CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 134/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
PANARIELLO CIRO, TO
TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4278/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Studio Odontoiatrico Associato Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1328122076 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1328122076 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1328122076 TARI 2020 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1328122076 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1328122076 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1328122076 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21600/2025 depositato il
09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo STUDIO ODONTOIATRICO ASSOCIATO dei DOTTORI Nominativo_1 e Nominativo_2, rappresentato e difeso come in atti, propone ricorso
contro
NAPOLI OBIETTIVO VALORE e MUNICIPIA
SPA avverso avviso di accertamento n.132812/2076, notificato in data 31.12.2024, relativo a TARI anni di imposta dal 2018 al 2023 (immobile in Comune_1 alla Indirizzo_1 cat. A10 fgl.8 part.904 sub 84) per l'importo di euro 6.146,23 oltre sanzioni ed interessi.
Parte ricorrente eccepisce il difetto di legittimazione attiva della NOV in quanto non iscritta all'albo di cui all'art.3 D.lgs.446/1997 e nella sezione separata dell'art.1, c.805, L.160/2019 e il fatto che non è comprensibile chi sia effettivamente il soggetto concessionario del Comune di Napoli. Inoltre, contesta il difetto di motivazione ai sensi art.7 L.212/2000 e la conseguente violazione del diritto di difesa ex art.24
Costituzione. Infine, ritiene illegittima la sanzione irrogata in violazione del principio di proporzionalità ex art.7 D.lgs.472/97 e art.10/ter L.212/2000 oltre la mancata istaurazione del contraddittorio e nullità della pretesa in quanto la parte si avvale di soggetto professionale per lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti.
Municipia, in litisconsorzio con NOV, in primis fa presente che l'avviso di accertamento è stato emesso per omessa denuncia e versamento non avendo la parte mai presentato alcuna dichiarazione TARI e versato mai nulla.
Riguardo la mancanza di legittimazione attiva della NOV fa rilevare che l'atto è stato emesso da
Municipia come indicato chiaramente nello stesso. Infine, ritiene correttamente motivato l'atto e determinate le sanzioni e, circa l'esclusione delle aree che producono rifiuti speciali dal pagamento del tributo la parte ricorrente non si è provveduto per il fatto che non è stata presentata comunicazione con conseguente decadenza dal beneficio.
Su violazione contraddittorio nessun obbligo è previsto per quanto concerne i tributi locali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
1. Sulla legittimazione attiva dei soggetti resistenti
L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla parte ricorrente nei confronti di
Napoli Obiettivo Valore (NOV) è priva di fondamento.
Dall'esame dell'avviso di accertamento n. 132812/2076 emerge chiaramente che l'atto è stato emesso da
Municipia S.p.A., soggetto concessionario del servizio di gestione ed accertamento dei tributi locali per conto del Comune di Napoli, come espressamente indicato nell'atto stesso. La presenza in giudizio di
NOV in litisconsorzio non incide sulla validità dell'atto, né genera incertezza circa l'ente effettivamente titolare del potere impositivo.
Pertanto, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva deve essere respinta.
2. Sulla denunciata carenza di motivazione dell'avviso di accertamento
Non è fondata neppure la censura di difetto di motivazione ex art. 7 della L. n. 212/2000.
L'avviso di accertamento impugnato indica in modo chiaro:
• il presupposto impositivo (possesso e detenzione dell'immobile sito in Comune_1 alla Indirizzo_1, cat. A/10);
• gli anni d'imposta oggetto di recupero (2018–2023); • la causa dell'emissione dell'atto, individuata nella omessa presentazione della dichiarazione TARI e nel mancato versamento del tributo;
• l'importo complessivamente dovuto a titolo di tributo, sanzioni e interessi.
Tali elementi consentono al contribuente di comprendere pienamente la pretesa tributaria e di esercitare il diritto di difesa, sicché non può ravvisarsi alcuna violazione dell'art. 24 della Costituzione.
3. Sulla legittimità delle sanzioni irrogate
Le sanzioni applicate risultano conformi alla normativa vigente.
Nel caso di specie è pacifico che la parte ricorrente non ha mai presentato la dichiarazione TARI né ha effettuato alcun versamento per le annualità accertate. La condotta omissiva giustifica l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, correttamente determinate dall'ente impositore in misura proporzionata alla violazione commessa.
Non sussiste, pertanto, alcuna violazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 7 del D.lgs. n.
472/1997 né dell'art. 10-ter della L. n. 212/2000.
4. Sulla dedotta esclusione dal tributo per produzione di rifiuti speciali
La censura relativa all'esclusione dal pagamento della TARI per la produzione di rifiuti speciali non può essere accolta.
La normativa di settore prevede che l'esclusione o la riduzione della superficie tassabile sia subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione e documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti speciali tramite soggetti autorizzati. Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha dimostrato di aver presentato alcuna comunicazione nei termini previsti, con conseguente decadenza dal beneficio invocato.
5. Sulla dedotta violazione del contraddittorio endoprocedimentale
È infondata anche la doglianza relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio.
In materia di tributi locali, e in particolare con riferimento agli accertamenti per omessa dichiarazione e omesso versamento, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, in assenza di una specifica previsione normativa. Pertanto, l'atto impugnato non è nullo sotto tale profilo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato, risultando l'avviso di accertamento legittimo sia sotto il profilo formale che sostanziale. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna alle spese di lite che si liquidano in €600,00 oltre IVA e CPA ed altri oneri come per legge in favore di Municipia s.p.a.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
PANARIELLO CIRO, TO
TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4278/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Studio Odontoiatrico Associato Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1328122076 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1328122076 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1328122076 TARI 2020 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1328122076 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1328122076 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1328122076 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21600/2025 depositato il
09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo STUDIO ODONTOIATRICO ASSOCIATO dei DOTTORI Nominativo_1 e Nominativo_2, rappresentato e difeso come in atti, propone ricorso
contro
NAPOLI OBIETTIVO VALORE e MUNICIPIA
SPA avverso avviso di accertamento n.132812/2076, notificato in data 31.12.2024, relativo a TARI anni di imposta dal 2018 al 2023 (immobile in Comune_1 alla Indirizzo_1 cat. A10 fgl.8 part.904 sub 84) per l'importo di euro 6.146,23 oltre sanzioni ed interessi.
Parte ricorrente eccepisce il difetto di legittimazione attiva della NOV in quanto non iscritta all'albo di cui all'art.3 D.lgs.446/1997 e nella sezione separata dell'art.1, c.805, L.160/2019 e il fatto che non è comprensibile chi sia effettivamente il soggetto concessionario del Comune di Napoli. Inoltre, contesta il difetto di motivazione ai sensi art.7 L.212/2000 e la conseguente violazione del diritto di difesa ex art.24
Costituzione. Infine, ritiene illegittima la sanzione irrogata in violazione del principio di proporzionalità ex art.7 D.lgs.472/97 e art.10/ter L.212/2000 oltre la mancata istaurazione del contraddittorio e nullità della pretesa in quanto la parte si avvale di soggetto professionale per lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti.
Municipia, in litisconsorzio con NOV, in primis fa presente che l'avviso di accertamento è stato emesso per omessa denuncia e versamento non avendo la parte mai presentato alcuna dichiarazione TARI e versato mai nulla.
Riguardo la mancanza di legittimazione attiva della NOV fa rilevare che l'atto è stato emesso da
Municipia come indicato chiaramente nello stesso. Infine, ritiene correttamente motivato l'atto e determinate le sanzioni e, circa l'esclusione delle aree che producono rifiuti speciali dal pagamento del tributo la parte ricorrente non si è provveduto per il fatto che non è stata presentata comunicazione con conseguente decadenza dal beneficio.
Su violazione contraddittorio nessun obbligo è previsto per quanto concerne i tributi locali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
1. Sulla legittimazione attiva dei soggetti resistenti
L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla parte ricorrente nei confronti di
Napoli Obiettivo Valore (NOV) è priva di fondamento.
Dall'esame dell'avviso di accertamento n. 132812/2076 emerge chiaramente che l'atto è stato emesso da
Municipia S.p.A., soggetto concessionario del servizio di gestione ed accertamento dei tributi locali per conto del Comune di Napoli, come espressamente indicato nell'atto stesso. La presenza in giudizio di
NOV in litisconsorzio non incide sulla validità dell'atto, né genera incertezza circa l'ente effettivamente titolare del potere impositivo.
Pertanto, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva deve essere respinta.
2. Sulla denunciata carenza di motivazione dell'avviso di accertamento
Non è fondata neppure la censura di difetto di motivazione ex art. 7 della L. n. 212/2000.
L'avviso di accertamento impugnato indica in modo chiaro:
• il presupposto impositivo (possesso e detenzione dell'immobile sito in Comune_1 alla Indirizzo_1, cat. A/10);
• gli anni d'imposta oggetto di recupero (2018–2023); • la causa dell'emissione dell'atto, individuata nella omessa presentazione della dichiarazione TARI e nel mancato versamento del tributo;
• l'importo complessivamente dovuto a titolo di tributo, sanzioni e interessi.
Tali elementi consentono al contribuente di comprendere pienamente la pretesa tributaria e di esercitare il diritto di difesa, sicché non può ravvisarsi alcuna violazione dell'art. 24 della Costituzione.
3. Sulla legittimità delle sanzioni irrogate
Le sanzioni applicate risultano conformi alla normativa vigente.
Nel caso di specie è pacifico che la parte ricorrente non ha mai presentato la dichiarazione TARI né ha effettuato alcun versamento per le annualità accertate. La condotta omissiva giustifica l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, correttamente determinate dall'ente impositore in misura proporzionata alla violazione commessa.
Non sussiste, pertanto, alcuna violazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 7 del D.lgs. n.
472/1997 né dell'art. 10-ter della L. n. 212/2000.
4. Sulla dedotta esclusione dal tributo per produzione di rifiuti speciali
La censura relativa all'esclusione dal pagamento della TARI per la produzione di rifiuti speciali non può essere accolta.
La normativa di settore prevede che l'esclusione o la riduzione della superficie tassabile sia subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione e documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti speciali tramite soggetti autorizzati. Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha dimostrato di aver presentato alcuna comunicazione nei termini previsti, con conseguente decadenza dal beneficio invocato.
5. Sulla dedotta violazione del contraddittorio endoprocedimentale
È infondata anche la doglianza relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio.
In materia di tributi locali, e in particolare con riferimento agli accertamenti per omessa dichiarazione e omesso versamento, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, in assenza di una specifica previsione normativa. Pertanto, l'atto impugnato non è nullo sotto tale profilo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato, risultando l'avviso di accertamento legittimo sia sotto il profilo formale che sostanziale. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna alle spese di lite che si liquidano in €600,00 oltre IVA e CPA ed altri oneri come per legge in favore di Municipia s.p.a.