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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/03/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 892/2023
TRA
, (C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/08/1960 ed ivi residente a[...] elettivamente domiciliato in Corigliano-
Rossano, alla Via Papa Urbano VIII n.9, presso lo studio dell'avv. Luigi Fraia, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Marcello Carnovale, elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 15.3.2023, conveniva in giudizio Parte_1
l al fine di ottenere la corresponsione dell'assegno di invalidità IOART n. Controparte_1
34520528, sospeso dall' dal 1.1.2022. CP_2
In particolare, premetteva che con omologa resa all'esito del giudizio 1863/2019 il Tribunale di Castrovillari accertava la sussistenza dei requisiti per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge n. 222/'84.
Specificava che l' sospendeva l'erogazione dell'assegno a seguito del riconoscimento CP_2
del Tribunale di Castrovillari del diritto a beneficiare della pensione di inabilità con sentenza del 23.3.2022.
Deduceva che nonostante la richiesta, l' non provvedeva all'erogazione del dovuto, CP_2 sostenendo l'incumulabilità tra l'assegno e la pensione di inabilità di cui il ricorrente era titolare.
Adiva il Tribunale, dunque, chiedendo la condanna dell' alla corresponsione CP_2 dell'assegno dalla data dell'interruzione della sua erogazione. Si costituiva in giudizio l' , contestando con varie argomentazioni la domanda del CP_2
ricorrente.
In particolare, deduceva l'incumulabilità tra la prestazione richiesta e la pensione di inabilità di cui il ricorrente era pure titolare.
All'odierna udienza, avendo natura documentale, la causa viene decisa.
***
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Nel caso in esame non sussiste alcuna incompatibilità tra l'assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità, prestazione i cui presupposti sono stati riconosciuti dal Tribunale di
Castrovillari.
Di per se, infatti, le predette prestazioni non risultano incompatibili, sarà l' , nel caso di CP_2
superamento dei limiti reddituali previsti, che potrà sospendere o ridurre l'erogazione del trattamento pensionistico, ma non certo rifiutarne l'erogazione per una presunta incompatibilità.
L'incompatibilità eccepita, infatti, riguarda l'assegno ordinario di invalidità e l'assegno mensile per invalidità parziale ma non invece la pensione di inabilità di cui gode il ricorrente.
In ragione di ciò, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire il trattamento dell'assegno ordinario di invalidità dalla data di sospensione della prestazione, sussistendone i requisiti, peraltro mai contestati da parte dell' . CP_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accerta il diritto del ricorrente al ripristino dell'assegno ordinario di invalidità a far data dalla sospensione dello stesso (31.12.2021);
- Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dell'assegno ordinario di CP_2
invalidità a far data dalla sospensione dello stesso (31.12.2021), oltre interessi come per legge;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00, oltre iva CP_2
e cpa come per legge, con distrazione in favore del legale anticipatario.
Castrovillari, 6.3.2025 Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 892/2023
TRA
, (C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/08/1960 ed ivi residente a[...] elettivamente domiciliato in Corigliano-
Rossano, alla Via Papa Urbano VIII n.9, presso lo studio dell'avv. Luigi Fraia, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Marcello Carnovale, elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 15.3.2023, conveniva in giudizio Parte_1
l al fine di ottenere la corresponsione dell'assegno di invalidità IOART n. Controparte_1
34520528, sospeso dall' dal 1.1.2022. CP_2
In particolare, premetteva che con omologa resa all'esito del giudizio 1863/2019 il Tribunale di Castrovillari accertava la sussistenza dei requisiti per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge n. 222/'84.
Specificava che l' sospendeva l'erogazione dell'assegno a seguito del riconoscimento CP_2
del Tribunale di Castrovillari del diritto a beneficiare della pensione di inabilità con sentenza del 23.3.2022.
Deduceva che nonostante la richiesta, l' non provvedeva all'erogazione del dovuto, CP_2 sostenendo l'incumulabilità tra l'assegno e la pensione di inabilità di cui il ricorrente era titolare.
Adiva il Tribunale, dunque, chiedendo la condanna dell' alla corresponsione CP_2 dell'assegno dalla data dell'interruzione della sua erogazione. Si costituiva in giudizio l' , contestando con varie argomentazioni la domanda del CP_2
ricorrente.
In particolare, deduceva l'incumulabilità tra la prestazione richiesta e la pensione di inabilità di cui il ricorrente era pure titolare.
All'odierna udienza, avendo natura documentale, la causa viene decisa.
***
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Nel caso in esame non sussiste alcuna incompatibilità tra l'assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità, prestazione i cui presupposti sono stati riconosciuti dal Tribunale di
Castrovillari.
Di per se, infatti, le predette prestazioni non risultano incompatibili, sarà l' , nel caso di CP_2
superamento dei limiti reddituali previsti, che potrà sospendere o ridurre l'erogazione del trattamento pensionistico, ma non certo rifiutarne l'erogazione per una presunta incompatibilità.
L'incompatibilità eccepita, infatti, riguarda l'assegno ordinario di invalidità e l'assegno mensile per invalidità parziale ma non invece la pensione di inabilità di cui gode il ricorrente.
In ragione di ciò, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire il trattamento dell'assegno ordinario di invalidità dalla data di sospensione della prestazione, sussistendone i requisiti, peraltro mai contestati da parte dell' . CP_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accerta il diritto del ricorrente al ripristino dell'assegno ordinario di invalidità a far data dalla sospensione dello stesso (31.12.2021);
- Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dell'assegno ordinario di CP_2
invalidità a far data dalla sospensione dello stesso (31.12.2021), oltre interessi come per legge;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00, oltre iva CP_2
e cpa come per legge, con distrazione in favore del legale anticipatario.
Castrovillari, 6.3.2025 Il Giudice
Dott. Giordano Avallone