Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
Sentenza breve 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 27/01/2026, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00531/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04159/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4159 del 2025, proposto da
-OMISSIS- nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco De Cristofaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Ufficio Scolastico Regionale - Campania, Ambito Territoriale di Caserta, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
A) della nota prot. n. -OMISSIS- del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “F. Santagata” di Gricignano di Aversa (Ce) con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 22 ore di sostegno al minore-OMISSIS- su 26 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 26 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia; D) per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa NA ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Con il ricorso all’esame, parte ricorrente ha impugnato la nota prot. n. -OMISSIS- del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “F. Santagata” di Gricignano di Aversa (Ce) con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 22 ore di sostegno al minore-OMISSIS- su 26 ore di frequenza settimanali;
2. Con ordinanza n. -OMISSIS-del 12.09.2025, pur non ravvisando la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di misure cautelari, “stante l’obbligo dell’istituto scolastico di approvare il PEI entro ottobre quantificando esattamente le ore di sostegno da assegnare all’alunno disabile” ha ordinato all’Istituto scolastico la redazione del Pei e la quantificazione delle ore di sostegno secondo la normativa rilevante, rinviando alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026 per la verifica dell’operato dell’Amministrazione.
3. Con l’istanza di passaggio in decisione del 13.1.2026, parte ricorrente ha dichiarato che il GLO si è riunito solo in data 3.12.2025, ma che la pretesa azionata è stata interamente soddisfatta. Ha, quindi, chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
4. La causa è passata in decisione con avviso di possibile sentenza in forma semplificata.
5. Va dichiarata la cessata materia del contendere in quanto nel corso del giudizio, l’Amministrazione scolastica ha assegnato le ore di sostegno per l’intero tempo scuola.
6. Tuttavia, poiché la scuola aveva l’obbligo di ottemperare a tale obbligo sin dall’inizio dell’anno scolastico, redigendo tempestivamente il PEI e chiedendo all’USR l’insegnante “in deroga”, come questa Sezione ha stabilito nelle ultime recenti sentenze, va dichiarata la soccombenza virtuale dell’Amministrazione con spese a carico, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1000,00, oltre accessori di legge e c.u. se dovuto e versato, con attribuzione al procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza:
- alle parti costituite;
- Istituto Comprensivo “F. Santagata” di Gricignano di Aversa;
- al Ministero dell’Istruzione e del merito (Gabinetto del Ministro): uffgabinetto@postacert.istruzione.it;
- al Ministero dell’Istruzione e del merito –Dipartimento del personale scolastico: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it;
- all’Ufficio scolastico regionale della Campania: drca@postacert.istruzione.it;
- all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta: uspce@postacert.istruzione.it;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN RD, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
NA ZZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA ZZ | NN RD |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.