Trib. Castrovillari, sentenza 06/03/2025, n. 363
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Sentenza 6 marzo 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale di Castrovillari, nella persona del Dott. Giordano Avallone, riguarda una controversia tra un cittadino e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) relativa alla sospensione dell'assegno ordinario di invalidità. Il ricorrente ha richiesto la ripresa dell'erogazione dell'assegno, sospeso dal 1 gennaio 2022, sostenendo che non vi fosse incompatibilità tra tale prestazione e la pensione di inabilità di cui era titolare. L'INPS, al contrario, ha eccepito l'incumulabilità delle due prestazioni.

Il giudice ha accolto il ricorso, argomentando che non esiste incompatibilità tra l'assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità, in quanto le normative vigenti non prevedono un divieto di cumulo tra queste due forme di sostegno. Ha chiarito che l'INPS può sospendere o ridurre l'erogazione solo in caso di superamento dei limiti reddituali, ma non può negare l'erogazione per presunta incompatibilità. Pertanto, il Tribunale ha riconosciuto il diritto del ricorrente a ricevere l'assegno a partire dalla data di sospensione, condannando l'INPS al pagamento delle somme dovute e delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Castrovillari, sentenza 06/03/2025, n. 363
    Giurisdizione : Trib. Castrovillari
    Numero : 363
    Data del deposito : 6 marzo 2025

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