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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 941/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NA CLAUDIA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7005/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034290378000 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 15.09.2025 all'Agente della Riscossione ed alla società ATO ME 1 spa in liq., in persona del legale rappresentante pro tempore, depositato il 15.10.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520240034290378000, notificata il 17.06.2025, a titolo di omesso pagamento della Tassa Rifiuti Solidi Urbani, sanzioni, interessi e relative addizionali, per gli anni d'imposta 2010, 2011,
2012. Pretesa complessiva 4190,88.
Nella cartella si indica, quale atto prodromico, l'intimazione di pagamento Nr 268553 del 29/07/2019, notificata il 29/10/2019.
Il ricorso è stato proposto per eccepire la prescrizione della pretesa.
Con distrazione.
In data 08.01.2026 si è costituita l'ER che ha eccepito la carenza di responsabilità per attività antecedenti alla consegna del ruolo e la legittimità della procedura di riscossione per la parte di competenza.
In data 20.01.2026 si è costituita l'ATO che ha argomentato dalla regolare notifica delle fatture e dell'intimazione la inammissibilità di censure da farsi valere con la relativa impugnazione, ferma la infondatezza del ricorso.
Nelle more dell'udienza parte ricorrente ha depositato memoria nella quale, oltre ad insistere in atti, ha contestato la costituzione di AdeR tramite avvocato di libero foro.
All'udienza del 13.02.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va fatto richiamo a Cass. 16040/25 per il superamento dell'eccezione relativa alla costituzione di ER (si veda anche (Cass. 01/04/2025, n. 8617, Cass. 31/10/2024, n. 28199, Cass.
19/07/2023, n. 21370). Ciò premesso, va osservato che la presente controversia verte in merito al mancato pagamento di tassa rifiuti per gli anni 2010-2011-2012.
Trattasi pacificamente di tributo locale sottoposto a prescrizione quinquennale, per come riconosciuto dalla giurisprudenza della S.C. a partire da Cass. SU n. 23397/2016 (conformi Cass. 32779/24; 17667/24;
22172/23, solo per le più recenti).
L'ATO ha prodotto documentazione volta a riscontrare la notifica di fatture per acconto e saldo TIA 2012 e della intimazione indicata in cartella.
Con riferimento alla TIA 2010 e 2011, il primo atto notificato e' l'intimazione indicata in cartella, a prescrizione maturata.
In ordine alla possibilità di far valere la prescrizione mediante l'odierna impugnazione avverso la cartella, va preliminarmente rilevato che l'intimazione di pagamento indicata in cartella (rectius il sollecito di pagamento emesso dall'ente impositore) può certamente considerarsi atto impugnabile in virtù di una applicazione estensiva dell'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Ed invero, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n.
448 (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2014, n. 11929; Cass., Sez. 6^-5, 5 giugno 2017, n. 13963;
Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2144; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481); è stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva (e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico) (tra le tante: Cass., Sez. 5^,
5 ottobre 2012, n. n. 17010; Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773; Cass., Sez. 6^-5, 9 maggio 2017,
n. 11397; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29501; Cass.,
Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34177; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile
2022, n. 11481).
Ciò posto, deve tuttavia evidenziarsi che l'intimazione in questione non può essere assimilata ad alcuno degli atti tipici prefigurati dall'art. 19 D.Lgs. n. 546/92, dovendosene quindi riconoscere la natura di atto
“atipico”, ad impugnazione c.d. facoltativa, la cui omessa impugnazione non vale a precludere al contribuente la possibilità di sollevare l'eccezione di prescrizione nel presente giudizio proposto avverso la cartella.
Costituisce, infatti, principio del tutto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli specificamente indicati nel citato art. 19 (come, per l'appunto, il sollecito di pagamento medio tempore notificato), costituendo la stessa un'estensione della tutela, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento;
ciò comporta che la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (ossia la cristallizzazione) di questa pretesa, che può essere successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19, né preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall'art. 19 citato (tra le tante Cass. 16743/24; Cass. n. 22108/24;
n. 16118/23; n. 16122/23; n. 31259/21; 27860/21; n. 1230/20; n. 12150/19; n. 22507/19; n. 14045/2017; n.
26129/2017; n. 14675/16; n. 20611/16; n. 2616/2015; n. 16100/2011; n. 10987/2011; n. 8033/2011; S.U. n.
10672/2009; n. 21045/2007). In altre parole, è solo la mancata impugnazione di atti “tipici” che determina il consolidamento della pretesa tributaria e l'impossibilità di far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica, ipotesi che non ricorre nel caso concreto.
Di converso, stante la natura atipica del sollecito di pagamento medio tempore notificato, il ricorrente non aveva l'onere d'impugnarlo per fare valere la prescrizione dei crediti tributari maturati antecedentemente alla relativa notifica, potendo invece far valere il vizio nella presente sede.
In ordine all'anno 2012, deve osservarsi che la notifica delle fatture ha avuto luogo prima del decorso del termine prescrizionale e con valenza interruttiva, in seguito ulteriormente interrotta dalla notifica dell'intimazione indicata in cartella.
Senonchè appare comunque decorsa la prescrizione calcolata a far data dalla notifica di tale ultima intimazione e la notifica della cartella oggi impugnata, non potendo trovare applicazione la normativa emergenziale Covid19.
Ed invero, non può trovare applicazione il comma 1 dell'art. 68 DL 18/20, che opera in relazione a cartelle di pagamento emesse prima dell'inizio del periodo emergenziale ed i cui termini di versamento scadano durante tale periodo (“sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31
Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione”).
Nè può trovare applicazione il comma 4bis del medesimo art. 68 DL 18/20 che opera nei soli casi in cui la consegna del ruolo abbia avuto luogo durante il periodo emergenziale, laddove nel caso di specie la consegna del ruolo ha avuto luogo ben oltre tale periodo, ovvero solo nell'anno 2024.
Deve al più ritenersi operante la sospensione di 85 gg. (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) di cui all'art. 67 d.
l. 18/20, riguardante l'attività impositiva e riscossiva dell'ente titolare del credito, considerata la quale la prescrizione quinquennale risulta comunque decorsa.
Il ricorso va pertanto complessivamente accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di entrambe le parti resistenti in forza del principio di causalità, che informa quello della soccombenza, avuto riguardo al fatto che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione (cfr. Cass. ord. 24678/2018; n. 2570/2017).
La liquidazione è stata effettuata in prossimità dei valori minimi stante l'esiguo grado di complessità della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna entrambe le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 300,00, oltre accessori come per legge e CU se dovuti, da distrarsi al difensore.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NA CLAUDIA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7005/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034290378000 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 15.09.2025 all'Agente della Riscossione ed alla società ATO ME 1 spa in liq., in persona del legale rappresentante pro tempore, depositato il 15.10.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520240034290378000, notificata il 17.06.2025, a titolo di omesso pagamento della Tassa Rifiuti Solidi Urbani, sanzioni, interessi e relative addizionali, per gli anni d'imposta 2010, 2011,
2012. Pretesa complessiva 4190,88.
Nella cartella si indica, quale atto prodromico, l'intimazione di pagamento Nr 268553 del 29/07/2019, notificata il 29/10/2019.
Il ricorso è stato proposto per eccepire la prescrizione della pretesa.
Con distrazione.
In data 08.01.2026 si è costituita l'ER che ha eccepito la carenza di responsabilità per attività antecedenti alla consegna del ruolo e la legittimità della procedura di riscossione per la parte di competenza.
In data 20.01.2026 si è costituita l'ATO che ha argomentato dalla regolare notifica delle fatture e dell'intimazione la inammissibilità di censure da farsi valere con la relativa impugnazione, ferma la infondatezza del ricorso.
Nelle more dell'udienza parte ricorrente ha depositato memoria nella quale, oltre ad insistere in atti, ha contestato la costituzione di AdeR tramite avvocato di libero foro.
All'udienza del 13.02.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va fatto richiamo a Cass. 16040/25 per il superamento dell'eccezione relativa alla costituzione di ER (si veda anche (Cass. 01/04/2025, n. 8617, Cass. 31/10/2024, n. 28199, Cass.
19/07/2023, n. 21370). Ciò premesso, va osservato che la presente controversia verte in merito al mancato pagamento di tassa rifiuti per gli anni 2010-2011-2012.
Trattasi pacificamente di tributo locale sottoposto a prescrizione quinquennale, per come riconosciuto dalla giurisprudenza della S.C. a partire da Cass. SU n. 23397/2016 (conformi Cass. 32779/24; 17667/24;
22172/23, solo per le più recenti).
L'ATO ha prodotto documentazione volta a riscontrare la notifica di fatture per acconto e saldo TIA 2012 e della intimazione indicata in cartella.
Con riferimento alla TIA 2010 e 2011, il primo atto notificato e' l'intimazione indicata in cartella, a prescrizione maturata.
In ordine alla possibilità di far valere la prescrizione mediante l'odierna impugnazione avverso la cartella, va preliminarmente rilevato che l'intimazione di pagamento indicata in cartella (rectius il sollecito di pagamento emesso dall'ente impositore) può certamente considerarsi atto impugnabile in virtù di una applicazione estensiva dell'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Ed invero, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n.
448 (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2014, n. 11929; Cass., Sez. 6^-5, 5 giugno 2017, n. 13963;
Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2144; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481); è stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva (e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico) (tra le tante: Cass., Sez. 5^,
5 ottobre 2012, n. n. 17010; Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773; Cass., Sez. 6^-5, 9 maggio 2017,
n. 11397; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29501; Cass.,
Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34177; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile
2022, n. 11481).
Ciò posto, deve tuttavia evidenziarsi che l'intimazione in questione non può essere assimilata ad alcuno degli atti tipici prefigurati dall'art. 19 D.Lgs. n. 546/92, dovendosene quindi riconoscere la natura di atto
“atipico”, ad impugnazione c.d. facoltativa, la cui omessa impugnazione non vale a precludere al contribuente la possibilità di sollevare l'eccezione di prescrizione nel presente giudizio proposto avverso la cartella.
Costituisce, infatti, principio del tutto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli specificamente indicati nel citato art. 19 (come, per l'appunto, il sollecito di pagamento medio tempore notificato), costituendo la stessa un'estensione della tutela, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento;
ciò comporta che la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (ossia la cristallizzazione) di questa pretesa, che può essere successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19, né preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall'art. 19 citato (tra le tante Cass. 16743/24; Cass. n. 22108/24;
n. 16118/23; n. 16122/23; n. 31259/21; 27860/21; n. 1230/20; n. 12150/19; n. 22507/19; n. 14045/2017; n.
26129/2017; n. 14675/16; n. 20611/16; n. 2616/2015; n. 16100/2011; n. 10987/2011; n. 8033/2011; S.U. n.
10672/2009; n. 21045/2007). In altre parole, è solo la mancata impugnazione di atti “tipici” che determina il consolidamento della pretesa tributaria e l'impossibilità di far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica, ipotesi che non ricorre nel caso concreto.
Di converso, stante la natura atipica del sollecito di pagamento medio tempore notificato, il ricorrente non aveva l'onere d'impugnarlo per fare valere la prescrizione dei crediti tributari maturati antecedentemente alla relativa notifica, potendo invece far valere il vizio nella presente sede.
In ordine all'anno 2012, deve osservarsi che la notifica delle fatture ha avuto luogo prima del decorso del termine prescrizionale e con valenza interruttiva, in seguito ulteriormente interrotta dalla notifica dell'intimazione indicata in cartella.
Senonchè appare comunque decorsa la prescrizione calcolata a far data dalla notifica di tale ultima intimazione e la notifica della cartella oggi impugnata, non potendo trovare applicazione la normativa emergenziale Covid19.
Ed invero, non può trovare applicazione il comma 1 dell'art. 68 DL 18/20, che opera in relazione a cartelle di pagamento emesse prima dell'inizio del periodo emergenziale ed i cui termini di versamento scadano durante tale periodo (“sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31
Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione”).
Nè può trovare applicazione il comma 4bis del medesimo art. 68 DL 18/20 che opera nei soli casi in cui la consegna del ruolo abbia avuto luogo durante il periodo emergenziale, laddove nel caso di specie la consegna del ruolo ha avuto luogo ben oltre tale periodo, ovvero solo nell'anno 2024.
Deve al più ritenersi operante la sospensione di 85 gg. (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) di cui all'art. 67 d.
l. 18/20, riguardante l'attività impositiva e riscossiva dell'ente titolare del credito, considerata la quale la prescrizione quinquennale risulta comunque decorsa.
Il ricorso va pertanto complessivamente accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di entrambe le parti resistenti in forza del principio di causalità, che informa quello della soccombenza, avuto riguardo al fatto che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione (cfr. Cass. ord. 24678/2018; n. 2570/2017).
La liquidazione è stata effettuata in prossimità dei valori minimi stante l'esiguo grado di complessità della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna entrambe le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 300,00, oltre accessori come per legge e CU se dovuti, da distrarsi al difensore.