Art. 29-ter. (( (Incompatibilita').)) 1. ((I magistrati onorari che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, non possono svolgere le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense il coniuge o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario i magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinita' fino al primo grado, di coniugio o di convivenza. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle parti dell'unione civile. Si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)) .
Articolo 29 bisArticolo 30
- Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116
Articolo 29 ter del Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116
Versione
1 maggio 2025
1 maggio 2025
Altri contenuti
- Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/2002, n. 1590
- Cass. pen., sez. III, sentenza 21/09/2000, n. 11110
- Cass. pen., sez. II, sentenza 19/03/2025, n. 10980
- Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2002, n. 4300
- Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 10443
- Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22/07/2026, n. 5995
- TAR Torino, sez. III, sentenza 08/06/2026, n. 1307
- TAR Catania, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 398
- Trib. Napoli Nord, sentenza 07/05/2025, n. 2039
- Trib. Bologna, sentenza 04/07/2025, n. 1743
- Trib. Pisa, sentenza 13/02/2025, n. 67
- Trib. Latina, sentenza 07/03/2025, n. 332
- Articolo 952 del Codice della navigazione
- Articolo 2 del Decreto 31 maggio 1999, n. 164