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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1721/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MATTARELLA BERNARDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
PETRUCCI LUIGI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1895/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 94/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 15/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220023925449000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento n.94/2024, di rigetto del ricorso avverso la cartella di pagamento n.29120220023925449, emessa dall'agente della riscossione in conseguenza dell'iscrizione a ruolo di € 2.847,18 effettuata il 21/09/2022 dall'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Agrigento, ai sensi dell'art.36 ter del DPR n.600/1973, a titolo di Irpef, addizionale comunale
Irpef, addizionale regionale Irpef, interessi e sanzioni, all'esito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi presentata per il periodo d'imposta 2017.
Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio con controdeduzioni ed ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
In data 23/07/2025 l'appellante ha depositato:
- documentazione dalla quale risulta l'intervenuto integrale pagamento di tutti gli importi originariamente in contestazione;
- nota con la quale ha chiesto l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.
In data 21/11/2025 l'appellata ha depositato un estratto di ruolo dal quale non risulta alcun debito residuo in relazione all'impugnata cartella di pagamento n.29120220023925449.
Con ordinanza n.3315 dei 24-25/11/2025 la Corte ha invitato l'appellata ad esprimersi esplicitamente sulla richiesta formulata dalla controparte per la compensazione delle spese.
Con nota depositata il 12/02/2026 Agenzia delle Entrate Riscossione ha chiesto alla Corte di:
- dare atto che il contribuente in data 10/02/2025 ha pagato le imposte e gli accessori iscritti a ruolo, riconoscendo, pertanto, il proprio debito;
- condannare la controparte al pagamento delle spese del giudizio.
La controversia è stata trattata il 23/02/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che la cessazione della materia del contendere – che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio – costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.
Se è vero che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso, è certo, però, che in mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali (Cass. n.16150/2010).
Nel caso in esame è pacifico che con il pagamento effettuato da Ricorrente_1 nel corso del giudizio di secondo grado la pretesa creditoria vantata dall'agente della riscossione è stata integralmente soddisfatta.
Ciò comporta la cessazione della materia del contendere.
Non essendo intervenuto tra le parti alcun accordo che ne preveda la compensazione, le spese del secondo grado del giudizio debbono essere regolate in base al principio di soccombenza e, pertanto, debbono essere poste a carico del contribuente, il quale soltanto dopo la proposizione dell'appello ha riconosciuto integralmente il proprio debito.
Tenuto conto del valore della controversia (€ 2.847,18) e dell'attività difensiva svolta dall'appellata, tali spese debbono essere liquidate in € 531,00 (€ 318,00 per la fase di studio della controversia ed € 213,00 per la fase introduttiva), oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere e condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, delle spese del secondo grado del giudizio, liquidate in € 531,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Palermo, 23/02/2026
IL PRESIDENTE-RELATORE
RD TT
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MATTARELLA BERNARDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
PETRUCCI LUIGI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1895/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 94/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 15/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220023925449000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento n.94/2024, di rigetto del ricorso avverso la cartella di pagamento n.29120220023925449, emessa dall'agente della riscossione in conseguenza dell'iscrizione a ruolo di € 2.847,18 effettuata il 21/09/2022 dall'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Agrigento, ai sensi dell'art.36 ter del DPR n.600/1973, a titolo di Irpef, addizionale comunale
Irpef, addizionale regionale Irpef, interessi e sanzioni, all'esito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi presentata per il periodo d'imposta 2017.
Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio con controdeduzioni ed ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
In data 23/07/2025 l'appellante ha depositato:
- documentazione dalla quale risulta l'intervenuto integrale pagamento di tutti gli importi originariamente in contestazione;
- nota con la quale ha chiesto l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.
In data 21/11/2025 l'appellata ha depositato un estratto di ruolo dal quale non risulta alcun debito residuo in relazione all'impugnata cartella di pagamento n.29120220023925449.
Con ordinanza n.3315 dei 24-25/11/2025 la Corte ha invitato l'appellata ad esprimersi esplicitamente sulla richiesta formulata dalla controparte per la compensazione delle spese.
Con nota depositata il 12/02/2026 Agenzia delle Entrate Riscossione ha chiesto alla Corte di:
- dare atto che il contribuente in data 10/02/2025 ha pagato le imposte e gli accessori iscritti a ruolo, riconoscendo, pertanto, il proprio debito;
- condannare la controparte al pagamento delle spese del giudizio.
La controversia è stata trattata il 23/02/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che la cessazione della materia del contendere – che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio – costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.
Se è vero che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso, è certo, però, che in mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali (Cass. n.16150/2010).
Nel caso in esame è pacifico che con il pagamento effettuato da Ricorrente_1 nel corso del giudizio di secondo grado la pretesa creditoria vantata dall'agente della riscossione è stata integralmente soddisfatta.
Ciò comporta la cessazione della materia del contendere.
Non essendo intervenuto tra le parti alcun accordo che ne preveda la compensazione, le spese del secondo grado del giudizio debbono essere regolate in base al principio di soccombenza e, pertanto, debbono essere poste a carico del contribuente, il quale soltanto dopo la proposizione dell'appello ha riconosciuto integralmente il proprio debito.
Tenuto conto del valore della controversia (€ 2.847,18) e dell'attività difensiva svolta dall'appellata, tali spese debbono essere liquidate in € 531,00 (€ 318,00 per la fase di studio della controversia ed € 213,00 per la fase introduttiva), oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere e condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, delle spese del secondo grado del giudizio, liquidate in € 531,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Palermo, 23/02/2026
IL PRESIDENTE-RELATORE
RD TT