TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 560
TAR
Decreto presidenziale 28 novembre 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 12 febbraio 2026
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TAR
Sentenza 26 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione di norme costituzionali e ordinarie, eccesso di potere

    Le censure del ricorrente non sono sufficientemente dettagliate e la richiesta istruttoria è meramente esplorativa. La dichiarazione sostitutiva non fornisce un principio di prova dei fatti allegati. Le contestazioni relative alle sezioni di Dasà e Cardinale, anche se fondate, non inciderebbero sul risultato finale dato il distacco di preferenze tra i candidati.

  • Rigettato
    Errori nello spoglio e nella verbalizzazione delle operazioni elettorali

    Le censure sono generiche, sfornite di prova e basate su mere congetture. Non è stata dimostrata l'esistenza di irregolarità concrete che abbiano compromesso la volontà popolare o prodotto un danno al ricorrente. La discrepanza tra voti di lista e preferenze non costituisce di per sé prova sufficiente per disporre accertamenti istruttori in assenza di ulteriori elementi specifici.

  • Rigettato
    Vizi nella compilazione dei verbali delle sezioni

    Le stesse ragioni che portano al rigetto degli altri motivi di ricorso si applicano anche a questa censura, non essendo stata fornita prova sufficiente delle irregolarità lamentate.

  • Rigettato
    Domanda di correzione del risultato elettorale

    Il ricorso principale è stato rigettato nel merito, pertanto anche questa domanda accessoria viene respinta.

  • Improcedibile
    Richiesta di correzione dei voti attribuiti ai candidati

    Il ricorso incidentale è stato proposto al fine di neutralizzare gli effetti di un eventuale accoglimento del ricorso principale. Poiché il ricorso principale è stato rigettato, il ricorso incidentale diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Improcedibile
    Richiesta di accertamento e conferma del risultato elettorale

    Il ricorso incidentale è stato proposto al fine di neutralizzare gli effetti di un eventuale accoglimento del ricorso principale. Poiché il ricorso principale è stato rigettato, il ricorso incidentale diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 560
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 560
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo