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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 09/01/2026, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 386/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PERONE ERNESTO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11511/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25019036554 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19765/2025 depositato il
15/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: presente
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di liquidazione n. 25019036554, con il quale l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Napoli I Atti Pubblici,Successioni e Rimborsi IVA - richiedeva il pagamento della sanzione nella misura minima di euro 500,00, irrogata per incompleta indicazione dei dati relativi alla mediazione immobiliare per l'atto registrato il 24/01/2025 al n. 3208- serie 1T.
Eccepiva l'illegittimità dell'avviso di liquidazione in quanto riteneva la contestazione formulata dall'Ufficio priva di fondamento giuridico, poiché le dichiarazioni rese in atto dalle parti contraenti “contengono il puntuale riferimento all'ammontare delle rispettive spese sostenute proprio laddove riportano l'incontrovertibile indicazione e identificazione delle fatture emesse dalla società mediatrice per l'attività di mediazione svolta”. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso e l' annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato.
Si costituiva in giudizio l'ufficio e ribadiva che quando in un atto di cessione immobiliare vi sia stato l'intervento anche di un intermediario, il Notaio provvede a riportare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dalle parti, oltre che le modalità di pagamento del prezzo della cessione, i dati del mediatore e l'ammontare del corrispettivo pattuito, riportando, altresì, le modalità di pagamento del medesimo.
Precisava che la disciplina che richiede tali dichiarazioni, introdotta dall'art. 35, comma 22, del D.L. n. Nominativo_1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248 (c.d. Legge Bersani), prevede, in assenza delle medesime, sanzioni amministrative.
Inoltre la legge 13 dicembre 2024, n. 203, apportava modifiche al citato art. 35, per cui non è più obbligatorio indicare l'ammontare delle provvigioni corrisposte all'agente immobiliare, ma è sufficiente indicare il numero della fattura e dichiarare la corrispondenza tra quanto versato e quanto nella stessa indicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato
Prevede, nella nuova formulazione, il citato art. 35, comma 22, che:
“All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo.
Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:
a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
b) il codice fiscale o la partita IVA;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;
d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività o, in alternativa, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l'importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta nonché, in ogni caso, le analitiche modalità di pagamento della stessa”. Nella specie, come provato in atti, non viene resa la dichiarazione obbligatoria della corrispondenza tre l'importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta, pur dichiarandosi l'intervento del mediatore (società studio Società_1 1 Srl) e le fatture emesse dalla società mediatrice per le provvigioni ricevute.
Risulta pertanto legittima la sanzione irrogata dall'agenzia e deve essere rigettato il ricorso proposto dal notaio. Sussistono validi motivi per la compensazione delle spese di lite, trattandosi di norma di recente introduzione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PERONE ERNESTO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11511/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25019036554 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19765/2025 depositato il
15/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: presente
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di liquidazione n. 25019036554, con il quale l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Napoli I Atti Pubblici,Successioni e Rimborsi IVA - richiedeva il pagamento della sanzione nella misura minima di euro 500,00, irrogata per incompleta indicazione dei dati relativi alla mediazione immobiliare per l'atto registrato il 24/01/2025 al n. 3208- serie 1T.
Eccepiva l'illegittimità dell'avviso di liquidazione in quanto riteneva la contestazione formulata dall'Ufficio priva di fondamento giuridico, poiché le dichiarazioni rese in atto dalle parti contraenti “contengono il puntuale riferimento all'ammontare delle rispettive spese sostenute proprio laddove riportano l'incontrovertibile indicazione e identificazione delle fatture emesse dalla società mediatrice per l'attività di mediazione svolta”. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso e l' annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato.
Si costituiva in giudizio l'ufficio e ribadiva che quando in un atto di cessione immobiliare vi sia stato l'intervento anche di un intermediario, il Notaio provvede a riportare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dalle parti, oltre che le modalità di pagamento del prezzo della cessione, i dati del mediatore e l'ammontare del corrispettivo pattuito, riportando, altresì, le modalità di pagamento del medesimo.
Precisava che la disciplina che richiede tali dichiarazioni, introdotta dall'art. 35, comma 22, del D.L. n. Nominativo_1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248 (c.d. Legge Bersani), prevede, in assenza delle medesime, sanzioni amministrative.
Inoltre la legge 13 dicembre 2024, n. 203, apportava modifiche al citato art. 35, per cui non è più obbligatorio indicare l'ammontare delle provvigioni corrisposte all'agente immobiliare, ma è sufficiente indicare il numero della fattura e dichiarare la corrispondenza tra quanto versato e quanto nella stessa indicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato
Prevede, nella nuova formulazione, il citato art. 35, comma 22, che:
“All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo.
Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:
a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
b) il codice fiscale o la partita IVA;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;
d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività o, in alternativa, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l'importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta nonché, in ogni caso, le analitiche modalità di pagamento della stessa”. Nella specie, come provato in atti, non viene resa la dichiarazione obbligatoria della corrispondenza tre l'importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta, pur dichiarandosi l'intervento del mediatore (società studio Società_1 1 Srl) e le fatture emesse dalla società mediatrice per le provvigioni ricevute.
Risulta pertanto legittima la sanzione irrogata dall'agenzia e deve essere rigettato il ricorso proposto dal notaio. Sussistono validi motivi per la compensazione delle spese di lite, trattandosi di norma di recente introduzione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.