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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 12/02/2026, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2089/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente
FORLEO MARIACLEMENTINA, Relatore
DE ANGELIS GILDO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5068/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - cf ricorrente
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Colleferro - Piazza Italia 1 00034 Colleferro RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1220 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 834/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'IMU per l'anno d'imposta 2019 e inerente alle varie unità immobiliari a destinazione abitativa site nel Comune di
Colleferro, così come individuate in detto atto.
Con il ricorso ha innanzitutto dedotto la nullità dell'avviso de quo per vizi formali.
Nello specifico:
1)mancato esperimento del tentativo di conciliazione stragiudiziale come previsto dall'art.6 bis della l.212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente);
2)carenza di sottoscrizione dell'atto da parte del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva dallo stesso delegato;
3)inesistenza di indicazione dell'agente notificatore;
4)omessa indicazione e allegazione della delibera di nomina del funzionario responsabile;
5)omessa notificazione degli atti presupposti e difetto di motivazione;
6)intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere il tributo;
7)intervenuta decadenza della pretesa tributaria, asseritamente di durata triennale;
8)illegittimità della delibera comunale sull'aliquota di base.
Ha inoltre dedotto la carenza dei presupposti oggettivo e soggettivo dell'imposta in questione.
Nello specifico:
9)esenzione dall'imposta per essere gli immobili “alloggi sociali”;
10)esenzione dall'imposta per essere taluni occupati sine titulo;
11)insussistenza del presupposto del diritto di proprietà o di altro diritto reale da parte Ricorrente_1;
Infine ha dedotto:
12)illegittimità dell'avviso per mancata applicazione delle detrazioni di imposta previste dall'art.1 comma
749 l.160 del 2019;
13)erroneità della quantificazione riportata nell'atto impugnato riguardo gli “alloggi sociali”;
14)omessa indicazione dei criteri di determinazione degli interessi e delle sanzioni applicate.
Da ultimo ha formulato istanza di sospensione della esecuzione dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs n. 546/1992.
Il Comune di Colleferro, nonostante la ritualità della notifica del ricorso, non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte di dover rigettare il ricorso.
1)Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 bis l.212 del 2000, l'invito al contraddittorio non è obbligatorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati o di pronta liquidazione.
2)Come precisato dalla Suprema Corte (cfr ordinanza 6142 del 2024) gli avvisi di accertamento possono essere sottoscritti con firma a stampa del funzionario responsabile del tributo (nel caso di specie funzionario responsabile è la dott.ssa Nominativo_1).
3)Nel caso di specie l'avviso è stato notificato via pec e non a mezzo posta;
4)Risulta l'indicazione del funzionario responsabile.
5)Non risultano sussistere atti presupposti (peraltro neppure indicati dal ricorrente) mentre l'atto risulta compiutamente motivato contenendo tutti gli elementi idonei a rendere nota al destinatario la pretesa tributaria, tanto da mettere in condizione il ricorrente di confutarne la stessa, come del resto avvenuto.
6)Il diritto alla riscossione del tributo in questione si prescrive ex lege il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento del tributo (nel caso di specie il 31.12.2025).
7)Ai sensi dell'art.161 l.296 del 2006 il termine di decadenza, come quello di prescrizione ha durata quinquennale da intendersi come sopra.
8)Ai sensi dell'art.1 comma 748 l.160 del 2019, il Consiglio Comunale può modificare l'aliquota di base.
Di seguito saranno esaminati i motivi inerenti al merito della pretesa tributaria.
9)L'esenzione dal pagamento è prevista normativamente solo per gli immobili specificamente destinati ad
“alloggi sociali”, cioè per gli immobili oggetto di locazione permanente finalizzata a svolgere la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato.
In particolare, ai sensi del comma 2, dell'art. 13, del D.L. 201/2011, è stata riconfermata l'esenzione dall'IMU per l'abitazione principale e relative pertinenze (con le eccezioni già citate per l'ICI) e, inoltre, sono state equiparate per legge all'abitazione principale e beneficiano, quindi, dell'esenzione, anche i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22.4.2008.
Il comma 10 della stessa norma ha poi previsto una detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
In altri termini, nel caso di “alloggi sociali” il legislatore ha previsto l'esenzione degli immobili di proprietà Ricorrente_1 dal tributo in questione, mentre per gli altri “alloggi” è prevista unicamente la detrazione di
€ 200,00.
Orbene, come per ogni altra esenzione o limitazione di imposte, dev'essere la contribuente a dimostrare che gli immobili per i quali chiede l'esenzione da IMU rientrino nella categoria degli “alloggi sociali” o in quella degli altri “alloggi”, ossia sempre assegnati a fini abitativi mettendo così il Comune nella condizione di poter conoscere per quali immobili potrebbe ricorrere l'esenzione da imposizione o la sola detrazione di cui si è detto (per questi ultimi è sopravvenuto, si ripete, l'avviso di accertamento in rettifica citato). In particolare, è necessario presentare tutti i dati nella dichiarazione IMU da inoltrarsi entro il 30 giugno di ciascun anno secondo le modalità previste dal decreto MEF del 24.4.2024 ossia in modalità telematica.
Nel caso in esame Ricorrente_1 non ha mai chiesto né, tantomeno, dimostrato l'esenzione dall'IMU degli immobili di sua proprietà come risultanti in catasto.
10) e 11) Lo stesso è a dirsi per gli immobili asseritamente occupati sine titulo e per gli altri immobili di cui all'avviso.
12)Si richiama al riguardo quanto sopra esposto.
13)Com'è noto, i criteri di determinazione degli interessi e delle sanzioni applicate sono indicati normativamente e pertanto è onere del contribuente conoscerli.
Per questi motivi
, assorbita l'istanza di sospensione, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. ROMA, 15.01.2026 Relatore M.C. FORLEO Presidente R.Roberti
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente
FORLEO MARIACLEMENTINA, Relatore
DE ANGELIS GILDO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5068/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - cf ricorrente
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Colleferro - Piazza Italia 1 00034 Colleferro RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1220 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 834/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'IMU per l'anno d'imposta 2019 e inerente alle varie unità immobiliari a destinazione abitativa site nel Comune di
Colleferro, così come individuate in detto atto.
Con il ricorso ha innanzitutto dedotto la nullità dell'avviso de quo per vizi formali.
Nello specifico:
1)mancato esperimento del tentativo di conciliazione stragiudiziale come previsto dall'art.6 bis della l.212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente);
2)carenza di sottoscrizione dell'atto da parte del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva dallo stesso delegato;
3)inesistenza di indicazione dell'agente notificatore;
4)omessa indicazione e allegazione della delibera di nomina del funzionario responsabile;
5)omessa notificazione degli atti presupposti e difetto di motivazione;
6)intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere il tributo;
7)intervenuta decadenza della pretesa tributaria, asseritamente di durata triennale;
8)illegittimità della delibera comunale sull'aliquota di base.
Ha inoltre dedotto la carenza dei presupposti oggettivo e soggettivo dell'imposta in questione.
Nello specifico:
9)esenzione dall'imposta per essere gli immobili “alloggi sociali”;
10)esenzione dall'imposta per essere taluni occupati sine titulo;
11)insussistenza del presupposto del diritto di proprietà o di altro diritto reale da parte Ricorrente_1;
Infine ha dedotto:
12)illegittimità dell'avviso per mancata applicazione delle detrazioni di imposta previste dall'art.1 comma
749 l.160 del 2019;
13)erroneità della quantificazione riportata nell'atto impugnato riguardo gli “alloggi sociali”;
14)omessa indicazione dei criteri di determinazione degli interessi e delle sanzioni applicate.
Da ultimo ha formulato istanza di sospensione della esecuzione dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs n. 546/1992.
Il Comune di Colleferro, nonostante la ritualità della notifica del ricorso, non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte di dover rigettare il ricorso.
1)Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 bis l.212 del 2000, l'invito al contraddittorio non è obbligatorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati o di pronta liquidazione.
2)Come precisato dalla Suprema Corte (cfr ordinanza 6142 del 2024) gli avvisi di accertamento possono essere sottoscritti con firma a stampa del funzionario responsabile del tributo (nel caso di specie funzionario responsabile è la dott.ssa Nominativo_1).
3)Nel caso di specie l'avviso è stato notificato via pec e non a mezzo posta;
4)Risulta l'indicazione del funzionario responsabile.
5)Non risultano sussistere atti presupposti (peraltro neppure indicati dal ricorrente) mentre l'atto risulta compiutamente motivato contenendo tutti gli elementi idonei a rendere nota al destinatario la pretesa tributaria, tanto da mettere in condizione il ricorrente di confutarne la stessa, come del resto avvenuto.
6)Il diritto alla riscossione del tributo in questione si prescrive ex lege il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento del tributo (nel caso di specie il 31.12.2025).
7)Ai sensi dell'art.161 l.296 del 2006 il termine di decadenza, come quello di prescrizione ha durata quinquennale da intendersi come sopra.
8)Ai sensi dell'art.1 comma 748 l.160 del 2019, il Consiglio Comunale può modificare l'aliquota di base.
Di seguito saranno esaminati i motivi inerenti al merito della pretesa tributaria.
9)L'esenzione dal pagamento è prevista normativamente solo per gli immobili specificamente destinati ad
“alloggi sociali”, cioè per gli immobili oggetto di locazione permanente finalizzata a svolgere la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato.
In particolare, ai sensi del comma 2, dell'art. 13, del D.L. 201/2011, è stata riconfermata l'esenzione dall'IMU per l'abitazione principale e relative pertinenze (con le eccezioni già citate per l'ICI) e, inoltre, sono state equiparate per legge all'abitazione principale e beneficiano, quindi, dell'esenzione, anche i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22.4.2008.
Il comma 10 della stessa norma ha poi previsto una detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
In altri termini, nel caso di “alloggi sociali” il legislatore ha previsto l'esenzione degli immobili di proprietà Ricorrente_1 dal tributo in questione, mentre per gli altri “alloggi” è prevista unicamente la detrazione di
€ 200,00.
Orbene, come per ogni altra esenzione o limitazione di imposte, dev'essere la contribuente a dimostrare che gli immobili per i quali chiede l'esenzione da IMU rientrino nella categoria degli “alloggi sociali” o in quella degli altri “alloggi”, ossia sempre assegnati a fini abitativi mettendo così il Comune nella condizione di poter conoscere per quali immobili potrebbe ricorrere l'esenzione da imposizione o la sola detrazione di cui si è detto (per questi ultimi è sopravvenuto, si ripete, l'avviso di accertamento in rettifica citato). In particolare, è necessario presentare tutti i dati nella dichiarazione IMU da inoltrarsi entro il 30 giugno di ciascun anno secondo le modalità previste dal decreto MEF del 24.4.2024 ossia in modalità telematica.
Nel caso in esame Ricorrente_1 non ha mai chiesto né, tantomeno, dimostrato l'esenzione dall'IMU degli immobili di sua proprietà come risultanti in catasto.
10) e 11) Lo stesso è a dirsi per gli immobili asseritamente occupati sine titulo e per gli altri immobili di cui all'avviso.
12)Si richiama al riguardo quanto sopra esposto.
13)Com'è noto, i criteri di determinazione degli interessi e delle sanzioni applicate sono indicati normativamente e pertanto è onere del contribuente conoscerli.
Per questi motivi
, assorbita l'istanza di sospensione, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. ROMA, 15.01.2026 Relatore M.C. FORLEO Presidente R.Roberti