CASS
Sentenza 6 giugno 2023
Sentenza 6 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2023, n. 24295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24295 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: AD SA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 11/12/2020 della Corte di appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere GI AD;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Messina emessa l'8 ottobre 2019, ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di invasione arbitraria con Penale Sent. Sez. 2 Num. 24295 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 02/03/2023 successiva occupazione di una casa appartenente all'Istituto Autonomo Case Popolari di Messina. 2. Ricorre per cassazione SA AD, deducendo violazione di legge per non avere la Corte consentito che il difensore dell'imputato partecipasse all'udienza dell'Il dicembre 2020, attraverso il deposito delle conclusioni scritte, che, pur essendo state inoltrate via Pec, non sarebbero state inserite nel fascicolo processuale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Il ricorrente deduce una presunta violazione dì legge non prevista dal sistema di norme regolative del processo penale a seguito della emergenza pandemica. Il difensore dell'imputato ha regolarmente avuto modo di depositare tramite Pec le proprie conclusioni scritte ed il motivo è generico nella misura in cui sostiene, senza dare alcuna specificazione, che la Corte avrebbe trascurato argomenti difensivi ivi contenuti, non rinvenendosi le conclusioni nel fascicolo processuale. Inoltre, il tenore delle conclusioni scritte allegate all'atto di appello dimostra la loro genericità, non rinvenendosi alcun argomento difensivo a sostegno delle stesse, in quanto il difensore si era limitato ad insistere nei motivi di appello (tutti esaminati dalla Corte), circostanza che priva di concretezza l'eccezione, al di là di ogni altro rilievo e la pone in contrasto con la previsione dell'art. 182 cod. proc. pen., che, in tema di nullità, impone la presenza, in questo caso mancante, di un interesse alla osservanza della disposizione violata in capo alla parte che formula l'eccezione. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 02.03.2023 Il Consigliere estensore Il President ,V GI AD Geppìho
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere GI AD;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Messina emessa l'8 ottobre 2019, ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di invasione arbitraria con Penale Sent. Sez. 2 Num. 24295 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 02/03/2023 successiva occupazione di una casa appartenente all'Istituto Autonomo Case Popolari di Messina. 2. Ricorre per cassazione SA AD, deducendo violazione di legge per non avere la Corte consentito che il difensore dell'imputato partecipasse all'udienza dell'Il dicembre 2020, attraverso il deposito delle conclusioni scritte, che, pur essendo state inoltrate via Pec, non sarebbero state inserite nel fascicolo processuale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Il ricorrente deduce una presunta violazione dì legge non prevista dal sistema di norme regolative del processo penale a seguito della emergenza pandemica. Il difensore dell'imputato ha regolarmente avuto modo di depositare tramite Pec le proprie conclusioni scritte ed il motivo è generico nella misura in cui sostiene, senza dare alcuna specificazione, che la Corte avrebbe trascurato argomenti difensivi ivi contenuti, non rinvenendosi le conclusioni nel fascicolo processuale. Inoltre, il tenore delle conclusioni scritte allegate all'atto di appello dimostra la loro genericità, non rinvenendosi alcun argomento difensivo a sostegno delle stesse, in quanto il difensore si era limitato ad insistere nei motivi di appello (tutti esaminati dalla Corte), circostanza che priva di concretezza l'eccezione, al di là di ogni altro rilievo e la pone in contrasto con la previsione dell'art. 182 cod. proc. pen., che, in tema di nullità, impone la presenza, in questo caso mancante, di un interesse alla osservanza della disposizione violata in capo alla parte che formula l'eccezione. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 02.03.2023 Il Consigliere estensore Il President ,V GI AD Geppìho