Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1245
CS
Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento di CSEA per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti

    La decadenza opera ope legis per il mero superamento del termine legale, con conseguente natura dichiarativa dell'atto con cui l'Amministrazione accerta la sussistenza del suddetto presupposto temporale. La PEC di CSEA è meramente ricognitiva dell'effetto automatico derivante dal mancato pagamento. La società era stata resa edotta delle conseguenze della mancata regolarizzazione e aveva ignorato le comunicazioni, provvedendo al pagamento solo dopo la comunicazione di decadenza.

  • Rigettato
    Improcedibilità del ricorso per carenza d'interesse dovuta all'iscrizione negli elenchi successivi

    La decadenza opera ope legis per il mero superamento del termine legale, con conseguente natura dichiarativa dell'atto con cui l'Amministrazione accerta la sussistenza del suddetto presupposto temporale. La PEC di CSEA è meramente ricognitiva dell'effetto automatico derivante dal mancato pagamento. La società era stata resa edotta delle conseguenze della mancata regolarizzazione e aveva ignorato le comunicazioni, provvedendo al pagamento solo dopo la comunicazione di decadenza.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia sulla natura sanzionatoria della decadenza per mancato pagamento

    La decadenza non è una sanzione, ma una misura di mitigazione rispetto alla decadenza derivante dalla scadenza del termine ordinario. La ratio è quella di assicurare che l'iscrizione avvenga in tempi predefiniti e prestabiliti, garantendo certezza nella quantificazione e imposizione degli oneri generali. L'ulteriore termine di 60 giorni concesso costituisce un 'termine di grazia'. La previsione è proporzionata e necessaria per il buon andamento dell'azione amministrativa.

  • Rigettato
    Illegittimità per violazione dei principi di legalità, tipicità, tassatività e determinatezza delle sanzioni amministrative

    La decadenza non è una sanzione, ma una misura di mitigazione rispetto alla decadenza derivante dalla scadenza del termine ordinario. La ratio è quella di assicurare che l'iscrizione avvenga in tempi predefiniti e prestabiliti, garantendo certezza nella quantificazione e imposizione degli oneri generali. L'ulteriore termine di 60 giorni concesso costituisce un 'termine di grazia'. La previsione è proporzionata e necessaria per il buon andamento dell'azione amministrativa.

  • Rigettato
    Illegittimità per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità

    La decadenza non è una sanzione, ma una misura di mitigazione rispetto alla decadenza derivante dalla scadenza del termine ordinario. La ratio è quella di assicurare che l'iscrizione avvenga in tempi predefiniti e prestabiliti, garantendo certezza nella quantificazione e imposizione degli oneri generali. L'ulteriore termine di 60 giorni concesso costituisce un 'termine di grazia'. La previsione è proporzionata e necessaria per il buon andamento dell'azione amministrativa.

  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento per incompetenza e difetto di attribuzione

    Il DM 21 dicembre 2017 ha attribuito all'Autorità competenze in merito alle tempistiche e modalità di presentazione delle domande e alle procedure per l'accesso alle agevolazioni. Tale potere comporta la previsione delle conseguenze in caso di inosservanza. CSEA ha la competenza a gestire l'elenco e i controlli, inclusa la comunicazione delle ipotesi di decadenza.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione del provvedimento di esclusione

    La PEC di CSEA dell'11 marzo 2024 si limita a comunicare il prodursi degli effetti legati al trascorrere del tempo e alla mancata regolarizzazione della contribuzione, come previsto dalla delibera n. 285/2018/R/eel integrata dalla delibera n. 479/2021/R/eel. La decadenza era già maturata al momento della comunicazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1245
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1245
    Data del deposito : 17 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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