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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 29/01/2026, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1061/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
DE ON DA, OR
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4402/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Ribera N. 1 80128 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Felice A Cancello - Via Napoli N.1 81027 San Felice A Cancello CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5161/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
7 e pubblicata il 04/12/2024 Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202300009647000 TARES 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202300009647000 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202300009647000 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202300009647000 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 341/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere appello
Resistente/Appellato: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto e letto l'appello di Ricorrente_1 ; Letta la sentenza appellata di cui in epigrafe;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Entrate Riscossione
Trattata la controversia come da verbale di udienza;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi del combinato disposto ex art. l co. 2 D.L.vo 546/1992 e 132 cpc nonchè art. 36 co. 2 D.L.vo 546/1992; rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso del contribuente avverso comunicazione preventiuva di fermo amministrativo correlata a due cartelle esattoriali
-che il contribuente propone appello avverso i punti e capi della sentenza con i quali sono stati disattesi e/
o non esaminati i motivi introdotti, che ripropone, chiedendo l'accoglimento integrale del ricorso di primo grado;
-che l' Agenzia delle Entrate Riscossione resiste chiedendo conferma della decisione impugnata
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Risulta fondata la deduzione d'appello attraverso cui è contestata la sussistenza di un regolare atto di notifica delle cartelle esattoriale sottese all'impugnato preavviso;
dalla documentazione versata in atti i evince che il messo notificatore, abbia provveduto direttamente alla notifica avvalendosi del deposito all'albo pretorio ai sensi dell' 143 c.p.c., attestando ―ESITO VISURA IRREPERIBILITA' ASSOLUTA- e qualificando il ricorrente "irreperibile in maniera assoluta".
Sul punto, con orientamento sempre maggiormente specifico, la Corte di Cassazione (da ultimo con la sentenza n. 14990/25), ha ribadito in termini rigorosi che non è possibile qualificare una notifica come effettuata per irreperibilità assoluta in assenza di verifiche concrete, dettagliate e dichiarate in modo comprensibile nella relata.
La Suprema Corte ha chiarito che la semplice dicitura “sconosciuto”, apposta nella relata non può mai essere sufficiente: il messo notificatore deve esplicitare chiaramente le attività effettivamente svolte per accertare l'irreperibilità del destinatario;
occorre che in maniera minimamente intellegibile sia precisato se sia stata effettuata una visura camerale, consultata l'anagrafe comunale, interpellato i vicini, o eseguito qualsiasi altra indagine utile a verificare la presenza del contribuente.
Come rilevato anche in precedenti pronunce ( tra cui nell'ordinanza n. 9373 del 2025, ord.n. 27729 del 2024, ord. n. 25689 del 2002, sentenza n. 14803 del 2022), l'obbligo del notificatore non può esaurirsi in formule di stile, ma impone una ricerca effettiva e tracciabile attraverso strumenti anagrafici e pubblici. In mancanza di tale ricostruzione dettagliata, il Giudice non è in grado di esercitare alcun controllo sul presupposto stesso della procedura notificatoria, e dunque l'atto deve ritenersi radicalmente nullo. E' necessario un approccio sostanziale al controllo del corretto esercizio del potere notificatorio: non sono ammesse presunzioni né alcuna scorciatoia documentale.
Infatti ―il ricorso alle formalità di notificazione di cui all' art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto, il che val quanto dire che «l'ufficiale giudiziario debba comunque preliminarmente concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine - fra l'altro - di attingere, anche nell'ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione». É quanto si legge nell'ordinanza della Cassazione del 16 dicembre 2021, n. 40467.
Nel caso di specie, oltre la generica indicazione "esito visura" non risultano ulteriori attestazioni rilevanti;
di contro è presente in atti certificazione di residenza storico del contribuente, da cui emerge che alla data di notifica delle cartelle di pagamento, 02820180012918740000 (04/06/2019) e n. 02820190004598960000
(18/11/2021), lo stesso risiedesse nel luogo di tentata notifica, ovvero in San Felice a Cancello (Ce) alla
Indirizzo_1.
Più correttamente in luogo della irreperibilità assoluta il messo notificatore avrebbe dovuto attestare una temporanea assenza del ricorrente, ed attivare la conseguente procedura di notifica per irreperibiltà "relativa"
.
Non risulta inoltre completata la procedura attraverso emissione di raccomandata informativa in relazione all'affissione presso l'albo comunale.
Per tali ragioni, in assenza di prova di regolare notifica delle cartelle di pagamento, deve essere accolto l'appello ed annullato il preavviso di fermo amministrativo impugnato.
Sussistono ragioni di giustizia idonee a giustificare la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti, correlate all'incertezza interpretativa e dell'evoluzione in corso rilevabile dalle pronunce
Giurisprudenziali, in ordine al grado di sufficienza delle annotazioni in relata dell'organo notificatore di un atto .
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, annulla il preavviso impugnato . Compensa integralmente e reciprocamente tra tutte le parti spese del doppio grado
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
DE ON DA, OR
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4402/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Ribera N. 1 80128 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Felice A Cancello - Via Napoli N.1 81027 San Felice A Cancello CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5161/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
7 e pubblicata il 04/12/2024 Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202300009647000 TARES 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202300009647000 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202300009647000 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202300009647000 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 341/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere appello
Resistente/Appellato: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto e letto l'appello di Ricorrente_1 ; Letta la sentenza appellata di cui in epigrafe;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Entrate Riscossione
Trattata la controversia come da verbale di udienza;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi del combinato disposto ex art. l co. 2 D.L.vo 546/1992 e 132 cpc nonchè art. 36 co. 2 D.L.vo 546/1992; rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso del contribuente avverso comunicazione preventiuva di fermo amministrativo correlata a due cartelle esattoriali
-che il contribuente propone appello avverso i punti e capi della sentenza con i quali sono stati disattesi e/
o non esaminati i motivi introdotti, che ripropone, chiedendo l'accoglimento integrale del ricorso di primo grado;
-che l' Agenzia delle Entrate Riscossione resiste chiedendo conferma della decisione impugnata
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Risulta fondata la deduzione d'appello attraverso cui è contestata la sussistenza di un regolare atto di notifica delle cartelle esattoriale sottese all'impugnato preavviso;
dalla documentazione versata in atti i evince che il messo notificatore, abbia provveduto direttamente alla notifica avvalendosi del deposito all'albo pretorio ai sensi dell' 143 c.p.c., attestando ―ESITO VISURA IRREPERIBILITA' ASSOLUTA- e qualificando il ricorrente "irreperibile in maniera assoluta".
Sul punto, con orientamento sempre maggiormente specifico, la Corte di Cassazione (da ultimo con la sentenza n. 14990/25), ha ribadito in termini rigorosi che non è possibile qualificare una notifica come effettuata per irreperibilità assoluta in assenza di verifiche concrete, dettagliate e dichiarate in modo comprensibile nella relata.
La Suprema Corte ha chiarito che la semplice dicitura “sconosciuto”, apposta nella relata non può mai essere sufficiente: il messo notificatore deve esplicitare chiaramente le attività effettivamente svolte per accertare l'irreperibilità del destinatario;
occorre che in maniera minimamente intellegibile sia precisato se sia stata effettuata una visura camerale, consultata l'anagrafe comunale, interpellato i vicini, o eseguito qualsiasi altra indagine utile a verificare la presenza del contribuente.
Come rilevato anche in precedenti pronunce ( tra cui nell'ordinanza n. 9373 del 2025, ord.n. 27729 del 2024, ord. n. 25689 del 2002, sentenza n. 14803 del 2022), l'obbligo del notificatore non può esaurirsi in formule di stile, ma impone una ricerca effettiva e tracciabile attraverso strumenti anagrafici e pubblici. In mancanza di tale ricostruzione dettagliata, il Giudice non è in grado di esercitare alcun controllo sul presupposto stesso della procedura notificatoria, e dunque l'atto deve ritenersi radicalmente nullo. E' necessario un approccio sostanziale al controllo del corretto esercizio del potere notificatorio: non sono ammesse presunzioni né alcuna scorciatoia documentale.
Infatti ―il ricorso alle formalità di notificazione di cui all' art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto, il che val quanto dire che «l'ufficiale giudiziario debba comunque preliminarmente concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine - fra l'altro - di attingere, anche nell'ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione». É quanto si legge nell'ordinanza della Cassazione del 16 dicembre 2021, n. 40467.
Nel caso di specie, oltre la generica indicazione "esito visura" non risultano ulteriori attestazioni rilevanti;
di contro è presente in atti certificazione di residenza storico del contribuente, da cui emerge che alla data di notifica delle cartelle di pagamento, 02820180012918740000 (04/06/2019) e n. 02820190004598960000
(18/11/2021), lo stesso risiedesse nel luogo di tentata notifica, ovvero in San Felice a Cancello (Ce) alla
Indirizzo_1.
Più correttamente in luogo della irreperibilità assoluta il messo notificatore avrebbe dovuto attestare una temporanea assenza del ricorrente, ed attivare la conseguente procedura di notifica per irreperibiltà "relativa"
.
Non risulta inoltre completata la procedura attraverso emissione di raccomandata informativa in relazione all'affissione presso l'albo comunale.
Per tali ragioni, in assenza di prova di regolare notifica delle cartelle di pagamento, deve essere accolto l'appello ed annullato il preavviso di fermo amministrativo impugnato.
Sussistono ragioni di giustizia idonee a giustificare la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti, correlate all'incertezza interpretativa e dell'evoluzione in corso rilevabile dalle pronunce
Giurisprudenziali, in ordine al grado di sufficienza delle annotazioni in relata dell'organo notificatore di un atto .
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, annulla il preavviso impugnato . Compensa integralmente e reciprocamente tra tutte le parti spese del doppio grado