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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 20/07/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1329/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.Ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.Ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1329/25, promossa con ricorso depositato il 03/04/2025 da:
1) Parte_1
nata il [...] a [...]
cittadina italiana Codice Fiscale C.F._1
residente in [...],
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Velardi
E
2) Parte_2
nato il [...] a [...] cittadino italiano Codice Fiscale C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Zambon;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Travedona Monate (VA) il 23 febbraio 1998, (anno 1998, atto n. 2 parte II serie A); separati consensualmente sentenza n. 1304/2023 depositata il 28/11/2023; con i seguenti figli:
nato l'[...] a [...]; Per_1
nata il [...] ad [...]. Per_2
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 03/04/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) il mutuo ipotecario intestato ad entrambi e gravante sulla casa coniugale, intestata ad entrambi i coniugi, verrà onorato interamente dalla sola d.ssa ino all'estinzione. Parte_1
2) Detto immobile viene assegnato in uso e godimento alla d.ssa i coniugi si Parte_1 riservano ogni valutazione circa l'opportunità di intestare l'immobile ad entrambi i figli con spese a carico dei genitori per la quota del 50% ciascuno al raggiungimento della maggiore età della figlia . Per_2
3) Il signor si impegna a corrispondere ogni mese, entro il giorno quindici (15) la Pt_2
somma relativa alle eventuali spese mediche, scolastiche e/o straordinarie per le attività ludico-sportive e ricreative preventivamente concordate nella misura del 50% (si veda il protocollo in essere), sino all'autosufficienza ed indipendenza economica dei figli, precisando che sino ad oggi non è mai stato corrisposto alcunché a titolo di mantenimento né di utenze, spese o altro e che tali oneri sono stati interamente sopportati dalla d.ssa Il signor Parte_1
in ogni caso, si farà carico al 100% - come del resto ha sempre fatto fino ad oggi - di Pt_2
tutte le spese relative alla scuola privata frequentata da , ivi comprese le rette mensili, Per_2
i libri, la mensa etc, le gite etc.. Mentre la signora si farà carico – come del resto Parte_1
ha sempre fatto fino ad oggi – di tutte le spese scolastiche e universitarie del figlio . Per_1
4) La figlia minore resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2
collocazione prevalente presso la madre. Il papà starà con la minore due giorni a settimana con possibilità di pernottamento, giorni e modalità da concordarsi tra i genitori con congruo preavviso, mentre , maggiorenne, frequenterà liberamente il papà accordandosi Per_1
direttamente con lo stesso e comunicando alla madre le eventuali determinazioni.
5) Per le festività natalizie/pasquali passerà almeno un giorno con il papà. Per_2
6) Durante il periodo estivo la minore trascorrerà 15 giorni consecutivi con il padre nel mese di agosto, ed anche tale periodo verrà pianificato di volta in volta dai genitori di comune accordo, in base alle esigenze della figlia ed alle rispettive disponibilità lavorative, comunque entro la fine del mese di maggio dell'anno corrente e così per gli anni a seguire.
7) I coniugi, reciprocamente, concedono sin d'ora il nulla osta a richiedere il rilascio e/o il rinnovo dei documenti di identità e validi per l'espatrio per la figlia minore.
pagina 2 di 3 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
23/02/1998 in Travedona Monate (VA), iscritto nei Registri dello Stato Civile di Travedona
Monate (VA), (anno 1998 atto n 2 parte II serie A); alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10.7.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.Ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.Ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1329/25, promossa con ricorso depositato il 03/04/2025 da:
1) Parte_1
nata il [...] a [...]
cittadina italiana Codice Fiscale C.F._1
residente in [...],
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Velardi
E
2) Parte_2
nato il [...] a [...] cittadino italiano Codice Fiscale C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Zambon;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Travedona Monate (VA) il 23 febbraio 1998, (anno 1998, atto n. 2 parte II serie A); separati consensualmente sentenza n. 1304/2023 depositata il 28/11/2023; con i seguenti figli:
nato l'[...] a [...]; Per_1
nata il [...] ad [...]. Per_2
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 03/04/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) il mutuo ipotecario intestato ad entrambi e gravante sulla casa coniugale, intestata ad entrambi i coniugi, verrà onorato interamente dalla sola d.ssa ino all'estinzione. Parte_1
2) Detto immobile viene assegnato in uso e godimento alla d.ssa i coniugi si Parte_1 riservano ogni valutazione circa l'opportunità di intestare l'immobile ad entrambi i figli con spese a carico dei genitori per la quota del 50% ciascuno al raggiungimento della maggiore età della figlia . Per_2
3) Il signor si impegna a corrispondere ogni mese, entro il giorno quindici (15) la Pt_2
somma relativa alle eventuali spese mediche, scolastiche e/o straordinarie per le attività ludico-sportive e ricreative preventivamente concordate nella misura del 50% (si veda il protocollo in essere), sino all'autosufficienza ed indipendenza economica dei figli, precisando che sino ad oggi non è mai stato corrisposto alcunché a titolo di mantenimento né di utenze, spese o altro e che tali oneri sono stati interamente sopportati dalla d.ssa Il signor Parte_1
in ogni caso, si farà carico al 100% - come del resto ha sempre fatto fino ad oggi - di Pt_2
tutte le spese relative alla scuola privata frequentata da , ivi comprese le rette mensili, Per_2
i libri, la mensa etc, le gite etc.. Mentre la signora si farà carico – come del resto Parte_1
ha sempre fatto fino ad oggi – di tutte le spese scolastiche e universitarie del figlio . Per_1
4) La figlia minore resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2
collocazione prevalente presso la madre. Il papà starà con la minore due giorni a settimana con possibilità di pernottamento, giorni e modalità da concordarsi tra i genitori con congruo preavviso, mentre , maggiorenne, frequenterà liberamente il papà accordandosi Per_1
direttamente con lo stesso e comunicando alla madre le eventuali determinazioni.
5) Per le festività natalizie/pasquali passerà almeno un giorno con il papà. Per_2
6) Durante il periodo estivo la minore trascorrerà 15 giorni consecutivi con il padre nel mese di agosto, ed anche tale periodo verrà pianificato di volta in volta dai genitori di comune accordo, in base alle esigenze della figlia ed alle rispettive disponibilità lavorative, comunque entro la fine del mese di maggio dell'anno corrente e così per gli anni a seguire.
7) I coniugi, reciprocamente, concedono sin d'ora il nulla osta a richiedere il rilascio e/o il rinnovo dei documenti di identità e validi per l'espatrio per la figlia minore.
pagina 2 di 3 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
23/02/1998 in Travedona Monate (VA), iscritto nei Registri dello Stato Civile di Travedona
Monate (VA), (anno 1998 atto n 2 parte II serie A); alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10.7.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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