Decreto presidenziale 28 novembre 2025
Ordinanza collegiale 12 febbraio 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00560/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01643/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1643 del 2025, proposto da
TR AS, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Genovese, Luigi Vuolo e Angela Stornaiuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione IA, Ufficio centrale circoscrizionale Centro presso il Tribunale di Catanzaro, non costituiti in giudizio;
nei confronti
NP UA, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Mario Caglioti e Francesco Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del verbale di proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere regionale della Regione IA adottato, all'esito delle elezioni regionali svoltesi nei giorni 5 e 6 ottobre 2025, dall'Ufficio elettorale centrale di Catanzaro, nella parte in cui sono stati attribuiti n. 5076 voti al candidato TR AS e n. 5103 voti al candidato NP UA;
- del verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale per la Circoscrizione Centro presso il Tribunale di Catanzaro riferito alla “ Lista n° 6 - LE SA IA ” nella parte in cui è riportato il risultato;
- della deliberazione n. 1 dell'11 novembre 2025 del Consiglio regionale della IA nella parte in cui il candidato NP UA è stato nominato, in luogo del ricorrente, consigliere supplente per la sostituzione temporanea del consigliere PO AN, nominato Vice Presidente della Giunta Regionale;
- dei verbali delle operazioni elettorali delle Sezioni: n. 1 del Comune di Dasà, n. 2 del Comune di Cardinale, nn. 8, 22, 31 63, 66, 68, 69, 70, 72 e 75 del Comune di Lamezia Terme, n. 4 del Comune di Isola di Capo Rizzuto e nn. 3 e 8 del Comune di Cutro;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale che possa ledere gli interessi del ricorrente;
per la conseguente correzione del risultato elettorale e per il riconoscimento del diritto alla nomina, mediante proclamazione, a Consigliere regionale della Regione IA.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da AM UA il 4 marzo 2026:
per l’annullamento:
- del verbale di proclamazione degli eletti, nella parte in cui sono stati attribuiti a NP UA n. 5103 voti anziché 5132, nonché nella parte in cui sono stati attribuiti erroneamente a TR AS Voti n. 5076 anziché 4991;
- del verbale dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale per la circoscrizione Centro presso il Tribunale di Catanzaro riferito alla “ Lista N. 6 – Lega Salvini IA ” nella parte in cui è stato attribuito a UA il risultato n. 5103 voti anziché il risultato numerico corretto di voti n. 5132 e nella parte in cui sono stati attribuiti a TR AS voti n. 5076 anziché voti n. 4991;
- dei verbali, in parte qua , delle operazioni elettorali delle Sezioni nn. 49,50 e 51 di Lamezia Terme, delle Sezioni nn. 1,2,3,4 e 5 di Gizzeria, delle sezioni nn. 4 e 5 di Falerna e della Sezione n. 5 di Nocera Terinese in cui sono stati attribuiti complessivamente a TR AS n. 85 voti che non avrebbero dovuto essere attribuiti;
- dei verbali, in parte qua , delle sezioni nn. 6,11 e 75 di Lamezia Terme e della Sezione n. 6 di Petilia Policastro in cui non sono stati attribuiti al candidato UA ulteriori 29 voti;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto e connesso e pregresso e conseguenziale.
Per l’accertamento
che al candidato NP UA devono essere attribuiti complessivamente Voti N. 5132 e al candidato TR AS voti n. 4991 con contestuale correzione del risultato elettorale e attribuzione ai candidati dei voti corretti per come sopra richiesto.
Per la conferma
della elezione, della proclamazione e della nomina di NP UA a consigliere regionale della IA a seguito delle consultazioni elettorali del 5 e 6 Ottobre 2025;
Visti il ricorso principale e quello incidentale e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di NP UA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. NI CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato gli esiti della competizione elettorale per l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della IA che si è svolta nelle giornate del 5 e del 6 ottobre 2025, alla quale ha partecipato quale candidato alla carica di Consigliere regionale presso la Circoscrizione “centro”, nella lista n. 6 “Lega Salvini IA”.
La lista ha totalizzato 26.526 preferenze, fra le quali, 12.133 in favore di PO AN, risultato eletto, 5.103 in favore di AM UA e 5.076 in favore dell’odierno ricorrente.
A seguito della nomina quale Vicepresidente della Giunta regionale di PO AN, è stato nominato consigliere regionale supplente il candidato AM UA.
Evidenziando che solo 27 voti di preferenza lo separerebbero da quest’ultimo, il ricorrente contesta quindi il risultato elettorale, deducendo, in diritto:
1.1. “ Violazione e falsa applicazione degli artt.3, 48 e 97 Cost., 1 e ss. L. 17.2.1968, n. 108, 1 e ss lrc 7.2.2005, n. 1, delle istruzioni ministeriali per le operazioni degli uffici elettorali di sezione e delle istruzioni integrative regionali. Eccesso di potere per presupposti carenti ed erronei, violazione del giusto procedimento, illogicità manifesta, arbitrarietà e travisamento. Sviamento ”;
1.2. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 48 e 97 Cost., 1 e ss. L. 17.2.1968, n.108, 57 e 68 dPR 16.5.1960, n.570, 1 e ss lrc 7.2.2005, n.1, delle istruzioni ministeriali per le operazioni degli uffici elettorali di sezione e delle istruzioni integrative regionali. Eccesso di potere per presupposti carenti ed erronei, violazione del giusto procedimento, illogicità manifesta, arbitrarietà e travisamento. Sviamento ”;
1.3. “ Violazione e falsa applicazione degli artt.3, 48 e 97 Cost., 1 e ss. l. 17.2.1968, n. 108, 1 e ss. lrc 7.2.2005, n.1, delle istruzioni ministeriali per le operazioni degli uffici elettorali di sezione e delle istruzioni integrative regionali. Eccesso di potere per presupposti carenti ed erronei, violazione del giusto procedimento, illogicità manifesta, arbitrarietà e travisamento. Sviamento ”.
In via istruttoria, ha chiesto che venga disposta una verifica istruttoria al fine di accertare la corretta attribuzione ed il numero dei voti spettanti al ricorrente nelle sezioni interessate.
2. L’amministrazione resistente, pur ritualmente intimata, non si è costituita.
3. All’esito dell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026, il Collegio, con ordinanza pubblicata il giorno seguente, ha concesso al ricorrente nuovo termine per il rinnovo della notificazione al controinteressato, non costituito.
4. Il 4 marzo 2026, si è, quindi, costituito il controinteressato, il quale ha contestato la fondatezza del ricorso e proposto, al contempo, ricorso incidentale, con il quale ha chiesto l’annullamento (i) del medesimo verbale di proclamazione degli eletti, ma nella parte in cui sono stati attribuiti a NP UA n. 5103 voti anziché 5132, nonché nella parte in cui sono stati attribuiti erroneamente a TR AS Voti n. 5076 anziché 4991; (ii) del verbale dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale per la circoscrizione Centro presso il Tribunale di Catanzaro riferito alla “Lista N. 6 – Lega Salvini IA” nella parte in cui è stato attribuito a UA il risultato n. 5103 voti anziché il risultato numerico corretto di voti n. 5132 e nella parte in cui sono stati attribuiti a TR AS voti n. 5076 anziché voti n. 4991; (iii) dei verbali, in parte qua, delle operazioni elettorali delle Sezioni nn. 49,50 e 51 di Lamezia Terme, delle Sezioni nn. 1,2,3,4 e 5 di Gizzeria, delle sezioni nn. 4 e 5 di Falerna e della Sezione n. 5 di Nocera Terinese in cui sono stati attribuiti complessivamente a TR AS n. 85 voti che non avrebbero dovuto essere attribuiti; (iv) dei verbali, in parte qua, delle sezioni nn. 6,11 e 75 di Lamezia Terme e della Sezione n. 6 di Petilia Policastro in cui non sono stati attribuiti al candidato UA ulteriori 29 voti; (v) nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto e connesso e pregresso e conseguenziale.
Ha domandato quindi venga accertata l’attribuzione, in proprio favore, di n. 5132 voti di preferenza, e, di contro, al candidato TR AS di n. 4991 voti di preferenza, confermando il risultato “ della elezione e della proclamazione e della nomina di NP UA a consigliere regionale ”.
Il ricorso incidentale è stato, pertanto, proposto dal controinteressato al fine di neutralizzare gli effetti dell’eventuale accoglimento del ricorso principale, sostenendo che, in ogni caso, dovendogli essere riconosciute 29 preferenze che, erroneamente, non gli sarebbero state attribuite, e, di contro, tolte al ricorrente principale 85 preferenze, erroneamente assegnategli, il risultato finale dello spoglio non potrebbe che essere comunque confermato.
4.1. Con memoria del 24 marzo 2026, il controinteressato ha poi eccepito la inammissibilità del ricorso principale per omessa impugnazione del verbale dell’ufficio centrale regionale nonché la sua irricevibilità, per tardività del deposito rispetto alla data di pubblicazione del medesimo verbale.
5. All’udienza del 25 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tanto premesso, il ricorso risulta infondato nel merito, ciò che consente di prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità ed irricevibilità formulate dal controinteressato, e comporta, inoltre, la improcedibilità del ricorso incidentale, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
7. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente principale, facendo riferimento alla sezione n.1 del Comune di Dasà ed alla sezione n.2 del Comune di Cardinale, evidenzia che, confrontando i dati contenuti nei rispettivi modelli 85-AR, recante i verbali delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione, con quelli risultanti dal modello 271-AR, dell’Ufficio centrale circoscrizionale, risulterebbe che tale ultimo ufficio abbia attribuito al UA 17 preferenze in più.
Inoltre, lamenta che nelle operazioni di spoglio della sezione n.8 del Comune di Cutro, a fronte di 22 preferenze a proprio favore, gliene sono state attribuite solo 7.
A sostegno di tale ultima allegazione, il ricorrente ha prodotto una dichiarazione sostitutiva resa da un elettore che, “ presente alle operazioni di spoglio presso la sezione n.8 di Cutro, ha constatato che per 22 schede – che recavano come unico voto maschile di preferenza il candidato TR AS […] – solo 7 sono state al medesimo attribuite”, specificando di non essere “a conoscenza delle motivazioni del mancato conteggio delle restanti 15 schede, sebbene siano state attenzionate ed espresse diverse opinioni tra i componenti del seggio ”.
Secondo il ricorrente, tali circostanze, unitariamente considerate, avrebbero falsato il risultato elettorale, “ giacché il dato esatto per il candidato NP UA è di 5086 voti, mentre per il ricorrente TR AS è di 5091 voti ”.
7.1. Il motivo è infondato.
7.1.1. Muovendo dall’esame della dichiarazione sostitutiva, deve preliminarmente ricordarsi che, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, nel giudizio elettorale grava sul ricorrente l'onere di fornire almeno un principio di prova, nel senso che questi deve indicare le contestazioni contenute nei verbali elettorali onde evitare che il giudizio si connoti per una finalità esplorativa, siccome volto a promuovere in via giudiziale il rinnovo dello scrutinio dei voti espressi dal corpo elettorale (cfr., in termini, Consiglio di Stato, sez. V, 28 giugno 2016, n. 2901).
Si è così precisato che, sebbene in sede di contenzioso elettorale l'onere della prova debba essere valutato con minore rigore, i motivi non possono però risolversi in supposizioni o illazioni tendenti ad ottenere un riesame in sede giurisdizionale, quasi d'ufficio, dell'operato dei seggi elettorali.
In particolare, l'onere della prova gravante sul ricorrente, imposto dall'art. 40, comma 1, lett. e), c.p.a., in rapporto all'art. 64, comma 1, c.p.a., può fondarsi su elementi indiziari, purché essi siano dotati dell'attendibilità sufficiente a costituire un principio di prova plausibile e idoneo a legittimare l'attività acquisitiva del giudice (cfr., in termini, Consiglio di Stato, sez. II, 10 luglio 2024, n. 6182).
Quanto, in particolare, alle dichiarazioni sostitutive, quali quella depositata nel presente giudizio dal ricorrente, si è da ultimo chiarito che queste, “ per acquisire il necessario valore di principio di prova devono ricostruire, in fatto, le asserite irregolarità nell'attribuzione dei voti con carattere ampiamente circostanziato. Qualora la dichiarazione probatoria provenga da soggetti che hanno assistito alle operazioni elettorali (rappresentanti di lista, aventi il precipuo compito di verificare la correttezza delle operazioni compiute dal seggio elettorale, e cittadini elettori, presenti volontariamente allo spoglio e quindi anch'essi in grado di verificare tale correttezza in relazione al segmento finale), si richiede che la dichiarazione rappresenti cosa è effettivamente avvenuto durante lo spoglio delle schede elettorali e la relativa verbalizzazione, anche al fine di responsabilizzare il dichiarante e conferire attendibilità alla dichiarazione sostitutiva, la cui veridicità è assistita dalle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace (Consiglio di Stato, sez., II, 9 gennaio 2024, n. 316) ” (Cons. Stato, V, 2 febbraio 2026, n.831).
Ebbene, alla luce dei riferiti principi, deve ritenersi che, nel caso di specie, le censure del ricorrente non siano sufficientemente dettagliate e che pertanto la richiesta istruttoria si palesi come meramente esplorativa, giacché la dichiarazione sostitutiva non offre il necessario principio di prova dei fatti allegati con il ricorso.
In particolare, il Collegio evidenzia che con essa il dichiarante si è limitato a riferire, quale dato storico, della mancata attribuzione, al ricorrente, di un certo numero di voti di preferenza, senza tuttavia indicare la sussistenza di irregolarità riscontrate nelle operazioni di spoglio. Al contrario, egli ha finanche riferito di non conoscere le ragioni per le quali quelle preferenze non siano state calcolate in favore del ricorrente e che, fino a prova contraria, debbono ritenersi corrette.
Evidente, quindi, che tale dichiarazione, non riferendo l’esistenza di irregolarità ma solo di attività che fisiologicamente vengono svolte in sede di spoglio, non si rivela sufficiente ad integrare quel principio di prova che, solo, può consentire al giudice di disporre un accertamento istruttorio, al fine di verificare la fondatezza delle ragioni di ricorso.
Se così è, la censura del ricorrente relativa alla sezione n.8 del Comune di Cutro, non raggiungendo il grado minimo di specificità ed attendibilità necessario per giustificare una successiva attività istruttoria finalizzata all’accertamento di eventuale fondatezza delle doglianze, non può avere l’auspicato seguito positivo.
7.1.2. Passando all’esame delle contestazioni relative alle sezioni del Comune di Dasà e del Comune di Cardinale, le stesse, una volta dichiarata infondata la censura sulla sezione del Comune di Cutro – anche al netto di ogni ulteriore considerazione – non consentirebbero, anche ove fondate, di superare la prova di resistenza e, quindi, al Collegio di disporre i richiesti accertamenti istruttori.
Come noto, nel contenzioso elettorale, “ il principio della prova di resistenza, nel quadro di una corretta composizione tra l'esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà del corpo elettorale, non consente di pronunciare l'annullamento degli atti della procedura laddove l'illegittimità non determinerebbe alcuna sostanziale modifica dei risultati medesimi, lasciando inalterati gli originari rapporti di forza (Consiglio di Stato sez. II, 19 luglio 2021, n. 5428) ” (così, da ultimo, Cons. Stato, V, 2 febbraio 2026, n.831).
Nel caso di specie, rispetto alle due sezioni in esame, il ricorrente contesta l’assegnazione di complessive 17 preferenze in favore del controinteressato, che, anche ove effettivamente assegnate per errore, non potrebbero comunque incidere sul risultato elettorale, ove si ricordi che fra i due candidati, parti dell’odierno giudizio, il distacco è di n.27 preferenze.
Né la prova di resistenza potrebbe superarsi in forza delle ulteriori censure mosse con il ricorso, risultando anch’esse, come si vedrà, parimenti infondate.
8. In particolare, quanto al secondo motivo di ricorso, il ricorrente riferisce che:
- nella sezione n.66 del Comune di Lamezia Terme, “ dal verbale 85-AR (stralcio) della Sez. in questione risulta che il totale dei votanti è di 435, mentre le schede scrutinate sono 438, sicché vi è uno scarto di 3 schede, id est di 3 voti che non si sa a chi siano stati assegnati ”;
- in alcune sezioni dei Comuni di Lamezia Terme, Isola Capo Rizzuto e Cutro, “ dal confronto tra i modelli 268-AR e 271-AR emerge una discrasia tra i voti di lista […] e la somma delle preferenze riportate dai candidati maschi […] ”, risultando, “ inspiegabilmente ”, un numero di preferenze superiore a quelle complessivamente ottenute dalla lista;
- lo spoglio di tali ultime sezioni sarebbe stato “ caratterizzato da errori marchiani che, sebbene segnalati, non sono stati emendati. Si è verificato, infatti, che decine di schede delle Sezioni riportavano il nominativo del candidato UA accanto al simbolo contrassegnato “Occhiuto Presidente”. La qual cosa comporta - in base all’art. 57 DPR n. 570/1960 e alle Istruzioni ministeriali e regionali - la validità del voto esclusivamente per la lista contrassegnata; ciononostante i Presidenti di seggio, con evidente manipolazione del voto espresso, hanno ritenuto di assegnare il voto sia alla Lista “Occhiuto Presidente”, sia al candidato UA, appartenente alla Lista n. 6 “Lega Salvini IA ”.
Secondo l’esponente, risulterebbe quindi un numero di 22 preferenze in eccesso, riscontrate nei verbali prodotti, tale da alterare “ ancora di più ed in danno del ricorrente il risultato elettorale ”, che, peraltro, non potrebbe derivare dalla espressione delle doppie preferenze di genere, “ essendo matematicamente impossibile ”.
8.1. Le censure risultano infondate e in ogni caso, a monte, non provate.
Partendo dalla contestazione degli “ errori marchiani ” che avrebbero caratterizzato le attività di spoglio delle richiamate sezioni dei Comuni di Lamezia Terme, Isola Capo Rizzuto e Cutro, la censura è del tutto generica e sfornita di prova, rivelandosi una mera congettura, che, in quanto tale, non può avere pregio.
Rispetto alle ulteriori deduzioni difensive, deve evidenziarsi che il ricorrente, oltre al mero rilievo della discrepanza nei dati, da un lato non ha allegato l’esistenza di condotte che abbiano concretamente viziato l’espressione del voto popolare, dall’altro nemmeno ha dimostrato che le irregolarità lamentate gli abbiano prodotto un danno, falsando il risultato elettorale, che, diversamente, lo avrebbe visto eletto.
Sul punto, deve rimarcarsi che, come costantemente precisato dalla giurisprudenza amministrativa, muovendo dal richiamo al principio di strumentalità delle forme nel procedimento elettorale, espressivo dell’interesse alla stabilità del risultato elettorale e implicante il rispetto della volontà dell’elettore e dell’attribuzione di significato alla consultazione elettorale, “ di regola, i vizi nella compilazione dei verbali delle sezioni elettorali o le discrepanze tra il numero delle schede autenticate e la somma delle schede votate non sono considerati irregolarità sostanziali, a meno che non si denunci un’irregolarità concreta nella conduzione delle operazioni di voto che comprometta l’accertamento della volontà del corpo elettorale (tra le tante, Cons. Stato, II, 2 gennaio 2024, n. 51). Specularmente, l’invalidità delle operazioni può essere ravvisata solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo cui il medesimo è prefigurato, mentre non può comportare l’annullamento delle stesse operazioni la mera irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie e alcuna compressione della libera espressione del voto (tra le tante, Cons. Stato, II, 2 novembre 2023, n. 9407) ” (in termini, Cons. Stato, V, 13 gennaio 2026, n.282).
In punto di onere della prova, si è altresì costantemente precisato che “ l'interessato non può limitarsi a rappresentare presunte scorrettezze nelle operazioni elettorali, ma è necessario che fornisca almeno un principio di prova, in termini indiziari, sul fatto che le irregolarità censurate abbiano determinato l'attribuzione al ricorrente di un numero di voti inferiore a quello effettivamente espresso dal corpo elettorale oppure, specularmente, con riferimento alla posizione del controinteressato, il conteggio di un numero di preferenze superiore a quelle legittimamente riconoscibili ”(cfr. C.d.S. n. 3722/2022).
A fronte di tali principi, quelle evidenziate dal ricorrente risultano semplici ipotesi congetturali, che, in quanto tali, non possono incidere sulla validità del risultato elettorale.
Vero è, sul punto, che i dati riferiti con il ricorso evidenziano la sussistenza di un disallineamento tra voti di preferenza e voti di lista, che rende i risultati fra loro inconciliabili. È altrettanto vero, tuttavia, che tale discrepanza potrebbe derivare da una molteplicità di errori e/o irregolarità astrattamente commessi in sede di compilazione dei verbali, e che non v’è alcun plausibile indizio che l’errore riguardi proprio il mancato riconoscimento di preferenze in capo al ricorrente e/o, di contro, l’errata attribuzione di preferenze inesistenti al controinteressato, e, tantomeno che, a tutto voler concedere, l’errore comprenda un numero di preferenze che, fra i due candidati parti del presente giudizio, possa consentire al ricorrente di vincere la prova di resistenza e sovvertire l’esito elettorale.
L’errore potrebbe, invero, aver riguardato il conteggio complessivo delle preferenze della lista, senza quindi interessare i singoli voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato. Ma, ove pure risiedesse nel conteggio dei voti di preferenza dei singoli candidati, potrebbe non interessare quelle attribuite al ricorrente o magari risolversi in danno di questi, ove ad esempio gli fossero state erroneamente attribuite preferenze in eccesso.
Potrebbero invero astrattamente ipotizzarsi numerosi altri casi, che, al pari di quelli appena immaginati, non porterebbero alcun risultato utile al ricorrente.
Se così è, la mera allegazione della sussistenza dei riferiti errori non può consentire di ritenere raggiunto il principio di prova plausibile e idoneo a consentire al Collegio di disporre un accertamento istruttorio, il quale potrebbe rivelarsi dunque meramente esplorativo.
8.2. Né, sul punto, può valere il richiamo ai principi espressi dal CGARS con l’ordinanza n.113 del 14 febbraio 2024, ove si è disposta la verificazione sulla base della deduzione della mera sussistenza di una discrasia tra voti di preferenza e voti di lista, giacché, in quel giudizio, non era in discussione il numero di preferenze di due candidati, ma direttamente i voti complessivi ottenuti da due diverse liste elettorali ai fini dell’attribuzione del numero di seggi in favore di ciascuna, sicché il livello di indagine era ben determinato e limitato all’accertamento di una sola tipologia di errore, “ essendo o il numero dei voti di lista o di quelli di preferenza riportato nel verbale non veritiero: tertium non datur” (ordinanza n.113/24 citata).
Nella vicenda qui in esame, di contro, l’accertamento della censura mossa dal ricorrente imporrebbe livelli di indagine ulteriori, a fronte delle molteplici e non preventivabili ragioni che possono aver determinato l’errore lamentato. Non sarebbe infatti sufficiente verificare se l’errore abbia riguardato i voti di lista o quelli di preferenza, bensì, ove l’errore risiedesse in queste ultime, si imporrebbe l’ulteriore verifica, candidato per candidato, di quali e quanti voti siano stati erroneamente attribuiti.
8.3. Se così è, se può ammettersi che, ove sia contestato il numero complessivo di voti attribuito ad una lista elettorale, ai fini dell’assegnazione corretta del numero dei seggi, la deduzione in ordine alla discrepanza fra voti complessivi della lista ed il totale dei voti di preferenza dei singoli candidati, come risultante dal verbale, possa astrattamente ritenersi principio di prova idoneo a consentire di disporre eventualmente la verificazione, ad opposta conclusione deve pervenirsi ove, di contro, si contesti, come nella vicenda qui in esame, l’attribuzione delle preferenze ai singoli candidati. In tale evenienza, infatti, la medesima discrepanza, non potendosi ritenere, da sola, principio di prova plausibile e idoneo della specifica contestazione, ed impedendo, quindi, l’attivazione dello strumento istruttorio, impone al ricorrente di fornire ulteriori elementi a sostegno dell’assunto secondo cui l’irregolarità nasconde un errore nella attribuzione di preferenze in suo favore o in capo al controinteressato, in misura tale, peraltro, da consentirgli di vincere la prova di resistenza. Diversamente, la deduzione difensiva si rivela generica e meramente esplorativa.
9. I medesimi principi testé richiamati, inducono, infine, a ritenere la infondatezza del terzo motivo, con il quale il ricorrente riferisce dell’esistenza di ulteriori vizi nella compilazione dei verbali delle sezioni nn.31 e 75 del Comune di Lamezia Terme, laddove, nel riepilogo, è indicata l’esistenza di 18 schede nulle, che, tuttavia, non risultano annotate nei verbali.
10. Per le ragioni sin qui esposte, deve rigettarsi il ricorso principale. Al rigetto del ricorso principale consegue la improcedibilità del ricorso incidentale, per sopravvenuta carenza di interesse, giacché proposto al solo fine di vanificare gli effetti di un eventuale accoglimento del ricorso principale.
11. Le spese possono essere compensate, in ragione della peculiarità e della complessità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, respinge il ricorso principale e dichiara la improcedibilità di quello incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR TR, Presidente
NI CI, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI CI | AR TR |
IL SEGRETARIO