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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/11/2025, n. 4820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4820 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10546/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10546/2022
Oggi all'udienza del 26 novembre 2025 tenuta dal dott. Giuseppina Notonica: visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs.
10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note scritte depositate da entrambi i procuratori delle parti;
Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice Monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 10546 del registro generale affari contenziosi civili dell'anno
2022, promossa da pagina 1 di 5 Il con sede legale in Palermo vai Grotte Partanna n.5, in persona Parte_1 del segretario generale del Comitato esecutivo, Ing. C.F. Parte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Girolama Di Giovanni P.IVA_1
( ), del Foro di Palermo, ed elettivamente domiciliato presso il suo CodiceFiscale_1 studio sito in questa via val di Mazara n.27, giusta procura allegata in atti Opponente Contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ), ivi residente Controparte_1 C.F._2 in via Valdemone n. 32 ma, ai fini del presente atto elettivamente domiciliato in via A. Pacinotti n. 34 presso lo studio dell'Avv. Massimo Campanella (c.f. ) C.F._3 che, per procura allegata al ricorso per ingiunzione opposto, lo rappresenta e difende Opposto
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo /prestazioni professionali
PQM
Il Tribunale di Palermo- sezione terza civile- in composizione monocratica , definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da , Parte_3
ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa , cosi provvede :
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.2697/2022, emesso dal Tribunale di Palermo il 23.06.2022;
- Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese del presente giudizio , che si liquidano ,in applicazione dei parametri ex D.M. 147/2022 , in € 9872,10 per compensi di procuratore oltre, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato , verte sull'opposizione proposta dal Il , in persona del segretario generale Parte_1
pagina 2 di 5 del Comitato esecutivo, Ing. , avverso il decreto ingiuntivo n.2697/2022, Parte_2
emesso dal Tribunale di Palermo il 23.06.2022, con cui si è ingiunto al predetto il Parte_1
pagamento, in favore del dott. , della somma di € di € 52.112,80, oltre Controparte_1 interessi ex D. Lg. 231/2002 dalle scadenze fino all'effettivo pagamento e spese della procedura di ingiunzione, a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali rese in favore dell'opponente.
A sostegno dell'azione incoata, l'opponente deduceva che nessuna somma era dovuta al creditore opposto atteso che difettava l'esistenza del contratto di conferimento incarico, e che la documentazione allegata non era probante;
eccepiva inoltre la prescrizione triennale del credito;
chiedeva, quindi, la revoca del decreto.
Costituitosi in giudizio, a ministero del proprio difensore di fiducia, il creditore opposto, contestava l'intero assunto di parte opponente deducendone l'integrale infondatezza di tutte le eccezioni e domande, ed instava per la conferma del decreto.
Nel merito, si osserva che l'opposizione è infondata e va rigettata.
In punto di diritto, è opportuno evidenziare che – in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n.
8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
pagina 3 di 5 Con particolare riferimento alla fattispecie in esame, va osservato che – secondo i giudici di legittimità – presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto professionale , la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull'attore e compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita (Cass. civ., 27/01/2010 n. 1741).
Nel caso specifico, parte opposta, chiede il pagamento dei compensi professionali maturati nell'ambito dell'attività afferente la gestione della contabilità amministrativa , dal 2009 al
2018.
A tal fine ha allegato in atti i bilanci redatti dall'anno 2009 al 2018 nei quali viene riportato la somma dovuta al , il documento relativo alla situazione contabile del CP_1 Parte_1
dal 01.01.2018 al 31.12.2028 , nonchè il verbale di assemblea generale del 30.1.2020, con il quale l'assemblea ha riapprovato tutti i bilanci precedenti dal 2003 al 2014 , ed approvava i bilanci consuntivi dal 2014 al 2018.
In sede istruttoria sono stai, poi, escussi diversi testi indicati da parte opposta (Prof. Dott.
dott. ) i quali Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
oltre a confermare l'incarico affidato all'opposto e l'attività professionale espletata dal
[...]
, sotto il profilo del compenso dovuto , in particolare il teste dott. CP_1 Testimone_2
( cfr verbale udienza del 28.2.2024 ), ha testualmente riferito: ADR: Non ricordo quale era
[...] il compenso del Dott. anche perché se era scritto quello era ed a quello ho fatto riferimento . CP_1
ADR: non ricordo dove era scritto il compenso, quello che posso dire è che in qualche bilancio era riportato il compenso del che però come detto non ho memoria del qantum. ADR: Nel CP_1 periodo in cui io sono stato segretario generale non credo vi siano state contestazioni sul compenso del professionista.
Ne consegue che ,alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, appare evidente che il dott.
[...]
ha dato ampia prova documentale del credito, sia a mezzo della documentazione CP_1
pagina 4 di 5 comprovante l' attività di consulenza fiscale elaborata per conto e nell'interesse della società opponente, sia a mezzo prova orale.
Per contro , parte opponente, non ha offerto documentazione contraria diretta a contrastare quanto comprovato in atti dall'opposto.
Per le superiori considerazioni, tenuto conto che il ha provato il proprio credito e CP_1
che parte opponente non ha dimostrato di avere estinto la propria obbligazione,
l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Ai fini della liquidazione dei compensi i parametri introdotti dal D.M. 147/2022 orientano verso l'applicazione del coefficiente riduttivo del 30% ai valori medi previsti dalla tabella n. 2, per lo scaglione di valore fino ad € 260.000,00, tenuto conto della semplicità delle questioni decisorie affrontate e sono liquidate ai sensi del D.M. n.
147/2022, e con applicazione dei valori previsti per lo scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00.
Così deciso in Palermo , il 28 novembre 2025
Il GOT
dott. Giuseppina Notonica
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10546/2022
Oggi all'udienza del 26 novembre 2025 tenuta dal dott. Giuseppina Notonica: visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs.
10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note scritte depositate da entrambi i procuratori delle parti;
Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice Monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 10546 del registro generale affari contenziosi civili dell'anno
2022, promossa da pagina 1 di 5 Il con sede legale in Palermo vai Grotte Partanna n.5, in persona Parte_1 del segretario generale del Comitato esecutivo, Ing. C.F. Parte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Girolama Di Giovanni P.IVA_1
( ), del Foro di Palermo, ed elettivamente domiciliato presso il suo CodiceFiscale_1 studio sito in questa via val di Mazara n.27, giusta procura allegata in atti Opponente Contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ), ivi residente Controparte_1 C.F._2 in via Valdemone n. 32 ma, ai fini del presente atto elettivamente domiciliato in via A. Pacinotti n. 34 presso lo studio dell'Avv. Massimo Campanella (c.f. ) C.F._3 che, per procura allegata al ricorso per ingiunzione opposto, lo rappresenta e difende Opposto
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo /prestazioni professionali
PQM
Il Tribunale di Palermo- sezione terza civile- in composizione monocratica , definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da , Parte_3
ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa , cosi provvede :
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.2697/2022, emesso dal Tribunale di Palermo il 23.06.2022;
- Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese del presente giudizio , che si liquidano ,in applicazione dei parametri ex D.M. 147/2022 , in € 9872,10 per compensi di procuratore oltre, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato , verte sull'opposizione proposta dal Il , in persona del segretario generale Parte_1
pagina 2 di 5 del Comitato esecutivo, Ing. , avverso il decreto ingiuntivo n.2697/2022, Parte_2
emesso dal Tribunale di Palermo il 23.06.2022, con cui si è ingiunto al predetto il Parte_1
pagamento, in favore del dott. , della somma di € di € 52.112,80, oltre Controparte_1 interessi ex D. Lg. 231/2002 dalle scadenze fino all'effettivo pagamento e spese della procedura di ingiunzione, a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali rese in favore dell'opponente.
A sostegno dell'azione incoata, l'opponente deduceva che nessuna somma era dovuta al creditore opposto atteso che difettava l'esistenza del contratto di conferimento incarico, e che la documentazione allegata non era probante;
eccepiva inoltre la prescrizione triennale del credito;
chiedeva, quindi, la revoca del decreto.
Costituitosi in giudizio, a ministero del proprio difensore di fiducia, il creditore opposto, contestava l'intero assunto di parte opponente deducendone l'integrale infondatezza di tutte le eccezioni e domande, ed instava per la conferma del decreto.
Nel merito, si osserva che l'opposizione è infondata e va rigettata.
In punto di diritto, è opportuno evidenziare che – in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n.
8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
pagina 3 di 5 Con particolare riferimento alla fattispecie in esame, va osservato che – secondo i giudici di legittimità – presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto professionale , la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull'attore e compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita (Cass. civ., 27/01/2010 n. 1741).
Nel caso specifico, parte opposta, chiede il pagamento dei compensi professionali maturati nell'ambito dell'attività afferente la gestione della contabilità amministrativa , dal 2009 al
2018.
A tal fine ha allegato in atti i bilanci redatti dall'anno 2009 al 2018 nei quali viene riportato la somma dovuta al , il documento relativo alla situazione contabile del CP_1 Parte_1
dal 01.01.2018 al 31.12.2028 , nonchè il verbale di assemblea generale del 30.1.2020, con il quale l'assemblea ha riapprovato tutti i bilanci precedenti dal 2003 al 2014 , ed approvava i bilanci consuntivi dal 2014 al 2018.
In sede istruttoria sono stai, poi, escussi diversi testi indicati da parte opposta (Prof. Dott.
dott. ) i quali Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
oltre a confermare l'incarico affidato all'opposto e l'attività professionale espletata dal
[...]
, sotto il profilo del compenso dovuto , in particolare il teste dott. CP_1 Testimone_2
( cfr verbale udienza del 28.2.2024 ), ha testualmente riferito: ADR: Non ricordo quale era
[...] il compenso del Dott. anche perché se era scritto quello era ed a quello ho fatto riferimento . CP_1
ADR: non ricordo dove era scritto il compenso, quello che posso dire è che in qualche bilancio era riportato il compenso del che però come detto non ho memoria del qantum. ADR: Nel CP_1 periodo in cui io sono stato segretario generale non credo vi siano state contestazioni sul compenso del professionista.
Ne consegue che ,alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, appare evidente che il dott.
[...]
ha dato ampia prova documentale del credito, sia a mezzo della documentazione CP_1
pagina 4 di 5 comprovante l' attività di consulenza fiscale elaborata per conto e nell'interesse della società opponente, sia a mezzo prova orale.
Per contro , parte opponente, non ha offerto documentazione contraria diretta a contrastare quanto comprovato in atti dall'opposto.
Per le superiori considerazioni, tenuto conto che il ha provato il proprio credito e CP_1
che parte opponente non ha dimostrato di avere estinto la propria obbligazione,
l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Ai fini della liquidazione dei compensi i parametri introdotti dal D.M. 147/2022 orientano verso l'applicazione del coefficiente riduttivo del 30% ai valori medi previsti dalla tabella n. 2, per lo scaglione di valore fino ad € 260.000,00, tenuto conto della semplicità delle questioni decisorie affrontate e sono liquidate ai sensi del D.M. n.
147/2022, e con applicazione dei valori previsti per lo scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00.
Così deciso in Palermo , il 28 novembre 2025
Il GOT
dott. Giuseppina Notonica
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