forme pensionistiche complementari, i liquidatori e i commissari nominati ai sensi dell'articolo 15 che:
a) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, ovvero ritardano l'esercizio delle sue funzioni, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000;
b) non osservano le disposizioni previste negli articoli 5, 6, 7, 11, 14, 15, 15-bis e 20 ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli nonche' in base all'articolo 19 del presente decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000;
c) non osservano le disposizioni sui requisiti di onorabilita' e professionalita' e sulle cause di incompatibilita' e decadenza previste dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 3, ovvero le disposizioni sui limiti agli investimenti e ai conflitti di interessi previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis, ovvero le disposizioni previste nel decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo 20, comma 2, del presente decreto, sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 25.000;
d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilita' di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, nei casi di maggiore gravita', possono altresi' essere dichiarati decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali e il responsabile della forma pensionistica.
4. Le sanzioni amministrative previste nei commi 2 e 3 sono applicate, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , fatta salva l'attribuzione delle relative competenze alla COVIP. Le sanzioni amministrative sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. Gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso per l'intero nei confronti del responsabile della violazione. Non si applica l' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni.».
2. All'articolo 19, comma 4, del decreto 5 dicembre 2005, n. 252, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) inibire con provvedimento motivato, in tutto o in parte, per un periodo massimo di 60 giorni, l'attivita' della forma pensionistica complementare ove vi sia il fondato sospetto di grave violazione delle norme del presente decreto e vi sia urgenza di provvedere.».
Note all' art. 6:
- Per il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 vedi note alle premesse.
- Il Capo VI, del Titolo VIII del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, reca: «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative.».
- Per l' art. 19 del decreto legislativo n. 252 del 2005 , vedi note all'art. 5.
Entrata in vigore il 25 marzo 2007
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