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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 752/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AL CONCETTA DANIELA LOR, Giudice monocratico in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 783/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica IR Reggino - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240044896022000 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5002/2025 depositato il
16/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente impugna la cartella, notificata il 12.12.2024 di euro 263,88 relativa alle quote consortili dell'anno 2023 per i motivi in ricorso.
Chiedeva pertanto l'annullamento della cartella di pagamento e dei ruoli sottostanti, con vittoria di spese e compensi difensivi.
Non si costituiva il Consorzio di Bonifica, ma solo l'Agenzia- Riscossione.
All'udienza del 9.09.2025 questo Giudice decideva come a dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto, in quanto fondato, per l'assorbente ragione più liquida di seguito esposta, che esime dalla disamina delle altre eccezioni.
La ricorrente ha contestato di aver tratto beneficio dall'attività del Consorzio, rimasto contumace.
Ciò premesso, deve rilevarsi che, in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (v. Cass., sentenza n. 8079 del 23/04/2020). In assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava, pertanto, sul Consorzio resistente l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (v.
Cass., Sentenza n. 11431 del 08/04/2022; Cass., Ordinanza n. 20359 del 16/07/2021). Nel caso in esame il Consorzio resistente, a fronte delle specifiche contestazioni della parte ricorrente, non ha dato prova degli interventi eseguiti e, di conseguenza, dei benefici diretti conseguiti dai fondi di proprietà della parte ricorrente.
Tali conclusioni non sono state contestate dalla parte resistente, né essa ha dato altrimenti prova dell'esecuzione degli interventi di bonifica.
La Riscossione resistente si è, infatti, limitata a ribadire la legittimità del proprio operato.
Mentre, il Consorzio è rimasto contumace e che, quindi, ha omesso anche la produzione del “piano di classifica”: v. Cass. 2241/15), la cartella è anche immotivata, dato che non viene indicato il criterio di liquidazione utilizzato (per i requisiti motivazionali della cartella nella materia in discussione v. Cass. 11722 /10
e conformi precedenti di questa Corte). Non potendosi ritenere provata l'esecuzione degli interventi e l'esistenza di benefici derivati ai fondi di proprietà della parte di ricorrente, il ricorso va accolto e, per l'effetto, la cartella di pagamento impugnata va annullata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia del Consorzio di bonifica. In accoglimento del ricorso, annulla l'atto opposto.
Condanna, in solido le resistenti, al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 280,00, per compensi oltre accessori per legge e alla rifusione del C.U. pagato. Messina, 9.09.2025 Il Giudice
ON AL
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AL CONCETTA DANIELA LOR, Giudice monocratico in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 783/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica IR Reggino - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240044896022000 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5002/2025 depositato il
16/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente impugna la cartella, notificata il 12.12.2024 di euro 263,88 relativa alle quote consortili dell'anno 2023 per i motivi in ricorso.
Chiedeva pertanto l'annullamento della cartella di pagamento e dei ruoli sottostanti, con vittoria di spese e compensi difensivi.
Non si costituiva il Consorzio di Bonifica, ma solo l'Agenzia- Riscossione.
All'udienza del 9.09.2025 questo Giudice decideva come a dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto, in quanto fondato, per l'assorbente ragione più liquida di seguito esposta, che esime dalla disamina delle altre eccezioni.
La ricorrente ha contestato di aver tratto beneficio dall'attività del Consorzio, rimasto contumace.
Ciò premesso, deve rilevarsi che, in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (v. Cass., sentenza n. 8079 del 23/04/2020). In assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava, pertanto, sul Consorzio resistente l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (v.
Cass., Sentenza n. 11431 del 08/04/2022; Cass., Ordinanza n. 20359 del 16/07/2021). Nel caso in esame il Consorzio resistente, a fronte delle specifiche contestazioni della parte ricorrente, non ha dato prova degli interventi eseguiti e, di conseguenza, dei benefici diretti conseguiti dai fondi di proprietà della parte ricorrente.
Tali conclusioni non sono state contestate dalla parte resistente, né essa ha dato altrimenti prova dell'esecuzione degli interventi di bonifica.
La Riscossione resistente si è, infatti, limitata a ribadire la legittimità del proprio operato.
Mentre, il Consorzio è rimasto contumace e che, quindi, ha omesso anche la produzione del “piano di classifica”: v. Cass. 2241/15), la cartella è anche immotivata, dato che non viene indicato il criterio di liquidazione utilizzato (per i requisiti motivazionali della cartella nella materia in discussione v. Cass. 11722 /10
e conformi precedenti di questa Corte). Non potendosi ritenere provata l'esecuzione degli interventi e l'esistenza di benefici derivati ai fondi di proprietà della parte di ricorrente, il ricorso va accolto e, per l'effetto, la cartella di pagamento impugnata va annullata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia del Consorzio di bonifica. In accoglimento del ricorso, annulla l'atto opposto.
Condanna, in solido le resistenti, al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 280,00, per compensi oltre accessori per legge e alla rifusione del C.U. pagato. Messina, 9.09.2025 Il Giudice
ON AL