Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 12/02/2026, n. 2089
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità per vizio formale: mancato esperimento tentativo conciliazione stragiudiziale

    L'invito al contraddittorio non è obbligatorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati o di pronta liquidazione.

  • Rigettato
    Nullità per vizio formale: carenza di sottoscrizione

    Gli avvisi di accertamento possono essere sottoscritti con firma a stampa del funzionario responsabile del tributo.

  • Rigettato
    Nullità per vizio formale: inesistenza indicazione agente notificatore

    L'avviso è stato notificato via PEC e non a mezzo posta, pertanto l'indicazione dell'agente notificatore non è pertinente.

  • Rigettato
    Nullità per vizio formale: omessa indicazione delibera nomina funzionario responsabile

    Risulta l'indicazione del funzionario responsabile.

  • Rigettato
    Nullità per vizio formale: omessa notificazione atti presupposti e difetto di motivazione

    Non sussistono atti presupposti e l'atto risulta compiutamente motivato.

  • Rigettato
    Estinzione del diritto: prescrizione

    Il diritto alla riscossione si prescrive il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento del tributo.

  • Rigettato
    Estinzione del diritto: decadenza

    Il termine di decadenza ha durata quinquennale.

  • Rigettato
    Illegittimità delibera comunale sull'aliquota di base

    Il Consiglio Comunale può modificare l'aliquota di base.

  • Rigettato
    Carenza presupposto oggettivo: esenzione per alloggi sociali

    L'esenzione è prevista solo per gli immobili specificamente destinati ad 'alloggi sociali' e il contribuente non ha dimostrato tale destinazione.

  • Rigettato
    Carenza presupposto oggettivo: esenzione per occupazione sine titulo

    Il contribuente non ha dimostrato la condizione di occupazione sine titulo.

  • Rigettato
    Carenza presupposto soggettivo: insussistenza diritto di proprietà

    Il contribuente non ha dimostrato l'insussistenza del diritto di proprietà o di altro diritto reale.

  • Rigettato
    Illegittimità avviso: mancata applicazione detrazioni

    Si richiama quanto esposto in merito all'esenzione per alloggi sociali e detrazioni.

  • Rigettato
    Erroneità quantificazione 'alloggi sociali'

    Il contribuente non ha dimostrato l'erroneità della quantificazione.

  • Rigettato
    Omessa indicazione criteri determinazione interessi e sanzioni

    I criteri di determinazione degli interessi e delle sanzioni sono indicati normativamente e sono onere del contribuente conoscerli.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 12/02/2026, n. 2089
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2089
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo