Articolo 2 della Legge 17 febbraio 2025, n. 21
Articolo 1Articolo 3
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19 marzo 2025
Art. 2. Introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica 1. All' articolo 3, comma 1, della legge 20 agosto 2019, n. 92 , dopo la lettera h-bis) e' aggiunta la seguente:
« h-ter) conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ». Note all'art. 2:
- Si riporta l' articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 , recante: «Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2019, n. 195, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento). - 1. In attuazione dell'articolo 2, con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito sono definite linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica che individuano, ove non gia' previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonche' con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti, assumendo a riferimento le seguenti tematiche:
a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;
c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5;
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identita', delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
f) educazione alla legalita' e al contrasto delle mafie;
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
h) formazione di base in materia di protezione civile;
h-bis) educazione finanziaria e assicurativa e pianificazione previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile;
h-ter) conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
1-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera h-bis) del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sentito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attivita' di educazione finanziaria e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi.
2. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono altresi' promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva e solidale e l'educazione finanziaria. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.».
Entrata in vigore il 19 marzo 2025