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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AS AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 1723 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 29/11/2024 Letta la requisitoria del dott. Aldo Esposito, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha revocato, a far data dal 13 gennaio 2023, la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, concessa ad DR MU con ordinanza del medesimo Tribunale di sorveglianza in data 5 aprile 2022. Detta misura, infatti, per come evidenziato dalla stessa ordinanza di revoca, era stata provvisoriamente sospesa con decreto del 27 agosto 2024 dal Magistrato di sorveglianza di Cagliari, a seguito dell'annotazione della Stazione dei Carabinieri di Cagliari Sant'Avendrace in data 25 agosto 2024, che segnalava che nel corso di un controllo alle ore 2,50 del mattino presso il domicilio di MU lo stesso risultava assente dall'abitazione. In detto decreto era richiamato il precedente provvedimento del 10 maggio 2024, col quale si proponeva la revoca della misura alternativa, evidenziando numerose criticità dell'andamento della misura, come il mancato tempestivo avvio dell'attività di volontariato e la refertata positività alla cocaina in occasione del controllo del 13 gennaio 2023, come da relazione Uepe del 20 marzo 2023, nonché numerose violazioni delle prescrizioni (in data 11 giugno 2023, non venendo il condannato trovato in casa nell'orario in cui non poteva uscire;
in data 25 giugno 2023, venendo trovato in altro comune in assenza di autorizzazione all'allontanamento; in data 10 luglio 2023, non venendo MU trovato in casa alle 21.40; in data 31 agosto 2023, venendo visto lo stesso alla guida di un veicolo;
in data 12 aprile 2024, non venendo trovato in casa della compagna, ove era stato autorizzato a trasferirsi, alle ore 0,13). L'ordinanza rimarca che lo stesso Tribunale di sorveglianza concedeva una nuova chance rieducativa, ma che comunque il condannato incorreva nella violazione sopra indicata, a riprova della sua totale inaffidabilità nonostante le plurime opportunità concessegli. Detta ordinanza, pur rilevando che la compagna di MU, dopo il suo ingresso in carcere, ha informato l'Uepe di una proposta lavorativa in favore del ' compagno, reputa equo, alla luce di tali emergenze istruttorie e in particolare della gravità delle violazioni accertate, della superficialità di MU nella gestione della misura e dell'inutilità di qualunque ammonizione, ritenere espiata la pena in regime di affidamento fino al 13 gennaio 2023, data alla quale è stata accertata la positività alla cocaina e, senza soluzione di continuità, risultano segnalazioni di violazione delle prescrizioni, dovendosi considerare venuta meno l'adesione al dettato prescrittivo. Osserva che, invece, per il periodo precedente l'adesione alle prescrizioni e le limitazioni comunque patite dal condannato possono essere valutate favorevolmente. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, DR MU deducendo violazione di legge per carenza motivazionale in relazione all'incompatibilità del condannato con la prosecuzione della misura alternativa, avuto riguardo alle risultanze della relazione dell'Uepe e delle prove testimoniali e documentali dedotte dalla difesa. Rileva il difensore che MU, mentre era in affidamento, ha avuto tre ammonizioni, ma non ha commesso reati. Osserva che la notte dell'ultimo controllo prima della revoca il suo assistito era in casa, come da testimonianza di ER GU e EO IG, con lui conviventi e che tutti e tre non sentivano il suono del citofono. Di ciò dà atto anche la relazione Uepe, che in uno con la memoria difensiva depositata (che riportava una foto di MU con la posizione del telefono delle ore 00.50 indicante l'indirizzo della casa del suddetto), è stata ignorata dall'ordinanza in esame. Osserva che detta ordinanza omette di considerare la positività della relazione dell'Uepe laddove si attesta appunto che MU si presentava ai colloqui con l'assistente sociale e andava regolarmente alla Caritas per il volontariato. Lamenta la difesa che, nel revocare l'affidamento con effetto retroattivo a decorrere dal 13 gennaio 2023, l'ordinanza entra in contrasto con la precedente del 9 luglio 2024, che aveva ritenuto di far proseguire la misura alternativa e non era stata impugnata. Il Tribunale avrebbe, invece, dovuto far decorrere la revoca dal 25 agosto 2024, ultima violazione. Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Invero, con la pronuncia n. 343 del 1987 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della I. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, comma 10, nella parte in cui, in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova, non stabilisce gli effetti conseguenti, ha affermato che il Tribunale di sorveglianza, una volta disposta la revoca della misura alternativa, deve procedere a determinare la residua pena detentiva ancora da espiare sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre in considerazione della durata delle limitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante l'intero corso dell'esperimento. La Consulta, effettuata la ricognizione dei contrapposti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sulle conseguenze della revoca della misura, ha rilevato l'incongruenza delle posizioni sino ad allora affermatesi, esprimendo dissenso sia per l'orientamento favorevole allo scomputo di tutto il periodo di affidamento in prova sia 2 o • "5) kLe) < - • .+9 "3 '7-'1 "Ri Rk '‘'.51`H 4,4, • :37 Così deciso
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. in Roma, il 29 novembre 2024. per quello opposto che propugnava la non detraibilità di tale periodo di prova. Ponendo l'accento sulla variabilità delle situazioni individuali di trasgressione delle norme di legge o delle prescrizioni inerenti alla misura, per cui, nell'assenza di una definizione normativa di "comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova", secondo la dizione letterale dell'art. 47 ord. pen., causa di revoca, ha ritenuto necessario che il relativo provvedimento fosse preceduto da un diversificato apprezzamento del comportamento e della violazione in relazione all'incisività delle regole imposte ed infrante. Come evidenziato in ultimo da Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Rv. 259474, «la consapevolezza dell'esistenza di una "zona grigia", ossia intermedia tra la condotta trasgressiva sin dall'inizio della sottoposizione alla misura e quella diligentemente rispettosa sino a quasi la conclusione del periodo di espiazione, cui soltanto all'ultimo segua una violazione determinante la revoca, nonché il richiamo ai principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena, ha giustificato la soluzione prescelta di affidare al giudizio del Tribunale di Sorveglianza il compito di stabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare in ragione "sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca"(C.C. sent. n. 343 del 29/10/1987)». 3. Ebbene, nel caso specifico, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari giustifica l'uso del potere di revoca ad esso conferito, con motivazione logica ed esauriente, facendo riferimento, come si è avuto modo di esaminare, ad una specifica istruttoria (e in particolare a relazioni e note acquisite agli atti, diversamente da come lamentato dalla difesa). E ciò anche con riguardo all'individuazione della data di revoca, fatta coincidere con l'accertamento di positività.alla cocaina e con l'inizio da detta data, senza soluzione di continuità, di segnalazioni di violazione delle prescrizioni, a riprova del venir meno dell'adesione al dettato prescrittivo e, dunque, della sopravvenuta incompatibilità della condotta con la prosecuzione della misura alternativa. Ne deriva l'infondatezza dei rilievi difensivi di cui al ricorso, inidonei ad intaccare la tenuta motivazionale del provvedimento impugnato. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 1723 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 29/11/2024 Letta la requisitoria del dott. Aldo Esposito, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha revocato, a far data dal 13 gennaio 2023, la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, concessa ad DR MU con ordinanza del medesimo Tribunale di sorveglianza in data 5 aprile 2022. Detta misura, infatti, per come evidenziato dalla stessa ordinanza di revoca, era stata provvisoriamente sospesa con decreto del 27 agosto 2024 dal Magistrato di sorveglianza di Cagliari, a seguito dell'annotazione della Stazione dei Carabinieri di Cagliari Sant'Avendrace in data 25 agosto 2024, che segnalava che nel corso di un controllo alle ore 2,50 del mattino presso il domicilio di MU lo stesso risultava assente dall'abitazione. In detto decreto era richiamato il precedente provvedimento del 10 maggio 2024, col quale si proponeva la revoca della misura alternativa, evidenziando numerose criticità dell'andamento della misura, come il mancato tempestivo avvio dell'attività di volontariato e la refertata positività alla cocaina in occasione del controllo del 13 gennaio 2023, come da relazione Uepe del 20 marzo 2023, nonché numerose violazioni delle prescrizioni (in data 11 giugno 2023, non venendo il condannato trovato in casa nell'orario in cui non poteva uscire;
in data 25 giugno 2023, venendo trovato in altro comune in assenza di autorizzazione all'allontanamento; in data 10 luglio 2023, non venendo MU trovato in casa alle 21.40; in data 31 agosto 2023, venendo visto lo stesso alla guida di un veicolo;
in data 12 aprile 2024, non venendo trovato in casa della compagna, ove era stato autorizzato a trasferirsi, alle ore 0,13). L'ordinanza rimarca che lo stesso Tribunale di sorveglianza concedeva una nuova chance rieducativa, ma che comunque il condannato incorreva nella violazione sopra indicata, a riprova della sua totale inaffidabilità nonostante le plurime opportunità concessegli. Detta ordinanza, pur rilevando che la compagna di MU, dopo il suo ingresso in carcere, ha informato l'Uepe di una proposta lavorativa in favore del ' compagno, reputa equo, alla luce di tali emergenze istruttorie e in particolare della gravità delle violazioni accertate, della superficialità di MU nella gestione della misura e dell'inutilità di qualunque ammonizione, ritenere espiata la pena in regime di affidamento fino al 13 gennaio 2023, data alla quale è stata accertata la positività alla cocaina e, senza soluzione di continuità, risultano segnalazioni di violazione delle prescrizioni, dovendosi considerare venuta meno l'adesione al dettato prescrittivo. Osserva che, invece, per il periodo precedente l'adesione alle prescrizioni e le limitazioni comunque patite dal condannato possono essere valutate favorevolmente. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, DR MU deducendo violazione di legge per carenza motivazionale in relazione all'incompatibilità del condannato con la prosecuzione della misura alternativa, avuto riguardo alle risultanze della relazione dell'Uepe e delle prove testimoniali e documentali dedotte dalla difesa. Rileva il difensore che MU, mentre era in affidamento, ha avuto tre ammonizioni, ma non ha commesso reati. Osserva che la notte dell'ultimo controllo prima della revoca il suo assistito era in casa, come da testimonianza di ER GU e EO IG, con lui conviventi e che tutti e tre non sentivano il suono del citofono. Di ciò dà atto anche la relazione Uepe, che in uno con la memoria difensiva depositata (che riportava una foto di MU con la posizione del telefono delle ore 00.50 indicante l'indirizzo della casa del suddetto), è stata ignorata dall'ordinanza in esame. Osserva che detta ordinanza omette di considerare la positività della relazione dell'Uepe laddove si attesta appunto che MU si presentava ai colloqui con l'assistente sociale e andava regolarmente alla Caritas per il volontariato. Lamenta la difesa che, nel revocare l'affidamento con effetto retroattivo a decorrere dal 13 gennaio 2023, l'ordinanza entra in contrasto con la precedente del 9 luglio 2024, che aveva ritenuto di far proseguire la misura alternativa e non era stata impugnata. Il Tribunale avrebbe, invece, dovuto far decorrere la revoca dal 25 agosto 2024, ultima violazione. Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Invero, con la pronuncia n. 343 del 1987 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della I. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, comma 10, nella parte in cui, in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova, non stabilisce gli effetti conseguenti, ha affermato che il Tribunale di sorveglianza, una volta disposta la revoca della misura alternativa, deve procedere a determinare la residua pena detentiva ancora da espiare sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre in considerazione della durata delle limitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante l'intero corso dell'esperimento. La Consulta, effettuata la ricognizione dei contrapposti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sulle conseguenze della revoca della misura, ha rilevato l'incongruenza delle posizioni sino ad allora affermatesi, esprimendo dissenso sia per l'orientamento favorevole allo scomputo di tutto il periodo di affidamento in prova sia 2 o • "5) kLe) < - • .+9 "3 '7-'1 "Ri Rk '‘'.51`H 4,4, • :37 Così deciso
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. in Roma, il 29 novembre 2024. per quello opposto che propugnava la non detraibilità di tale periodo di prova. Ponendo l'accento sulla variabilità delle situazioni individuali di trasgressione delle norme di legge o delle prescrizioni inerenti alla misura, per cui, nell'assenza di una definizione normativa di "comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova", secondo la dizione letterale dell'art. 47 ord. pen., causa di revoca, ha ritenuto necessario che il relativo provvedimento fosse preceduto da un diversificato apprezzamento del comportamento e della violazione in relazione all'incisività delle regole imposte ed infrante. Come evidenziato in ultimo da Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Rv. 259474, «la consapevolezza dell'esistenza di una "zona grigia", ossia intermedia tra la condotta trasgressiva sin dall'inizio della sottoposizione alla misura e quella diligentemente rispettosa sino a quasi la conclusione del periodo di espiazione, cui soltanto all'ultimo segua una violazione determinante la revoca, nonché il richiamo ai principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena, ha giustificato la soluzione prescelta di affidare al giudizio del Tribunale di Sorveglianza il compito di stabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare in ragione "sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca"(C.C. sent. n. 343 del 29/10/1987)». 3. Ebbene, nel caso specifico, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari giustifica l'uso del potere di revoca ad esso conferito, con motivazione logica ed esauriente, facendo riferimento, come si è avuto modo di esaminare, ad una specifica istruttoria (e in particolare a relazioni e note acquisite agli atti, diversamente da come lamentato dalla difesa). E ciò anche con riguardo all'individuazione della data di revoca, fatta coincidere con l'accertamento di positività.alla cocaina e con l'inizio da detta data, senza soluzione di continuità, di segnalazioni di violazione delle prescrizioni, a riprova del venir meno dell'adesione al dettato prescrittivo e, dunque, della sopravvenuta incompatibilità della condotta con la prosecuzione della misura alternativa. Ne deriva l'infondatezza dei rilievi difensivi di cui al ricorso, inidonei ad intaccare la tenuta motivazionale del provvedimento impugnato. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.