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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/11/2025, n. 4684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4684 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 10660/2025 del R.G. Tra
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
EL AR Lettera;
ricorrente E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1 resistente Conclusioni: come in atti Motivi in fatto e diritto della decisione Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. Per_1
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, depositava dichiarazione di dissenso ai
[...] sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ai sensi della L. n. 118/71 a far data dalla domanda amministrativa L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Il CTU dott. , nominato CTU nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, Persona_1 nel proprio elaborato – da intendersi qui integralmente richiamato – ha analizzato in maniera esaustiva le condizioni della ricorrente, esponendo quanto segue: “Le patologie emergenti dagli elementi d'anamnesi e certificativi prese in esame e non incluse tra le patologie determinanti susseguenti evidentemente non rispettano i caratteri nosologici tabellari e/o non possono essere valutate per analogia ovvero non sono suffragati da idonea documentazione clinico-strumentale probante, ovvero risultano di entità tale da non consentire il raggiungimento della soglia per una proficua determinazione della invalidità globale. All'uopo non sono foriere di elementi valutativi atti al determinismo della complessiva invalidità per carenze di riscontro clinico e/o documentale la patologia ortopedica (lomboartrosi). Infermità n. 1 (Codice di Riferimento correlato alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.: 93.09; 90 e da 92 in poi, escluso il 94.0 dell'OMS): DIABETE MELLITO TIPO 1° O 2° CON COMPLICANZE MICRO- MACROANGIOPATICHE CON MANIFESTAZIONI CLINICHE DI MEDIO GRADO (CLASSE III). Il decreto ministeriale del 5/2/92 distingue 4 classi, dalla I alla IV, che tengono in considerazione: tipo di diabete;
controllo glicometabolico;
presenza/assenza di complicanze ed il grado di compromissione. E' per tanto che, rifacendosi allo Schema di DM Ministero della Salute, decreto ministeriale concernente l'approvazione della nuova “Tabella indicativa delle percentuali di Invalidità per le Menomazioni e le Malattie Invalidanti” aggiornata ai sensi della L. 3 agosto 2009, n. 102 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 1° luglio 2009, n. 78” - Atti Parlamentari XVI Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI - N.507, ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE, trasmesso alla Presidenza il 03 ottobre 2012, ripreso in Circolare : “LINEE GUIDA I.N.P.S. PER L'ACCERTAMENTO CP_1
DEGLI STATI INVALIDANTI”, è condivisibile la definizione delle differenti condizioni cliniche del diabetico, scompensato o non, complicato o non. Ne discende la suddivisione in undici classi, dettagliando in tal modo la gradazione della progressione percentuale. Nel caso che ricorre, in assenza di elementi valutativi relativi alle complicanze, sulla scorta del certificato “scompenso” glicometabolico attestato in data 21 aprile 2024, è utile l'afferimento alla: Classe 3: Diabete mellito tipo 1 o tipo 2 insulino-trattato in mediocre compenso glicemico (A1c >7% e <10% per un periodo _ 1 anno) nonostante adeguato trattamento e autocontrollo glicemico, e/o con complicanze solo strumentalmente rilevate. Ciò nonostante sia condivisibile che è da considerare diabete scompensato solo il diabete già in terapia insulinica;
la presenza di uno scompenso cronico in un diabetico trattato con sola terapia orale va corretta con terapia insulinica. Infermità n. XX (Codice di Riferimento correlato alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.: 22.05; 22 dell'OMS): SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA. La periziata, secondo verbale di Commissione Medica di Prima Istanza, è stata riconosciuta affetta da: “Sindrome Ansioso-Depressiva”. Il Disturbo Ansioso-Depressivo Misto è un disturbo che si caratterizza per la presenza di un umore disforico persistente o ricorrente, accompagnato da sintomi aggiuntivi quali difficoltà di concentrazione o di memoria, alterazioni del sonno, affaticamento o mancanza di energie, irritabilità, preoccupazione, facilità al pianto, ipervigilanza, previsioni negative, disperazione o pessimismo riguardo al futuro, e bassa autostima o sentimenti di disprezzo di sé. Questa sintomatologia causa un disagio clinicamente significativo o la menomazione del funzionamento sociale, lavorativo o di altre aree importanti della vita quotidiana. La relazione tra questo disturbo e gli altri Disturbi Depressivi (tra cui il Disturbo distimico, voce con cui è nosografata nel DSM IV la Sindrome depressiva endoreattiva) e d'Ansia (tra cui la Nevrosi ansiosa) non è nota, per cui non è chiaro se ed in quale misura esso possa essere un fattore di rischio per un altro disturbo mentale quale il Disturbo Depressivo Maggiore, il Disturbo d'Ansia Generalizzato o il Disturbo di Panico. La categoria del Disturbo Ansioso-Depressivo Misto è stata proposta nell'appendice B del DSM-IV TR per indicare tutti quei casi caratterizzati dalla presenza di sintomi depressivi e ansiosi che: Non soddisfano i criteri per ognuno di queste due categorie ma causano una compromissione del funzionamento sociale e lavorativo;
Richiedono un trattamento farmacologico. Da certificazione specialistica allegata (28 marzo 2023) non si desume quantificazione alcuna, guidando quindi nella determinazione quantitativa gli elementi emersi all'esame clinico. Certamente non estranea ad una prudenziale valutazione è l'assenza di ultronei elementi documentali (prese in carico a cura di CSM, relazioni psichiatriche, prescrizioni farmacologiche – eventualmente su L.I.T., aggiustamenti terapeutici, etc.). Infermità n. XX (Codice di Riferimento correlato alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.: 64.41; 65 dell'OMS): MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I CLASSE NYHA). All'atto della visita medica presso la commissione medica di prima istanza la periziata era stata riscontrata affetta da scompenso cardiaco con ridotta capacità funzionale e fibrillazione atriale. Invero…(omissis)…la valutazione del grado di invalidità per cause cardiache origina dall'integrazione di tutta una serie di variabili disponibili, sia cliniche sia strumentali, nell'ottica di un'accurata stadiazione clinico-prognostica, tenendo ovviamente conto dei rischi e dei costi relativi alle singole metodiche di indagine…(omissis)…”. Nel proibitivo sforzo di individuare parametri oggettivi su cui fondare la valutazione medico-legale, nel corso del tempo si è raffinata la ricerca di esami strumentali in grado di definire l'impegno funzionale secondo le più aggiornate linee guida internazionali. Naturalmente i dati derivanti vanno integrati con i dati clinici emergenti dall'esame obiettivo dei singoli casi. Così la severità di una cardiopatia va valutata anche in base al quadro anatomico, alla prognosi e ai risultati della terapia, facendo riferimento ai seguenti parametri:
• funzione di pompa;
• riserva coronarica;
• funzione valvolare;
• ritmo cardiaco. La funzione di pompa è valutata grazie alla FUNZIONE SISTOLICA (assume particolare importanza nella valutazione delle cardiomiopatie sia primitive che secondarie, ed è espressa dal valore della frazione di eiezione del ventricolo sinistro - EF VS) ed alla FUNZIONE DIASTOLICA (disfunzione diastolica lieve, media e grave). La riserva coronarica è compromessa qualora insorga ischemia, che deve essere diagnosticata con riscontri oggettivi tramite Test Ergometrico o Eco Stress
o Scintigrafia Miocardica da sforzo. In sintesi, il carico ischemico può essere quantificato utilizzando:
1. dati ottenuti dai test provocativi di ischemia: test ergometrico, test di imaging da sforzo e farmacologici;
2. ECG dinamico. Il test da sforzo espresso in MET deve essere personalizzato mediante la successiva conversione in WATT. Il MET è l'equivalente metabolico del consumo energetico a riposo, corrisponde a 3,5 ml/min/Kg di O2 e viene preso come unità di misura dello sforzo. Per ciò che attiene alla funzione valvolare, la patologia interessante l'apparato valvolare può dare luogo a stenosi e/o insufficienza. La valutazione si basa sull'impiego dell'ecocardiogramma mono- bidimensionale e color-doppler: nelle stenosi permette di determinare il gradiente valvolare;
nelle insufficienze di stimare la gravità del rigurgito. Informazioni supplementari possono essere fornite dalla morfo-volumetria cardiaca, e, anche a fini prognostici, dalla frazione di eiezione del ventricolo sinistro (EF VS).Per quanto concerne, infine, alle alterazioni del ritmo cardiaco (aritmie), è possibile utilizzare le informazioni fornite dall'ECG di base e dall'ECG dinamico. Esse devono essere integrate dai risultati dell'esame ecocardiografico e, eventualmente, da altri esami strumentali. Nel caso che ricorre la periziata, all'indagine ultrasonografica del 02 marzo 2023, presenta: “[…] Ipertrofia concentrica del VS;
ipocinesia del SIV mediobasale e posteriore;
conservata la funzione sistolica globale (FE=55%); pattern flussimetrico mitralico come da alterato rilasciamento;
lieve insufficienza mitralica;
AS non dilatato […] consentendo tale quadro ecografico collocazione in I-II classe N.Y.H.A. Infermità n. 4 (Codice di Riferimento correlato alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.: 62.03; 63 dell'OMS): CISTITE CRONICA. Anche in questo caso, come in altri, non sorprenda il riferimento a tale voce nosografata in tabella, nonostante la salienza clinica che emerge documentalmente è l'incontinenza urinaria, laddove i fenomeni di flogosi cronica possono risultare a corollario. L'incontinenza urinaria, non è infatti patologia contemplata tra le voci tabellari. L'incontinenza urinaria è un sintomo di varie patologie a genesi diversa (flogistica, meccanica, nervosa) che comportano la perdita involontaria d'urina. La più comune è la forma cosiddetta “da sforzo” (IUS) che si determina quando la pressione vescicale supera quella uretrale sotto sforzo fisico con aumento della pressione addominale. E' foriera di riflessi negativi sul piano psicologico e sociale. Alcuni Autori ritengono che: …(omissis)…Secondo un criterio analogico riteniamo che le forme di incontinenza urinaria che si verificano al di fuori di tali ipotesi (incontinenza legata ad anomalie neurologiche – n.d.r.) possano essere valutate nella misura dell'11- 30%, mentre per gli altri casi la valutazione va riferita al complesso delle menomazioni…(omissis)…”1. Nel caso che ricorre la determinazione quantitativa è influenzata dall'assenza di elementi d'analisi di dettaglio quanto a complicanze del quadro clinico. Percentuale d'invalidità
• Infermità 1: 20%
• Infermità 2: 25%
• Infermità 3: 35%
• Infermità 4: 11%
• Infermità consistenti
… Valutazione finale d'invalidità Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L118/71 e art. 9 DL 509/88): 65%. Conclusioni ALLO STATO ATTUALE, VISTI I FATTI E GLI ELEMENTI CLINICI, ANALIZZATA LA DOCUMENTAZIONE PROBANTE, CONSIDERATE LE CIRCOSTANZE DEL CASO, SI RITIENE OPPORTUNO PRODURRE LA SEGUENTE TABELLA: Diagnosi: DIABETE MELLITO IN TRATTAMENTO CON ADO;
DISTURBO MISTO ANSIOSO- DEPRESSIVO MODERATO;
MIOCARDIOPATIA ISCHEMICO-IPERTENSIVA IN I-II CLASSE N.Y.H.A.; URGE INCONTINENCE STABILIZZATA. Beneficio richiesto: assegno mensile di assistenza Valutazione finale d'invalidità Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L118/71 e art. 9 DL 509/88): 65%. Decorrenza: 01 aprile 2025”. Il CTU nel proprio elaborato ha analizzato in maniera esaustiva il quadro patologico della ricorrente ed, in particolare, l'evoluzione dello stato psicofisico in base alla documentazione medica prodotta ed all'esame peritale condotto. Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Parte ricorrente ha prodotto nuova documentazione, ma non ha specificamente allegato in che modo la stessa sia in grado di comprovare una diversa valutazione in merito allo stato psicofisico oppure un effettivo aggravamento delle condizioni di salute dell'istante e di incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di ATP, in modo da configurare un aggravamento legittimante l'accertamento del requisito sanitario richiesto con il ricorso. La Corte di Legittimità (cfr. ordinanza Cassazione civile sez. VI - 02/02/2015, n. 1806) ha affermato in merito: “Quanto al secondo motivo, che denuncia violazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21151 del 2010; v. pure Cass. n. 14968 del 2003, n. 2946 del 2001, n. 2153 del 2000, n. 6589 del 2000, n. 7776 del 1997), nelle controversie relative a prestazioni previdenziali od assistenziali fondate sull'invalidità del richiedente, il ricorrente, che abbia censurato la decisione del giudice d'appello per violazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ha l'onere di dimostrare di aver dedotto e comprovato, con adeguata documentazione, l'esistenza degli aggravamenti delle malattie e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo grado, nonchè la determinante rilevanza delle nuove patologie in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata…”. La stessa Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. - 13/10/2010, n. 21151) afferma: “4. Quanto al primo motivo, osserva la Corte che, nelle controversie relative a prestazioni (previdenziali o assistenziali) fondate sull'invalidità del richiedente, incombe alla parte che addebita al giudice d'appello la disapplicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c. l'onere di dimostrare di aver dedotto e comprovato con adeguata documentazione l'esistenza delle infermità che asserisce sopravvenute agli accertamenti e alla pronuncia del primo giudice, come pure (l'esistenza) dei pretesi aggravamenti delle malattie da questi già valutate, nonchè l'onere di fornire elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (vedi Cass. n. 14968 del 2003, n.2946 del 2001, n.2153 del 2000, n.6589 del 2000, n.7776 del 1997)…”.
Nella fattispecie concreta in esame la carenza di specifiche deduzioni in merito alla rilevanza della documentazione medica prodotta, al fine di incidere in maniera determinante sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio già effettuata dal CTU, rende esplorativa la richiesta di ulteriori accertamenti.
La Corte di Legittimità (cfr. ordinanza Cassazione civile sez. VI, 15/12/2017 n. 30218 afferma in merito alla CTU che “"il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati." (Sez. 6
- L, Ordinanza n. 3130 del 2011; Sez. 3, Sentenze nn. 3191 del 2006 e 9060 del 2003; Sez. 2, Sentenza n. 5422 del 2002) …”.
Emerge pertanto che le motivazioni in base alle quali la parte ricorrente deduce di non condividere le conclusioni del CTU integrano un dissenso diagnostico. In merito si richiama per completezza quanto affermato dalla Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. n. 7341 del 2004) in materia di dissenso diagnostico. La Corte di Legittimità nella suddetta sentenza afferma in merito al dissenso diagnostico: “E' appena il caso di richiamare in proposito la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ove il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il difetto di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione deve consistere nella indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 3519 del 2001, Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 530 del 1998, Cass. n. 12630 del 1995).”
Pertanto, deve dichiararsi che la ricorrente non è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione dell'assegno di invalidità civile disciplinato dalla legge 118/1971. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel procedimento di Persona_1 accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi. Così deciso il 25.11.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa