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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/12/2025, n. 4597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4597 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
SA AR ON, a seguito dell'udienza del 25.11.2025 sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2259/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente a oggetto: “compensi incarico Presidente Camera di Commercio”;
PROMOSSA DA
nato il [...] a [...]. Fisc.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Bertolissi, Giulia Bertolissi, Francesca Donà
e IZ CA, giusta procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
, ,
[...] CP_2 Controparte_3
, con sede in Via Cappuccini 2, in persona del Commissario
[...] CP_1
Straordinario e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to
US VA, giusta procura in atti;
- resistente -
Conclusioni: come in atti: da atti introduttivi, verbali di causa, note autorizzate e note ex art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/03/2025 l'odierno ricorrente ha adito questo
Tribunale in funzione di giudice del lavoro esponendo: che in data 31/01/2007 è stato eletto Presidente della di , Controparte_1 CP_1 oggi confluita nella Camera di Commercio di , e della Sicilia CP_1 CP_2 CP_3
Orientale, con incarico svolto fino al 30/07/2012, in virtù di proroga di sei mesi rispetto alla naturale scadenza del mandato prevista dalla normativa vigente;
che in data 04/09/2017, dopo un lungo periodo di commissariamento conclusosi con l'accorpamento delle Camere di Commercio di , e , è stato CP_1 CP_2 CP_3 nuovamente eletto Presidente della neocostituita Camera di Commercio della Sicilia
Orientale, con incarico esercitato fino al 04/07/2022; che ha svolto regolarmente tutte le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto camerale, senza percepire compensi durante tutto il secondo incarico atteso quanto disposto dal D. Lgs. n. 219 del 25 novembre 2016, entrato in vigore il 10 dicembre
1 2016;
che si è occupato della promozione del territorio, anche a livello internazionale, della tutela degli interessi delle imprese e della semplificazione dei processi amministrativi che coinvolgevano gli imprenditori;
che l'impegno profuso è stato notevole, configurandosi come un'attività a tempo pieno;
che prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 219/2016 il compenso riconosciuto al
Presidente della Camera di Commercio era stato pari ad € 62.500 annui, mentre nessun compenso aveva percepito durante il suo secondo mandato;
che la disposizione introdotta dal d.lgs. n. 219/2016 è costituzionalmente illegittima per contrasto con gli artt. 2, 3 e 36 della Costituzione;
che la disciplina relativa al funzionamento e ai compensi degli organi amministrativi delle Camere di Commercio ha subìto diverse evoluzioni normative a partire dalla legge n. 580 del 1993, che attribuiva ai consigli camerali il potere di determinare autonomamente i compensi, entro limiti fissati a livello ministeriale in base alle dimensioni delle singole Camere;
che questo assetto è stato interrotto dal d.lgs. n. 219 del 2016, che ha modificato la legge del 1993 introducendo la gratuità di tutti gli incarichi degli organi camerali, con la sola eccezione del Collegio dei revisori dei conti, di guisa che Presidenti delle
Camere di Commercio, sino ad allora retribuiti per l'attività svolta, improvvisamente
- pur svolgendo i medesimi compiti ed attività - si erano visti negare qualsivoglia forma di compenso;
che riconosciute le disparità generate da tale regime, il legislatore è intervenuto nuovamente con il decreto-legge n. 228/2021, che ha eliminato la previsione della gratuità e ha ripristinato la possibilità di corrispondere compensi agli organi camerali, incluso il Presidente;
che con i provvedimenti attuativi della riforma – in particolare il D.P.C.M. 23 agosto
2022, n. 143, e il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 13 marzo
2023, adottato con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – sono stati definiti i criteri e i limiti massimi per la determinazione dei compensi spettanti agli organi amministrativi delle Camere di Commercio;
che a partire dall'1.3.2022 i compensi sono stati stabiliti secondo un principio di gradualità che considera le dimensioni economico‑patrimoniali delle Camere, la loro complessità gestionale, il ruolo ricoperto e il numero dei componenti degli organi;
che la previsione di gratuità dell'incarico introdotta dall'art. 1 comma 1 del d. lgs. n.
219 del 25.11.2016 si pone in contrasto con il generale principio di coerenza e ragionevolezza sancito dall'art. 3 della Costituzione (apparendo irragionevole che esclusivamente per le il Legislatore statale sia intervenuto al Controparte_1 fine di stabilire la gratuità degli incarichi svolti dai suoi organi gestori apicali, considerato altresì che le autofinanziano le loro attività e, pur Controparte_1 ricevendo alcuni contributi dallo Stato quali corrispettivi per l'espletamento delle funzioni dal medesimo delegate, esse non gravano sulla fiscalità generale dello Stato); che tale disposizione – intervenendo sulla disciplina degli organi delle Camere di
Commercio - si pone altresì in contrasto con il principio di autonomia e dignità delle
2 formazioni sociali (quali le Camere di Commercio), tutelato dall'art. 2 della
Costituzione; che la censurata disposizione contrasta, altresì, con il combinato disposto degli artt. 3
e 36 della Costituzione, posto che quella del Presidente della Camera di commercio è un'attività di lavoro para-subordinato soggetta alle tutele accordate per la generalità dei lavoratori (il ruolo del Presidente della Camera rappresentando una CP_1 funzione tutt'altro che “onoraria”, corrispondendo, nei fatti, ad un impiego lavorativo a tempo pieno, in termini di orari, mansioni e responsabilità); che le richiamate previsioni di gratuità dell'incarico dell'organo di Presidente della
Camera di Commercio di cui alle disposizioni del d.lgs. n. 219/2016 (art. 1, co. 1,
d.lgs. n. 219 del 25.11.2016), nel periodo della loro vigenza, hanno palesemente violato i diritti costituzionalmente garantiti del ricorrente, di guisa che – non potendosi accedere ad una interpretazione conforme alla Costituzione delle stesse per la perentorietà del dettato normativo – l'unico rimedio attuabile è la prospettata questione di legittimità costituzionale della norma, la cui rilevanza è in re ipsa mirando la presente azione al riconoscimento del diritto del Presidente della CP_1 alla percezione – per l'intero secondo mandato – dell'indennità di
[...] funzione (come da conteggi allegati al ricorso), che, in base alla legge istitutiva delle
Camera (l. n. 580/1993) è stata sempre corrisposta e di cui è stato CP_1 illegittimamente privato.
Assume, inoltre il ricorrente: che le Camere di Commercio non sono soggette al divieto di cui all'art. 5, comma 9, d.l. n. 95/2012, (divieto di conferire incarichi o cariche in organi di governo a soggetti in quiescenza, se non a titolo gratuito) poiché enti associativi, che non gravano sulla finanza pubblica;
che anche l'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012, nell'interpretazione fornita dal
Consiglio di Stato (parere n. 1329 del 15.11.2024), si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché qualora si considerassero le Camere di Commercio incluse tra gli enti soggetti al divieto in quanto inserite nel conto economico consolidato, emergerebbe una contraddizione con l'eccezione prevista dalla stessa disposizione, che esclude dal divieto gli enti associativi di cui all'art. 2, comma 2‑bis, d.l. 101/2013
(con conseguente irragionevolezza poiché le Camere di Commercio risulterebbero contemporaneamente incluse ed escluse dal medesimo divieto).
Sulla base di tali premesse, il ricorrente, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario
–essendo dedotta una posizione di diritto soggettivo al compenso per l'incarico svolto
(gratuitamente dal 4.9.2017 al 4.7.2022) fondato direttamente sulla legge (che lo stabilisce e lo regola) e non su valutazioni dell'ente – e ritenuta, altresì, la competenza del giudice del lavoro – attesa la qualificazione del rapporto tra Presidente e
[...]
alla stregua di un rapporto di lavoro parasubordinato, distinto dal CP_1 servizio onorario tipico degli amministratori locali - ha formulato le seguenti conclusioni: “Previa:-sospensione del giudizio, in adesione all'eccezione di illegittimità costituzionale formulata nel presente atto, e rimessione degli atti alla
Corte costituzionale, affinché quest'ultima dichiari l'illegittimità costituzionale art. 1, co. 1, del d.lgs. n. 219 del 25.11.2016, nonché di ogni altra disposizione di legge presupposta, connessa e/o conseguente alle medesime, per violazione degli artt. 2, 3 e
3 36 della Costituzione;
Previa, in via subordinata, sospensione del giudizio nei termini che seguono: nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenere applicabile al caso di specie la disposizione di cui all'art. 5, comma
9, d.l. n. 95/2012, sul divieto di conferire incarichi o cariche in organi di governo a soggetti in quiescenza, se non a titolo gratuito, si chiede sollevarsi, per le ragioni esposte in narrativa, la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la citata norma, così come interpretata nel parere n. 1329 del 15.11.2024 del Consiglio di Stato. Nel Merito. In Via Principale. - accertato lo svolgimento, da parte del ricorrente, delle funzioni di Presidente della Camera di Commercio di , CP_1
e Siracusa della Sicilia Orientale, dal 04.09.2017 al 04.07.2022, accertare e CP_2 dichiarare che al dott. , per le ragioni di cui in premessa, compete la Parte_1 somma complessiva € 302.083,14 (lordi) per l'indennità di funzione spettante a titolo di Presidente, come quantificata dalla Camera di Commercio di , con delibera CP_1 del Consiglio Camerale n. 4 del 31.07.2003, ovvero in € 62.500,00 annui come risultante dai conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo sul capitale rivalutato;
- conseguentemente, condannare, per il periodo lavorativo intercorso dal 04.09.2017 al 04.07.2022, la di , Controparte_1 CP_1 Controparte_4
(P.I. – Cod. Fisc.: ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, con sede legale in , Via Cappuccini, 2, a corrispondere al ricorrente, CP_1 la complessiva somma di € 302.083,14 (lordi) per l'indennità di funzione spettante a titolo di Presidente come risultante dai conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo sul capitale rivalutato, oltre al versamento di quanto dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria;
In ogni caso. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio integralmente rifusi, oltre al rimborso delle spese generali (15%) ed accessori di legge”.
Con memoria depositata il 12/09/2025 si è costituita in giudizio la
[...]
Controparte_5 Controparte_3
chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto.
[...]
Parte resistente preliminarmente ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, sottolineando che l'incarico di Presidente della CP_1 ha natura pubblicistica, poiché implica funzioni di direzione,
[...] rappresentanza ed esercizio di poteri autoritativi propri di un ente pubblico ed evidenziando che il ricorrente contesta l'illegittimità di una norma ormai soppressa, censurando un'attività vincolata della , la quale si è limitata ad Controparte_1 applicare la disciplina vigente al momento della nomina del ricorrente. Ha, infine, precisato che le controversie riguardanti nomina, decadenza, revoca e determinazione dei compensi per incarichi pubblici attengono a posizioni di interesse legittimo e rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Parte resistente ha eccepito, altresì, la prescrizione dei crediti del ricorrente anteriori al quinquennio precedente la domanda dovendosi applicare il termine quinquennale di
4 cui all'art. 2948, n. 4 c.c. con decorrenza dalla scadenza di ciascun periodo retributivo
(dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ossia dalla data in cui ogni singola competenza diventa esigibile) e non essendo stati notificati validi atti interruttivi, né potendosi surrettiziamente spostare in avanti la decorrenza al 31/12/2021, data della soppressione della disposizione prevedente la gratuità degli incarichi.
Ha, poi, affermato l'irrilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale, perché anche qualora la Corte Costituzionale dichiarasse l'illegittimità dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. 219/2016, il ricorrente non avrebbe potuto comunque percepire alcun compenso, trovandosi in stato di quiescenza durante tutto l'arco temporale di svolgimento del secondo incarico per cui è causa (2017-2022) e avendo accettato la gratuità dell'incarico. In tale situazione opererebbe infatti il divieto di conferire incarichi retribuiti a soggetti in quiescenza, previsto dall'art. 5, comma 9, del d.l.
95/2012, convertito nella legge 135/2012.
Nel merito, ha sottolineato comunque la infondatezza della questione di legittimità costituzionale, laddove il ricorrente ha lamentato una irragionevolezza nell'avere il legislatore prima previsto la remunerazione degli organi camerali, poi la loro gratuità
(salvo i revisori dei conti) e infine nuovamente la remunerazione, rilevando, piuttosto, che la disposizione contestata si inserisce nel più ampio processo di riforma delle
Camere di Commercio avviato con la legge 7 agosto 2015, n. 124, che ha delegato il
Governo a riorganizzare struttura, funzioni e finanziamento del sistema camerale, con finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.
Nel descritto contesto, l'art. 1, comma 1, del d.lgs. 219/2016 – prevedendo la gratuità degli incarichi degli organi camerali, salvo quelli dei revisori – si inserisce in una strategia legislativa finalizzata a un uso più efficiente delle risorse pubbliche e a una maggiore trasparenza nella gestione degli enti.
Ha dedotto, altresì, che la gratuità temporanea degli incarichi nelle Camere di
Commercio non viola i principi costituzionali, che la misura è stata adottata per far fronte ad esigenze di interesse pubblico e di contenimento della spesa ed è stata applicata per un periodo limitato, senza incidere sulla dignità personale né sui diritti inviolabili, poiché ha riguardato solo il profilo economico dell'incarico, che non presenta le caratteristiche del lavoro subordinato. Ha rilevato che la scelta legislativa risulta, quindi, compatibile con gli artt. 2, 3 e 36 Cost. ed è stata successivamente superata da nuove disposizioni, per cui la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente è manifestamente infondata oltre che irrilevante.
Parte resistente ha infine argomentato sulla manifesta infondatezza della questione di costituzionalità relativa all'art. 5, comma 9, d.l. 95/2012, proposta dal ricorrente in via subordinata, evidenziando che le Camere di Commercio sono pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001, con conseguente operatività del divieto previsto dall'art. 5, comma 9, d.l. 95/2012. Ha aggiunto che la ratio della norma – contenimento della spesa pubblica e promozione del ricambio generazionale – costituisce un obiettivo legittimo e ragionevole idoneo a giustificare un divieto generalizzato rivolto a tutte le amministrazioni pubbliche, e che la disciplina de qua – nell'esegesi fornita dal Consiglio di Stato (parere n. 1329/2024) - non viola il principio di uguaglianza né risulta intrinsecamente contraddittoria rispetto al regime
5 previsto dal comma 1 del medesimo art. 5 richiamato.
Ha, dunque formulato le seguenti conclusioni: “ … in via preliminare, dichiari il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, in quanto la controversia attiene ad un incarico di natura pubblicistica e non a un rapporto di lavoro subordinato, come ampiamente argomentato nella presente memoria;
In ogni caso, rigetti integralmente il ricorso proposto dal dott. , in quanto inammissibile, infondato in fatto e Parte_1 in diritto, per tutti i motivi illustrati. In particolare, rigetti la richiesta di sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla Corte Costituzionale in relazione all'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. art. 1, co. 1, del d.lgs. n. 219 del 25.11.2016 per violazione degli artt. 2, 3 e 36 della Costituzione in quanto irrilevante e manifestamente infondata;
Rigetti, inoltre, l'ulteriore richiesta “eventuale” di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale qualora si dovesse ritenere applicabile al caso de quo l'art. 5 comma 9, d.l. n. 95/2012, sul divieto di conferire incarichi o cariche in organi di governo a soggetti in quiescenza, se non a titolo gratuito, in quanto inammissibile ed in ogni caso manifestamente infondata. Nel merito, accertata
e dichiarata la natura pubblicistica e non lavoristica dell'incarico di Presidente della
Camera di Commercio, nonché la legittimità e la piena conformità costituzionale della disciplina (art. 1, co. 1, d.lgs. n. 219/2016, art. 5, co. 9, d.l. n. 95/2012), voglia dichiarare che al ricorrente non spetta alcun compenso per il periodo di incarico svolto dal 4.09.2017 al 4.07.2022. In subordine, rigetti comunque ogni pretesa creditoria del ricorrente, atteso il divieto di corresponsione di compensi ai sensi dell'art. 5, comma 9, d.l. 95/2012, convertito nella l. 135/2012, stante l'incompatibilità e l'assenza dei presupposti necessari alla carica rivestita. In ulteriore subordine, voglia dichiarare prescritto ogni eventuale diritto al compenso per gli anni anteriori al quinquennio precedente la domanda per i motivi suesposti. Il tutto con ogni ulteriore considerazione in ordine alle spese, competenze ed onorari del giudizio”. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, all'udienza del 23/09/2025, le parti hanno ampiamente discusso sulle questioni poste, nonché sulla questione in quella sede evidenziata dalla parte ricorrente circa l'intervento da ultimo della previsione di cui all'art 13 bis comma 2 del D.L. 25/2025 - che parte ricorrente assume avere natura di norma di interpretazione autentica - e in base alla quale la camera di
Commercio rientra tra le eccezioni per le quali non si applica il divieto di corresponsione dei compensi per cui è causa (cfr verbale udienza del 23/09/2025). Al riguardo, parte resistente ha preso posizione in seno alle note
contro
-deduttive autorizzate, contestandone la natura di norma di interpretazione autentica.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 25.11.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - depositate come in atti e in seno alle quali le parti hanno diffusamente argomentato circa le questioni al vaglio, formulando le rispettive conclusioni richiamando tutti gli atti di causa e i propri scritti difensivi - e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
*****
Preliminarmente va esaminata e disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dalla parte resistente in seno alla memoria difensiva.
6 La giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ciò che rileva è non già la prospettazione delle parti, bensì il “petitum” sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della “causa petendi”, ossia della natura giuridica della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico sotteso alla pretesa avanzata (tra le molte Cass. sez. un. 12.11.2020 n. 25578; Cass. sez. un. 26.5.2020 n. 9771).
Spetta al giudice ordinario stabilire quando non si contesti l'esercizio di un potere amministrativo ma la lesione di un diritto soggettivo, con l'unica eccezione dei casi che rientrano nell'ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva.
Tutte le volte in cui una controversia abbia ad oggetto il controllo giudiziale sulla legittimità di una scelta discrezionale operata dall'Amministrazione, la situazione giuridica dedotta in giudizio non può che appartenere alla categoria degli interessi legittimi, la cui tutela è demandata per regola generale al Giudice Amministrativo, cui spetta il controllo del potere amministrativo ai sensi dell'art. 103 Cost. Quando, infatti, la Pubblica Amministrazione, nei limiti delle proprie prerogative costituzionali, esercita un potere pubblico, a questo di norma corrisponde proprio una situazione di interesse legittimo.
In caso di attività vincolata, che si verifica allorquando le condizioni e i presupposti fattuali sono già stabiliti dalla legge, la situazione soggettiva del privato è di diritto soggettivo e la controversia è della giurisdizione ordinaria.
Ciò detto, nel caso di specie viene in rilievo una situazione di diritto soggettivo, ovvero il diritto del Presidente della Camera di Commercio a percepire un compenso/indennità per la funzione svolta.
Nella fattispecie specifica, il compenso spettante ai Presidenti delle Camere di commercio è previsto dalla legge e pur non essendo predeterminato nel suo ammontare, la sua attribuzione trova comunque fondamento nella normativa, che stabilisce i criteri per la relativa quantificazione. In particolare, attualmente si fa riferimento al decreto interministeriale del 13/03/2023 Ministero Delle Imprese E Del
Made in Italy con cui vengono determinati i criteri e i limiti massimi degli emolumenti spettanti agli organi di amministrazione delle Camere di commercio in coerenza con i principi definiti con il Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 23 agosto 2022,
n.143.
Nel sistema previgente si faceva riferimento al D.P.R. 20 agosto 2001, n. 363,
Regolamento di semplificazione del procedimento per la determinazione dei compensi ai presidenti e ai componenti degli organi delle camere di commercio, il quale all'art. 1 prevedeva che “
1. I consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura determinano le indennità di funzione o le altre forme di compenso, comunque denominato, spettanti ai presidenti e ai componenti degli organi delle camere di commercio. I suddetti compensi sono determinati tenuto conto del numero delle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese, nonché delle entrate riscosse per diritto annuale e per diritti di segreteria. I componenti dei consigli hanno diritto esclusivamente ad un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna
7 riunione.
2. Le indennità spettanti ai presidenti sono ricomprese tra un minimo ed un massimo rispettivamente pari a: 50 e 70 milioni di lire per le camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate fino a 40.000 imprese, 70 e 90 milioni di lire per le camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese compreso tra 40.001 e 80.000, 90 e 130 milioni di lire per le camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate oltre
80.000 imprese.
Per gli altri componenti, i consigli camerali determinano i compensi, diversificandoli, in relazione alla carica rivestita”.
Nel caso specifico, il ricorrente contesta non l'entità, la congruità del compenso, bensì la sua stessa spettanza, che il Legislatore con il D.Lgs. n. 219 del 25 novembre 2016 ha invece escluso (art. 1, co. 1, del D.Lgs. 219/2016 che ha introdotto l'art.
4-bis, comma 2-bis, nella L. 580/1993).
La Cassazione Sezioni Unite con sentenza del 23.9.2014 n. 1997 ha sancito il principio secondo cui quando ad essere preteso dal soggetto è un compenso rigidamente predeterminato da un atto normativo (statale e/o regionale), la posizione del soggetto stesso deve essere qualificata di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, “stante l'assenza di ogni potere discrezionale della P.A.”. A tale pronuncia fa da pendant l'altra delle Sezioni Unite (20 settembre 2013 n. 21592) in base alla quale solo laddove il ricorso sia diretto avverso l'atto amministrativo con cui è stato determinato il compenso stesso, in modo da involgere i criteri di determinazione dello stesso, la controversia appartiene al giudice amministrativo, restando altrimenti in capo al G.O. ogni cognizione circa la spettanza e la liquidazione di quanto dovuto.
Anche il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 1666 del 9.3.2020 ha stabilito che: - laddove siano direttamente contestati gli atti amministrativi con cui si fissino i criteri di liquidazione del compenso, o con cui comunque l'Amministrazione eserciti il potere discrezionale, la posizione “correlata” dell'interessato è di interesse legittimo
(al corretto esercizio della potestà amministrativa) con conseguente giurisdizione in capo al G.A.; -laddove, all'opposto, la misura dell'indennità è predeterminata per legge, statale o regionale, ogni questione applicativa relativa all'individuazione degli emolumenti, come pure al calcolo degli stessi, appartiene alla giurisdizione del G.O. e la posizione dell'interessato è di diritto soggettivo (diritto riconosciuto normativamente).
Alla luce di quanto esposto, trattandosi di diritto previsto espressamente dalla legge, non venendo in esame la congruità del compenso ma la spettanza o meno dello stesso, la giurisdizione appartiene del Giudice ordinario. La decisione della presente controversia, infatti, dipende in via esclusiva e diretta dall'applicazione della norma di cui si sospetta l'incostituzionalità, atteso che il diritto soggettivo vantato dal ricorrente
è stato espressamente e intenzionalmente escluso dall'art. 1, co. 1, del D.Lgs. n.
219/2016 per l'intero periodo della sua vigenza e si assume invece spettante – previa auspicata rimozione della norma tacciata di incostituzionalità - invocando le previsioni che ne stabiliscono la spettanza e la determinabilità.
Ciò detto, il ricorso si profila infondato e va rigettato per le motivazioni che di seguito si espongono.
8 In proposito può invero richiamarsi quanto già ritenuto in una pronuncia del Tribunale di Savona – sezione lavoro, sentenza n. 29/2025 emessa nel procedimento n. 580/2024
R.G. pubblicata in data 10.2.2025, alle cui condivisibili motivazioni, per la elevata analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva, come appresso riportato in modo quasi testuale.
“Al di là di ogni ulteriore considerazione circa l'asserito contrasto tra l art. 1 co. 1, del d.lgs. n. 219 del 25.11.2016 e gli artt. 2, 3 e 36 della Costituzione, infatti, la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente, alla quale è subordinato l'accoglimento della domanda, difetta del requisito della rilevanza.
Deve, infatti, trovare applicazione alle Camere di Commercio quanto previsto dall'art. 5, comma 9, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 e ciò comporta, nel caso di specie,
l'insussistenza del nesso di strumentalità tra la definizione del presente giudizio e la risoluzione della questione prospettata dal ricorrente.
L art. 5, comma 9, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 recita: “É fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi
o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo
2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito.
Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spesa, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica ai soggetti di cui al presente comma al raggiungimento del settantesimo anno di età”.
La norma, quindi, vieta agli enti di natura pubblicistica ivi richiamati di conferire gli incarichi ivi elencati (di studio, di consulenza, dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo) a “soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza” quindi a soggetti già in pensione.
Ai fini dell'operatività della norma, dunque, rileva il fatto che il destinatario dell'incarico sia già titolare di pensione: in tali casi si applica il limite tra pensioni e
9 retribuzioni a carico delle finanze pubbliche.
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 124/17 ha chiarito: “è par vero che può corrispondere ad un rilevante interesse pubblico il ricorso a professionalità particolarmente qualificate, che già fruiscono di un trattamento pensionistico.
Tuttavia, il carattere limitato delle risorse pubbliche giustifica la necessità di una predeterminazione complessiva - e modellata su un parametro prevedibile e certo delle risorse che l'amministrazione può corrispondere a titolo di retribuzioni e pensioni. Tale ratio ispira, del resto, anche le disposizioni dell'art. 5, comma 9, del
D.L. n. 95 del 2012, che vietano l'attribuzione di incarichi di studio o di consulenza ai lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza e a tali lavoratori consente di ricoprire incarichi dirigenziali o direttivi o in organi di governo delle amministrazioni solo a titolo gratuito”.
Il Consiglio di Stato, nel parere reso all'esito dell'Adunanza di Sezione del 16.10.2024, ha condivisibilmente affermato l'applicabilità anche alle Camere di commercio del riportato art. 5 comma 9.
Il Consiglio di Stato, in particolare, ha evidenziato che:
- da un punto di vista strettamente letterale, non sono consentite soluzioni interpretative suscettibili di escludere le Camere di commercio dall'ambito di applicazione della norma, poiché altrimenti si realizzerebbe un'inammissibile interpretatio abrograns della disposizione;
- il divieto risulta, infatti, riferito alle amministrazioni di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 e le Camere di commercio sono espressamente qualificate come pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001
(“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i
Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni”);
- l'art. 5 del d.1. 6 luglio 2012. n. 95. prevede che il divieto si applichi anche “alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuata dall'Istituto nazionale statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”: le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro unioni regionali sono presenti anche in tale elenco (nel c.d. “conto economico dello Stato”), quindi anche per tale ragione ricadono nell'ambito di applicazione della disposizione;
- tutti gli elementi presenti nell'elenco ISTAT sono in quanto tali (indipendentemente dalla loro eventuale autonomia finanziaria) destinatari delle norme di finanza pubblica ed in particolare di quelle sul contenimento della spesa;
- anche secondo la Corte Costituzionale, poi, le Camere di commercio non sono estranee all'obiettivo di realizzare l'equilibrio della “finanza pubblica allargata”
(2010/22);
- l'esigenza di contenimento della spesa pubblica non rappresenta, infine, l'unica ratio della disposizione, dal momento che la norma è volta anche a favorire il ricambio
10 generazionale e il trasferimento delle competenze nei posti apicali, essendo espressione “di un indirizzo di politica legislativa volto ad agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del personale delle pubbliche amministrazioni”.
Tali considerazioni, unitamente al chiaro tenore letterale della disposizione, portano a ritenere applicabile anche alle Camere di commercio il divieto di conferire incarichi dirigenziali o cariche in organi di governo a soggetti in quiescenza, se non a titolo gratuito e nei limiti previsti dalla legge.
Non appare pertinente il richiamo, operato dalla difesa attorea nel corso della discussione orale, alle ipotesi eccettuative previste dal citato art. 5 comma 9: “ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2. comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125”. Pacificamente non vengono in rilievo, nel caso delle Camere di commercio, le “giunte degli enti territoriali”.
Le Camere di commercio, poi, nemmeno rientrano tra gli enti di cui all' 2 comma 2bis
DL 101/13, che recita: “Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4. del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente. Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001".
Le Camere di commercio non sono ordini o collegi professionali, né enti aventi natura associativa, ma “sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese. curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali”
(art. 1 L. n. 580/93).
Qualora il legislatore avesse voluto includere le Camere di commercio tra gli enti di cui all'art. 2 comma 2bis D.L. 101/13 le avrebbe espressamente indicate, accanto agli ordini o collegi professionali ed agli enti aventi natura associativa” (cfr. Tribunale di
Savona – sezione lavoro, sentenza n. 29/2025 citata).
Ritornando dunque alla fattispecie in esame, è pacifico inter partes che il ricorrente al momento della seconda nomina fosse già in quiescenza: visto il divieto di legge lo stesso, quindi, avrebbe in ogni caso potuto ricoprire il ruolo di Presidente della Camera di commercio (che è organo di governo di tale pubblica amministrazione) solo a titolo gratuito.
11 La questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.lgs.
219/2016, che ha introdotto la gratuità dell'incarico, risulta dunque irrilevante nel presente giudizio, poiché il ricorrente, in ogni caso, non avrebbe potuto vantare alcun diritto al compenso.
La questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.1. 6 luglio 2012. n.
95, subordinatamente formulata, appare manifestamente infondata, sulla scorta delle medesime considerazioni supra riportate, nonché dell'esegesi del Consiglio di Stato e di cui al richiamato parere (in atti – cfr. doc. n. 3 produzione resistente). Occorrendo ribadire che il divieto si applichi espressamente anche alle Camere di commercio, alla luce del tenore letterale della disposizione (art. 5 D.L. n. 95/2012), che rinvia alla elencazione delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 D.Lgs. 165/2001 che le contempla espressamente “(con la puntualizzazione che, come riconosciuto anche dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il riferimento al decreto legislativo n. 165 del 2011 è un mero refuso dovendosi intendere, per contro, richiamato il d.lgs. n. 165 del 2001)” (cfr Parere Consiglio di Stato citato). Detta qualificazione normativa appare sufficiente ai fini dell'applicazione del divieto previsto dall'art. 5, comma 9, d.l. n. 95/2012, che si rivolge indistintamente a tutte le amministrazioni pubbliche, senza differenziare tra enti con diversa natura giuridica, autonomia finanziaria o assetto associativo.
Non ravvisandosi la prospettata antinomia tra la detta previsione contenente il divieto
(art. 5 comma 9 citato) con l'eccezione contenuta nell'ultima parte della medesima disposizione, al riguardo richiamandosi le argomentazioni di cui alla citata sentenza del tribunale di Savona, circa la natura delle Camere di Commercio e la loro non riconducibilità nel novero dei soggetti (di cui all'art. 2 comma 2 bis D.L. 101/13) per i quali vige l'eccezione al divieto.
Con riferimento a quanto eccepito dal ricorrente in sede di prima udienza, e in particolare al valore che assuma nella presente controversia – anche in punto di rilevanza della questione di legittimità prospettata - l'introduzione dell'art. 13‑bis del
Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25 “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento
e funzionalità delle pubbliche amministrazioni” convertito con modifiche Legge n. 69 del 9.5.2025, giova riportare il dato normativo.
L'art. 13 bis del d.l. 25/2025, rubricato “Disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalità delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché deroghe al divieto di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza” al comma 2 dispone: “Ai componenti degli organi degli enti di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, non si applica comunque il divieto di cui all'articolo 5, comma
9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”.
Parte ricorrente richiama la predetta disposizione al fine di estendere la platea dei soggetti a cui è applicabile la deroga (al divieto di conferire incarichi o cariche in organi di governo a soggetti in quiescenza, se non a titolo gratuito), prevista dall'art. 5 del d.l. 95/2012, qualificando l'articolo citato come norma di interpretazione autentica. Così derivandone l'efficacia retroattiva e l'applicabilità in suo favore (in relazione al periodo del secondo incarico), con effetti anche in punto di rilevanza della prioritaria
12 questione di costituzionalità posta.
In realtà non pare potersi attribuire all'art. 13 bis citato il ruolo di disposizione che chiarisce la portata di una norma preesistente, scegliendo una delle interpretazioni tra le tante possibili, piuttosto tale articolo introduce un nuovo regime derogatorio, ampliando la platea delle eccezioni all'originario divieto “di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza”. Diversamente ad esempio dall'art. 4, comma 1 introdotto dal medesimo testo normativo D.L. 25/2025 (che chiarisce, infatti, che il concorso pubblico costituisce lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche), la cui natura interpretativa è chiaramente esplicitata dalla norma che nel contempo introduce un regime transitorio volto a regolare le situazioni in corso.
Dunque, nel caso dell'art. 13 bis del d.l.25/2025 non pare ricorrere un'ipotesi di intervento (autenticamente) interpretativo, e quindi, retroattivo del legislatore, non ritenendosi - per quanto detto in ordine alla portata della norma (art. 5 D.L. 95/2012)
- che la sopravvenuta previsione (prospettata dal ricorrente come opzione ermeneutica prescelta) rinvenga il proprio fondamento nella cornice della norma che si assume interpretata;
in disparte ogni considerazione sui possibili effetti riconnessi ad una siffatta natura, ove la norma risulti destinata ad incidere sui giudizi in corso e sui conseguenti esiti.
Piuttosto appare che la disposizione in questione è chiaramente finalizzata a risolvere, per il futuro, problemi di funzionalità delle Camere di Commercio, per come fatto palese dalla medesima rubrica normativa, potendo reclutare anche a soggetti in quiescenza per garantire la continuità amministrativa.
In assenza di norme che diversamente dispongano, dunque (come detto il D.L. non contiene norme in tal senso) e perciò in forza dell'art. 11 preleggi, appare preclusa l'applicazione dell'invocato art. 13 bis d.l.25/2025 alla fattispecie de qua, formatasi nel previgente regime e oggetto di giudizio già pendente al momento della sua entrata in vigore.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso va respinto.
Le spese di lite, attesa la novità della questione e la peculiarità della circostanza che ha condotto alle statuizioni adottate, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, assorbita e/o disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Catania, in data 23 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa SA AR ON
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
SA AR ON, a seguito dell'udienza del 25.11.2025 sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2259/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente a oggetto: “compensi incarico Presidente Camera di Commercio”;
PROMOSSA DA
nato il [...] a [...]. Fisc.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Bertolissi, Giulia Bertolissi, Francesca Donà
e IZ CA, giusta procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
, ,
[...] CP_2 Controparte_3
, con sede in Via Cappuccini 2, in persona del Commissario
[...] CP_1
Straordinario e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to
US VA, giusta procura in atti;
- resistente -
Conclusioni: come in atti: da atti introduttivi, verbali di causa, note autorizzate e note ex art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/03/2025 l'odierno ricorrente ha adito questo
Tribunale in funzione di giudice del lavoro esponendo: che in data 31/01/2007 è stato eletto Presidente della di , Controparte_1 CP_1 oggi confluita nella Camera di Commercio di , e della Sicilia CP_1 CP_2 CP_3
Orientale, con incarico svolto fino al 30/07/2012, in virtù di proroga di sei mesi rispetto alla naturale scadenza del mandato prevista dalla normativa vigente;
che in data 04/09/2017, dopo un lungo periodo di commissariamento conclusosi con l'accorpamento delle Camere di Commercio di , e , è stato CP_1 CP_2 CP_3 nuovamente eletto Presidente della neocostituita Camera di Commercio della Sicilia
Orientale, con incarico esercitato fino al 04/07/2022; che ha svolto regolarmente tutte le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto camerale, senza percepire compensi durante tutto il secondo incarico atteso quanto disposto dal D. Lgs. n. 219 del 25 novembre 2016, entrato in vigore il 10 dicembre
1 2016;
che si è occupato della promozione del territorio, anche a livello internazionale, della tutela degli interessi delle imprese e della semplificazione dei processi amministrativi che coinvolgevano gli imprenditori;
che l'impegno profuso è stato notevole, configurandosi come un'attività a tempo pieno;
che prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 219/2016 il compenso riconosciuto al
Presidente della Camera di Commercio era stato pari ad € 62.500 annui, mentre nessun compenso aveva percepito durante il suo secondo mandato;
che la disposizione introdotta dal d.lgs. n. 219/2016 è costituzionalmente illegittima per contrasto con gli artt. 2, 3 e 36 della Costituzione;
che la disciplina relativa al funzionamento e ai compensi degli organi amministrativi delle Camere di Commercio ha subìto diverse evoluzioni normative a partire dalla legge n. 580 del 1993, che attribuiva ai consigli camerali il potere di determinare autonomamente i compensi, entro limiti fissati a livello ministeriale in base alle dimensioni delle singole Camere;
che questo assetto è stato interrotto dal d.lgs. n. 219 del 2016, che ha modificato la legge del 1993 introducendo la gratuità di tutti gli incarichi degli organi camerali, con la sola eccezione del Collegio dei revisori dei conti, di guisa che Presidenti delle
Camere di Commercio, sino ad allora retribuiti per l'attività svolta, improvvisamente
- pur svolgendo i medesimi compiti ed attività - si erano visti negare qualsivoglia forma di compenso;
che riconosciute le disparità generate da tale regime, il legislatore è intervenuto nuovamente con il decreto-legge n. 228/2021, che ha eliminato la previsione della gratuità e ha ripristinato la possibilità di corrispondere compensi agli organi camerali, incluso il Presidente;
che con i provvedimenti attuativi della riforma – in particolare il D.P.C.M. 23 agosto
2022, n. 143, e il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 13 marzo
2023, adottato con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – sono stati definiti i criteri e i limiti massimi per la determinazione dei compensi spettanti agli organi amministrativi delle Camere di Commercio;
che a partire dall'1.3.2022 i compensi sono stati stabiliti secondo un principio di gradualità che considera le dimensioni economico‑patrimoniali delle Camere, la loro complessità gestionale, il ruolo ricoperto e il numero dei componenti degli organi;
che la previsione di gratuità dell'incarico introdotta dall'art. 1 comma 1 del d. lgs. n.
219 del 25.11.2016 si pone in contrasto con il generale principio di coerenza e ragionevolezza sancito dall'art. 3 della Costituzione (apparendo irragionevole che esclusivamente per le il Legislatore statale sia intervenuto al Controparte_1 fine di stabilire la gratuità degli incarichi svolti dai suoi organi gestori apicali, considerato altresì che le autofinanziano le loro attività e, pur Controparte_1 ricevendo alcuni contributi dallo Stato quali corrispettivi per l'espletamento delle funzioni dal medesimo delegate, esse non gravano sulla fiscalità generale dello Stato); che tale disposizione – intervenendo sulla disciplina degli organi delle Camere di
Commercio - si pone altresì in contrasto con il principio di autonomia e dignità delle
2 formazioni sociali (quali le Camere di Commercio), tutelato dall'art. 2 della
Costituzione; che la censurata disposizione contrasta, altresì, con il combinato disposto degli artt. 3
e 36 della Costituzione, posto che quella del Presidente della Camera di commercio è un'attività di lavoro para-subordinato soggetta alle tutele accordate per la generalità dei lavoratori (il ruolo del Presidente della Camera rappresentando una CP_1 funzione tutt'altro che “onoraria”, corrispondendo, nei fatti, ad un impiego lavorativo a tempo pieno, in termini di orari, mansioni e responsabilità); che le richiamate previsioni di gratuità dell'incarico dell'organo di Presidente della
Camera di Commercio di cui alle disposizioni del d.lgs. n. 219/2016 (art. 1, co. 1,
d.lgs. n. 219 del 25.11.2016), nel periodo della loro vigenza, hanno palesemente violato i diritti costituzionalmente garantiti del ricorrente, di guisa che – non potendosi accedere ad una interpretazione conforme alla Costituzione delle stesse per la perentorietà del dettato normativo – l'unico rimedio attuabile è la prospettata questione di legittimità costituzionale della norma, la cui rilevanza è in re ipsa mirando la presente azione al riconoscimento del diritto del Presidente della CP_1 alla percezione – per l'intero secondo mandato – dell'indennità di
[...] funzione (come da conteggi allegati al ricorso), che, in base alla legge istitutiva delle
Camera (l. n. 580/1993) è stata sempre corrisposta e di cui è stato CP_1 illegittimamente privato.
Assume, inoltre il ricorrente: che le Camere di Commercio non sono soggette al divieto di cui all'art. 5, comma 9, d.l. n. 95/2012, (divieto di conferire incarichi o cariche in organi di governo a soggetti in quiescenza, se non a titolo gratuito) poiché enti associativi, che non gravano sulla finanza pubblica;
che anche l'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012, nell'interpretazione fornita dal
Consiglio di Stato (parere n. 1329 del 15.11.2024), si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché qualora si considerassero le Camere di Commercio incluse tra gli enti soggetti al divieto in quanto inserite nel conto economico consolidato, emergerebbe una contraddizione con l'eccezione prevista dalla stessa disposizione, che esclude dal divieto gli enti associativi di cui all'art. 2, comma 2‑bis, d.l. 101/2013
(con conseguente irragionevolezza poiché le Camere di Commercio risulterebbero contemporaneamente incluse ed escluse dal medesimo divieto).
Sulla base di tali premesse, il ricorrente, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario
–essendo dedotta una posizione di diritto soggettivo al compenso per l'incarico svolto
(gratuitamente dal 4.9.2017 al 4.7.2022) fondato direttamente sulla legge (che lo stabilisce e lo regola) e non su valutazioni dell'ente – e ritenuta, altresì, la competenza del giudice del lavoro – attesa la qualificazione del rapporto tra Presidente e
[...]
alla stregua di un rapporto di lavoro parasubordinato, distinto dal CP_1 servizio onorario tipico degli amministratori locali - ha formulato le seguenti conclusioni: “Previa:-sospensione del giudizio, in adesione all'eccezione di illegittimità costituzionale formulata nel presente atto, e rimessione degli atti alla
Corte costituzionale, affinché quest'ultima dichiari l'illegittimità costituzionale art. 1, co. 1, del d.lgs. n. 219 del 25.11.2016, nonché di ogni altra disposizione di legge presupposta, connessa e/o conseguente alle medesime, per violazione degli artt. 2, 3 e
3 36 della Costituzione;
Previa, in via subordinata, sospensione del giudizio nei termini che seguono: nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenere applicabile al caso di specie la disposizione di cui all'art. 5, comma
9, d.l. n. 95/2012, sul divieto di conferire incarichi o cariche in organi di governo a soggetti in quiescenza, se non a titolo gratuito, si chiede sollevarsi, per le ragioni esposte in narrativa, la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la citata norma, così come interpretata nel parere n. 1329 del 15.11.2024 del Consiglio di Stato. Nel Merito. In Via Principale. - accertato lo svolgimento, da parte del ricorrente, delle funzioni di Presidente della Camera di Commercio di , CP_1
e Siracusa della Sicilia Orientale, dal 04.09.2017 al 04.07.2022, accertare e CP_2 dichiarare che al dott. , per le ragioni di cui in premessa, compete la Parte_1 somma complessiva € 302.083,14 (lordi) per l'indennità di funzione spettante a titolo di Presidente, come quantificata dalla Camera di Commercio di , con delibera CP_1 del Consiglio Camerale n. 4 del 31.07.2003, ovvero in € 62.500,00 annui come risultante dai conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo sul capitale rivalutato;
- conseguentemente, condannare, per il periodo lavorativo intercorso dal 04.09.2017 al 04.07.2022, la di , Controparte_1 CP_1 Controparte_4
(P.I. – Cod. Fisc.: ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, con sede legale in , Via Cappuccini, 2, a corrispondere al ricorrente, CP_1 la complessiva somma di € 302.083,14 (lordi) per l'indennità di funzione spettante a titolo di Presidente come risultante dai conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo sul capitale rivalutato, oltre al versamento di quanto dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria;
In ogni caso. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio integralmente rifusi, oltre al rimborso delle spese generali (15%) ed accessori di legge”.
Con memoria depositata il 12/09/2025 si è costituita in giudizio la
[...]
Controparte_5 Controparte_3
chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto.
[...]
Parte resistente preliminarmente ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, sottolineando che l'incarico di Presidente della CP_1 ha natura pubblicistica, poiché implica funzioni di direzione,
[...] rappresentanza ed esercizio di poteri autoritativi propri di un ente pubblico ed evidenziando che il ricorrente contesta l'illegittimità di una norma ormai soppressa, censurando un'attività vincolata della , la quale si è limitata ad Controparte_1 applicare la disciplina vigente al momento della nomina del ricorrente. Ha, infine, precisato che le controversie riguardanti nomina, decadenza, revoca e determinazione dei compensi per incarichi pubblici attengono a posizioni di interesse legittimo e rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Parte resistente ha eccepito, altresì, la prescrizione dei crediti del ricorrente anteriori al quinquennio precedente la domanda dovendosi applicare il termine quinquennale di
4 cui all'art. 2948, n. 4 c.c. con decorrenza dalla scadenza di ciascun periodo retributivo
(dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ossia dalla data in cui ogni singola competenza diventa esigibile) e non essendo stati notificati validi atti interruttivi, né potendosi surrettiziamente spostare in avanti la decorrenza al 31/12/2021, data della soppressione della disposizione prevedente la gratuità degli incarichi.
Ha, poi, affermato l'irrilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale, perché anche qualora la Corte Costituzionale dichiarasse l'illegittimità dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. 219/2016, il ricorrente non avrebbe potuto comunque percepire alcun compenso, trovandosi in stato di quiescenza durante tutto l'arco temporale di svolgimento del secondo incarico per cui è causa (2017-2022) e avendo accettato la gratuità dell'incarico. In tale situazione opererebbe infatti il divieto di conferire incarichi retribuiti a soggetti in quiescenza, previsto dall'art. 5, comma 9, del d.l.
95/2012, convertito nella legge 135/2012.
Nel merito, ha sottolineato comunque la infondatezza della questione di legittimità costituzionale, laddove il ricorrente ha lamentato una irragionevolezza nell'avere il legislatore prima previsto la remunerazione degli organi camerali, poi la loro gratuità
(salvo i revisori dei conti) e infine nuovamente la remunerazione, rilevando, piuttosto, che la disposizione contestata si inserisce nel più ampio processo di riforma delle
Camere di Commercio avviato con la legge 7 agosto 2015, n. 124, che ha delegato il
Governo a riorganizzare struttura, funzioni e finanziamento del sistema camerale, con finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.
Nel descritto contesto, l'art. 1, comma 1, del d.lgs. 219/2016 – prevedendo la gratuità degli incarichi degli organi camerali, salvo quelli dei revisori – si inserisce in una strategia legislativa finalizzata a un uso più efficiente delle risorse pubbliche e a una maggiore trasparenza nella gestione degli enti.
Ha dedotto, altresì, che la gratuità temporanea degli incarichi nelle Camere di
Commercio non viola i principi costituzionali, che la misura è stata adottata per far fronte ad esigenze di interesse pubblico e di contenimento della spesa ed è stata applicata per un periodo limitato, senza incidere sulla dignità personale né sui diritti inviolabili, poiché ha riguardato solo il profilo economico dell'incarico, che non presenta le caratteristiche del lavoro subordinato. Ha rilevato che la scelta legislativa risulta, quindi, compatibile con gli artt. 2, 3 e 36 Cost. ed è stata successivamente superata da nuove disposizioni, per cui la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente è manifestamente infondata oltre che irrilevante.
Parte resistente ha infine argomentato sulla manifesta infondatezza della questione di costituzionalità relativa all'art. 5, comma 9, d.l. 95/2012, proposta dal ricorrente in via subordinata, evidenziando che le Camere di Commercio sono pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001, con conseguente operatività del divieto previsto dall'art. 5, comma 9, d.l. 95/2012. Ha aggiunto che la ratio della norma – contenimento della spesa pubblica e promozione del ricambio generazionale – costituisce un obiettivo legittimo e ragionevole idoneo a giustificare un divieto generalizzato rivolto a tutte le amministrazioni pubbliche, e che la disciplina de qua – nell'esegesi fornita dal Consiglio di Stato (parere n. 1329/2024) - non viola il principio di uguaglianza né risulta intrinsecamente contraddittoria rispetto al regime
5 previsto dal comma 1 del medesimo art. 5 richiamato.
Ha, dunque formulato le seguenti conclusioni: “ … in via preliminare, dichiari il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, in quanto la controversia attiene ad un incarico di natura pubblicistica e non a un rapporto di lavoro subordinato, come ampiamente argomentato nella presente memoria;
In ogni caso, rigetti integralmente il ricorso proposto dal dott. , in quanto inammissibile, infondato in fatto e Parte_1 in diritto, per tutti i motivi illustrati. In particolare, rigetti la richiesta di sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla Corte Costituzionale in relazione all'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. art. 1, co. 1, del d.lgs. n. 219 del 25.11.2016 per violazione degli artt. 2, 3 e 36 della Costituzione in quanto irrilevante e manifestamente infondata;
Rigetti, inoltre, l'ulteriore richiesta “eventuale” di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale qualora si dovesse ritenere applicabile al caso de quo l'art. 5 comma 9, d.l. n. 95/2012, sul divieto di conferire incarichi o cariche in organi di governo a soggetti in quiescenza, se non a titolo gratuito, in quanto inammissibile ed in ogni caso manifestamente infondata. Nel merito, accertata
e dichiarata la natura pubblicistica e non lavoristica dell'incarico di Presidente della
Camera di Commercio, nonché la legittimità e la piena conformità costituzionale della disciplina (art. 1, co. 1, d.lgs. n. 219/2016, art. 5, co. 9, d.l. n. 95/2012), voglia dichiarare che al ricorrente non spetta alcun compenso per il periodo di incarico svolto dal 4.09.2017 al 4.07.2022. In subordine, rigetti comunque ogni pretesa creditoria del ricorrente, atteso il divieto di corresponsione di compensi ai sensi dell'art. 5, comma 9, d.l. 95/2012, convertito nella l. 135/2012, stante l'incompatibilità e l'assenza dei presupposti necessari alla carica rivestita. In ulteriore subordine, voglia dichiarare prescritto ogni eventuale diritto al compenso per gli anni anteriori al quinquennio precedente la domanda per i motivi suesposti. Il tutto con ogni ulteriore considerazione in ordine alle spese, competenze ed onorari del giudizio”. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, all'udienza del 23/09/2025, le parti hanno ampiamente discusso sulle questioni poste, nonché sulla questione in quella sede evidenziata dalla parte ricorrente circa l'intervento da ultimo della previsione di cui all'art 13 bis comma 2 del D.L. 25/2025 - che parte ricorrente assume avere natura di norma di interpretazione autentica - e in base alla quale la camera di
Commercio rientra tra le eccezioni per le quali non si applica il divieto di corresponsione dei compensi per cui è causa (cfr verbale udienza del 23/09/2025). Al riguardo, parte resistente ha preso posizione in seno alle note
contro
-deduttive autorizzate, contestandone la natura di norma di interpretazione autentica.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 25.11.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - depositate come in atti e in seno alle quali le parti hanno diffusamente argomentato circa le questioni al vaglio, formulando le rispettive conclusioni richiamando tutti gli atti di causa e i propri scritti difensivi - e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
*****
Preliminarmente va esaminata e disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dalla parte resistente in seno alla memoria difensiva.
6 La giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ciò che rileva è non già la prospettazione delle parti, bensì il “petitum” sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della “causa petendi”, ossia della natura giuridica della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico sotteso alla pretesa avanzata (tra le molte Cass. sez. un. 12.11.2020 n. 25578; Cass. sez. un. 26.5.2020 n. 9771).
Spetta al giudice ordinario stabilire quando non si contesti l'esercizio di un potere amministrativo ma la lesione di un diritto soggettivo, con l'unica eccezione dei casi che rientrano nell'ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva.
Tutte le volte in cui una controversia abbia ad oggetto il controllo giudiziale sulla legittimità di una scelta discrezionale operata dall'Amministrazione, la situazione giuridica dedotta in giudizio non può che appartenere alla categoria degli interessi legittimi, la cui tutela è demandata per regola generale al Giudice Amministrativo, cui spetta il controllo del potere amministrativo ai sensi dell'art. 103 Cost. Quando, infatti, la Pubblica Amministrazione, nei limiti delle proprie prerogative costituzionali, esercita un potere pubblico, a questo di norma corrisponde proprio una situazione di interesse legittimo.
In caso di attività vincolata, che si verifica allorquando le condizioni e i presupposti fattuali sono già stabiliti dalla legge, la situazione soggettiva del privato è di diritto soggettivo e la controversia è della giurisdizione ordinaria.
Ciò detto, nel caso di specie viene in rilievo una situazione di diritto soggettivo, ovvero il diritto del Presidente della Camera di Commercio a percepire un compenso/indennità per la funzione svolta.
Nella fattispecie specifica, il compenso spettante ai Presidenti delle Camere di commercio è previsto dalla legge e pur non essendo predeterminato nel suo ammontare, la sua attribuzione trova comunque fondamento nella normativa, che stabilisce i criteri per la relativa quantificazione. In particolare, attualmente si fa riferimento al decreto interministeriale del 13/03/2023 Ministero Delle Imprese E Del
Made in Italy con cui vengono determinati i criteri e i limiti massimi degli emolumenti spettanti agli organi di amministrazione delle Camere di commercio in coerenza con i principi definiti con il Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 23 agosto 2022,
n.143.
Nel sistema previgente si faceva riferimento al D.P.R. 20 agosto 2001, n. 363,
Regolamento di semplificazione del procedimento per la determinazione dei compensi ai presidenti e ai componenti degli organi delle camere di commercio, il quale all'art. 1 prevedeva che “
1. I consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura determinano le indennità di funzione o le altre forme di compenso, comunque denominato, spettanti ai presidenti e ai componenti degli organi delle camere di commercio. I suddetti compensi sono determinati tenuto conto del numero delle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese, nonché delle entrate riscosse per diritto annuale e per diritti di segreteria. I componenti dei consigli hanno diritto esclusivamente ad un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna
7 riunione.
2. Le indennità spettanti ai presidenti sono ricomprese tra un minimo ed un massimo rispettivamente pari a: 50 e 70 milioni di lire per le camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate fino a 40.000 imprese, 70 e 90 milioni di lire per le camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese compreso tra 40.001 e 80.000, 90 e 130 milioni di lire per le camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate oltre
80.000 imprese.
Per gli altri componenti, i consigli camerali determinano i compensi, diversificandoli, in relazione alla carica rivestita”.
Nel caso specifico, il ricorrente contesta non l'entità, la congruità del compenso, bensì la sua stessa spettanza, che il Legislatore con il D.Lgs. n. 219 del 25 novembre 2016 ha invece escluso (art. 1, co. 1, del D.Lgs. 219/2016 che ha introdotto l'art.
4-bis, comma 2-bis, nella L. 580/1993).
La Cassazione Sezioni Unite con sentenza del 23.9.2014 n. 1997 ha sancito il principio secondo cui quando ad essere preteso dal soggetto è un compenso rigidamente predeterminato da un atto normativo (statale e/o regionale), la posizione del soggetto stesso deve essere qualificata di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, “stante l'assenza di ogni potere discrezionale della P.A.”. A tale pronuncia fa da pendant l'altra delle Sezioni Unite (20 settembre 2013 n. 21592) in base alla quale solo laddove il ricorso sia diretto avverso l'atto amministrativo con cui è stato determinato il compenso stesso, in modo da involgere i criteri di determinazione dello stesso, la controversia appartiene al giudice amministrativo, restando altrimenti in capo al G.O. ogni cognizione circa la spettanza e la liquidazione di quanto dovuto.
Anche il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 1666 del 9.3.2020 ha stabilito che: - laddove siano direttamente contestati gli atti amministrativi con cui si fissino i criteri di liquidazione del compenso, o con cui comunque l'Amministrazione eserciti il potere discrezionale, la posizione “correlata” dell'interessato è di interesse legittimo
(al corretto esercizio della potestà amministrativa) con conseguente giurisdizione in capo al G.A.; -laddove, all'opposto, la misura dell'indennità è predeterminata per legge, statale o regionale, ogni questione applicativa relativa all'individuazione degli emolumenti, come pure al calcolo degli stessi, appartiene alla giurisdizione del G.O. e la posizione dell'interessato è di diritto soggettivo (diritto riconosciuto normativamente).
Alla luce di quanto esposto, trattandosi di diritto previsto espressamente dalla legge, non venendo in esame la congruità del compenso ma la spettanza o meno dello stesso, la giurisdizione appartiene del Giudice ordinario. La decisione della presente controversia, infatti, dipende in via esclusiva e diretta dall'applicazione della norma di cui si sospetta l'incostituzionalità, atteso che il diritto soggettivo vantato dal ricorrente
è stato espressamente e intenzionalmente escluso dall'art. 1, co. 1, del D.Lgs. n.
219/2016 per l'intero periodo della sua vigenza e si assume invece spettante – previa auspicata rimozione della norma tacciata di incostituzionalità - invocando le previsioni che ne stabiliscono la spettanza e la determinabilità.
Ciò detto, il ricorso si profila infondato e va rigettato per le motivazioni che di seguito si espongono.
8 In proposito può invero richiamarsi quanto già ritenuto in una pronuncia del Tribunale di Savona – sezione lavoro, sentenza n. 29/2025 emessa nel procedimento n. 580/2024
R.G. pubblicata in data 10.2.2025, alle cui condivisibili motivazioni, per la elevata analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva, come appresso riportato in modo quasi testuale.
“Al di là di ogni ulteriore considerazione circa l'asserito contrasto tra l art. 1 co. 1, del d.lgs. n. 219 del 25.11.2016 e gli artt. 2, 3 e 36 della Costituzione, infatti, la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente, alla quale è subordinato l'accoglimento della domanda, difetta del requisito della rilevanza.
Deve, infatti, trovare applicazione alle Camere di Commercio quanto previsto dall'art. 5, comma 9, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 e ciò comporta, nel caso di specie,
l'insussistenza del nesso di strumentalità tra la definizione del presente giudizio e la risoluzione della questione prospettata dal ricorrente.
L art. 5, comma 9, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 recita: “É fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi
o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo
2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito.
Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spesa, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica ai soggetti di cui al presente comma al raggiungimento del settantesimo anno di età”.
La norma, quindi, vieta agli enti di natura pubblicistica ivi richiamati di conferire gli incarichi ivi elencati (di studio, di consulenza, dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo) a “soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza” quindi a soggetti già in pensione.
Ai fini dell'operatività della norma, dunque, rileva il fatto che il destinatario dell'incarico sia già titolare di pensione: in tali casi si applica il limite tra pensioni e
9 retribuzioni a carico delle finanze pubbliche.
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 124/17 ha chiarito: “è par vero che può corrispondere ad un rilevante interesse pubblico il ricorso a professionalità particolarmente qualificate, che già fruiscono di un trattamento pensionistico.
Tuttavia, il carattere limitato delle risorse pubbliche giustifica la necessità di una predeterminazione complessiva - e modellata su un parametro prevedibile e certo delle risorse che l'amministrazione può corrispondere a titolo di retribuzioni e pensioni. Tale ratio ispira, del resto, anche le disposizioni dell'art. 5, comma 9, del
D.L. n. 95 del 2012, che vietano l'attribuzione di incarichi di studio o di consulenza ai lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza e a tali lavoratori consente di ricoprire incarichi dirigenziali o direttivi o in organi di governo delle amministrazioni solo a titolo gratuito”.
Il Consiglio di Stato, nel parere reso all'esito dell'Adunanza di Sezione del 16.10.2024, ha condivisibilmente affermato l'applicabilità anche alle Camere di commercio del riportato art. 5 comma 9.
Il Consiglio di Stato, in particolare, ha evidenziato che:
- da un punto di vista strettamente letterale, non sono consentite soluzioni interpretative suscettibili di escludere le Camere di commercio dall'ambito di applicazione della norma, poiché altrimenti si realizzerebbe un'inammissibile interpretatio abrograns della disposizione;
- il divieto risulta, infatti, riferito alle amministrazioni di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 e le Camere di commercio sono espressamente qualificate come pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001
(“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i
Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni”);
- l'art. 5 del d.1. 6 luglio 2012. n. 95. prevede che il divieto si applichi anche “alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuata dall'Istituto nazionale statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”: le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro unioni regionali sono presenti anche in tale elenco (nel c.d. “conto economico dello Stato”), quindi anche per tale ragione ricadono nell'ambito di applicazione della disposizione;
- tutti gli elementi presenti nell'elenco ISTAT sono in quanto tali (indipendentemente dalla loro eventuale autonomia finanziaria) destinatari delle norme di finanza pubblica ed in particolare di quelle sul contenimento della spesa;
- anche secondo la Corte Costituzionale, poi, le Camere di commercio non sono estranee all'obiettivo di realizzare l'equilibrio della “finanza pubblica allargata”
(2010/22);
- l'esigenza di contenimento della spesa pubblica non rappresenta, infine, l'unica ratio della disposizione, dal momento che la norma è volta anche a favorire il ricambio
10 generazionale e il trasferimento delle competenze nei posti apicali, essendo espressione “di un indirizzo di politica legislativa volto ad agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del personale delle pubbliche amministrazioni”.
Tali considerazioni, unitamente al chiaro tenore letterale della disposizione, portano a ritenere applicabile anche alle Camere di commercio il divieto di conferire incarichi dirigenziali o cariche in organi di governo a soggetti in quiescenza, se non a titolo gratuito e nei limiti previsti dalla legge.
Non appare pertinente il richiamo, operato dalla difesa attorea nel corso della discussione orale, alle ipotesi eccettuative previste dal citato art. 5 comma 9: “ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2. comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125”. Pacificamente non vengono in rilievo, nel caso delle Camere di commercio, le “giunte degli enti territoriali”.
Le Camere di commercio, poi, nemmeno rientrano tra gli enti di cui all' 2 comma 2bis
DL 101/13, che recita: “Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4. del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente. Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001".
Le Camere di commercio non sono ordini o collegi professionali, né enti aventi natura associativa, ma “sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese. curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali”
(art. 1 L. n. 580/93).
Qualora il legislatore avesse voluto includere le Camere di commercio tra gli enti di cui all'art. 2 comma 2bis D.L. 101/13 le avrebbe espressamente indicate, accanto agli ordini o collegi professionali ed agli enti aventi natura associativa” (cfr. Tribunale di
Savona – sezione lavoro, sentenza n. 29/2025 citata).
Ritornando dunque alla fattispecie in esame, è pacifico inter partes che il ricorrente al momento della seconda nomina fosse già in quiescenza: visto il divieto di legge lo stesso, quindi, avrebbe in ogni caso potuto ricoprire il ruolo di Presidente della Camera di commercio (che è organo di governo di tale pubblica amministrazione) solo a titolo gratuito.
11 La questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.lgs.
219/2016, che ha introdotto la gratuità dell'incarico, risulta dunque irrilevante nel presente giudizio, poiché il ricorrente, in ogni caso, non avrebbe potuto vantare alcun diritto al compenso.
La questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.1. 6 luglio 2012. n.
95, subordinatamente formulata, appare manifestamente infondata, sulla scorta delle medesime considerazioni supra riportate, nonché dell'esegesi del Consiglio di Stato e di cui al richiamato parere (in atti – cfr. doc. n. 3 produzione resistente). Occorrendo ribadire che il divieto si applichi espressamente anche alle Camere di commercio, alla luce del tenore letterale della disposizione (art. 5 D.L. n. 95/2012), che rinvia alla elencazione delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 D.Lgs. 165/2001 che le contempla espressamente “(con la puntualizzazione che, come riconosciuto anche dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il riferimento al decreto legislativo n. 165 del 2011 è un mero refuso dovendosi intendere, per contro, richiamato il d.lgs. n. 165 del 2001)” (cfr Parere Consiglio di Stato citato). Detta qualificazione normativa appare sufficiente ai fini dell'applicazione del divieto previsto dall'art. 5, comma 9, d.l. n. 95/2012, che si rivolge indistintamente a tutte le amministrazioni pubbliche, senza differenziare tra enti con diversa natura giuridica, autonomia finanziaria o assetto associativo.
Non ravvisandosi la prospettata antinomia tra la detta previsione contenente il divieto
(art. 5 comma 9 citato) con l'eccezione contenuta nell'ultima parte della medesima disposizione, al riguardo richiamandosi le argomentazioni di cui alla citata sentenza del tribunale di Savona, circa la natura delle Camere di Commercio e la loro non riconducibilità nel novero dei soggetti (di cui all'art. 2 comma 2 bis D.L. 101/13) per i quali vige l'eccezione al divieto.
Con riferimento a quanto eccepito dal ricorrente in sede di prima udienza, e in particolare al valore che assuma nella presente controversia – anche in punto di rilevanza della questione di legittimità prospettata - l'introduzione dell'art. 13‑bis del
Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25 “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento
e funzionalità delle pubbliche amministrazioni” convertito con modifiche Legge n. 69 del 9.5.2025, giova riportare il dato normativo.
L'art. 13 bis del d.l. 25/2025, rubricato “Disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalità delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché deroghe al divieto di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza” al comma 2 dispone: “Ai componenti degli organi degli enti di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, non si applica comunque il divieto di cui all'articolo 5, comma
9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”.
Parte ricorrente richiama la predetta disposizione al fine di estendere la platea dei soggetti a cui è applicabile la deroga (al divieto di conferire incarichi o cariche in organi di governo a soggetti in quiescenza, se non a titolo gratuito), prevista dall'art. 5 del d.l. 95/2012, qualificando l'articolo citato come norma di interpretazione autentica. Così derivandone l'efficacia retroattiva e l'applicabilità in suo favore (in relazione al periodo del secondo incarico), con effetti anche in punto di rilevanza della prioritaria
12 questione di costituzionalità posta.
In realtà non pare potersi attribuire all'art. 13 bis citato il ruolo di disposizione che chiarisce la portata di una norma preesistente, scegliendo una delle interpretazioni tra le tante possibili, piuttosto tale articolo introduce un nuovo regime derogatorio, ampliando la platea delle eccezioni all'originario divieto “di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza”. Diversamente ad esempio dall'art. 4, comma 1 introdotto dal medesimo testo normativo D.L. 25/2025 (che chiarisce, infatti, che il concorso pubblico costituisce lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche), la cui natura interpretativa è chiaramente esplicitata dalla norma che nel contempo introduce un regime transitorio volto a regolare le situazioni in corso.
Dunque, nel caso dell'art. 13 bis del d.l.25/2025 non pare ricorrere un'ipotesi di intervento (autenticamente) interpretativo, e quindi, retroattivo del legislatore, non ritenendosi - per quanto detto in ordine alla portata della norma (art. 5 D.L. 95/2012)
- che la sopravvenuta previsione (prospettata dal ricorrente come opzione ermeneutica prescelta) rinvenga il proprio fondamento nella cornice della norma che si assume interpretata;
in disparte ogni considerazione sui possibili effetti riconnessi ad una siffatta natura, ove la norma risulti destinata ad incidere sui giudizi in corso e sui conseguenti esiti.
Piuttosto appare che la disposizione in questione è chiaramente finalizzata a risolvere, per il futuro, problemi di funzionalità delle Camere di Commercio, per come fatto palese dalla medesima rubrica normativa, potendo reclutare anche a soggetti in quiescenza per garantire la continuità amministrativa.
In assenza di norme che diversamente dispongano, dunque (come detto il D.L. non contiene norme in tal senso) e perciò in forza dell'art. 11 preleggi, appare preclusa l'applicazione dell'invocato art. 13 bis d.l.25/2025 alla fattispecie de qua, formatasi nel previgente regime e oggetto di giudizio già pendente al momento della sua entrata in vigore.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso va respinto.
Le spese di lite, attesa la novità della questione e la peculiarità della circostanza che ha condotto alle statuizioni adottate, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, assorbita e/o disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Catania, in data 23 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa SA AR ON
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