Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/05/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 703/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...] nero/6, ed elettivamente domiciliata in Genova,
Viale Sauli n. 5/28, presso lo studio dell'Avv. Ilaria Gibelli, che la rappresenta e la difende come da procura in atti contro
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, litisconsorte ex lege
* * * * * *
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) Autorizzare la IG.ra a effettuare ogni trattamento di carattere medico Parte_2
chirurgico che dovesse ritenere necessario all'adeguamento dei suoi caratteri e organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili nel rispetto del suo benessere psicofisico ai sensi dell'art. 31, commi 4 e 5, del d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150, e contestualmente autorizzare la IG.ra a procedere ai medesimi trattamenti Parte_2
medico/chirurgici;
e in tutti gli atti e documenti da esso derivanti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato in data 25/01/2025, la IG.ra ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe esponendo che:
- sin dalla tenera età infantile la ricorrente aveva sviluppato un'identità tipicamente maschile, avendo una naturale inclinazione ad assumere, anche nelle relazioni interpersonali, atteggiamenti e comportamenti di tal genere;
- con l'età adolescenziale ella diveniva gradualmente sempre più consapevole della propria identità di genere, non riconoscendosi invece nella forma esteriore tipicamente femminile ed i caratteri sessuali connessi, sicché nel marzo 2023 intraprendeva un trattamento ormonale per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali secondari a quelli tipici del sesso maschile;
- oltre a ciò, la IG.ra effettuava un'indagine psichiatrica presso il dott. Parte_1 Per_2
che confermava la diagnosi di disforia di genere ed attestava il buon esito della terapia in punto cambiamenti ormonali e fisici;
- pertanto, avendo la ricorrente ormai ultimato il percorso psicologico, endocrinologico ed ormonale è intenzione della stessa procedere con la rettificazione dell'attribuzione del sesso.
A sostegno dei propri assunti, parte attrice ha prodotto in giudizio la certificazione dell'indagine psicologica svolta dal dott. in data 05/11/2024, oltre che la Persona_3
relazione clinica relativa al percorso endocrinologico seguito.
Instaurato il necessario contraddittorio, all'udienza del 17/04/2025 la IG.ra ha Parte_1 confermato la propria istanza dichiarando che: “Insisto nella domanda. Ho iniziato la terapia ormonale nel giugno 2023, sto continuando e sono fermamente deciso nel mio percorso. Ho Pers scelto il nome con cui già mi chiamano in tutti i miei ambiti. Ho finito di studiare, mi sono laureato a marzo 2024 in psicologia indirizzo neuroscienze. Poi ho un tirocinio a Milano da settembre 2024 fino a fine gennaio scorso e ora devo fare l'esame di abilitazione e poi potrò iniziare a esercitare la professione. Non mi sono ancora sottoposto ad interventi chirurgici ma chiedo per il futuro di poterlo fare”. Alla luce di quanto sopra ed in particolare della documentazione medica specialistica prodotta, il G.D, non ritenendo necessario procedere ad autonoma CTU ed essendo la causa già sufficientemente istruita sulla base della documentazione prodotta, ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione previa precisazione delle conclusioni e discussione finale.
* * * * * *
Ciò premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione medica versata in atti emerge, infatti, che la IG.ra Parte_1
cittadina italiana, nubile e senza figli, è affetta da disforia di genere e da tempo ha intrapreso il proprio percorso personale di transizione.
Si veda in particolare la relazione tecnica redatta in data 05/11/2024 dallo psicologo psicoterapeuta dott. da cui la ricorrente è seguita nel percorso di transizione, Persona_3
Pers secondo il quale “Per alcuni anni ha trovato supporto in un percorso di psicoterapia, tale percorso è giunto al termine attorno al periodo di inizio della transizione medica. È consapevole, con un livello di intelligenza nella media e capacità dialogiche e di mentalizzazione adeguate. Le competenze interpersonali risultano discrete, nonostante un temperamento a tratti inibito. È orientato, comprende le conversazioni in modo puntuale, è capace di empatia e di rimanere connesso con l'interlocutore sul piano di realtà.
I principali bisogni sembrano riguardare l'affetto, l'autoaffermazione e la realizzazione personale e sentimentale. Il contenuto e la forma del pensiero appaiono standard e coerenti con la realtà, oltre che fluidi e razionali, con buona capacità critica e autocoscienza. Alcuni bisogni, in particolare quelli familiari, risultano frustrati, ma senza rilevanza clinica significativa.
L'intervista clinica STIPO conferma una personalità sana-nevrotica, con livelli ansiosi e depressivi che emergono sotto stress, rimanendo tuttavia entro i limiti normativi per la fase del ciclo di vita. Questo quadro testimonia l'assenza di disturbi di personalità o elementi che possano contrastare la transizione di genere. L'esito della valutazione evidenzia un'incongruenza di genere, non secondaria a disturbi psicopatologici. La persona è evidentemente identificata con il genere maschile, senza che questo sia associato a vantaggi sociali o culturali presunti, a intersessualità o a disturbi di personalità. La richiesta di transizione risulta correlata al processo evolutivo della persona, che si percepisce appartenente al genere maschile. Durante tutti gli incontri, si è mostrato lucido, consapevole, maturo e sicuro nell'affermare la propria identità di genere.
Si ritiene quindi che la richiesta di transizione sia necessaria e improrogabile per il raggiungimento di una condizione di salute psicofisica.”.
In questo quadro, tenuto conto dell'età matura e di quanto è emerso dalle dichiarazioni rese dalla stessa IG.ra in udienza che, come ha potuto osservare anche il G.D., Parte_1
ha dimostrato piena consapevolezza sia circa la propria identità sessuale maschile - presentandosi con abiti, postura e gestualità assolutamente maschili -, sia circa le conseguenze irreversibili della scelta di ottenere la rettificazione dell'attribuzione del sesso, ritiene il
Collegio che la consulenza prodotta sia sufficiente ed autorevole nell'accertamento delle condizioni psico-sessuali dell'attrice e che non sia necessario disporre ulteriori accertamenti peritali in tal senso.
Sussistono dunque tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 3 della Legge
n. 164/1982 ed art. 31 D. Lgs 150/2011 per procedere alla rettifica richiesta, riconoscendo all'attrice la qualità di uomo ed ordinando la modifica degli atti anagrafici nella parte in cui Pers riportano il nome “ ” anziché di “ (nome prescelto dalla ricorrente e con il quale è Pt_1
già nota nel suo ambiente sociale) ed il sesso da femminile a maschile.
Quanto invece all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, questo
Tribunale ha da sempre condiviso l'orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui
“nei casi di transessualismo accertato, il trattamento chirurgico è necessario nella misura in cui occorra assicurare all'interessato uno stabile equilibrio psicofisico, qualora la discrepanza tra psicosessualità ed il sesso anatomico determini nello stesso interessato un negativo atteggiamento conflittuale di rifiuto nei confronti dei propri organi genitali, mentre nei casi in cui non si riscontri tale conflittualità, non si deve ritenere necessario l'intervento chirurgico per consentire la rettifica dei dati anagrafici” (vds. sentenza Tribunale di Roma del 22/03/2011).
Come è noto, poi con la recente sentenza n. 143/2024 la Corte Costituzione ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 del D.Lgs. n. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3
Cost., in quanto non corrisponde più alla ratio legis.
Ne consegue che, a parere di questo Collegio, non va più autorizzato l'intervento chirurgico Pers di adeguamento dei caratteri sessuali primari, a cui potrà, se vorrà, sottoporsi se lo riterrà necessario ai fini del pieno sviluppo della sua personalità.
La natura del giudizio legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 3 della Legge n. 164/1982 e 31 del
D.Lgs 150/2011;
DISPONE la rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile di Parte_1
Pers
e del nome da “ ” a “ ;
[...] Pt_1
ORDINA al competente ufficiale dello stato civile di procedere alle sopraindicate rettificazioni sull'atto di nascita, ove trascritto, e sugli altri documenti anagrafici;
DICHIARA nulla a provvedere in punto autorizzazione di parte attrice a sottoporsi ad intervento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri ed organi sessuali da femminili a maschili;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 24/04/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni