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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5652/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 15.01.2025, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dell'avv. RONCOLI LAURA MARIA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti attrice contro
(C.F. nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
27/05/1985, convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni
Per come da conclusioni precisate all'udienza del 15.01.2025; Parte_1
Per il PUBBLICO MINISTERO: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1 Con ricorso depositato in data 21.09.2023, premesso che dalla relazione con Parte_1 [...]
nasceva la figlia in data 7.08.2012, si Controparte_1 Persona_1 rivolgeva all'intestato Tribunale domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale:
a. Per quanto esposto in narrativa, disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre, Per_1 Pt_1
[...]
b. disporre che la residenza abituale della minore sia fissata in Italia presso l'abitazione della madre con collocamento presso la stessa;
c. disporre che la frequentazione del padre avvenga secondo il calendario che il Giudice riterrà congruo anche
a seguito dell'esperenda CTU, prevedendo, tuttavia, che non possa lasciare il paese e prevedendo Per_1 incontri protetti almeno per i primi periodi;
d. Porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra entro il 10 di ogni Controparte_2 Pt_1 mese, tramite bonifico bancario, la somma di euro 250,00 o la maggiore o minore somma che il Giudice riterrà dovuta a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, prevedendo sin da ora che, tale somma sia riconosciuta come dovuta a far data dal deposito del presente ricorso;
e. Salvo quanto previsto dai punti precedenti, porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto della figlia durante i periodi di permanenza di con ciascuno dei genitori nonché Per_1 di provvedere al pagamento delle ulteriori spese relative ad oneri non quotidiani, quali il rinnovo del vestiario
e le spese per le vacanze nonché quelle previste dal protocollo in uso presso l'intestato Tribunale che di seguito si trascrive integralmente:
f. Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari.
g. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari.
h. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa.
i. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
j. Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
k. Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
l. riconoscere alla Sig.ra il diritto di percepire per intero l'assegno unico;
Pt_1
2 m. Disporre l'obbligo per entrambi i genitori di comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura;
n. Non concedere l'iscrizione di sul passaporto e/o i documenti del padre;
Per_1
In via subordinata:
Ove nel caso in cui il Giudice, a seguito dell'indagine necessaria, non ravveda la necessità di disporre l'affido esclusivo, disporre comunque le deleghe per la salute e la scuola alla signora anche in virtù della Pt_1 lontananza del signor CP_3
In ogni caso:
Vittoria di spese e compenso professionale di causa”.
A seguito del rinvio della prima udienza a causa della irregolarità della notifica, all'udienza di comparizione del
9.10.2024, rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione erano stati regolarmente notificati al convenuto, il quale non si era costituito in giudizio, il Giudice dichiarava la contumacia di Controparte_1
e procedeva all'interrogatorio libero di riservandosi di provvedere.
[...] Parte_1
Con riservata ordinanza dell'11.10.2024, il Giudice pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti e fissava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, l'udienza del 15.01.2025.
All'udienza del 15.01.2025, il Giudice, fatte precisare le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa alla medesima udienza e tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Sui provvedimenti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale
Per quanto riguarda i provvedimenti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, in sede di precisazione delle conclusioni, a domandato di confermare l'affido esclusivo della minore alla madre. Parte_1
Ritiene il Collegio che, nonostante la parte attrice abbia domandato di disporre l'affido esclusivo, sussistano, nel caso di specie, i presupposti per disporre l'affido c.d. super-esclusivo di alla madre, trattandosi Per_1 della soluzione maggiormente tutelante per la minore.
Invero, dagli atti di causa e dalle verbalizzazioni della parte attrice alle udienze del 27.03.2024 e del 9.10.2024,
è emerso: che, dopo aver trascorso il periodo di gravidanza in Italia, l'attrice era ritornata in Spagna dove era rimasta a vivere fino al 2021; che, nonostante la cessazione della relazione sentimentale con il convenuto, la stessa era rimasta a vivere in Spagna dove svolgeva l'attività lavorativa di cameriera;
che, durante gli anni vissuti in Spagna, in quanto la propria attività lavorativa si concentrava prevalentemente nel fine settimana, Per_1 trascorreva tutti i week-end con il padre, il quale, tuttavia, non pagava alcunché per il mantenimento;
che, il convenuto, per far fronte alle esigenze della figlia durante il tempo trascorso insieme, era solito chiedere denaro alla parte attrice;
che, nel 2021, l'attrice era rientrata in Italia insieme alla minore e che, da allora, il padre aveva avuto soltanto contatti telefonici con entrambe, con l'eccezione di un unico incontro avvenuto il 22.04.2023; che, dal 22.04.2023, l'attrice non aveva più visto il convenuto e che, attualmente, non aveva alcuna forma di dialogo con lo stesso;
che, a causa delle minacce e degli insulti ricevuti dal convenuto, la stessa aveva anche sporto denuncia-querela; che l'attrice non aveva contatti con il convenuto dall'estate del 2024, quando lo aveva
3 contattato per avvisarlo della causa in corso;
che il convenuto non l'aveva mai cercata né per organizzare un incontro con la minore, né per avere informazioni sulla medesima e che il convenuto continuava a non versarle alcunché per il mantenimento della figlia. Ne consegue che il padre si disinteressa della figlia minore, non fornendo alcuna forma di supporto alla madre nella gestione quotidiana della stessa, omettendo qualsivoglia forma di dialogo, e non contribuendo al mantenimento della minore, risultando pertanto l'affido condiviso concretamente pregiudizievole per la minore in ragione del sostanziale disinteresse del padre per la propria figlia, e ciò anche in considerazione della situazione di irreperibilità di fatto del medesimo.
Invero, il disinteresse del convenuto è rimasto immutato nel corso del giudizio e ha trovato conferma anche nel contegno processuale del medesimo: egli infatti, pur regolarmente e tempestivamente citato, non si è presentato all'udienza di comparizione ex art. 473-bis. 21 c.p.c., né si è costituito in giudizio.
A tal riguardo, sebbene la contumacia costituisca manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, in quanto tale, non possa pregiudicare la parte che resta assente al processo, deve tuttavia considerarsi che l'assenza ingiustificata di un genitore nel processo che ha ad oggetto la regolazione dei rapporti con la propria figlia e la tutela degli interessi della prole, sia indicativa della condizione di disaffezione e di indifferenza del genitore rispetto alla prole stessa. Ne consegue che, ai fini della valutazione riguardante l'idoneità genitoriale, il Giudice non può esimersi dal tenere nella dovuta considerazione l'assenza non giustificata del genitore nel processo riguardante la regolazione dei rapporti con i propri figli, potendosene dedurre, unitamente ad altre circostanze rilevanti nel caso concreto, la inidoneità del genitore medesimo a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e di attenzione, verso la prole.
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, vengono in rilievo la residenza estera del convenuto e le conseguenti oggettive difficoltà nella gestione condivisa della minore, l'assenza di un dialogo effettivo tra i genitori, la circostanza che, da quando la madre e la minore sono rientrate in Italia nel 2021, il padre ha incontrato la minore soltanto una volta in data 22.04.2023, il persistente inadempimento da parte del convenuto dell'obbligo di mantenimento per la figlia minore, e il contegno processuale del convenuto, il quale, sebbene destinatario di regolare notifica, non si è costituito in giudizio, palesando in tal modo il proprio disinteresse per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e per la regolazione delle frequentazioni con le figlia, dovendosene dedurre, allo stato, la condizione di assoluta inidoneità del convenuto rispetto all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale, non potendosi pertanto ritenere che, nel caso di specie, il regime privilegiato dal legislatore sia conforme al migliore interesse della minore. per contro, sin dalla nascita della figlia e anche da quando ha fatto rientro in Italia insieme Parte_1 alla minore, ha rappresentato la principale figura genitoriale di riferimento per la minore, occupandosi in modo esclusivo della cura della stessa e provvedendo con attenzione a tutti i bisogni e alle esigenze della stessa nella vita quotidiana, anche con riguardo all'accesso alla figura paterna, avendo la stessa dato atto di aver cercato di coinvolgere il padre nella vita della figlia (v. doc. 2) e di essersi attivata anche per far intraprendere alla minore un percorso di supporto psicologico per facilitare il recupero del rapporto con il padre (v. verbale udienza
27.03.2024), nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità, dimostrando in tal modo di essere un genitore
4 in grado di assicurare alla figlia un modello educativo idoneo al regolare sviluppo e alla crescita equilibrata della prole.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, ritiene il Collegio che il regime che meglio corrisponde nel caso concreto all'interesse della minore è quello dell'affido c.d. super-esclusivo alla madre, la quale già assiste la minore quotidianamente, prendendosi cura di tutti i suoi bisogni e necessità. Deve pertanto essere disposta la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), essendo necessario che tali decisioni vengano assunte con celerità e tempestività, stante il quadro emerso e le difficoltà di comunicazioni tra le parti;
la madre potrà dunque adottare autonomamente le decisioni relative alla prole minorenne in ambito scolastico e sanitario, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia e potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche relative a rilascio dei documenti e della carta d'identità valida per l'espatrio della minore.
Dal disposto affido super-esclusivo della minore alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa, discende che la casa famigliare debba essere assegnata ex art. 337-sexies c.c. alla parte attrice.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle frequentazioni padre-figlia, tenuto conto della distanza geografica del padre e dell'assenza, nella situazione attuale, di un rapporto effettivo con la minore, ritiene il Collegio che la regolazione di tali frequentazioni debba essere rimessa al previo accordo con la minore e con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore.
Sui provvedimenti economici
Venendo ora alle statuizioni economiche, è consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, al fine della determinazione dei contributi al mantenimento dei figli, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nello Stato nel loro preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o la rigorosa analisi contabile e finanziaria, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione complessiva delle situazioni patrimoniali reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI-I
28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011
n. 2098), ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio già gli atti.
Peraltro, l'assenza di informazioni in ordine alle condizioni economiche del convenuto, considerata la dichiarazione di contumacia, non risulta essere ostativa al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della prole, trattandosi di obbligo assolutamente ineludibile da parte dei genitori in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 147,148 e 160 c.c.
Ritiene pertanto il Collegio che deve essere confermato l'obbligo, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, in capo al convenuto di corrispondere all'attrice la somma mensile € 250,00 al mese (importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat), somma costantemente ritenuta da questo Tribunale quale contribuzione minimale indispensabile per il sostentamento di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia, come specificate in dispositivo.
5 Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della prevalente soccombenza del convenuto, lo stesso deve essere condannato a rifondere le spese di lite in favore della parte attrice, liquidate, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa indeterminabile di complessità bassa, con l'applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, e decisionale (non viene infatti in rilievo nel caso di specie la fase istruttoria/di trattazione, non avendo la parte attrice depositato le memorie ex art. 473-bis. 17 c.p.c.), con riduzione per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, nell'importo di euro 2.034,00 per compenso, oltre rimborso spese generali
15%, c.p.a. e iva se dovuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide: affida la figlia minore nata a Seriate (BG) il [...] in [...] esclusiva a he la terrà Per_1 Parte_1 collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, presso di sé; la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337- quater, comma terzo, c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
dispone che il padre potrà vedere la figlia minore previo accordo con la minore e con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
assegna la casa famigliare ex art dell'art. 337-sexies c.c. a Parte_1 pone a carico di , con decorrenza dalla data della domanda Controparte_1 giudiziale, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore, mediante versamento a Pt_1 entro il 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, dell'importo mensile di euro 250,00, importo
[...] annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia in base al
Protocollo di questo Tribunale che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo
6 specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
condanna alla rifusione delle spese di lite di Controparte_1 Parte_1 liquidate in euro 2.034,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta.
7 Bergamo, così deciso nella camera di consiglio del 13.02.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
8
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 15.01.2025, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dell'avv. RONCOLI LAURA MARIA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti attrice contro
(C.F. nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
27/05/1985, convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni
Per come da conclusioni precisate all'udienza del 15.01.2025; Parte_1
Per il PUBBLICO MINISTERO: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1 Con ricorso depositato in data 21.09.2023, premesso che dalla relazione con Parte_1 [...]
nasceva la figlia in data 7.08.2012, si Controparte_1 Persona_1 rivolgeva all'intestato Tribunale domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale:
a. Per quanto esposto in narrativa, disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre, Per_1 Pt_1
[...]
b. disporre che la residenza abituale della minore sia fissata in Italia presso l'abitazione della madre con collocamento presso la stessa;
c. disporre che la frequentazione del padre avvenga secondo il calendario che il Giudice riterrà congruo anche
a seguito dell'esperenda CTU, prevedendo, tuttavia, che non possa lasciare il paese e prevedendo Per_1 incontri protetti almeno per i primi periodi;
d. Porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra entro il 10 di ogni Controparte_2 Pt_1 mese, tramite bonifico bancario, la somma di euro 250,00 o la maggiore o minore somma che il Giudice riterrà dovuta a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, prevedendo sin da ora che, tale somma sia riconosciuta come dovuta a far data dal deposito del presente ricorso;
e. Salvo quanto previsto dai punti precedenti, porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto della figlia durante i periodi di permanenza di con ciascuno dei genitori nonché Per_1 di provvedere al pagamento delle ulteriori spese relative ad oneri non quotidiani, quali il rinnovo del vestiario
e le spese per le vacanze nonché quelle previste dal protocollo in uso presso l'intestato Tribunale che di seguito si trascrive integralmente:
f. Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari.
g. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari.
h. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa.
i. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
j. Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
k. Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
l. riconoscere alla Sig.ra il diritto di percepire per intero l'assegno unico;
Pt_1
2 m. Disporre l'obbligo per entrambi i genitori di comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura;
n. Non concedere l'iscrizione di sul passaporto e/o i documenti del padre;
Per_1
In via subordinata:
Ove nel caso in cui il Giudice, a seguito dell'indagine necessaria, non ravveda la necessità di disporre l'affido esclusivo, disporre comunque le deleghe per la salute e la scuola alla signora anche in virtù della Pt_1 lontananza del signor CP_3
In ogni caso:
Vittoria di spese e compenso professionale di causa”.
A seguito del rinvio della prima udienza a causa della irregolarità della notifica, all'udienza di comparizione del
9.10.2024, rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione erano stati regolarmente notificati al convenuto, il quale non si era costituito in giudizio, il Giudice dichiarava la contumacia di Controparte_1
e procedeva all'interrogatorio libero di riservandosi di provvedere.
[...] Parte_1
Con riservata ordinanza dell'11.10.2024, il Giudice pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti e fissava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, l'udienza del 15.01.2025.
All'udienza del 15.01.2025, il Giudice, fatte precisare le conclusioni, ordinava la discussione orale della causa alla medesima udienza e tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Sui provvedimenti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale
Per quanto riguarda i provvedimenti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, in sede di precisazione delle conclusioni, a domandato di confermare l'affido esclusivo della minore alla madre. Parte_1
Ritiene il Collegio che, nonostante la parte attrice abbia domandato di disporre l'affido esclusivo, sussistano, nel caso di specie, i presupposti per disporre l'affido c.d. super-esclusivo di alla madre, trattandosi Per_1 della soluzione maggiormente tutelante per la minore.
Invero, dagli atti di causa e dalle verbalizzazioni della parte attrice alle udienze del 27.03.2024 e del 9.10.2024,
è emerso: che, dopo aver trascorso il periodo di gravidanza in Italia, l'attrice era ritornata in Spagna dove era rimasta a vivere fino al 2021; che, nonostante la cessazione della relazione sentimentale con il convenuto, la stessa era rimasta a vivere in Spagna dove svolgeva l'attività lavorativa di cameriera;
che, durante gli anni vissuti in Spagna, in quanto la propria attività lavorativa si concentrava prevalentemente nel fine settimana, Per_1 trascorreva tutti i week-end con il padre, il quale, tuttavia, non pagava alcunché per il mantenimento;
che, il convenuto, per far fronte alle esigenze della figlia durante il tempo trascorso insieme, era solito chiedere denaro alla parte attrice;
che, nel 2021, l'attrice era rientrata in Italia insieme alla minore e che, da allora, il padre aveva avuto soltanto contatti telefonici con entrambe, con l'eccezione di un unico incontro avvenuto il 22.04.2023; che, dal 22.04.2023, l'attrice non aveva più visto il convenuto e che, attualmente, non aveva alcuna forma di dialogo con lo stesso;
che, a causa delle minacce e degli insulti ricevuti dal convenuto, la stessa aveva anche sporto denuncia-querela; che l'attrice non aveva contatti con il convenuto dall'estate del 2024, quando lo aveva
3 contattato per avvisarlo della causa in corso;
che il convenuto non l'aveva mai cercata né per organizzare un incontro con la minore, né per avere informazioni sulla medesima e che il convenuto continuava a non versarle alcunché per il mantenimento della figlia. Ne consegue che il padre si disinteressa della figlia minore, non fornendo alcuna forma di supporto alla madre nella gestione quotidiana della stessa, omettendo qualsivoglia forma di dialogo, e non contribuendo al mantenimento della minore, risultando pertanto l'affido condiviso concretamente pregiudizievole per la minore in ragione del sostanziale disinteresse del padre per la propria figlia, e ciò anche in considerazione della situazione di irreperibilità di fatto del medesimo.
Invero, il disinteresse del convenuto è rimasto immutato nel corso del giudizio e ha trovato conferma anche nel contegno processuale del medesimo: egli infatti, pur regolarmente e tempestivamente citato, non si è presentato all'udienza di comparizione ex art. 473-bis. 21 c.p.c., né si è costituito in giudizio.
A tal riguardo, sebbene la contumacia costituisca manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, in quanto tale, non possa pregiudicare la parte che resta assente al processo, deve tuttavia considerarsi che l'assenza ingiustificata di un genitore nel processo che ha ad oggetto la regolazione dei rapporti con la propria figlia e la tutela degli interessi della prole, sia indicativa della condizione di disaffezione e di indifferenza del genitore rispetto alla prole stessa. Ne consegue che, ai fini della valutazione riguardante l'idoneità genitoriale, il Giudice non può esimersi dal tenere nella dovuta considerazione l'assenza non giustificata del genitore nel processo riguardante la regolazione dei rapporti con i propri figli, potendosene dedurre, unitamente ad altre circostanze rilevanti nel caso concreto, la inidoneità del genitore medesimo a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e di attenzione, verso la prole.
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, vengono in rilievo la residenza estera del convenuto e le conseguenti oggettive difficoltà nella gestione condivisa della minore, l'assenza di un dialogo effettivo tra i genitori, la circostanza che, da quando la madre e la minore sono rientrate in Italia nel 2021, il padre ha incontrato la minore soltanto una volta in data 22.04.2023, il persistente inadempimento da parte del convenuto dell'obbligo di mantenimento per la figlia minore, e il contegno processuale del convenuto, il quale, sebbene destinatario di regolare notifica, non si è costituito in giudizio, palesando in tal modo il proprio disinteresse per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e per la regolazione delle frequentazioni con le figlia, dovendosene dedurre, allo stato, la condizione di assoluta inidoneità del convenuto rispetto all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale, non potendosi pertanto ritenere che, nel caso di specie, il regime privilegiato dal legislatore sia conforme al migliore interesse della minore. per contro, sin dalla nascita della figlia e anche da quando ha fatto rientro in Italia insieme Parte_1 alla minore, ha rappresentato la principale figura genitoriale di riferimento per la minore, occupandosi in modo esclusivo della cura della stessa e provvedendo con attenzione a tutti i bisogni e alle esigenze della stessa nella vita quotidiana, anche con riguardo all'accesso alla figura paterna, avendo la stessa dato atto di aver cercato di coinvolgere il padre nella vita della figlia (v. doc. 2) e di essersi attivata anche per far intraprendere alla minore un percorso di supporto psicologico per facilitare il recupero del rapporto con il padre (v. verbale udienza
27.03.2024), nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità, dimostrando in tal modo di essere un genitore
4 in grado di assicurare alla figlia un modello educativo idoneo al regolare sviluppo e alla crescita equilibrata della prole.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, ritiene il Collegio che il regime che meglio corrisponde nel caso concreto all'interesse della minore è quello dell'affido c.d. super-esclusivo alla madre, la quale già assiste la minore quotidianamente, prendendosi cura di tutti i suoi bisogni e necessità. Deve pertanto essere disposta la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), essendo necessario che tali decisioni vengano assunte con celerità e tempestività, stante il quadro emerso e le difficoltà di comunicazioni tra le parti;
la madre potrà dunque adottare autonomamente le decisioni relative alla prole minorenne in ambito scolastico e sanitario, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia e potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche relative a rilascio dei documenti e della carta d'identità valida per l'espatrio della minore.
Dal disposto affido super-esclusivo della minore alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa, discende che la casa famigliare debba essere assegnata ex art. 337-sexies c.c. alla parte attrice.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle frequentazioni padre-figlia, tenuto conto della distanza geografica del padre e dell'assenza, nella situazione attuale, di un rapporto effettivo con la minore, ritiene il Collegio che la regolazione di tali frequentazioni debba essere rimessa al previo accordo con la minore e con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore.
Sui provvedimenti economici
Venendo ora alle statuizioni economiche, è consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, al fine della determinazione dei contributi al mantenimento dei figli, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nello Stato nel loro preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o la rigorosa analisi contabile e finanziaria, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione complessiva delle situazioni patrimoniali reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI-I
28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011
n. 2098), ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio già gli atti.
Peraltro, l'assenza di informazioni in ordine alle condizioni economiche del convenuto, considerata la dichiarazione di contumacia, non risulta essere ostativa al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della prole, trattandosi di obbligo assolutamente ineludibile da parte dei genitori in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 147,148 e 160 c.c.
Ritiene pertanto il Collegio che deve essere confermato l'obbligo, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, in capo al convenuto di corrispondere all'attrice la somma mensile € 250,00 al mese (importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat), somma costantemente ritenuta da questo Tribunale quale contribuzione minimale indispensabile per il sostentamento di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia, come specificate in dispositivo.
5 Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della prevalente soccombenza del convenuto, lo stesso deve essere condannato a rifondere le spese di lite in favore della parte attrice, liquidate, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa indeterminabile di complessità bassa, con l'applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, e decisionale (non viene infatti in rilievo nel caso di specie la fase istruttoria/di trattazione, non avendo la parte attrice depositato le memorie ex art. 473-bis. 17 c.p.c.), con riduzione per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, nell'importo di euro 2.034,00 per compenso, oltre rimborso spese generali
15%, c.p.a. e iva se dovuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide: affida la figlia minore nata a Seriate (BG) il [...] in [...] esclusiva a he la terrà Per_1 Parte_1 collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, presso di sé; la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337- quater, comma terzo, c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
dispone che il padre potrà vedere la figlia minore previo accordo con la minore e con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
assegna la casa famigliare ex art dell'art. 337-sexies c.c. a Parte_1 pone a carico di , con decorrenza dalla data della domanda Controparte_1 giudiziale, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore, mediante versamento a Pt_1 entro il 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, dell'importo mensile di euro 250,00, importo
[...] annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia in base al
Protocollo di questo Tribunale che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo
6 specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
condanna alla rifusione delle spese di lite di Controparte_1 Parte_1 liquidate in euro 2.034,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta.
7 Bergamo, così deciso nella camera di consiglio del 13.02.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi