Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 30/06/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 847/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale composto dai sig.ri magistrati: dr. Antonio Tricoli Presidente dr.ssa Valentina Del Rio Giudice Relatore dr.ssa Veronica Messana Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 847/2024 r.g.v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Sciacca, via Campanella n. 50, presso lo studio dell'avv. PALAGONIA
ANTONELLO che lo difende giusta procura in atti;
E
, nata in [...]. Russia) il 16/3/1993, elettivamente Controparte_1
domiciliata in Sciacca, via dei Platani n. 25, presso lo studio dell'avv. MACALUSO
ANNA che la difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
Avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia
Premesso che le parti, con ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c., 473 bis 47 ss. c.p.c. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/11/2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio;
1
Considerato che l'accordo stipulato tra le parti stabilisce che: “1. I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo Per_1 Per_2
le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza privilegiata degli stessi presso l'abitazione della madre. L'esercizio della potestà genitoriale sarà esercitato dai genitori, i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano i minori relativamente alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo contro dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni e delle aspirazioni dei figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2. La residenza familiare sita in
Sciacca Via S. Carnevale n° 23 con i mobili che la corredano resta nella esclusiva disponibilità della SI , che provvederà al pagamento di tutte le utenze CP_1
domestiche.
3. Il padre, compatibilmente con gli impegni lavorativi e personali, suoi e della madre e, soprattutto, le esigenze di vita e di studio dei figli, avrà libera facoltà di vedere e tenere con sé i figli, previo accordo tra i genitori. Modalità dettate e condizionate dall'attività svolta dal e dalla necessità di potere conciliare Parte_1
anche il diritto di visita dell'altro figlio, , residente in [...]ed avuto in una Per_3
precedente relazione (conclusasi con separazione e divorzio). Infatti è un Parte_1
Sovrintendente della Polizia di Stato con turnazioni lavorative non decise dal ricorrente ma dettate in via di principio dall'Accordo Nazionale Quadro della Polizia di Stato ed imposte nel dettaglio dall'Ufficio di Polizia da cui dipende, in funzione delle esigenze di servizio. La turnazione stabilita dall'Accordo Nazionale Quadro è per via di massima sempre la stessa, come la programmazione settimanale che per via di massima esce ogni pomeriggio del venerdì, ma quest'ultima è soggetta poi a variazioni quotidiane per esigenze di servizio. Tuttavia, in caso di disaccordo, viene stabilità il seguente calendario di visita che potrà subire delle modifiche, purché sempre concordate tra i genitori: Nelle giornate di smontante e riposo dal turno di servizio, previo accordo con la madre, la possibilità di prelevare i figli anche singolarmente e non obbligatoriamente entrambi, dalle ore 15:30 fino alle ore 22.00
2 con la possibilità di pernotto su smontante/riposo e riposo/giorno successivo, qualora richiesto dai bambini e sia possibile al padre;
con possibilità di poter accompagnare e riprendere i bambini a scuola o alle altre attività extrascolastiche. La possibilità di prevedere il diritto di visita dei bambini da parte del padre, singolarmente e non obbligatoriamente entrambi, anche in altre giornate o orari della giornata, quali ad esempio la mattina dalle 09:00 alle 13.00 con possibilità di accompagnarli e riprenderli a scuola o presso le attività extrascolastiche, o comunque in funzione degli impegni lavorativi e personali, previo accordo con la madre, al fine di poter dare più occasioni ai bambini di trascorrere il tempo con il padre per il loro benessere psicofisico e relazionale. Durante le festività per cinque giorni consecutivi alternativamente a Natale o a Capodanno, ad anni alterni la domenica di Pasqua e/o il lunedì dell'Angelo ed infine ad anni alterni fino a 15 giorni (anche non continuativi) dal mese di Luglio o Agosto prendendo i bambini, anche singolarmente e non obbligatoriamente entrambi o alternativamente durante il periodo, alle 10:00 del primo giorno riportandoli a casa entro le 22:00 dell'ultimo giorno. Fermo restando che i bambini, anche singolarmente e non obbligatoriamente entrambi, qualora il padre ne abbia la possibilità e lori siano disponibili, in accordo con la madre, potranno permanere e pernottare per più giorni anche durante gli altri periodi dell'anno con il padre (es. ferie infrasettimanali). vista la tenera età, potrà Per_2
pernottare dal signor a partire da anni 5, fatto salva l'eventuale richiesta Parte_1
da parte del bambino prima del compimento del 5° anno. Il sig. , salvo Parte_1
diversi accordi, e comunicazioni antecedenti, dovrà entro le ore 15 contattare
(telefonando o inviando un messaggio anche attraverso social network o servizi di messaggeria istantanea) la sig.ra per sapere le intenzioni dei bambini al CP_1
fine di consentire una migliore organizzazione del tempo al in Parte_1
considerazione anche dei relativi tempi di percorrenza, del prelevamento e riconsegna dell'altro minore a Ribera, suo luogo di residenza. Fatto salvo, Per_3
comunque, il volere dei piccoli e che rimarrà preminente. Ciò al Per_1 Per_2
fine di consentire non solo a padre e figli di passare più tempo insieme ed in maniera continuativa ma anche al fine di permettere ai piccoli e di Per_1 Per_2
frequentare più assiduamente anche il fratello con cui hanno ottimi rapporti. Per_3
3 4. Il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere, a mezzo Parte_1
bonifico, alla sig.ra , che accetta espressamente, entro il giorno 5 Controparte_1
di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , la Per_1 Per_2 somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere o sostenute previa esibizione ricevuta/fattura nell'interesse dei figli, prendendo come riferimento per queste ultime il “protocollo su spese extra-assegno per mantenimento dei figli” dell'Osservatorio per la Giustizia Civile del Distretto di Palermo sottogruppo “Famiglia” sottoscritto il 02.07.2019 (prot. Nr. 23059 del 04.07.2019
Tribunale di Palermo).
5. L'assegno unico sarà suddiviso tra le parti al 50% ciascuno e la presentazione delle relative istanze con gli eventuali aggiornamenti “ISEE minori” sarà ad onere del genitore collocatario dei minori, ovvero la sig. CP_1
, come per le detrazioni IRPEF dei minori che saranno anch'esse suddivise al
[...]
50% ed eventuali agevolazioni/bonus familiari di cui potranno favorire i minori o i genitori di questi ultimi nell'interesse della prole.
6. I genitori si impegnano a crescere ed educare i figli con equilibrio affinché provino analogo sentimento di affetto e di stima nei confronti di entrambi. Si impegnano, altresì, a tenere comportamenti consoni al ruolo genitoriale.
7. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo di passaporti, consentendo, altresì, che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
nonché al rilascio e/o rinnovo delle
Carte d'Identità con validità per l'espatrio.
8. le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco ad autorizzare i figli a poter andare e pernottare fuori provincia, regione o all'estero con il genitore/familiare/persona di fiducia previa comunicazione all'altro genitore del periodo e della eventuale/i località in cui soggiornerà con il minore.
9. rendicontazione annuale (al 31/12 di ogni anno ed entro il successivo mese di gennaio) in favore del sig. degli estratti conto correnti bancari/libretti Parte_1
dei figli e , da parte della detentrice materialmente dei Per_1 Per_2 CP_1
titoli bancari dei minori. 10. Per quanto non espressamente previso le parti si riportano alle norme di legge vigenti. 11. Le parti concordano che i patti di cui al presente ricorso avranno effetto dalla sottoscrizione dello stesso. 12. Le parti danno atto di aver compiutamente definito con reciproca soddisfazione i rapporti economici
4 tra essi intercorrenti e dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro ad eccezione di quanto espressamente pattuito con il presente accordo ai precedenti articoli. 13. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto ritrascritte in parte motiva;
2) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, il 19/6/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Valentina Del Rio Antonio Tricoli
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