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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 15/12/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
RGL 500/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 15 dicembre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 500/2024 R.G.L.
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Danilo Fabio Parte_1 C.F._1
RI e LU IN, in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Termoli alla via Mascilongo n. 3
PARTE RICORRENTE
E
– C.F. , Controparte_1 P.VA_1
P. VA , in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato P.VA_2
e difeso dall'avv. Antonella Testa, giusta procura generale alle liti del 22/03/2024, rep. 37875/7313 per notar di Roma, con la quale è elettivamente domiciliato in Campobasso alla Via Persona_1
Zurlo n°11.
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione ad ordinanza ingiunzione, notificata dall' addì Parte_1 CP_1
17.8.2024, n. OI-002696167 con protocollo n. .1900.20/07/2024.0125908, emessa in CP_1 relazione ad atto di accertamento n. .1900.08/10/2018.0104322 del 08/10/2018 riferito CP_1 all'anno 2015, mediante la quale le si è ingiunto il pagamento di € € 1.353,25 totali a titolo di sanzione amministrativa per omessi versamenti previdenziali ed assistenziali. La ricorrente chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e riunione ad altro fascicolo n. 489/24 RG: “Accertare e dichiarare in ogni caso l'estinzione e/o prescrizione della pretesa sanzionatoria per tutti i motivi spiegati e per l'effetto revocare e/o annullare il provvedimento impugnato;
Accertare e dichiarare l'assoluta carenza di motivazione del provvedimento impugnato per tutti i motivi spiegati e per l'effetto revocare e/o annullare il provvedimento impugnato;
Accertare e dichiarare che l'istituto previdenziale non ha alcun diritto ad irrogare la sanzione amministrativa di cui al provvedimento impugnato in quanto non sussiste alcun omesso versamento delle ritenute previdenziali operate dalla società nel periodo indicato dall'istituto CP_2 previdenziale e per l'effetto revocare e/o annullare il provvedimento impugnato;
In via subordinata e nella denegata ipotesi di accertamento di omessi versamenti di ritenute per il periodo indicato dall'istituto previdenziale, accertare e determinare esattamente l'importo delle ritenute eventualmente omesse ed i periodi di riferimento;
Sempre in via subordinata nell'ipotesi di rigetto anche solo parziale della presente opposizione, previa determinazione dell'eventuale complessivo importo delle ritenute di cui sarebbe stato omesso il versamento, determinare ed applicare la sanzione amministrativa prevista nel limite minimo edittale con concessione di una dilazione di pagamento nella misura massima consentita ex lege”.
2. Si è costituito l' , contestando in toto le ragioni avverse e chiedendo nel merito il rigetto CP_1 del ricorso.
3. Con ordinanza del 16 gennaio 2025 questo Giudice concedeva la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata e rigettava la richiesta di riunione rinviando la causa, ritenuta matura per la decisione, all'udienza odierna.
4. L'opposizione merita accoglimento.
Il ricorrente ha eccepito l'intervenuta estinzione e prescrizione di ogni pretesa sanzionatoria da parte dell'istituto previdenziale per la decorrenza del termine di novanta giorni prescritto dall'art. 14
L. 689/1981 per la notifica di accertamenti in materia di sanzioni amministrative, in quanto sostiene che l' non abbia provveduto alla notifica in tale lasso di tempo. L'art. 6 del D.Lgs. n. 8/2016, CP_1 intervenuto per la depenalizzazione di numerose fattispecie di reato, stabilisce in forma generale che
"nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"; se è indubitabile che la previsione valga pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, è stato dibattuto, nelle corti di merito, se per le sanzioni amministrative previste dal decreto debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”. A chiarire la questione è intervenuta la Suprema Corte, sez. lav., con sentenza 22/03/2025, n.7641, secondo cui “il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4 d.lgs. n. 8/2016,
l' deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato CP_1 versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6 febbraio 2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività CP_1 istruttoria”. Il principio di diritto sopra enunciato mira a garantire la certezza giuridica e il diritto di difesa dell'incolpato.
Le contestate violazioni si riferiscono all'anno 2015 e pertanto avrebbero dovuto essere state notificate al ricorrente dall'ente impositore, a pena di decadenza e stante il difetto di trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, nei 90 giorni successivi all'entrata in vigore della disciplina che ha depenalizzato tali reati;
tanto perchè non risulta essere stata necessaria alcuna istruttoria da parte dell' , il quale infatti non ha provato di avervi provveduto, nemmeno in CP_1 epoca preventiva alla notifica dell'atto di accertamento.
In ogni caso, l' ha potuto constatare che sono stati effettuati dalla Controparte_3 ricorrente dei versamenti riferibili all'intero periodo di contribuzione, motivo per il quale, in applicazione del secondo comma dell'art. 1193 c.c., qualora il debitore non dichiari quale debito, dei diversi in essere nei confronti dello stesso creditore, vuol soddisfare con il pagamento, questo deve “essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico”, in assenza di prova offerta dal creditore di riferibilità a periodi contributivi differenti, si considerano legittimamente imputati al preteso debito.
Essendo comunque fondata l'eccezione di decadenza formulata dal ricorrente, restano assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
5. Le spese di lite vengono compensate tra le parti in quanto la presente decisione tiene conto della novità del principio di diritto affermato dalla recentissima citata sentenza, dirimente il contrasto nella giurisprudenza di merito sull'applicabilità dell'art. 14 L. 689/1981.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso;
- compensa le spese.
Larino, 15 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dr.ssa Silvia Cucchiella)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 15 dicembre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 500/2024 R.G.L.
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Danilo Fabio Parte_1 C.F._1
RI e LU IN, in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Termoli alla via Mascilongo n. 3
PARTE RICORRENTE
E
– C.F. , Controparte_1 P.VA_1
P. VA , in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato P.VA_2
e difeso dall'avv. Antonella Testa, giusta procura generale alle liti del 22/03/2024, rep. 37875/7313 per notar di Roma, con la quale è elettivamente domiciliato in Campobasso alla Via Persona_1
Zurlo n°11.
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione ad ordinanza ingiunzione, notificata dall' addì Parte_1 CP_1
17.8.2024, n. OI-002696167 con protocollo n. .1900.20/07/2024.0125908, emessa in CP_1 relazione ad atto di accertamento n. .1900.08/10/2018.0104322 del 08/10/2018 riferito CP_1 all'anno 2015, mediante la quale le si è ingiunto il pagamento di € € 1.353,25 totali a titolo di sanzione amministrativa per omessi versamenti previdenziali ed assistenziali. La ricorrente chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e riunione ad altro fascicolo n. 489/24 RG: “Accertare e dichiarare in ogni caso l'estinzione e/o prescrizione della pretesa sanzionatoria per tutti i motivi spiegati e per l'effetto revocare e/o annullare il provvedimento impugnato;
Accertare e dichiarare l'assoluta carenza di motivazione del provvedimento impugnato per tutti i motivi spiegati e per l'effetto revocare e/o annullare il provvedimento impugnato;
Accertare e dichiarare che l'istituto previdenziale non ha alcun diritto ad irrogare la sanzione amministrativa di cui al provvedimento impugnato in quanto non sussiste alcun omesso versamento delle ritenute previdenziali operate dalla società nel periodo indicato dall'istituto CP_2 previdenziale e per l'effetto revocare e/o annullare il provvedimento impugnato;
In via subordinata e nella denegata ipotesi di accertamento di omessi versamenti di ritenute per il periodo indicato dall'istituto previdenziale, accertare e determinare esattamente l'importo delle ritenute eventualmente omesse ed i periodi di riferimento;
Sempre in via subordinata nell'ipotesi di rigetto anche solo parziale della presente opposizione, previa determinazione dell'eventuale complessivo importo delle ritenute di cui sarebbe stato omesso il versamento, determinare ed applicare la sanzione amministrativa prevista nel limite minimo edittale con concessione di una dilazione di pagamento nella misura massima consentita ex lege”.
2. Si è costituito l' , contestando in toto le ragioni avverse e chiedendo nel merito il rigetto CP_1 del ricorso.
3. Con ordinanza del 16 gennaio 2025 questo Giudice concedeva la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione impugnata e rigettava la richiesta di riunione rinviando la causa, ritenuta matura per la decisione, all'udienza odierna.
4. L'opposizione merita accoglimento.
Il ricorrente ha eccepito l'intervenuta estinzione e prescrizione di ogni pretesa sanzionatoria da parte dell'istituto previdenziale per la decorrenza del termine di novanta giorni prescritto dall'art. 14
L. 689/1981 per la notifica di accertamenti in materia di sanzioni amministrative, in quanto sostiene che l' non abbia provveduto alla notifica in tale lasso di tempo. L'art. 6 del D.Lgs. n. 8/2016, CP_1 intervenuto per la depenalizzazione di numerose fattispecie di reato, stabilisce in forma generale che
"nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"; se è indubitabile che la previsione valga pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, è stato dibattuto, nelle corti di merito, se per le sanzioni amministrative previste dal decreto debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”. A chiarire la questione è intervenuta la Suprema Corte, sez. lav., con sentenza 22/03/2025, n.7641, secondo cui “il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4 d.lgs. n. 8/2016,
l' deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato CP_1 versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6 febbraio 2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività CP_1 istruttoria”. Il principio di diritto sopra enunciato mira a garantire la certezza giuridica e il diritto di difesa dell'incolpato.
Le contestate violazioni si riferiscono all'anno 2015 e pertanto avrebbero dovuto essere state notificate al ricorrente dall'ente impositore, a pena di decadenza e stante il difetto di trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, nei 90 giorni successivi all'entrata in vigore della disciplina che ha depenalizzato tali reati;
tanto perchè non risulta essere stata necessaria alcuna istruttoria da parte dell' , il quale infatti non ha provato di avervi provveduto, nemmeno in CP_1 epoca preventiva alla notifica dell'atto di accertamento.
In ogni caso, l' ha potuto constatare che sono stati effettuati dalla Controparte_3 ricorrente dei versamenti riferibili all'intero periodo di contribuzione, motivo per il quale, in applicazione del secondo comma dell'art. 1193 c.c., qualora il debitore non dichiari quale debito, dei diversi in essere nei confronti dello stesso creditore, vuol soddisfare con il pagamento, questo deve “essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico”, in assenza di prova offerta dal creditore di riferibilità a periodi contributivi differenti, si considerano legittimamente imputati al preteso debito.
Essendo comunque fondata l'eccezione di decadenza formulata dal ricorrente, restano assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
5. Le spese di lite vengono compensate tra le parti in quanto la presente decisione tiene conto della novità del principio di diritto affermato dalla recentissima citata sentenza, dirimente il contrasto nella giurisprudenza di merito sull'applicabilità dell'art. 14 L. 689/1981.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso;
- compensa le spese.
Larino, 15 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dr.ssa Silvia Cucchiella)