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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/11/2025, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza del 21 novembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 5156/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra
, C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Rosa Maria Messina e Pasquale Minniti, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Sant'Anna, II tronco, n. 2, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., in proprio e quale mandatario della Controparte_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Graziella Castrenze, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Domenico Tardini, n. 5, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 30.10.2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094202390074366760000, notificata, a mezzo PEC, in data in data 18.09.2023 da , limitatamente agli avvisi di addebito Controparte_3
n.39420160000612426000, n. 39420160003003334000, n.39420170001219434000, n. 39420180000735514000, n.39420180004015881000, n. 39420180005011688000, n.39420190001132056000, n. 39420190003474040000, n.39420220000027224000 e n. 39420220001472057000, afferenti all'omesso versamento di contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive, anni 2012 e 2015-2020, per l'importo complessivo di € 33.309,17. Nello specifico, eccepiva la prescrizione quinquennale del credito di cui agli avvisi di addebito n. 39420160000612426000, n. 39420160003003334000, n. 39420170001219434000 e n. 39420180000735514000 maturata dalla data di notifica degli stessi, in assenza di ulteriori comprovati atti interruttivi. Deduceva, altresì, la prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito n. 39420180005011688000 perché afferenti a contributi relative all'annualità 2012. Evidenziava, infine, l'illegittimità di tutte le pretese creditorie successive alla data di cessazione dell'attività d'impresa del ricorrente, avvenuta in data 10.11.2015. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' la e l' CP_1 Controparte_2 [...]
rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in via principale, Controparte_3 accertare e dichiarare che le somme portate dagli avvisi di addebito n. 39420160000612426000, (crediti anno2015);n. 39420160003003334000 CP_1
(crediti anno2015);n. 39420170001219434000 (crediti anno2016);n. CP_1 CP_1
39420180000735514000 (crediti anno2017);n. 39420180005011688000 CP_1
(crediti anno 2012); si sono estinte per intervenuta prescrizione, e per l'effetto CP_1 dichiararle inesigibili e, conseguentemente, annullare l'intimazione di pagamento in quella parte relativa a tali posizioni;
2) comunque, accertare e dichiarare che l'attività di impresa del Sig. è cessata il 10/11/2015e, conseguentemente, accertare e Parte_1 dichiarare che non sussisteva più il presupposto per il conteggio dei contributi previdenziali I.V.S. per il periodo successivo e che, pertanto, è illegittima la richiesta di pagamento, da parte dell' di Reggio Calabria, dei contributi conteggiati dall'anno 2016 all'anno2022; 3) CP_1 in accoglimento di tutti i motivi di ricorso, annullare e/o dichiarare inefficaci l'intimazione di pagamento n. 09420239007436676000, di egli avvisi Controparte_3 di addebito sottesi n. n. 39420160000612426000; n. 39420160003003334000; n.39420170001219434000; n. 39420180000735514000; n.39420180004015881000; n. 39420180005011688000; n.39420190001132056000 ;n. 39420190003474040000; n.39420220000027224000; n. 39420220001472057000;”vinte le spese di lite, con attribuzione. Si costituiva in giudizio parte resistente eccependo, in via CP_1 preliminare, il difetto di legittimazione passiva della di cui Controparte_2 chiedeva l'estromissione dal giudizio, nonché l'inammissibilità del ricorso poiché tardivo ed il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, chiedeva la declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere per l'intervenuto annullamento delle pretese creditorie afferenti a periodi contributivi successivi alla data di cessazione dell'attività d'impresa ed insisteva per il rigetto della domanda relativamente agli avvisi di addebito n.39420160000612426000, n. 39420160003003334000 e n.39420180005011688000 che risultavano ancora dovuti e non prescritti. Parimenti costituitasi, parte resistente , Controparte_4 eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva in ordine alla contestazione di omessa notifica degli avvisi di addebito e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione degli avvisi di addebito n.39420160000612426000, n. 39420160003003334000, n.39420170001219434000, n. 39420180000735514000 e n.39420180005011688000 stante la sussistenza di atti interruttivi e della sospensione dei termini di decorrenza dettata dalla normativa emergenziale Covid-19. Rilevava, infine, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla contestazione inerente al merito della pretesa contributiva. Acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione
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1. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della trattandosi di crediti che, come rilevato dall' non sono Controparte_2 CP_1 stati oggetto di cessione alla stessa.
2. Tanto premesso, va esaminata l'eccezione di inammissibilità della opposizione sollevata dalle parti resistenti. Sul punto, va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). È possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione. Nel caso di specie, la doglianza secondo cui l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 24, comma 5, D.lgs. 46/99, non può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
3. Nel merito, dall'esame degli atti del giudizio emerge che il credito riportato negli avvisi di addebito n. 39420170001219434000, n.39420180000735514000, n. 39420180004015881000, n.39420190001132056000, n. 39420190003474040000, n.39420220000027224000 e n. 39420220001472057000 e n.39420160003003334000 (solo per il periodo 9-12/2015), confluiti nell'intimazione di pagamento impugnata, sono stati oggetto di sgravio da parte dell'ente impositore, con conseguente estinzione parziale della pretesa creditoria in questa sede impugnata. Si rileva, nel caso di specie, l'avvenuto riconoscimento del diritto del ricorrente, essendo stato annullato il credito riferito ai suindicati avvisi. Tanto premesso, limitatamente al credito in parola, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
4. Tanto premesso, va esaminata l'eccezione di prescrizione dei crediti riportati dai restanti avvisi di addebito n. 39420160000612426000, n.39420160003003334000 (periodi 3-4/2015) e n. 39420180005011688000. La doglianza è infondata. Invero, in relazione agli avvisi di addebito n. 39420160000612426000 e n. 39420160003003334000, parte resistente Controparte_4 ha documentalmente provato l'avvenuta notifica di atti antecedenti all'intimazione di pagamento opposta ed interruttivi del termine di prescrizione quinquennale della pretesa creditoria. Orbene, dalla data di notifica- da ultimo- dell'intimazione di pagamento n. 09420199005530858000 (16.04.2019), comprensiva dei summenzionati avvisi di addebito, a quella dell'intimazione di pagamento oggi impugnata (18.09.2023), non può certamente dirsi maturata la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi ivi riportati. Parimenti, va disattesa l'eccezione di prescrizione asseritamente maturata dalla data di scadenza dei contributi dovuti per l'anno 2012 a quella di notifica dell'avviso di addebito n. 39420180005011688000. Orbene, la regolare notifica dell'avviso di addebito n.39420180005011688000, avvenuta in data 21.02.2019 (cfr prod.ne documentale determina il verificarsi della cd. irretrattabilità del carico CP_1 contributivo conseguente alla mancata opposizione avverso lo stesso nei termini -perentori- di cui all'art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 (cfr. Cass., 4506/2007). L'avviso di addebito di cui si è appena detto, regolarmente pervenuto al ricorrente precedentemente all'atto ivi opposto, non impugnato nei termini di legge, rende definitiva la pretesa tributaria in ossequio al principio dello stretto rapporto tra atto consequenziale e atto presupposto. D'altra parte, risulta per tabulas che dalla data di notifica del suddetto avviso di addebito (21.02.2019) a quella di notifica dell'intimazione di pagamento n. 094202390074366760000 (18.09.2023) non fosse ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale della pretesa contributiva. 4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 tenuto conto della soccombenza dell' , con riferimento alla parziale CP_1 cessata materia del contendere , possono essere compensate per metà in ragione del parziale accoglimento del ricorso. Invero, con riferimento alla parziale cessata materia del contendere, le spese vanno regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Nel caso de quo è pacifico che l'annullamento da parte dell'ente impositore di n. 7 avvisi di addebito riportati nella intimazione impugnata sia intervenuto in data successiva rispetto al deposito del ricorso introduttivo. D'altra parte, le spese di lite vanno compensate nei confronti di
[...]
cui non è imputabile alcuna responsabilità circa il Controparte_4 mancato sgravio della pretesa creditoria e nei confronti della che -di CP_2 fatto- non ha svolto autonoma attività difensiva, essendo stata rappresentata dai medesimi difensori dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: così provvede:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere limitatamente ai crediti di cui agli avvisi di addebito n. 39420170001219434000, n.39420180000735514000, n. 39420180004015881000, n.39420190001132056000, n. 39420190003474040000, n.39420220000027224000 e n. 39420220001472057000 e n.39420160003003334000 (limitatamente al periodo 9-12/2015), confluiti nell'intimazione di pagamento impugnata;
- rigetta il ricorso nel resto;
- condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite in favore CP_1 del ricorrente che liquida in complessivi € 1.645,50 per compensi, rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
- spese compensate nei confronti di e Controparte_4
Controparte_2
Reggio Calabria, 21 novembre 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano