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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 5712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5712 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16522/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Elisabetta Sampaolesi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 16522/2024, promosso da:
nata in [...] il [...]; Parte_1
nata in [...] il [...]; CP_1
nata in [...] il [...]; Controparte_2
nata in [...] il [...]; Controparte_3
nato in [...] il [...]; Controparte_4 nata in [...] il [...]; Controparte_5
nata in [...] il [...]; Controparte_6
nata in [...] il [...]; Controparte_7
nata in [...] il [...]; CP_8
nata in [...] il [...]; Controparte_9 tutti con il patrocinio dell'avv. SAITTA VALERIA e DE SIMONE IC ed elettivamente domiciliati in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 8 presso il loro studio
RICORRENTI contro
, contumace Controparte_10
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 18.12.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.
* * *
1 RILEVATO IN FATTO
Con atto depositato il 19/12/2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano
[...]
nato a [...], oggi MN) il 28/09/1842, ed espongono che: Parte_2
• il proprio avo nel 1863 si sposò in Italia con la Sig.ra ed emigrò poi in Brasile senza Persona_1 mai naturalizzarsi cittadino brasiliano;
• dalla predetta coppia di coniugi nacque nel 1882 il sig. che nel 1901 si Persona_2 sposò con la sig.ra Persona_3
• da tale unione nel 1900 nacque la sig.ra che, a sua volta, si sposò nel 1921 con il Persona_4 cittadino straniero Sig. Persona_5
• dalla predetta unione nacquero nel 1928 il sig. e nel 1930 il sig. Persona_6 Parte_3
• il sig. si unì in matrimonio nel 1955 con la sig.ra e Persona_6 Persona_7 dalla loro unione nacquero nel 1956 il sig. , nel 1961 la sig.ra e nel 1966 Persona_8 Parte_1 la sig.ra CP_1
• il sig. si sposò nel 1973 con la sig.ra e dalla loro unione Persona_8 Persona_9 nacquero nel 1981 la sig.ra e nel 1984 la sig.ra Controparte_2 Controparte_3
• dal matrimonio, celebrato nel 2002, tra la sig.ra e il sig. nacquero Parte_1 Parte_4 nel 1996 il sig. e nel 2000 la sig.ra ; Controparte_4 Controparte_5
• il sig. si sposò nel 1952 con la sig.ra e da tale unione Parte_3 Persona_10 nacquero nel 1955 la sig.ra e nel 1957 il sig. Persona_11 Persona_12
• la sig.ra si unì in matrimonio nel 1973 con il sig. e dalla Persona_11 Persona_13 loro unione nacquero nel 1974 la sig.ra e nel 1978 il sig. Persona_14 Persona_15
[...]
• dall'unione tra la sig.ra e il sig. nacque nel 1998 la sig.ra Persona_14 Persona_16
Controparte_6
• dal matrimonio nel 2001 tra il sig. e la sig.ra Persona_15 Persona_17
nacque nel 2001 la sig.ra ;
[...] Controparte_7
• il sig. si sposò nel 1981 con la sig.ra e da tale unione nel 1982 Persona_12 Persona_18 nacque la sig.ra CP_8
• il sig. si unì in matrimonio nel 2008 con la sig.ra e dalla Persona_12 Parte_5 loro unione nacque nel 1995 la sig.ra Controparte_9
2 Il , nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, Controparte_10 non si è costituto e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato, si è limitato a prenderne visione.
Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 18.12.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
In primo luogo, in merito all'istanza di rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione ex art. 363- bis c.p.c. formulata dalla difesa di parte ricorrente, si richiama la motivazione di cui all'ordinanza in data 18.12.2025 con cui la predetta istanza è stata respinta.
Va poi premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
• lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Parte_6 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
• con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di IO EL II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
• continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
• il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
• il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
• i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
• la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si
3 comunichi» (art. 10 co. 3);
• con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
• anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
• per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
• la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
• l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del
4 quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza,
o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto dell'onere della prova stabilita dall'art. 19-bis, comma 2-ter, d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie analoga in materia tributaria, cfr. Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n. 20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola dell'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò - secondo i principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando il matrimonio sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata
5 in vigore della Costituzione.
In particolare, nel caso in esame, si deve riconoscere che la sig.ra nata in [...] nel 1900 Persona_4 da padre nato in [...] cittadino italiano, era cittadina italiana iure sanguinis e non ha perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio con il cittadino straniero posto che la sentenza Persona_5 della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per effetto automatico del matrimonio della donna con cittadino straniero, produce effetto (Sez. Un. 4466 e 4467 del 2009) anche per i matrimoni celebrati anteriormente alla data di entrata in vigore della Costituzione, quando gli effetti della norma incostituzionale sul diritto di cittadinanza, che costituisce status permanente e imprescrittibile, perdurino oltre l'1.1.1948. è, dunque, rimasta Persona_4 cittadina italiana nonostante il matrimonio con cittadino straniero e, a propria volta (v. Corte Cost. n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, n.1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina), ha trasmesso la cittadinanza iure sanguinis ai propri figli e discendenti, anche se nati prima dell'1.1.1948.
Di contro, il non si è costituito. Controparte_10
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i sono ascrivibili Parte_7 ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussisterebbero giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite (cfr. Corte cost., sent. n. 77/2018). Tuttavia, in ragione della contumacia di parte resistente, nulla va disposto al riguardo
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
• dichiara che:
Parte_1
CP_1
Controparte_2
Controparte_3
Controparte_4
Controparte_5
6 Controparte_6
Controparte_7
CP_8
Controparte_9 meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
• ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_10 agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
• nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 19/12/2025
Il Giudice Elisabetta Sampaolesi
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Elisabetta Sampaolesi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 16522/2024, promosso da:
nata in [...] il [...]; Parte_1
nata in [...] il [...]; CP_1
nata in [...] il [...]; Controparte_2
nata in [...] il [...]; Controparte_3
nato in [...] il [...]; Controparte_4 nata in [...] il [...]; Controparte_5
nata in [...] il [...]; Controparte_6
nata in [...] il [...]; Controparte_7
nata in [...] il [...]; CP_8
nata in [...] il [...]; Controparte_9 tutti con il patrocinio dell'avv. SAITTA VALERIA e DE SIMONE IC ed elettivamente domiciliati in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 8 presso il loro studio
RICORRENTI contro
, contumace Controparte_10
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 18.12.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.
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1 RILEVATO IN FATTO
Con atto depositato il 19/12/2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano
[...]
nato a [...], oggi MN) il 28/09/1842, ed espongono che: Parte_2
• il proprio avo nel 1863 si sposò in Italia con la Sig.ra ed emigrò poi in Brasile senza Persona_1 mai naturalizzarsi cittadino brasiliano;
• dalla predetta coppia di coniugi nacque nel 1882 il sig. che nel 1901 si Persona_2 sposò con la sig.ra Persona_3
• da tale unione nel 1900 nacque la sig.ra che, a sua volta, si sposò nel 1921 con il Persona_4 cittadino straniero Sig. Persona_5
• dalla predetta unione nacquero nel 1928 il sig. e nel 1930 il sig. Persona_6 Parte_3
• il sig. si unì in matrimonio nel 1955 con la sig.ra e Persona_6 Persona_7 dalla loro unione nacquero nel 1956 il sig. , nel 1961 la sig.ra e nel 1966 Persona_8 Parte_1 la sig.ra CP_1
• il sig. si sposò nel 1973 con la sig.ra e dalla loro unione Persona_8 Persona_9 nacquero nel 1981 la sig.ra e nel 1984 la sig.ra Controparte_2 Controparte_3
• dal matrimonio, celebrato nel 2002, tra la sig.ra e il sig. nacquero Parte_1 Parte_4 nel 1996 il sig. e nel 2000 la sig.ra ; Controparte_4 Controparte_5
• il sig. si sposò nel 1952 con la sig.ra e da tale unione Parte_3 Persona_10 nacquero nel 1955 la sig.ra e nel 1957 il sig. Persona_11 Persona_12
• la sig.ra si unì in matrimonio nel 1973 con il sig. e dalla Persona_11 Persona_13 loro unione nacquero nel 1974 la sig.ra e nel 1978 il sig. Persona_14 Persona_15
[...]
• dall'unione tra la sig.ra e il sig. nacque nel 1998 la sig.ra Persona_14 Persona_16
Controparte_6
• dal matrimonio nel 2001 tra il sig. e la sig.ra Persona_15 Persona_17
nacque nel 2001 la sig.ra ;
[...] Controparte_7
• il sig. si sposò nel 1981 con la sig.ra e da tale unione nel 1982 Persona_12 Persona_18 nacque la sig.ra CP_8
• il sig. si unì in matrimonio nel 2008 con la sig.ra e dalla Persona_12 Parte_5 loro unione nacque nel 1995 la sig.ra Controparte_9
2 Il , nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, Controparte_10 non si è costituto e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato, si è limitato a prenderne visione.
Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 18.12.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
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RITENUTO IN DIRITTO
In primo luogo, in merito all'istanza di rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione ex art. 363- bis c.p.c. formulata dalla difesa di parte ricorrente, si richiama la motivazione di cui all'ordinanza in data 18.12.2025 con cui la predetta istanza è stata respinta.
Va poi premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
• lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Parte_6 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
• con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di IO EL II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
• continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
• il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
• il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
• i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
• la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si
3 comunichi» (art. 10 co. 3);
• con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
• anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
• per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
• la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
• l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del
4 quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza,
o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto dell'onere della prova stabilita dall'art. 19-bis, comma 2-ter, d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie analoga in materia tributaria, cfr. Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n. 20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola dell'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò - secondo i principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando il matrimonio sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata
5 in vigore della Costituzione.
In particolare, nel caso in esame, si deve riconoscere che la sig.ra nata in [...] nel 1900 Persona_4 da padre nato in [...] cittadino italiano, era cittadina italiana iure sanguinis e non ha perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio con il cittadino straniero posto che la sentenza Persona_5 della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per effetto automatico del matrimonio della donna con cittadino straniero, produce effetto (Sez. Un. 4466 e 4467 del 2009) anche per i matrimoni celebrati anteriormente alla data di entrata in vigore della Costituzione, quando gli effetti della norma incostituzionale sul diritto di cittadinanza, che costituisce status permanente e imprescrittibile, perdurino oltre l'1.1.1948. è, dunque, rimasta Persona_4 cittadina italiana nonostante il matrimonio con cittadino straniero e, a propria volta (v. Corte Cost. n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, n.1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina), ha trasmesso la cittadinanza iure sanguinis ai propri figli e discendenti, anche se nati prima dell'1.1.1948.
Di contro, il non si è costituito. Controparte_10
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i sono ascrivibili Parte_7 ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussisterebbero giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite (cfr. Corte cost., sent. n. 77/2018). Tuttavia, in ragione della contumacia di parte resistente, nulla va disposto al riguardo
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
• dichiara che:
Parte_1
CP_1
Controparte_2
Controparte_3
Controparte_4
Controparte_5
6 Controparte_6
Controparte_7
CP_8
Controparte_9 meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
• ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_10 agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
• nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 19/12/2025
Il Giudice Elisabetta Sampaolesi
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