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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/12/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1576/2025
RE BBLICA TANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. SS TO Presidente- est
Dott. Gaetano Laviola Giudice
Dott. Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1576/2025 promossa da: Parte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. VENNARI
SI
PARTE RICORRENTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
VENNARI SI
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 28/8/2025 Parte 1 e Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 1/8/2015, che dalla unione erano nati i e Per_2 e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni figli Persona_1
specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2) I figli minori AR ES AR e AR IA vengono affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affido condiviso, con coabitazione, collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, sita in Crosia alla Via
Napoli 16. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei minori, relative alla educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso. 3) Il signor AR GI CA corrisponderà entro il 30 di ogni mese, per il mantenimento dei figli minore AR
ES AR e AR IA, la somma complessiva di €
600,00, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il
50% delle spese straordinarie, scolastiche (libri scolastici,gite e assicurazioni) - mediche, ludiche sportive (scuola di calcio palestra e ballo), viaggi di piacere;
di istruzione e di salute, feste di compleanno.
4) Il signor AR GI CA, attesa la distanza tra la propria residenza e quella dei minori, avrà la facoltà di tenere con sé i figli, recandosi a Crosia, luogo di residenza dei minori, ogni venti giorni e per il fine settimana dalle 14,00 del venerdì alle 20,00
della Domenica. Le feste verranno concordate di volta in volta tenendo
5) conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con i figli minori.
6) Il signor AR GI CA, sino al raggiungimento del dodicesimo anno dei minori, passerà il proprio tempo con i figli sempre nel comune di Crosia;
questo sia per le festività natalizie e pasquali che per le vacanze estive;
7) Il signor AR GI CA due volte l'anno, da concordare preventivamente, potrà portare con se i minori a Triggiano (BA) a far visita alla nonna paterna e tenerli con sé.
8) Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso e di rilasciare, sin da ora, il permesso al rilascio del passaporto.
9) I coniugi dichiarano di avere in comunione solo un immobile sito in Crosia alla via Napoli n 16 per il quale ancora stanno ultimando il pagamento. Concordemente dichiarano che all'estinzione del debito il succitato immobile sarà intestato, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, ai minori o eventualmente, qualora dovessero esserci problemi, sarà trasferito alla signora RI
LL
10) Il signor AR GI CA dichiara, sin da ora, di autorizzare la signora RI LL a firmare le autorizzazioni per le gite scolastiche di istruzioni ed eventuali gite culturali;
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...]
nato a [...] il [...] alle condizioni riportate in e Controparte_1
parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Castrovillari, 9 dicembre 2025
Il Presidente- estensore
SS TO
RE BBLICA TANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. SS TO Presidente- est
Dott. Gaetano Laviola Giudice
Dott. Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1576/2025 promossa da: Parte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. VENNARI
SI
PARTE RICORRENTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
VENNARI SI
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 28/8/2025 Parte 1 e Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 1/8/2015, che dalla unione erano nati i e Per_2 e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni figli Persona_1
specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2) I figli minori AR ES AR e AR IA vengono affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affido condiviso, con coabitazione, collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, sita in Crosia alla Via
Napoli 16. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei minori, relative alla educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso. 3) Il signor AR GI CA corrisponderà entro il 30 di ogni mese, per il mantenimento dei figli minore AR
ES AR e AR IA, la somma complessiva di €
600,00, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il
50% delle spese straordinarie, scolastiche (libri scolastici,gite e assicurazioni) - mediche, ludiche sportive (scuola di calcio palestra e ballo), viaggi di piacere;
di istruzione e di salute, feste di compleanno.
4) Il signor AR GI CA, attesa la distanza tra la propria residenza e quella dei minori, avrà la facoltà di tenere con sé i figli, recandosi a Crosia, luogo di residenza dei minori, ogni venti giorni e per il fine settimana dalle 14,00 del venerdì alle 20,00
della Domenica. Le feste verranno concordate di volta in volta tenendo
5) conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con i figli minori.
6) Il signor AR GI CA, sino al raggiungimento del dodicesimo anno dei minori, passerà il proprio tempo con i figli sempre nel comune di Crosia;
questo sia per le festività natalizie e pasquali che per le vacanze estive;
7) Il signor AR GI CA due volte l'anno, da concordare preventivamente, potrà portare con se i minori a Triggiano (BA) a far visita alla nonna paterna e tenerli con sé.
8) Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso e di rilasciare, sin da ora, il permesso al rilascio del passaporto.
9) I coniugi dichiarano di avere in comunione solo un immobile sito in Crosia alla via Napoli n 16 per il quale ancora stanno ultimando il pagamento. Concordemente dichiarano che all'estinzione del debito il succitato immobile sarà intestato, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, ai minori o eventualmente, qualora dovessero esserci problemi, sarà trasferito alla signora RI
LL
10) Il signor AR GI CA dichiara, sin da ora, di autorizzare la signora RI LL a firmare le autorizzazioni per le gite scolastiche di istruzioni ed eventuali gite culturali;
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...]
nato a [...] il [...] alle condizioni riportate in e Controparte_1
parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Castrovillari, 9 dicembre 2025
Il Presidente- estensore
SS TO